Il processo di esecuzione
Il processo esecutivo è diretto ad ottenere coattivamente l’adempimento di un diritto di credito, qualora il soggetto obbligato (debitore) non vi adempia spontaneamente. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.). Il codice di procedura prevede due forme di esecuzione: esecuzione forzata in forma generica (o espropriazione forzata) ed esecuzione in forma specifica (o esecuzione diretta).
Atti propedeutici alla procedura esecutiva: titolo esecutivo e atto di precetto
Sono due atti comuni ad entrambe le forme di esecuzione, e necessari all’inizio della procedura.
Titolo esecutivo (art. 474 e ss. c.p.c.)
Presupposto fondamentale del processo esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo. L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo (non vi siano dubbi sulla sua esistenza), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto né a condizione, né a termine).
I titoli esecutivi possono essere “giudiziali” e “stragiudiziali”.
I titoli giudiziali, quelli che si sono formati attraverso l’intermediazione di un giudice, sono le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (es. decreto ingiuntivo, ordinanza di convalida di licenza o sfratto, ordinanze ex artt. 186 bis, ter e quater).
I titoli stragiudiziali, che hanno natura negoziale, sono le cambiali nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia, e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
Al di fuori dei titoli di credito, per rendere esecutivo il titolo è necessaria la c.d. “spedizione in forma esecutiva” (art. 475).
Precetto (art. 480 e ss. c.p.c.)
Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di 10 gg., con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata. A pena di nullità, deve contenere: l’indicazione delle parti; la data di notificazione del titolo esecutivo (se è stata fatta separatamente); la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge (es. la cambiale); la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune dove ha sede il giudice dell’esecuzione; la sottoscrizione della parte. Il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 gg. dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
L'espropriazione forzata
L’espropriazione forzata è quel tipo di processo esecutivo costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, con cui soddisfare il creditore procedente. È, quindi, una forma di esecuzione indiretta, a differenza dell’esecuzione in forma specifica, che può definirsi diretta, in quanto ha ad oggetto proprio il bene dovuto.
L’espropriazione forzata, a seconda dell’oggetto, si distingue in espropriazione mobiliare ed espropriazione immobiliare. Il creditore può valersi di diversi mezzi espropriativi contemporaneamente, ma se la tutela eccede l’effettivo credito, il debitore può domandare al giudice dell’esecuzione che il procedimento sia limitato ad uno soltanto dei mezzi (art. 483 c.p.c.).
Giudice dell’esecuzione è il Tribunale, che ha funzioni del tutto analoghe a quelle del G.I. nel processo di cognizione. Le differenze tra l’uno e l’altro sono date dal diverso fine che si persegue nell’espropriazione: mentre nel processo di cognizione il G.I. deve preparare la causa per la decisione, il giudice dell’esecuzione è del tutto autonomo, e autonomi sono gli atti che questo emana. Assume invece la posizione precisa dell’istruttore nei giudizi sulle opposizioni, in quanto, come vedremo, le opposizioni danno luogo ad un vero e proprio giudizio di cognizione.
Fasi dell'esecuzione forzata
L’esecuzione forzata si distingue in quattro fasi, di cui una eventuale: pignoramento, intervento dei creditori (fase eventuale), vendita o assegnazione e distribuzione della somma ricavata.
1) Pignoramento
L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.), ma se essa ha ad oggetto cose date in pegno e mobili soggetti ad ipoteca si può procedere direttamente alla fase dell’assegnazione o vendita (art. 502 c.p.c.).
Il pignoramento consiste in un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore, previa esibizione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto rituale notificati, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre beni alla garanzia del creditore (art. 492 c.p.c.). La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione, vale a dire di sottrarli alla libera disponibilità del debitore.
La scelta delle cose da pignorare spetta all’ufficiale giudiziario se si tratta di beni mobili, ma in caso di beni indicati dal debitore il pignoramento deve essere eseguito preferibilmente su quest’ultimi (art. 517 c.p.c.); se si tratta di beni immobili, i beni devono essere indicati esattamente dal creditore (art. 555, comma primo, c.p.c.). Nell’espropriazione immobiliare il pignoramento è costituito da due momenti: notifica e trascrizione dell’atto di pignoramento nei registri immobiliari (art. 555, comma secondo).
Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.)
Sono due le ipotesi attraverso le quali il debitore può evitare il pignoramento:
- Nel caso in cui il debitore evita il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore (art. 494 comma primo).
- Quando, invece, il debitore evita il pignoramento di cose depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (2/10), (art. 494 comma terzo).
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
Il debitore può chiedere, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, la sostituzione dell’oggetto del pignoramento, con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. A pena di inammissibilità, unitamente all’istanza deve essere presentata in cancelleria una somma non inferiore ad un quinto (1/5) dell’importo dei crediti (sia del pignorante che degli intervenuti).
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione. È possibile il “versamento rateale” quando si tratti di beni immobili, per termine massimo di 18 mesi.
Riduzione e cessazione dell’efficacia del pignoramento
Il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti. La riduzione è disposta dal giudice (art. 496 c.p.c.).
Non prima di 10 gg. ma entro 90 gg. dal pignoramento deve essere presentata istanza di assegnazione o vendita, a pena di inefficacia dello stesso (art. 497 c.p.c.). Detti termini possono essere modificati se si tratta di cose deteriorabili.
2) Intervento dei creditori
Il concorso dei creditori - fase eventuale del procedimento esecutivo -, cioè l’esigenza che tutti i creditori partecipino alla distribuzione del ricavato, nasce dal principio consacrato dall’art. 2741 c.c.: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (par condicio creditorum).
Ai sensi dell’art. 498 c.p.c., è prevista una sorta di tutela a favore dei creditori che vantano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (es. ipoteca, pegno). Il creditore pignorante è tenuto a notificare ad essi, entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.
Possono intervenire anche i creditori non privilegiati, muniti o non di titolo esecutivo; quelli non muniti di titolo esecutivo non possono, però, provocare nessun atto esecutivo. L’intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata. Esso si propone mediante ricorso che deve essere presentato anteriormente alla prima udienza di autorizzazione alla vendita o alla assegnazione (intervento tempestivo); l’intervento può essere presentato anche successivamente a tale udienza (intervento tardivo). L’intervento tardivo obbliga i “ritardatari” a soddisfarsi sui beni del debitore solo dopo il pignorante e gli intervenuti tempestivamente (salvi i diritti di prelazione).
3) Vendita e assegnazione
Subito dopo il pignoramento, il creditore ha l’obbligo di inoltrare istanza al giudice dell’esecuzione per chiedere la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, dopo l’istanza, fissa l’udienza per la vendita o l’assegnazione; la data dell’udienza è importante perché segna il momento preclusivo per l’intervento tempestivo dei creditori.
La vendita forzata è l’atto con il quale si compie l’espropriazione del bene soggetto a pignoramento. Essa trasforma i beni in denaro e può effettuarsi sia all’asta, sia senza con una vendita tramite commissionario (per i beni mobili, art. 532-533 c.p.c.), o deposito di offerte d’acquisto presso la cancelleria del giudice (per i beni immobili, art. 571 e ss. c.p.c.).
L’assegnazione consiste, invece, in un trasferimento del bene direttamente nel patrimonio del creditore per la soddisfazione di un suo credito, e deve avvenire su accordo di tutti i creditori (art. 505 c.p.c.). Il valore minimo dell’assegnazione non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti privilegiati aventi data anteriore a quello dell’offerente (art. 506 c.p.c.). Sull’eccedenza rispetto a questo valore si apre il normale concorso dei creditori, compreso l’assegnatario.
L’assegnazione può essere richiesta solo dopo il fallimento dei tentativi di vendita; ma se oggetto di pignoramento sono beni il cui valore risulta dai listini di borsa o di mercato, è possibile chiedere direttamente l’assegnazione degli stessi (art. 529, comma secondo, c.p.c.).
Effetti della vendita e dell’assegnazione
Gli effetti sono due: - traslativo: il passaggio di proprietà del bene a chi è stato assegnato o aggiudicato il bene. Nell’espropriazione mobiliare il momento in cui si realizza l’effetto traslativo è quello del pagamento del prezzo, nell’espropriazione immobiliare è quello del “decreto di trasferimento” (art. 586 c.p.c.); - estintivo: si cancellano le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni di ipoteca sul bene per ordine del giudice dell’esecuzione.
4) Distribuzione della somma ricavata
È l’ultima fase dell’espropriazione forzata, e consiste nella ripartizione tra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata o dall’assegnazione dei beni del debitore.
L’art. 511 c.p.c., dà la possibilità ai creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione, di poter chiedere di essere a lui sostituiti.
Qualora, in sede di distribuzione del ricavato sorgano delle controversie circa il progetto di riparto, si instaura un giudizio di cognizione incidentalmente a quello esecutivo. Il giudice dell’esecuzione provvede all’istruzione della causa, se è competente anche per valore; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell’art. 17 c.p.c. Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa (art. 512 c.p.c.).
Tipi di espropriazione forzata
- Espropriazione mobiliare presso il debitore (artt. 513-542 c.p.c.), che ha ad oggetto beni mobili o somme di denaro del debitore che si trovano nella sua casa o negli altri luoghi a lui appartenenti.
- Espropriazione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.), che ha ad oggetto beni mobili del debitore ma che sono in possesso di un terzo, o crediti che lo stesso vanta nei confronti di un terzo (es. pignoramento dello stipendio del debitore presso il suo datore di lavoro).
- Espropriazione immobiliare (artt. 555-598 c.p.c.), che ha per oggetto beni immobili con le loro pertinenze, nonché i diritti reali di godimento su beni immobili.
- Espropriazione di beni indivisi (artt. 599-601 c.p.c.), quando il debitore è proprietario insieme ad altri di un bene, in tal caso oggetto di pignoramento è la “quota ideale” di appartenenza del debitore.
- Espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 602-604 c.p.c.), in tal caso oggetto di pignoramento sono beni che appartengono ad un terzo (terzo datore di pegno o di ipoteca, o terzo che ha acquistato dal debitore un bene la cui alienazione è stata revocata per frode).
Esecuzione in forma specifica
L’esecuzione in forma specifica si differenzia dall’espropriazione forzata in quanto mira a dare concreta attuazione ad una pronuncia di fare o non fare, oppure di consegna o rilascio di un bene.
Esecuzione per consegna o rilascio (artt. 605-611 c.p.c.)
Consiste nel procedimento esecutivo diretto a far riottenere il possesso di una determinata cosa mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio, contro la volontà di chi la detiene in violazione del diritto accertato nel titolo. Decorso il termine per la consegna o il rilascio indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario munito di esecutivo e precetto, si reca nel luogo in cui si trovano le cose e le ricerca per consegnarle alla parte istante. In caso di rilascio di bene immobile, l’ufficiale giudiziario deve dare comunicazione all’obbligato dell’esecuzione, almeno 10 gg. prima della stessa.
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare (artt. 612-614 c.p.c.)
Consiste nel procedimento esecutivo diretto a far conseguire all’istante la medesima specifica prestazione (es. costruire un muro), o l’eliminazione di quanto fatto (es. demolire un fabbricato), rispettivamente in violazione di un obbligo di fare o di non fare. Titolo esecutivo è, quindi, una sentenza di condanna per la violazione di un obbligo di fare o di non fare. Dopo la notificazione della sentenza, chi vuole ottenere l’esecuzione in forma specifica deve proporre ricorso al giudice chiedendo che siano determinate le modalità dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza designando l’ufficiale giudiziario che procederà materialmente all’esecuzione.
Le opposizioni
L’opposizione è il rimedio esperibile dal debitore o dal terzo nel caso in cui si dolgano di aver subito una lesione di un loro diritto in conseguenza di un atto di esecuzione che ritengono ingiusto. Una volta proposta, dà luogo ad un
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