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ERVIZI D INVESTIMENTO E NTERMEDIARI

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 1 co. 2 TUF – Allegato I sez. C

• Valori Mobiliari: azioni e obbligazioni

• Strumenti del mercato monetario (< 12 mesi). Es: BOT e certificati di deposito

• Quote di O.I.C.R.

• Futures

• Opzioni

• Swap

• Forward

• Contratti finanziari differenziali

• Derivati per il trasferimento del rischio di credito

• Derivati su variazioni climatiche

• )

Quote di emissioni (CO 2

PRODOTTI FINANZIARI: gli strumenti finanziari ed ogni altra forma di investimento di natura finanziaria (classificazione aperta per aggiungere nuovi strumenti).

Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari.

SERVIZI D’INVESTIMENTO

Art. 1 co. 5 – Allegato I sez. A

Si tratta di attività riservate, ossia soggette alla concessione di un’autorizzazione.

Le regole stabilite dal TUF si applicano ai servizi, NON agli strumenti.

Per si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

servizi e attività d’investimento

a) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta (ossia che non inserisce gli ordini dei clienti nel mercato, ma acquista per conto proprio

gli SF e li vende direttamente ai suoi clienti).

• Market Maker: si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta

a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti.

• Internalizzatore Sistematico: si intende l’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente (# negoziazioni OTC), sistematico e

sostanziale (dimensione negoziazioni OTC) negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di

un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale.

b) ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più SF per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la

compravendita di SF emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

c) COLLOCAMENTO CON E SENZA GARANZIA

Nella sottoscrizione e/o collocamento l’intermediario, nell’ambito di offerte al pubblico di SF, li “vende” agli investitori (Emittente -> Collocatore ->

Investitori).

I. Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente: il collocatore offre la garanzia di

collocamento di un importo prestabilito (si impegna ad acquistare egli stesso gli SF invenduti);

II. Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente: il collocatore si limita a collocare i titoli presso il pubblico senza assumersi

alcun rischio.

d) GESTIONE DI PORTAFOGLI (individuale)

Si intende la gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più SF nell’ambito di un mandato

conferito dai clienti.

e) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Questo servizio si sostanzia quando un intermediario riceve un ordine da un cliente e lo trasmette ad un altro intermediario per l’esecuzione sul mercato

(Mi reco in banca per l’acquisto di un titolo – io ordino, la banca riceve e trasmette l’ordine ad un ufficio terzo). L’attività consiste anche nella mediazione,

ossia nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro.

f) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Prestazione di ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo una o più operazioni

raccomandazioni personalizzate

relative ad un determinato SF.

La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente.

Una raccomandazione NON è personalizzata se viene diffusa al pubblico indistinto mediante canali di distribuzione (sponsorizzazione sul web).

g) GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE (MTF – Multilateral Trading Facility)

Un sistema multilaterale è gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole

non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a SF, in modo da dare luogo a contratti. (Introdotti dalla MiFiD 1 – 2007).

h) GESTIONE DI SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE (OTF – Organised Trading Facility)

È un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi

multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni strutturate, quote di emissioni (CO ) e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti.

2

(introdotti dalla MiFiD 2 – 2018).

SERVIZI ACCESSORI

Art. 1 co. 6 – Allegato I sez. B

Sono servizi per lo svolgimento dei quali non è richiesta una specifica autorizzazione.

1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari (es: deposito titoli non a livello elevato).

2) Locazione cassette di sicurezza.

3) Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il

soggetto che ha concesso il finanziamento (solo i contratti relativi a questo servizio accessorio devono essere stipulati in forma scritta).

4) Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto

di imprese (es: riorganizzazione struttura societaria da srl a spa per la quotazione).

5) Ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a SF (consulenza

generalizzata).

6) Servizi connessi con l’assunzione a fermo. L’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento.

7) Le attività ed i servizi, individuati dal MEF – sentite BI e Consob – connessi alla prestazione di servizi d’investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti

derivati.

SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE I SERVIZI D’INVESTIMENTO*

Art. 18 TUF

Servizi normati dal TUF:

• Servizi d’investimento* - Art.1 co.5

• Servizi di gestione collettiva del risparmio (SICAV, SICAF, GESTORI FIA, SGR) – sicav e sicaf possono fare solo questo

I soggetti abilitati a svolgere i servizi d’investimento* sono:

• Banche, banche UE con succursale in Italia, banche di Paesi terzi autorizzate in Italia.

• Imprese d’investimento:

Impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi d’investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di

investimento a titolo professionale (SIM + imprese UE + imprese extra UE).

Società di intermediazione mobiliare, SIM (svolgono SOLO servizi d’investimento): impresa d’investimento avente forma di persona giuridica con

o sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB,

autorizzata a svolgere servizi o attività d’investimento (no banche);

Impresa d’investimento UE: impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede

o legale e direzione generale in un medesimo Stato UE diverso dall’Italia (no banche);

Impresa d’investimento di Paesi terzi: impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell’UE, la cui attività è corrispondente a

o quella di un’impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi d’investimento (sì banche).

• Società di gestione del risparmio (SGR) – gestione collettiva del risparmio.

Se la SGR gestisce un F.I.A. (Fondo d’Investimento Alternativo, ossia un fondo speculativo) è abilitata anche alla ricezione e trasmissione di ordini, lett. e)

in questo caso viene chiamata GEFIA (Gestore FIA).

• SGR Armonizzate (Società di gestione UE).

• Agenti di cambio:

1) È iscritto in un (tenuto dal MEF) quando è dirigente/amministratore/socio/dipendente di una SIM, banca o SGR ed in tal caso non

ruolo speciale

svolge alcun servizio d’investimento;

2) È iscritto al (tenuto dal MEF) quando non è iscritto a quello speciale, in tal caso è abilitato allo svolgimento dei soli servizi

ruolo unico

d’investimento che non necessitano dell’utilizzo del patrimonio dell’agente di cambio. Inoltre, ogni attività commerciale è incompatibile con

l’iscrizione all’albo unico, pertanto l’agente non può essere, ad esempio, socio di una società.

• Poste divisione Bancoposta.

• Intermediari finanziari Art. 106 TUB (es: società di leasing).

• Consulenti finanziari autonomi e Società di consulenza finanziaria.

(Solo le società di consulenza finanziaria possono essere SRL, tutti gli altri soggetti devono essere SPA).

• Società di gestione dei mercati (capitale sociale minimo 5mln) Società di Agenti Int. Cons. finan. Soc. di

Banche, banche UE succ. SIM, imprese Poste

gestione UE di Finanziari Autonomi gestione

Soggetti art. 18 italia, banche extra UE UE, imprese SGR divisione

(SGR cambio Art. 106 e società di dei

autorizzate in italia extra UE Bancop.

armonizzate) (2) TUB cons. fin. mercati

SI solo su

Neg. Per c/ proprio a) SI SI - - - - - -

derivati

SI solo su

Esecuz. Di ordini b) SI SI - - SI SI - -

derivati

SI solo

Colloc. Con e senza garanzia c) SI SI - - senza SI SI - -

garanzia

SI se

Ricez. E trasmiss. Ordini d) SI SI gest. - SI SI - - -

FIA

Gest. Indiv. Di portaf. E) SI SI SI SI SI - - - -

Consul. In materia d’invest. F) SI SI SI SI SI SI - SI -

Gestione MTF e OTF g) SI SI - - - - - - SI

CF E SOCIETA’ DI CONSULENZA

Art. 18 bis e ter TUF

Requisiti stabiliti dal MEF sentita la CONSOB.

I CONSULENTI FINANZIARI in possesso dei requisiti e le SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA in

di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali

possesso dei requisiti possono prestare il servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti, relativamente a valori

patrimoniali e di indipendenza

mobiliari e quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti al cliente.

Le società di consulenza rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono, anche se tali danni siano

conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

AGENTI DI CAMBIO

Art. 201 TUF

• Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti di SIM, banche o SGR sono iscritti al tenuto dal MEF.

ruolo speciale (1)

NON POSSONO PRESTARE SERVIZI D’INVESTIMENTO.

Svolgono la loro attività per conto di UNO SOLO dei predetti intermediari e possono anche svolgere la professione di CF per conto dello stesso intermediario.

• Gli agenti di cambio non iscritti al ruolo speciale sono iscritti al tenuto dal MEF.

ruolo unico (2)

Gli iscritti al ruolo unico non possono essere CF, ma possono svolgere l’offerta fuori sede tramite CF.

Gli iscritti al ruolo unico non possono essere soci illimitatamente responsabili di un’attività commerciale e non possono essere soci, amministratori, dirigenti,

dipendenti o collaboratori di banche, SIM, SGR.

Il mancato esercizio del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti per un periodo di tempo superiore a 6 MESI comporta la DECADENZA DALLA CARICA

(il MEF può prorogare il termine a 18 mesi in caso di comprovati motivi di salute).

Anche l’agente di cambio iscritto al ruolo unico deve aderire ai SISTEMI DI INDENNIZZO previsti dall’art. 59 TUF.

È VIETATO agli agenti di cambio compiere, anche per interposta persona, qualsiasi negoziazione per conto proprio di SF, salvo i casi di investimento del patrimonio

personale, che devono essere immediatamente comunicati alla CONSOB.

L’incarico conferito alla società di revisione da parte dell’agente di cambio ha durata di 9 ESERCIZI e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non

siano decorsi almeno 3 anni dalla data di cessazione del precedente.

VIOLAZIONI

• In caso di interviene il PRESIDENTE DELLA CONSOB che può ordinare la sospensione dell’agente e la nomina di un commissario.

gravi violazioni

• In caso di interviene il MEF, su proposta della CONSOB, che può disporre la cancellazione dall’albo.

violazioni di eccezionale gravità

La cancellazione dell’agente dal ruolo unico nazionale consegue il diritto all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

REQUISITI DEGLI ESPONENTI DEI SOGGETTI ABILITATI

Art. 13 TUF

Gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, SGR, SICAV e SICAF.

I requisiti richiesti agli esponenti aziendali sono stabiliti con regolamento dal MEF, sentita BI e Consob e sono requisiti di e

professionalità, onorabilità

Tali soggetti devono inoltre soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicando il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico.

indipendenza.

Il venir meno dei suddetti requisiti determina la DECADENZA degli esponenti aziendali dalla carica, che viene dichiarata dal CDA della società entro 30 giorni dalla

nomina o dalla conoscenza del difetto/della violazione.

In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla BI o dalla Consob, nell’ambito delle rispettive competenze.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DEI SOGGETTI ABILITATI

Art. 14 TUF

I soci/partecipanti al capitale che devono essere in possesso di particolari requisiti sono coloro che detengono una partecipazione Per le SICAV e le SICAF

> 10%.

si fa riferimento alle sole azioni nominative.

Sono considerate anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Ai titolari di partecipazioni >10% viene richiesto il possesso di requisiti di e debbono soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da

onorabilità

garantire una sana e prudente gestione. Tali requisiti sono stabiliti con regolamento dal MEF sentite BI e Consob.

In assenza dei suddetti requisiti non possono essere esercitati il diritto di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla gestione inerenti alle partecipazioni

eccedenti la quota del 10%. Tali partecipazioni vengono comunque considerate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

Le deliberazioni assunte con inosservanza del divieto sono IMPUGNABILI anche da BI e Consob entro 180 giorni:

• Dalla data della delibera,

• Dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, quando ne è soggetta,

• Dalla data di deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, quando ne è soggetta.

Le partecipazioni eccedenti il 10% devono essere entro i termini stabiliti dalla BI o dalla Consob.

alienate

ACQUISIZIONE E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI ABILITATI

Art. 15 TUF

È richiesta obbligatoriamente la quando chiunque e a qualsiasi titolo intenda acquistare o cedere, direttamente o

comunicazione PREVENTIVA alla BI

indirettamente, una partecipazione in una SIM, SGR, SICAV o SICAF:

• Che attribuisca una quota dei diritti di voto o del capitale >10% (tenuto conto delle azioni già possedute);

• Che comporti una variazione delle partecipazioni quando la quota raggiunga o superi, in aumento e in diminuzione, il 20%, 30%, 50%;

• In ogni caso quando ciò comporti l’acquisizione o la perdita del controllo della società.

La BI può vietare l’acquisizione o la cessione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono le condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione.

Gli acquisti e le cessioni di cui all’art. 15 vengono sempre comunicati ex post alla BI, alla Consob e alla Società.

AUTORIZZAZIONE DI UNA SIM

Art. 19 TUF

La autorizza entro 6 mesi dalla presentazione della domanda completa, l’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento da parte delle

CONSOB, sentita la BI,

SIM, quando (condizioni emanate dalla Commissione Europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE):

a) Sia adottata la forma di SPA

b) La denominazione comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”

c) Sede legale e direzione generale in Italia

d) Capitale versato minimo di 1 mln, come stabilito dalla BI

e) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo siano idonei ai sensi dell’art. 13 TUF

f) I partecipanti al capitale abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 14 TUF

g) La struttura del gruppo in cui è inserita la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa

h) Siano rispettati, per la gestione di MTF o OTF, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III del TUF

L’autorizzazione è negata quando non risulta garantita una sana e prudente gestione.

Le SIM comunicano a CONSOB e BI ogni modifica rilevante delle suddette condizioni.

DECADENZA AUTORIZZAZIONE DI UNA SIM

Art. 10 Reg. Intermediari 20307

La pronuncia la DECADENZA dell’autorizzazione:

CONSOB, sentita la BI,

• Entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte della SIM (alla CONSOB) che intende rinunciare all’autorizzazione di uno o più servizi o attività

d’investimento

• Quando la SIM non dà inizio ad ogni singolo servizio o attività d’investimento entro il termine di 1 anno dal rilascio della relativ

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/09 Finanza aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paride-cococcioni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze economiche Prof.
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