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DIRITTO DEL MERCATO E DEGLI

INTERMEDIARI E DISCIPLINA DEI

CONSULENTI FINANZIARI

Abbreviazioni:

T.U.F. = Testo Unico della Finanza - T.U.B. = Testo Unico Bancario

▪ MEF = Ministero dell’Economia e delle Finanze - B.I. = Banca d’Italia

▪ SGM/MR = Società di Gestione del Mercato - MR = Mercati regolamentati

▪ SIM/SGR = Società di Intermediazione Mobiliare e SGR = Società gestione risparmio

▪ C.F. = Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede o autonomo

▪ G.U. = Gazzetta Ufficiale

▪ 1

Generalità – Introduzione ai mercati finanziari e definizioni

Il sistema finanziario

Il sistema finanziario ha la funzione di mettere in contatto operatori che hanno risorse

finanziarie in eccesso (investitori, risparmiatori), con altri, gli emittenti che hanno l’esigenza

di reperire finanziamenti.

Le transazioni devono avvenire su mercati che assicurino un corretto, ordinato, efficiente

e trasparente funzionamento, in cui tutti gli operatori possano essere tutelati.

Intermediari: facilitano gli

Investitori: acquistano e scambi attraverso i servizi di

vendono, per i loro obiettivi, investimento che possono

strumenti finanziari (valori Emittenti: emettono valori

prestare solo se in possesso di

mobiliari, strumenti del mobiliari, strumenti del

autorizzazione; possono

mercato monetario, OICR, mercato monetario e

relazionarsi con gli investitori

derivati e altro …); le tutele strumenti finanziari; quando

con modalità diverse, ma

nei

loro confronti sono diverse quotati su Mercati

devono servirsi di Consulenti

a seconda della loro Regolamentati, offrono

finanziari nell’offerta fuori

. maggiori tutele …

sede ….

classificazione…

A tutela degli Investitori le transazioni finanziarie avvengono solo tramite

Intermediari abilitati che le eseguono su Mercati Finanziari. 2

Classificazione della clientela

Cliente è ogni persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta servizi di

investimento e/o servizi accessori.

I clienti sono classificati:

al dettaglio (o Retail);

• professionali;

• controparti qualificate.

Ai clienti “al dettaglio” è associato il maggior livello di tutela previsto dalla

normativa.

Sono clienti professionali:

di diritto: Banche, SIM, imprese di assicurazione, OICR, fondi pensione, negoziatori per

• conto proprio di merci e derivati su merci, agenti di cambio e imprese di grandi

dimensioni;

su richiesta: tale possibilità è concessa solo dopo che l’intermediario abbia effettuato

• una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del

cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti,

che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia

di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

I “clienti professionali” di diritto concludono, con chi presta il servizio, un accordo scritto

che stabilisce i servizi, le operazioni e i prodotti sui quali si applica il trattamento come

cliente al dettaglio.

Sono controparti qualificate alcuni dei clienti professionali quando ad essi siano prestati

uno o più dei seguenti servizi d’investimento:

ricezione e trasmissione ordini;

• negoziazione in conto proprio;

• esecuzione ordini.

L’intermediario, prima del riconoscimento, deve ottenere la conferma esplicita

dell’accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano

relativamente alla minore tutela.

La classificazione come “controparte qualificata” non pregiudica da parte del cliente di

chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un

cliente al dettaglio;

la richiesta è soggetta al consenso dell’Intermediario.

I servizi di investimento

I servizi di investimento sono attività, prestate da soggetti «abilitati» (intermediari e

banche), attraverso i quali è possibile impiegare, sotto varie forme, ii denaro in attività

finanziarie; hanno ad oggetto “strumenti finanziari”.

Il soggetto, nel servizio di:

ricezione e trasmissione di ordini, ricevuto un ordine di acquisto o vendita dal

1) cliente, lo trasmette ad altro intermediario per la sua esecuzione;

esecuzione degli ordini, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione;

2) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari,

3) assume un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;

collocamento di strumenti finanziari senza impegno, non assume un impegno

4) irrevocabile nei confronti dell’emittente; 3

negoziazione per conto proprio, su richiesta del cliente, gli vende strumenti

5) finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso,

(operando in “contropartita diretta”);

gestione di sistemi alternativi ai Mercati regolamentati, consente, con regole

6) predeterminate, concludere acquisti e vendite di titoli strumenti finanziari; essi sono:

l’MTF (Multilateral Trading Facilities o Sistema Multilaterale di negoziazione);

▪ l’OTF (Organised Trading Facilities o Sistema Organizzato di negoziazione).

gestione di portafogli, il gestore investe in tutto o in parte il patrimonio del cliente in

7) strumenti finanziari, decidendo come e quando intervenire;

consulenza in materia di investimenti, fornisce consigli o raccomandazioni

8) personalizzati, ossia presentati come adatti al o basati sulle caratteristiche del

cliente, relative ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento

finanziario.

Strumenti finanziari e assicurativi, attività e servizi ammessi al riconoscimento

Sono strumenti finanziari:

☛ gli strumenti del mercato monetario;

☛ i valori mobiliari (obbligazioni e azioni);

☛ gli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio);

☛ i derivati.

Sono prodotti finanziari/assicurativi:

☛ le polizze Index linked;

☛ le polizze unit linked;

☛ le operazioni di capitalizzazione.

Costituiscono servizi accessori:

la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

1. la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare

2. un'operazione relativa a strumenti finanziari;

la consulenza alle imprese in tema di strategia industriale;

3. i servizi connessi all‘emissione o al collocamento di strumenti finanziari;

4. la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria;

5. l’intermediazione in cambi;

6. l’attività connesse ai servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti

7. derivati. 4

Il mutuo riconoscimento

Le attività e i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, sono le operazioni bancarie,

finanziarie o assicurative che possono essere esercitate nell’U.E., da qualunque banca o

altro intermediario abilitati, che hanno sede legale e amministrazione centrale in uno

Stato membro della U.E., senza dover richiedere la preventiva autorizzazione alle autorità

di vigilanza del paese in cui si intende operare.

Leggi – Decreti – Regolamenti di riferimento

Testo Unico della Finanza: disposizioni in materia di

TUF D.L. 58/98 intermediazione

finanziaria.

Testo Unico Bancario: Autorità creditizie, Banche, Vigilanza,

Disciplina delle crisi, Soggetti operanti nel settore finanziario,

TUB. D.L. 385/93 Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, Trasparenza

Testo Unico Bancario delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, Agenti in

attività finanziaria e mediatori creditizi, Altri controlli, Sanzioni.

Provvedimento congiunto 29/10/2007: regolamento in

Banca d’Italia e materia di organizzazione e procedure degli intermediari che

CONSOB prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del

29/10/2007 risparmio

Regolamento Intermediari: Autorizzazione SIM, imprese di

investimento Comunitarie ed extracomunitarie; prestazione

servizi, attività di investimento e servizi accessori; servizio di

Regolamento gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR;

Consob 20703: offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;

Intermediari distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da

imprese di assicurazione; disposizioni in materia di finanza etica o

socialmente responsabile; albo e attività dei promotori finanziari.

Regolamento Mercati: mercati regolamentati, sistemi multilaterali

di negoziazione e internalizzatori sistematici; obblighi di

Reg. Consob comunicazione operazioni e regime di trasparenza;

20249/2017: collegamenti con i mercati esteri ed estensione dell’operatività

Mercati in altri Stati membri, condizioni per la quotazione di determinate

società, Integrità dei mercati.

Regolamento Emittenti: appello al pubblico risparmio (OPAS/V e

OPA/S); emittenti (ammissione alle negoziazioni in un mercato

Reg. Consob regolamentato); informazione societaria, assetti proprietari,

11971: Emittenti esercizio del diritto di voto, tutela delle minoranze, organi di

amministrazione, controllo, revisione contabile,

accesso a informazioni privilegiate).

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

TULPS

D.L. 231/2007 Antiriciclaggio e finanziamento dell’antiterrorismo

Testo Unico delle imposte sui redditi: disposizioni in materia

TUIR (D.L. 917/1986) fiscale e tributaria

IVASS D.L. 209/2005 Codice delle assicurazioni

Regolamento U.E. Regolamento sulla Gestione collettiva del risparmio.

231/2013 Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di

onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei

D.L. 472/1998 Consulenti finanziari

abilitati all’offerta fuori sede. 5

Requisiti e deontologia dei Consulenti Finanziari e servizi di investimento

Contenuti e sub-contenuti nel quiz su:

Requisiti e deontologia dei Consulenti Finanziari e servizi di investimento

➢ –

Adeguatezza e appropriatezza sub Contenuto

Gli intermediari valutano, quando prestano i servizi di investimento:

l’appropriatezza per i clienti al dettaglio;

• l’adeguatezza per i clienti al dettaglio e per i professionali (limitatamente agli

obiettivi d’investimento). L’appropriatezza mira a rilevare le informazioni sul

L’adeguatezza mira a cliente relative a:

rilevare: - le sue conoscenze e esperienze (natura, volume e

oltre a quanto previsto

- frequenza operazioni riguardo al tipo specifico di

per

l'appropriatezza strumento o servizio)

la situazione finanziaria il suo livello di istruzione e la sua professione, nella

• - misura in cui ciò sia appropriato tenuto conto

- gli obiettivi di investimento delle caratteristiche del cliente, della natura e

- il profilo di rischio dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di

prodotto od operazione previsti

Si attua per i servizi di:

- gestione portafoglio Si attua per i servizi di:

- consulenza in materia - ricezione e trasmissione ordini

d’investimenti - esecuzione ordini

- collocamento

- negoziazione per conto proprio

Gli intermediari valutano che - gestione degli MTF

la specifica operazione

consigliata o realizzata

corrisponda agli obiettivi di

investimento del cliente, sulla Gli intermediari verificano che il cliente

base delle informazioni abbia il livello di esperienza e

ricevute dal cliente, e tenuto conoscenza necessario per

conto della natura e delle comprendere i rischi che lo strumento

caratteristiche del servizio o il servizio di investimento offerto o

fornito e sia di natura tale che richiesto comporta; per questo devono

il cliente sia finanziariamente in chiedere informazioni al cliente anche

grado di sopportare qualsiasi in merito al suo livello di istruzione e alla

rischio connesso sua professione, nella misura in cui ciò

all’investimento e di sostenere sia appropriato, tenuto conto delle

perdite dell'investimento, caratteristiche del cliente, della natura

compatibilmente con i suoi e dell'importanza del servizio da fornire

obiettivi di investimento. e del tipo di prodotto od operazione

previsti.

L’intermediario deve ad avvertire il cliente:

che decide di non fornire le

Nel caso in cui un cliente non

fornisca le informazioni richieste, informazioni necessarie per la valutazione

ai fini della prestazione di servizi dell'appropriatezza che non potrà

di consulenza in materia di determinare se il servizio o lo strumento è

investimenti o di gestione di appropriato

portafogli, l'intermediario si se ritiene che uno strumento o uno

astiene dal fornire consulenza o servizio non sia appropriato, utilizzando

dal prestare il servizio di

gestione

di portafogli al cliente. anche un formato standardizzato 6

L’intermediario se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato, non raccomanda né

decide di negoziare.

Nei confronti dei clienti al dettaglio l’intermediario:

per poter svolgere il servizio di gestione di portafoglio, deve conoscere il livello di

• istruzione del cliente nella misura in cui ciò sia appropriato, tenuto conto delle

caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del

tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale

servizio,

prodotto od operazione;

può fare affidamento sulle informazioni fornite dal cliente purché non manifestamente

• superate, inesatte o incomplete.

Nei confronti dei clienti professionali l’intermediario può presumere:

in caso di prestazione del servizio di consulenza, che siano finanziariamente in grado di

• sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di

investimento;

l'appropriatezza dell'operazione senza verificarla.

L’intermediario, anche nello svolgimento di servizi di investimento diversi dalla consulenza

in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli non può incoraggiare un

potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste.

Rapporti con controparti qualificate

In materia di rapporti con clienti classificati come «controparti qualificate» gli intermediari:

ottengono dagli stessi la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole

• operazioni, dell’accettazione ad essere trattate come controparti qualificate,

espressa per iscritto, e possono, previo consenso, trattarli come un cliente

professionale o al dettaglio;

alla prestazione dei servizi applicano la disciplina prevista per la gestione di ordini di

• clienti con limite di prezzo (ordine di acquisto o vendita con indicazione di un prezzo

limite (prezzo massimo/minimo che si è disposti a pagare/incassare in caso di

acquisto/vendita), relativi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato

regolamentato e che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti

del mercato;

forniscono al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale

• richiesta;

possono considerare le imprese di assicurazione come controparti qualificate.

Mera esecuzione degli ordini e condizioni di mera esecuzione

L’intermediario:

può non valutare l’appropriatezza dell’operazione, nei servizi di esecuzione degli

• ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione degli ordini, a condizione che:

si tratti di strumenti finanziari non complessi;

1) il servizio sia prestato su iniziativa del cliente o potenziale cliente chiaramente

2) informati anche utilizzando un formato standard, che, nel prestare il servizio,

l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che l’investitore non

beneficia della protezione offerta;

siano rispettati gli obblighi sui conflitti di interesse.

3)

ma deve informare il cliente che, di conseguenza, egli non beneficia della protezione

• offerta dalle relative disposizioni. 7

CONDIZIONI DI MERA ESECUZIONE

Uno strumento finanziario non è "complesso" se:

fa parte del mercato monetario;

• è un’obbligazione (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno

• strumento

derivato), o

altro titolo di debito (come i titoli di Stato), o quote di organismi di investimento

• collettivo in

valori mobiliari (OICVM),

è un’azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, o in un

• mercato

equivalente di un paese terzo,

esistono frequenti opportunità di cederlo, riscattarlo od ottenerne il corrispettivo a prezzi

• che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato (tali prezzi devono

essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di

valutazione indipendenti dall’emittente).

Uno strumento finanziario è complesso se implica per il cliente, oltre al costo di

acquisizione, passività effettive o potenziali; queste si hanno se il titolo:

contiene una clausola che possa alterare la natura o il rischio dell’investimento o il

• profilo di rimborso.

comporta un regolamento a pronti determinato con riferimento a valute, a tassi di

• interesse, a rendimenti, a merci, a indici,

è un contratto finanziario differenziale (derivato).

Best execution

Per i servizi di:

esecuzione di ordini per conto della clientela;

➢ ricezione e trasmissione di ordini;

➢ gestione di portafoglio.

è previsto il rispetto della cosiddetta "best execution “(il miglior risultato possibile per il

cliente). Per ottenerlo, gli intermediari, oltre a dover dimostrare alla Consob di aver

ottemperato agli obblighi in materia di esecuzione di ordini per conto dei clienti:

adottano:

• nell’esecuzione di ordini per conto di un cliente al dettaglio, tutte le misure

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Euste23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Corvese Ciro Gennaro.
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