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Regolamentazione delle SGR che gestiscono FIA

Le SGR che gestiscono FIA, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, stipulano una polizza assicurativa o costituiscono una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto ai requisiti indicati nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

Una SGR può istituire e gestire fondi pensione.

La comunicazione preventiva di una SGR italiana che intende gestire OICR in uno stato UE, mediante insediamento di una succursale, viene ricevuta dalla Banca d'Italia che notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Una SGR che intende gestire OICR mediante insediamento di una succursale in uno Stato UE, deve fornire alla Banca d'Italia il programma di attività, nonché, in caso di SGR che gestiscono OICVM, i sistemi di gestione dei rischi.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una succursale in uno Stato UE da

a fornire ai potenziali investitori tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli; devono garantire che le informazioni fornite siano corrette, chiare e non ingannevoli; devono adottare misure per evitare conflitti di interesse e garantire un trattamento equo per tutti gli investitori; devono adottare politiche e procedure per valutare e gestire i rischi associati alla gestione collettiva del risparmio; devono fornire relazioni periodiche ai partecipanti, contenenti informazioni sul rendimento del fondo e sulle spese sostenute; devono rispettare le disposizioni normative in materia di pubblicità e promozione dei fondi di investimento. Inoltre, i gestori devono adottare misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle disposizioni normative vigenti. I gestori devono anche garantire che i fondi di investimento siano valutati in modo indipendente e che i prezzi delle quote siano determinati in modo equo e trasparente. Infine, i gestori devono adottare misure per proteggere i dati personali dei partecipanti e garantire la sicurezza delle informazioni.sempre ad acquisire una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidità degli strumenti finanziari in cui è possibile investire il patrimonio gestito; sono tenuti a conservare la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati; assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità agli obiettivi, alla politica di investimento e ai rischi specifici dell'OICR, come indicati nella documentazione d'offerta; anche se possono derogare limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA: si astengono da comportamenti che possono pregiudicare gli interessi di un OICR o vantaggio di un altro OICR; assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito.mao possono derogare limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. Possono operare un trattamento di favore nei confronti di alcuni investitori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi. Le Sgr che gestiscono i propri patrimoni: - Operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato. - Possono svolgere attività di studio, ricerca e analisi in materie economiche finanziarie. - Possono svolgere l'attività di amministrazione di immobili a uso funzionale. - Assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso Oicr gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'UE.Tema di requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, i gestori elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie caratteristiche, la dimensione propria e quella degli OICVM e dei FIA gestiti. In materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alla gestione di OICVM: nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano da un terzo la conferma dell'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore, tale conferma deve essere fornita all'investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo e la conferma di esecuzione contiene, tra l'altro, informazioni relative alla data e all'orario di ricezione dei mezzi di pagamento; i gestori, per ogni OICVM gestito, prima di disporre l'esecuzionedelle operazioni,
  • effettuano analisi di tipo quantitativo e qualitativo sul contributo del potenziale investimento alla liquidità dell'OICR gestito;
  • è possibile che una SICAV designi per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, e la società di gestione del risparmio deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell'articolo citato.
In materia di trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il GEFIA:
  1. riesamina la sua politica di esecuzione ogni anno;
  2. deve controllare l'efficacia delle sue disposizioni e della sua politica in materia di esecuzione degli ordini periodicamente, per individuarne le carenze e rimediarvi, laddove appropriato;
  3. nell'aggregazione e assegnazione degli ordini di negoziazione, può eseguire gli ordini di un FIA aggregandoli a ordini di
un altro FIA, purché, tra l'altro, sia ragionevole attendersi che l'aggregazione degli ordini non vada nel complesso a discapito di uno dei FIA i cui ordini sono aggregati. 49 L'organo con funzioni di supervisione strategica valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace, e individua gli obiettivi e le strategie dell'intermediario, definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio. L'organo con funzione di gestione cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità. I gestori si organizzano per assicurare una sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. La SGR che gestisce i propri patrimoni provvede nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli Oicr gestiti, salvo

diversa disposizione di legge di voto;

gestore esercita l'esercizio dei diritti di voto sugli strumenti finanziari di pertinenza dei• fondi da essa gestiti, salvo patto contrario;

possono essere esercitati anche dalla SGR promotrice;

può commercializzare quote o azioni di OICR di terzi in conformità alle regole di• condotta stabilite dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia;

delegante, in caso di delega a soggetti terzi da parte di una SGR, nei confronti dei• partecipanti al fondo, mantiene la responsabilità per l'operato dei soggetti delegati;

che decide di modificare il benchmark di riferimento di un proprio fondo comune,• deve comunicare tale situazione anche a coloro che risultavano partecipanti al fondo prima di tale cambiamento; tale decisione deve essere approvata dalla Banca d'Italia.

Nel caso in cui le quote di un OICR armonizzato siano collocate esclusivamente attraverso internet, il potenziale investitore dovrà

necessariamente dotarsi di un collegamento internet. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM. Il MEF, con regolamento adottato, sentite Consob e B.I., determina i criteri cui devono uniformarsi gli OICR italiani, riguardo all'oggetto di investimento. L'incarico di depositario Il depositario: - monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo; - adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà, nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni; - esegue le istruzioni del gestore se non contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; - detiene, se non sono affidate a soggetti diversi, le disponibilità liquide degli Oicr e le

monitora;accerta:▪ che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia rimessa in terminio d'uso;la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso eo annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR;la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR.o 50Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di depositario ed emana le disposizioni sulle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'Oicr da parte del depositario.Nella convenzione con la banca depositaria devono intervenire il soggetto promotore e quello gestore del fondo.I sindaci del depositario che riscontrano delle irregolarità nell'amministrazione del gestore riferiscono: senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze. L'incarico alla banca può essere revocato in

Tabella sulle partecipazioni "rilevanti/qualificate al capitale di SIM, SGR e SICAV/F
Rilevanti, relativamente alle:
SIM, alle SGR e alle SICAV/F
acquisizione, a qualsiasi titolo, di
azioni con diritto di voto che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento delle soglie:
di partecipazione del 10%, 20%, 33% e 50% del capitale o dei
diritti di voto
al controllo, indipendentemente dall'entità della
partecipazione
alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla
società
Qualificate, relativamente alle SICAV/F:
acquisizione, a qualsiasi titolo, di azioni nominative che, tenuto
conto di quelle già possedute, danno luogo al raggiungimento
di una delle seguenti soglie:
partecipazione > a 20.000 azioni nominative
partecipazione > al 10% del capitale
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A.A. 2022-2023
95 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Euste23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro Gennaro.