DIRITTO DEL MERCATO E DEGLI
INTERMEDIARI E DISCIPLINA DEI
CONSULENTI FINANZIARI
Abbreviazioni:
T.U.F. = Testo Unico della Finanza - T.U.B. = Testo Unico Bancario
▪ MEF = Ministero dell’Economia e delle Finanze - B.I. = Banca d’Italia
▪ SGM/MR = Società di Gestione del Mercato - MR = Mercati regolamentati
▪ SIM/SGR = Società di Intermediazione Mobiliare e SGR = Società gestione risparmio
▪ C.F. = Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede o autonomo
▪ G.U. = Gazzetta Ufficiale
▪ 1
Generalità – Introduzione ai mercati finanziari e definizioni
Il sistema finanziario
Il sistema finanziario ha la funzione di mettere in contatto operatori che hanno risorse
finanziarie in eccesso (investitori, risparmiatori), con altri, gli emittenti che hanno l’esigenza
di reperire finanziamenti.
Le transazioni devono avvenire su mercati che assicurino un corretto, ordinato, efficiente
e trasparente funzionamento, in cui tutti gli operatori possano essere tutelati.
Intermediari: facilitano gli
Investitori: acquistano e scambi attraverso i servizi di
vendono, per i loro obiettivi, investimento che possono
strumenti finanziari (valori Emittenti: emettono valori
prestare solo se in possesso di
mobiliari, strumenti del mobiliari, strumenti del
autorizzazione; possono
mercato monetario, OICR, mercato monetario e
relazionarsi con gli investitori
derivati e altro …); le tutele strumenti finanziari; quando
con modalità diverse, ma
nei
loro confronti sono diverse quotati su Mercati
devono servirsi di Consulenti
a seconda della loro Regolamentati, offrono
finanziari nell’offerta fuori
. maggiori tutele …
sede ….
classificazione…
A tutela degli Investitori le transazioni finanziarie avvengono solo tramite
Intermediari abilitati che le eseguono su Mercati Finanziari. 2
Classificazione della clientela
Cliente è ogni persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta servizi di
investimento e/o servizi accessori.
I clienti sono classificati:
al dettaglio (o Retail);
• professionali;
• controparti qualificate.
•
Ai clienti “al dettaglio” è associato il maggior livello di tutela previsto dalla
normativa.
Sono clienti professionali:
di diritto: Banche, SIM, imprese di assicurazione, OICR, fondi pensione, negoziatori per
• conto proprio di merci e derivati su merci, agenti di cambio e imprese di grandi
dimensioni;
su richiesta: tale possibilità è concessa solo dopo che l’intermediario abbia effettuato
• una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e delle conoscenze del
cliente e possa ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti,
che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia
di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
I “clienti professionali” di diritto concludono, con chi presta il servizio, un accordo scritto
che stabilisce i servizi, le operazioni e i prodotti sui quali si applica il trattamento come
cliente al dettaglio.
Sono controparti qualificate alcuni dei clienti professionali quando ad essi siano prestati
uno o più dei seguenti servizi d’investimento:
ricezione e trasmissione ordini;
• negoziazione in conto proprio;
• esecuzione ordini.
•
L’intermediario, prima del riconoscimento, deve ottenere la conferma esplicita
dell’accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano
relativamente alla minore tutela.
La classificazione come “controparte qualificata” non pregiudica da parte del cliente di
chiedere in via generale di essere trattato come un cliente professionale ovvero come un
cliente al dettaglio;
la richiesta è soggetta al consenso dell’Intermediario.
I servizi di investimento
I servizi di investimento sono attività, prestate da soggetti «abilitati» (intermediari e
banche), attraverso i quali è possibile impiegare, sotto varie forme, ii denaro in attività
finanziarie; hanno ad oggetto “strumenti finanziari”.
Il soggetto, nel servizio di:
ricezione e trasmissione di ordini, ricevuto un ordine di acquisto o vendita dal
1) cliente, lo trasmette ad altro intermediario per la sua esecuzione;
esecuzione degli ordini, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione;
2) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari,
3) assume un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
collocamento di strumenti finanziari senza impegno, non assume un impegno
4) irrevocabile nei confronti dell’emittente; 3
negoziazione per conto proprio, su richiesta del cliente, gli vende strumenti
5) finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso,
(operando in “contropartita diretta”);
gestione di sistemi alternativi ai Mercati regolamentati, consente, con regole
6) predeterminate, concludere acquisti e vendite di titoli strumenti finanziari; essi sono:
l’MTF (Multilateral Trading Facilities o Sistema Multilaterale di negoziazione);
▪ l’OTF (Organised Trading Facilities o Sistema Organizzato di negoziazione).
▪
gestione di portafogli, il gestore investe in tutto o in parte il patrimonio del cliente in
7) strumenti finanziari, decidendo come e quando intervenire;
consulenza in materia di investimenti, fornisce consigli o raccomandazioni
8) personalizzati, ossia presentati come adatti al o basati sulle caratteristiche del
cliente, relative ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento
finanziario.
Strumenti finanziari e assicurativi, attività e servizi ammessi al riconoscimento
Sono strumenti finanziari:
☛ gli strumenti del mercato monetario;
☛ i valori mobiliari (obbligazioni e azioni);
☛ gli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio);
☛ i derivati.
Sono prodotti finanziari/assicurativi:
☛ le polizze Index linked;
☛ le polizze unit linked;
☛ le operazioni di capitalizzazione.
Costituiscono servizi accessori:
la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
1. la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare
2. un'operazione relativa a strumenti finanziari;
la consulenza alle imprese in tema di strategia industriale;
3. i servizi connessi all‘emissione o al collocamento di strumenti finanziari;
4. la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria;
5. l’intermediazione in cambi;
6. l’attività connesse ai servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti
7. derivati. 4
Il mutuo riconoscimento
Le attività e i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, sono le operazioni bancarie,
finanziarie o assicurative che possono essere esercitate nell’U.E., da qualunque banca o
altro intermediario abilitati, che hanno sede legale e amministrazione centrale in uno
Stato membro della U.E., senza dover richiedere la preventiva autorizzazione alle autorità
di vigilanza del paese in cui si intende operare.
Leggi – Decreti – Regolamenti di riferimento
Testo Unico della Finanza: disposizioni in materia di
TUF D.L. 58/98 intermediazione
finanziaria.
Testo Unico Bancario: Autorità creditizie, Banche, Vigilanza,
Disciplina delle crisi, Soggetti operanti nel settore finanziario,
TUB. D.L. 385/93 Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, Trasparenza
Testo Unico Bancario delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, Agenti in
attività finanziaria e mediatori creditizi, Altri controlli, Sanzioni.
Provvedimento congiunto 29/10/2007: regolamento in
Banca d’Italia e materia di organizzazione e procedure degli intermediari che
CONSOB prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del
29/10/2007 risparmio
Regolamento Intermediari: Autorizzazione SIM, imprese di
investimento Comunitarie ed extracomunitarie; prestazione
servizi, attività di investimento e servizi accessori; servizio di
Regolamento gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR;
Consob 20703: offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
Intermediari distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione; disposizioni in materia di finanza etica o
socialmente responsabile; albo e attività dei promotori finanziari.
Regolamento Mercati: mercati regolamentati, sistemi multilaterali
di negoziazione e internalizzatori sistematici; obblighi di
Reg. Consob comunicazione operazioni e regime di trasparenza;
20249/2017: collegamenti con i mercati esteri ed estensione dell’operatività
Mercati in altri Stati membri, condizioni per la quotazione di determinate
società, Integrità dei mercati.
Regolamento Emittenti: appello al pubblico risparmio (OPAS/V e
OPA/S); emittenti (ammissione alle negoziazioni in un mercato
Reg. Consob regolamentato); informazione societaria, assetti proprietari,
11971: Emittenti esercizio del diritto di voto, tutela delle minoranze, organi di
amministrazione, controllo, revisione contabile,
accesso a informazioni privilegiate).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
TULPS
D.L. 231/2007 Antiriciclaggio e finanziamento dell’antiterrorismo
Testo Unico delle imposte sui redditi: disposizioni in materia
TUIR (D.L. 917/1986) fiscale e tributaria
IVASS D.L. 209/2005 Codice delle assicurazioni
Regolamento U.E. Regolamento sulla Gestione collettiva del risparmio.
231/2013 Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei
D.L. 472/1998 Consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede. 5
Requisiti e deontologia dei Consulenti Finanziari e servizi di investimento
Contenuti e sub-contenuti nel quiz su:
Requisiti e deontologia dei Consulenti Finanziari e servizi di investimento
➢ –
Adeguatezza e appropriatezza sub Contenuto
Gli intermediari valutano, quando prestano i servizi di investimento:
l’appropriatezza per i clienti al dettaglio;
• l’adeguatezza per i clienti al dettaglio e per i professionali (limitatamente agli
•
obiettivi d’investimento). L’appropriatezza mira a rilevare le informazioni sul
L’adeguatezza mira a cliente relative a:
rilevare: - le sue conoscenze e esperienze (natura, volume e
oltre a quanto previsto
- frequenza operazioni riguardo al tipo specifico di
per
l'appropriatezza strumento o servizio)
la situazione finanziaria il suo livello di istruzione e la sua professione, nella
• - misura in cui ciò sia appropriato tenuto conto
- gli obiettivi di investimento delle caratteristiche del cliente, della natura e
- il profilo di rischio dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di
prodotto od operazione previsti
Si attua per i servizi di:
- gestione portafoglio Si attua per i servizi di:
- consulenza in materia - ricezione e trasmissione ordini
d’investimenti - esecuzione ordini
- collocamento
- negoziazione per conto proprio
Gli intermediari valutano che - gestione degli MTF
la specifica operazione
consigliata o realizzata
corrisponda agli obiettivi di
investimento del cliente, sulla Gli intermediari verificano che il cliente
base delle informazioni abbia il livello di esperienza e
ricevute dal cliente, e tenuto conoscenza necessario per
conto della natura e delle comprendere i rischi che lo strumento
caratteristiche del servizio o il servizio di investimento offerto o
fornito e sia di natura tale che richiesto comporta; per questo devono
il cliente sia finanziariamente in chiedere informazioni al cliente anche
grado di sopportare qualsiasi in merito al suo livello di istruzione e alla
rischio connesso sua professione, nella misura in cui ciò
all’investimento e di sostenere sia appropriato, tenuto conto delle
perdite dell'investimento, caratteristiche del cliente, della natura
compatibilmente con i suoi e dell'importanza del servizio da fornire
obiettivi di investimento. e del tipo di prodotto od operazione
previsti.
L’intermediario deve ad avvertire il cliente:
che decide di non fornire le
Nel caso in cui un cliente non
fornisca le informazioni richieste, informazioni necessarie per la valutazione
ai fini della prestazione di servizi dell'appropriatezza che non potrà
di consulenza in materia di determinare se il servizio o lo strumento è
investimenti o di gestione di appropriato
portafogli, l'intermediario si se ritiene che uno strumento o uno
astiene dal fornire consulenza o servizio non sia appropriato, utilizzando
dal prestare il servizio di
gestione
di portafogli al cliente. anche un formato standardizzato 6
L’intermediario se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato, non raccomanda né
decide di negoziare.
Nei confronti dei clienti al dettaglio l’intermediario:
per poter svolgere il servizio di gestione di portafoglio, deve conoscere il livello di
• istruzione del cliente nella misura in cui ciò sia appropriato, tenuto conto delle
caratteristiche del cliente, della natura e dell’importanza del servizio da fornire e del
tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale
servizio,
prodotto od operazione;
può fare affidamento sulle informazioni fornite dal cliente purché non manifestamente
• superate, inesatte o incomplete.
Nei confronti dei clienti professionali l’intermediario può presumere:
in caso di prestazione del servizio di consulenza, che siano finanziariamente in grado di
• sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di
investimento;
l'appropriatezza dell'operazione senza verificarla.
•
L’intermediario, anche nello svolgimento di servizi di investimento diversi dalla consulenza
in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli non può incoraggiare un
potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste.
Rapporti con controparti qualificate
In materia di rapporti con clienti classificati come «controparti qualificate» gli intermediari:
ottengono dagli stessi la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole
• operazioni, dell’accettazione ad essere trattate come controparti qualificate,
espressa per iscritto, e possono, previo consenso, trattarli come un cliente
professionale o al dettaglio;
alla prestazione dei servizi applicano la disciplina prevista per la gestione di ordini di
• clienti con limite di prezzo (ordine di acquisto o vendita con indicazione di un prezzo
limite (prezzo massimo/minimo che si è disposti a pagare/incassare in caso di
acquisto/vendita), relativi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato e che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti
del mercato;
forniscono al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale
• richiesta;
possono considerare le imprese di assicurazione come controparti qualificate.
•
Mera esecuzione degli ordini e condizioni di mera esecuzione
L’intermediario:
può non valutare l’appropriatezza dell’operazione, nei servizi di esecuzione degli
• ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione degli ordini, a condizione che:
si tratti di strumenti finanziari non complessi;
1) il servizio sia prestato su iniziativa del cliente o potenziale cliente chiaramente
2) informati anche utilizzando un formato standard, che, nel prestare il servizio,
l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza e che l’investitore non
beneficia della protezione offerta;
siano rispettati gli obblighi sui conflitti di interesse.
3)
ma deve informare il cliente che, di conseguenza, egli non beneficia della protezione
• offerta dalle relative disposizioni. 7
CONDIZIONI DI MERA ESECUZIONE
Uno strumento finanziario non è "complesso" se:
fa parte del mercato monetario;
• è un’obbligazione (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno
• strumento
derivato), o
altro titolo di debito (come i titoli di Stato), o quote di organismi di investimento
• collettivo in
valori mobiliari (OICVM),
è un’azione ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, o in un
• mercato
equivalente di un paese terzo,
esistono frequenti opportunità di cederlo, riscattarlo od ottenerne il corrispettivo a prezzi
• che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato (tali prezzi devono
essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di
valutazione indipendenti dall’emittente).
Uno strumento finanziario è complesso se implica per il cliente, oltre al costo di
acquisizione, passività effettive o potenziali; queste si hanno se il titolo:
contiene una clausola che possa alterare la natura o il rischio dell’investimento o il
• profilo di rimborso.
comporta un regolamento a pronti determinato con riferimento a valute, a tassi di
• interesse, a rendimenti, a merci, a indici,
è un contratto finanziario differenziale (derivato).
•
Best execution
Per i servizi di:
esecuzione di ordini per conto della clientela;
➢ ricezione e trasmissione di ordini;
➢ gestione di portafoglio.
➢
è previsto il rispetto della cosiddetta "best execution “(il miglior risultato possibile per il
cliente). Per ottenerlo, gli intermediari, oltre a dover dimostrare alla Consob di aver
ottemperato agli obblighi in materia di esecuzione di ordini per conto dei clienti:
adottano:
• nell’esecuzione di ordini per conto di un cliente al dettaglio, tutte le misure
o ragi
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