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Schematizzazione ripasso
Per fissare le idee sugli argomenti trattati si cerchi di rispondere ai seguenti quesiti:
- Quali sono gli atti preparatori del processo esecutivo?
- Differenze tra espropriazione forzata ed esecuzione diretta.
- Quando il pignoramento diviene inefficace?
- Termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
- Termine entro cui possono intervenire i creditori.
- È previsto l'istituto dell'interruzione nel processo esecutivo?
Unità didattica 10 - I procedimenti speciali
Con riferimento agli argomenti trattati nell'unità didattica precedente si risponda ai seguenti quesiti:
- Titolo esecutivo
- Efficacia dell'atto di precetto
- Domanda di sostituzione
- Espropriazione mobiliare presso terzi
- Vendita con incanto nell'espropriazione immobiliare
- Opposizioni nell'esecuzione
- Opposizione di terzo nel processo esecutivo
Il libro IV del codice di procedura civile, disciplina una serie di procedimenti che hanno in comune esclusivamente la
loro "specialità" ossiala divergenza rispetto al procedimento di cognizione ordinario. In realtà, però, in tale libro non sono disciplinati tutti i procedimenti speciali; infatti, alcuni sono regolati da leggi speciali o dal codice civile. Inoltre un importante procedimento speciale, il processo del lavoro, è disciplinato nellibro II del codice di procedura civile. I procedimenti speciali anticipano la tutela del diritto, ne garantiscono il risultato o addirittura si sostituiscono al procedimento ordinario se quest'ultimo non viene invocato dagli interessati. Tra i procedimenti speciali assumono particolare rilievo i c.d. "procedimenti sommari": sommari per l'incompletezza della cognizione (decisi allo stato degli atti) o per la superficialità della cognizione in quanto basati sulla probabilità del diritto. La durata intollerabile dei processi di cognizione ordinaria è alla base di questi istituti, come lo.è per le tutele in corso dicausa ex artt. 186 bis, ter e quater.Tra i procedimenti sommari si distinguono due categorie:procedimenti non cautelari;procedimenti cautelari.
Procedimenti sommari non cautelari
I provvedimenti sommari non cautelari, mirano all’emanazione di unprovvedimento con cui si perviene immediatamente alla fissazione dellanormativa del caso concreto in modo semplificato.Il provvedimento che ne deriva nasce provvisorio, ma può diveniredefinitivo se il soggetto passivo non promuove il processo di cognizioneordinaria. Il collegamento con il processo ordinario è, dunque, “eventuale”.
Tra i procedimenti sommari non cautelari:
- procedimento di ingiunzione;
- procedimento per convalida di sfratto.
Procedimento di ingiunzione (artt. 633-656 c.p.c.)
Il procedimento di ingiunzione è accertamento a cognizione sommaria (inquanto superficiale), non necessaria, poiché il soggetto che è in possesso diuna prova scritta dal suo
diritto può scegliere se attivare il procedimento sommario o quello ordinario, con prevalente funzione esecutiva in quanto finalizzato ad ottenere il rapido formarsi di un titolo esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo. Lo schema della procedura è dunque lineare:
- il giudice, su ricorso del creditore, ordina, con decreto, al debitore di pagare (entro un termine stabilito) una somma o di versare una determinata quantità di cose fungibili, o una cosa mobile determinata;
- il debitore può proporre opposizione, e solo in mancanza di essa il decreto acquista il valore di una sentenza passata in giudicato;
- a seguito dell'opposizione, invece, si apre un normale procedimento di cognizione; per questo si parla di procedimento a contraddittorio eventuale.
Le condizioni di ammissibilità (artt. 633-634): l'istanza deve avere a oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, e deve basarsi
su prova scritta. Può riguardare anche onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione del processo, nonché onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Giudice competente (art. 637): per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o il tribunale, in composizione monocratica, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Forma della domanda (art. 638): la domanda di ingiunzione si propone con ricorso. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano. Il giudice emette la decisione sulla base delle prove documentali fornite.
Procedimento
Al riguardo si possono verificare due ipotesi:
- rigetto della domanda (art. 640 c.p.c.),
- licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza delcontratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;
- sfratto per finita locazione, che si intima dopo la scadenza del contratto;
- sfratto per morosità, che si intima per mancato pagamento dei canoni allescadenze stabilito.
se il giudice ritiene nonsufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitando a provvedere alla prova. Se il ricorrente non vi provvede o, comunque, se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. Il rigetto non pregiudica un'eventuale proposizione della stessa domanda;
2) accoglimento della domanda (art. 641 c.p.c.), se esistono le condizioni previste, il ricorso è accoglibile. Il giudice pronuncia decreto motivato con il quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di 40 gg, dalla notificazione del ricorso e del decreto, con l'avvertimento espresso che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo è munito di efficacia esecutiva provvisoria su istanza del ricorrente, se l'istanza
è fondata su cambiale, assegno bancario ocircolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altropubblico ufficiale; inoltre, se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,il giudice può concedere la provvisoria esecutività imponendo al ricorrenteuna cauzione (art. 642).
Il decreto, insieme con il ricorso, deve essere notificato all’ingiunto entro60 gg. dalla pronuncia, a pena di inefficacia del decreto stesso.
Opposizione: l’opposizione è il mezzo con cui l’ingiunto, che ritengaingiusta la condanna, impugna il decreto; si propone con atto di citazionedavanti al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che deve esserenotificato al ricorrente entro nel termine di 40 gg. dalla notificazione dalricorso. L’atto di opposizione sarà formulato come un comune atto dicitazione; il giudizio si svolge nelle forme ordinarie, ma i termini per lacomparizione sono ridotti alla metà. L’opposizione
può essere proposta anche tardivamente, e cioè anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se l'intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del medesimo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 c.p.c.).
L'opposizione, anche tardiva, non è più ammessa decorsi 10 gg. dal primo atto di esecuzione.
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito o se l'opponente non si è costituito, il giudice, su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto, che acquista autorità di giudicato sostanziale (art. 647).
L'esecutività provvisoria non concessa al momento della pronuncia, può essere data in sede di opposizione (art. 648) se l'opposizione non è fondata su prova scritta, o di pronta soluzione. Di contro, se l'esecutorietà provvisoria è stata concessa già in sede di emissione del decreto ingiuntivo, il
giudice può, su istanza dell'opponente, e quando ricorrono gravi motivi, concedere la sospensione di essa (art. 649). Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza che può essere di: - rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (art. 653, comma primo); - accoglimento parziale, con conseguente modifica del decreto opposto; - accoglimento integrale, in tal caso si ha revoca del decreto ingiuntivo, gli atti esecutivi eventualmente compiuti sono caducati immediatamente. Procedimento per convalida di sfratto (artt. 657-669 c.p.c.) Tale procedimento è diretto ad ottenere dal giudice l'emanazione di un provvedimento (ordinanza), che convalidi la licenza ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per mancato pagamento del canone pattuito, dichiarando altresì la risoluzione del contratto. Il procedimento per convalida di sfratto, come quello di ingiunzione, ha carattere non necessario, potendo l'intimante scegliere tra latutela in esamee quella ordinaria.
Presupposti: possono valersi della procedura di convalida di sfratto soltantoil locatore o il concedente in caso di: 1) locazione, 2) affitto a coltivatorediretto, mezzadria, colonia parziale. Soggetto passivo della procedura sarànel primo caso il conduttore, nel secondo l’affittuario coltivatore diretto, ilmezzadro o il colono.
La legge prevede tre ipotesi in cui applicare tale procedimento:
Procedimento: in tutti e tre i casi il procedimento inizia con unaintimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar liberol’immobile, con contestuale citazione del conduttore per convalida. Lacitazione per la convalida deve contenere
L'avvertimento al conduttore-intimato che in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione il giudice convalida la licenza o lo sfratto (art. 660). Inoltre tra il giorno della notificazione dell'intimazione e il giorno dell'udienza, devono intercorrere non meno di 20 gg.
La competenza "inderogabilmente" il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova la cosa locata (art. 661 c.p.c.).
Gli effetti dell'intimazione cessano se il locatore non compare all'udienza fissata nell'atto di citazione (art. 662).
All'udienza possono verificarsi due ipotesi: a) se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza, che, in caso di mancata comparizione dell'intimato, produce effetti dopo 30 gg. dalla sua emanazione (art. 663 c.p.c.).