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AUTORIZZAZIONE

Art. 34 TUF

La BI, sentita la CONSOB, autorizza le SGR sia per la gestione degli OICVM che per i FIA, dal ricevimento della domanda entro 90 giorni.

Nella denominazione sociale devono essere presenti le parole "società di gestione del risparmio" e insieme all'atto costitutivo deve essere presentato un programma concernente l'attività iniziale, una relazione sulla struttura organizzativa e una sulle prospettive di sviluppo all'estero.

La disciplina di autorizzazione è regolamentata da BI, sentita la CONSOB.

(estensione servizi) Se la SGR, una volta ottenuta l'autorizzazione e avviata l'attività, intende prestare altri servizi oltre a quelli autorizzati, invia una - trasmettendo un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa - alla BI e quest'ultima rende noto, comunicazione preventiva entro il termine di 60 giorni, se non esistono motivi ostativi alla

.

Le operazioni di fusione e scissione sono autorizzate dalla BI, sentita la CONSOB, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione relativa.

La SGR ha 12 mesi per iniziare l'attività dopo aver ottenuto l'autorizzazione e 30 giorni dall'inizio dell'attività per comunicarlo alla BI.

La BI pronuncia la DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE se la SGR non inizia l'attività entro 12 mesi o la interrompe per più di 6 mesi.

La SGR può richiedere la RINUNCIA all'autorizzazione. La BI, sentita la CONSOB, provvede entro 90 giorni alla cancellazione dall'albo.

ALBO

Art. 35 TUF

Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla BI, distinto in una per la gestione di OICVM, l'altra per la gestione di FIA.

2 sezioni:

Le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE operanti in Italia sono iscritti in sezioni distinte in un apposito elenco allegato all'albo.

La BI

comunica le iscrizioni alla CONSOB.OPERATIVITA’ TRANSFRONTALIERADisciplinata con regolamento dalla BI, sentita la CONSOB.Regolamento BI 15 gennaio 2015 – Titolo VI cap. IILa SGR che intende prestare servizi in uno stato UE senza stabilimento di succursali invia una comunicazione alla BI che informa l’autoritàalmeno 30 giorni primacompetente dello Stato membro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La SGR inizia l’attività dopo aver ricevuto la notifica dell’avvenutacomunicazione da parte della BI all’autorità del paese ospitante.La SGR che intende prestare servizi in uno stato UE con stabilimento di succursali invia una comunicazione preventiva alla BI che ne dà notifica all’autoritàcompetente del paese ospitante. La SGR inizia la sua attività quando riceve apposita comunicazione dall’autorità del paese ospitante, oppure decorsi 60 giornidalla notifica che la BI ha informato

tale autorità. La SGR dà tempestiva comunicazione alla BI dell'inizio e della cessazione dell'attività della succursale. La SGR che intende prestare servizi in uno stato extra-UE senza stabilimento di succursali richiede l'autorizzazione alla BI, la quale pronuncia un giudizio entro 60 giorni dal ricevimento della domanda completa.

La SGR che intende prestare servizi in uno stato extra-UE con stabilimento di succursali richiede l'autorizzazione alla BI che pronuncia un giudizio entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

La BI comunica alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate. L'apertura di uffici di rappresentanza in altri stati UE o extra-UE è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

Art. 41-bis TUF Le Società di gestione UE possono operare in Italia previa alla BI e alla CONSOB da parte dell'autorità competente del paese d'origine. Nel

caso di comunicazione stabilimento di succursali queste ultime iniziano la loro attività decorsi 2 mesi dalla comunicazione. che intendono operare in Italia, con o senza succursali, inviano una preventiva alla BI, che ne trasmette una copia alla CONSOB. devono essere dalla BI, d'intesa con la CONSOB. Per i GEFIA non UE autorizzati in altri stati UE è sufficiente la comunicazione. La commercializzazione in Italia di OICVM UE è preceduta da una da parte dell'autorità dello stato d'origine dell'OICVM alla CONSOB. PARTECIPAZIONI Regolamento BI 15 gennaio 2015 – Titolo II cap. II Le SGR possono detenere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, SICAV/SICAF, SIM, imprese d'investimento, intermediari previsti dal titolo V del TUB, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie, imprese.di assicurazione e società strumentali. Tali partecipazioni, non detratte dal patrimonio di vigilanza, non possono eccedere il 50% del patrimonio di vigilanza della SGR. Le SGR che intendono assumere in tali società devono comunicarlo alla BI, la quale può vietare l'acquisizione di partecipazioni di controllo almeno 60 giorni prima o entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'acquisto di partecipazioni, anche quando non determinano il controllo, in tali società, deve essere comunicato alla BI entro i 10 giorni successivi. Le variazioni delle partecipazioni devono essere comunicate preventivamente alla BI solo quando determinano l'acquisizione o la perdita del controllo. DEPOSITARIO La SGR può rimuovere il depositario dall'incarico in qualsiasi momento. Il depositario, invece, può ritirarsi con 6 mesi di preavviso. Art. 47 TUF Per ciascun OICR c'è un solo depositario (banca/SIM), a cui sono affidati i beni.

dell'OICR. Il depositario è La BI, sentita la CONSOB, disciplina le condizioni per l'assunzione dell'incarico. Autorizzato dalla BI. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla BI e alla CONSOB sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore dell'OICR nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 48 TUF

Il depositario custodisce gli SF ad esso affidati e ne verifica la proprietà. Se non sono affidate ad altro soggetto detiene anche le risorse liquide dell'OICR. Inoltre:

  • Accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, e la destinazione dei redditi dell'OICR;
  • Accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote dell'OICR (il gestore può anche delegare direttamente al depositario il calcolo delle quote);
  • Esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge,

al regolamento, alle prescrizioni degli organi di vigilanza;

  • Monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al depositario stesso.

ALTRO

Il capitale sociale minimo è di norma 1.000.000, oppure:

  • 50.000 per le SGR che gestiscono fondi chiusi partecipati almeno al 50% da università o fondazioni bancarie. [SGR che svolge esclusivamente il servizio digestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati e gestisce attività che non superano in totale la soglia dei 100 milioni di euro]
  • 500.000 per le SGR che gestiscono fondi chiusi riservati

Il patrimonio di vigilanza non può mai essere inferiore al capitale sociale minimo.

Le SGR che gestiscono un hanno l'obbligo di acquistare in proprio il 2% del capitale del FIA.

FIA chiuso riservato ad investitori professionali

Le partecipazioni di una SGR in un'altra SGR devono essere alla BI.comunicate entro 10 giorni

Gli organi

Le SGR sono il comitato di supervisione strategica e l'organo di gestione. L'organo di gestione riferisce periodicamente, all'organo almeno ogni 2 mesi, con supervisione strategica. La SGR non può utilizzare i beni dei fondi che gestisce.

Art. 39 TUF: il disciplina con regolamento le regole cui devono uniformarsi gli MEF, sentite BI e CONSOB, OICR italiani.

SICAV/SICAFI partecipanti diventano azionisti della società. Al momento della sottoscrizione l'investitore può scegliere tra azioni nominative e al portatore.

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata dalla BI, sentita la CONSOB, dal ricevimento della documentazione completa. entro 90 giorni

Le SICAV/F hanno un minimo di 1.000.000, ad eccezione di quelle riservate ad investitori professionali che hanno un capitale ridotto a 500.000.

capitale sociale

Il capitale sociale deve essere dall'autorizzazione. Non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di

SFinteramente versato entro 30 giornioggetto di investimento della SICAV.La denominazione sociale contiene SICAV/SICAF.Nel caso di SICAV/F multicomparto, ogni comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

Art. 38 TUF – La BI, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV/F che designano un gestore esterno quando lo statuto prevede l’affidamento dellagestione dell’intero patrimonio ad un gestore esterno e l’indicazione della società designata. Nel caso in cui il gestore sia diverso da una SGR, la domanda diautorizzazione deve essere correlata di un accordo stipulato tra gestore e depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarieper lo svolgimento delle proprie funzioni.

ALBIArt. 35-ter TUFLe SICAV e le SICAF sono iscritte in tenuti dalla BI. L’albo delle SICAV è articolato in 2 sezioni distinte a seconda che le società siano

costituite indue appositi albiforma di OICVM o di FIA.

La BI comunica alla CONSOB le iscrizioni.

CAPITALE E AZIONI

Art. 35-quater/quinquies

Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto. Quando il capitale della SICAV lascende al di sotto del minimo e permane tale per oltre 60 giorni, SICAV si scioglie (il termine è sospeso nel caso in cui sia stata avviata una procedura di fusione).

Le azioni della SICAV sono interamente liberate al momento dell'emissione, possono essere nominative o al portatore. Quelle al portatore attribuiscono 1 diritto di voto per ogni socio.

Lo può prevedere limiti all'emissione ed alla trasferibilità di azioni nominative; l'esistenza di più comparti; la possibilità di emettere frazioni di azioni (istatuto diritti di voto sono sempre correlati al possesso di almeno 1 azione).

Le SICAV non possono emettere obbligazioni o azioni di risparmio e non possono acquistare/detenere azioni proprie.

Le SICAF

non possono emettere obbligazioni.

ALTRO

ART. 35-sexies - SICAV

L'assemblea ordinaria e la st

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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/09 Finanza aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paride-cococcioni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze economiche Prof.