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Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro

Quando parliamo di diritto del lavoro evochiamo uno dei grandi capitoli della storia contemporanea, che ha preso avvio dagli sconvolgimenti della Rivoluzione industriale, ossia da quel processo di affrancamento/liberazione dal mondo feudale e di affermazione della libertà economica come principio portante di un nuovo ordine, che ha avuto il suo culmine nella rivoluzione francese.

Prima di essere proclamato in Francia, il principio di libertà, nella sua declinazione economica, è stato praticato in Gran Bretagna dove già negli ultimi anni del 700 vi erano i primi segni di industrializzazione. Tanto in Gran Bretagna, quanto in Francia, la classe sociale promotrice delle rivoluzioni era la borghesia, che aveva il vitale bisogno di libertà, per poter esprimere il proprio potenziale economico.

Con libertà si intende adesso libertà dagli affrancamenti delle corporazioni feudali, ma anche estensione dello Stato dalle regolamentazioni dirigistiche dell’attività economica e circoscrizione dei propri compiti sia alla politica estera che alla tutela dell’ordine pubblico e delle sicurezza dei cittadini. È proprio da questi sconvolgimenti economici che vengono scaturiti anche grandi sconvolgimenti sociali, per effetto dei quali ha preso forma una nuova classe sociale ovvero il proletariato: operai privi di qualificazione professionale che possedevano solo le proprie energie lavorative le cui condizioni di lavoro erano misere e disumane.

Per di più in quel mondo che vedeva lo sgretolamento delle istituzioni feudali, erano venute meno quei legami sociali che avevano garantito alle persone condizioni di pur minima sussistenza, con la conseguenza che l’operaio privo di lavoro o licenziato si trovava gettato nella più nera disperazione. La nuova situazione poneva il problema di una condotta tanto quanto in nome della libertà che dell’uguaglianza. La nuova questione sociale ha iniziato così a collocarsi al primo posto dell’attenzione dei governi.

La nascita del sindacalismo

Le nuove classi dirigenti dell’epoca non gradivano la nascita di organizzazioni di classi lavoratrici al fine di difendere i propri interessi per due motivi: da un lato la presenza di organizzazioni intermedie tra cittadini e stato era vista come un retaggio, un modo di far rivivere le istituzioni corporative del mondo feudale, e dall’altro non si tolleravano l’interventi esterni che potessero alterare le naturali leggi economiche ovvero alla libertà economica. In conseguenza a ciò si istaurarono ovunque sistemi di repressione penale del sindacalismo.

Il riferimento è la famosa legge Le Chapelier del 14 giugno del 1791 che, abolendo le corporazioni e introducendo il delitto di coalizione, proibiva anche l’associazionismo dei lavoratori e lo sciopero. Di queste spinte se ne approfittarono i ceti dominanti causando una grande disparità negoziale tra imprenditore e lavoratore soggetti ad una sorta di dittatura contrattuale: in pratica, avendo il lavoratore bisogno di lavorare, per esigenze di sussistenza proprie e della famiglia, più di quanto l’imprenditore e potenziale datore di lavoro, abbia bisogno di assumerlo, l’imprenditore stesso non ha difficoltà a trovare chi sia disposto ad offrir sia condizioni salariali inferiori, con la conseguenza che ciascun lavoratore è posto davanti l’alternativa tra accettare le condizioni di lavoro offerte o rimanere disoccupato e privo di mezzi di sussistenza.

È proprio lo squilibrio di potere insito nella relazione contrattuale di lavoro che ha rappresentato il dato iniziale di partenza dal quale è scaturito quel vasto e imponente contro movimento rivolto al riscatto delle classi lavoratrici. Tale processo si è svolto su più piani, il primo dei quali è quello del sindacalismo. I sindacati entrano in scena nella Gran Bretagna dalla prima metà dell’ottocento con le Trade Unions.

L’obiettivo principale che essi si ponevano era quello di imporre agli imprenditori, tramite l’arma dello sciopero, una contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro, svuotando il rilievo dei patti individuali. Ciò presupponeva però che i sindacati potessero liberamente esistere e agire nell’ordinamento del diritto. Infatti una volta accettati nel relativo ordinamento con la legislazione del 1871-5, i sindacati inglesi si trovarono a fronteggiare le azioni civili di responsabilità promosse dalle imprese per i danni causati dai fatti di sciopero.

Ed è proprio per la necessità di incidere su un regime giuridico che rimaneva ostile che il movimento sindacale ha dato vita ad un partito politico, il Labour Party, cui ha affidato il compito di rappresentarne gli interessi sul terreno politico-legislativo. Il risultato più immediato fu il riconoscimento dell’immunità dalla responsabilità civile per le azioni collettive da essi stessi promossi.

Il sindacalismo britannico ha conosciuto un grande sviluppo, sul sistema del closed shop, che obbligava i lavoratori a iscriversi al sindacato, così prevaricandone la libertà individuale, ma realizzandone un’efficace protezione sul piano collettivo.

Il movimento sindacale in Europa continentale

Nei paesi dell’Europa continentale il movimento sindacale si sviluppa per percorsi differenti. Nell’Italia postunitaria la seconda metà dell’Ottocento è stata per il movimento operaio, un periodo di inquietudine e di incubazione. Sono nate le prime società di mutuo soccorso, che hanno dato importanti esperienze di solidarietà dei lavoratori in relazione alle situazioni più classiche di bisogno, quali malattie e gli infortuni.

In una seconda fase le società operaie hanno cominciato a trasformarsi in leghe di resistenza con l’aspirazione a qualche forma di regolazione negoziale delle condizioni di lavoro. In una fase ancora leggermente successiva, il sindacalismo ha cominciato sempre più ad organizzarsi e a strutturarsi, a livello sia di territori che di settori produttivi secondo il modello del sindacalismo di industria e poi di categoria con la nascita nel 1901 della FIOM (fondazione italiana operai metallurgici).

L’esistenza di queste associazioni era tollerata, ma erano comunque repressi i fatti di sciopero. La situazione è mutata con l’avvento del codice Zanardelli del 1889, che ha segnato il passaggio ad un regime di tolleranza dello sciopero, ma soltanto sul versante penalistico (rimaneva la responsabilità civile, in aggiunta al rischio di essere licenziati).

In Italia l’azione sindacale ha sempre avuto, sin dall’origine, connotazioni politiche: testimoniamo dal fatto che il primo grande sindacato la confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL venne costituita nel 1906 per impulso del Partito dei lavoratori italiani, poi Partito Socialista Italiano.

Il diritto del lavoro alle origini

L’eliminazione degli ostacoli legali all’esistenza ed all’azione dei sindacati non poteva bastare per migliorare la condizioni dei lavoratori. L’urgenza di misure di protezione dei lavoratori era ormai riconosciuta su impulso dei socialisti, in ampi settori dello schieramento politico, inclusi i governi liberali moderati guidati da Giolitti che si erano caratterizzati per il superamento della politica repressiva e per il dialogo con le forze rappresentative del movimento dei lavoratori.

Le leggi protettive hanno inizialmente assunto la veste di una legislazione speciale, parallela al codice civile ed avente forza di normativa di ordine pubblico, ossia imperativa e non derogabile da attuazioni individuali. Tali leggi hanno toccato i problemi più allarmanti della condizione operaia, tramite la previsione di norme imitatrici della libertà imprenditoriale di gestione dei lavoratori:

  • Il lavoro dei fanciulli, a cui venne dedicata la prima legge sociale nel 1886.
  • Gli infortuni sul lavoro con legge del 1898 che prevedeva la nascita della prima assicurazione obbligatoria per gli operai.
  • La condizione delle lavoratrici madri, in favore del quale nel 1910 vengono istituite le prime casse di maternità.
  • Il lavoro delle mondine e degli addetti ai forni.

A questo si aggiunse la giurisprudenza dei pro biveri, arbitri a cui lavoratori potevano ricorrere in caso di controversie di lavoro. Il diritto del lavoro di fonte legale ha conosciuto una pausa in coincidenza della parentesi bellica, ma nel frattempo ha cominciato a svilupparsi in connessione con lo sviluppo del sindacalismo di categoria, il sistema della contrattazione collettiva, sia nazionale (il primo accordo nazionale per i metallurgici si ebbe nel 1919 con la riduzione dell’orario di lavoro a 48 ore settimanali), che aziendale. Infine si ebbe anche la nascita delle prime forme di rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale, ovvero le commissioni interne istituite con l’accordo con la FIAT nel 1906.

Il ventennio fascista

Con l’ascesa al potere del fascismo, non soltanto le forze di opposizione, ma anche i sindacati sono stati di fatto eliminati. Ciò culminò nel Patto di Vidoni del 2 ottobre del 1925 con la quale la Confindustria ha riconosciuto alle associazioni sindacali fasciste, il monopolio della rappresentanza sindacale.

Si è così riaperta la strada alla edificazione del regime corporativo, ideologia cui il fascismo dichiarava di ispirarsi e che esprimeva una visione organica e coesa della società, nella quale l’interesse dei singoli doveva essere subordinato a quello della nazione. Sul versante sindacale, ciò si è risolto in un drammatico ritorno al passato, con la soppressione della libertà sindacale e di quella di sciopero. Pur ammettendo in astratto la possibilità di costituire più sindacati, il governo si riservava la facoltà di riconoscere giuridicamente solo un sindacato per categoria produttiva purché espressivo di almeno il 10% dei lavoratori e guidato da persone di sicura fede nazionale. Ne è conseguito il riconoscimento dei soli sindacati legati al Partito nazionale fascista.

Il contratto collettivo stipulato da tali sindacati era dotato di efficacia erga omnes, cioè estesa a tutte le imprese e a tutti i lavoratori della categoria. Inoltre tale contratto inderogabile a livello individuale. Quanto allo sciopero, esso è stato penalmente incriminato nel codice penale del 1930, così i conflitti, piuttosto che con le lotte sociali, dovevano essere risolti da una speciale magistratura del lavoro.

Ciò detto, occorre riconoscere che, se la disciplina sindacale di tale ventennio ha segnato una netta cesura con l’età liberale, la legislazione del lavoro e previdenziale ha invece avuto un significativo sviluppo, attestato da leggi importanti come:

  • La legge sull’orario del lavoro
  • La legge sull’impiego privato
  • Nuove leggi sulle lavoratrici madri e sul lavoro di donne e fanciulli
  • La legge istitutiva del diritto al riposo domenicale e settimanale (l.n.340)
  • Il perfezionamento della legge sugli infortuni sul lavoro
  • L’istituzione della tutela pensionistica obbligatoria e successivamente della tutela mutualistica contro le malattie dei lavoratori.

Legislazione culminata nel codice civile del 1942.

Il diritto del lavoro repubblicano: dalla costituzione allo statuto dei diritti dei lavoratori

Dopo la caduta del fascismo, il governo militare alleato dispose la soppressione delle strutture sindacali corporative e la ricostituzione di un regime di libertà sindacale, mantenendo provvisoriamente le norme dei contratti collettivi dell’epoca corporativa. Sul terreno sindacale, il sindacalismo antifascista ha trovato unità provvisoria nella CGIL, nella quale convivendo componenti comuniste, democristiane e socialiste. Ma tale unità si ruppe nel 1948 derivandone la nascita della CISL (di ispirazione cattolica) e della UIL (di ispirazione repubblicano-socialista).

Nel frattempo dal 1 gennaio del 1948 entrò in vigore la costituzione repubblicana che segnò l’inizio di una epoca nuova per il diritto del lavoro, regalando alla materia un nuovo e rafforzato fondamento. Gli anni 50 non hanno fatto registrare leggi significative in materia di lavoro fatte salve la legge sul collocamento pubblico e la legge in favore delle lavoratrici madri. Il vero saldo di qualità si ebbe negli anni 60, che hanno visto l’avvento al governo del centro-sinistra nei cui indirizzi programmatici la protezione dei lavoratori figurava al primo posto.

Iniziò così un processo di riequilibro economico-sociale, contrassegnato da una maggiore presenza della contrattazione collettiva e dell’emanazione di leggi importanti a tutela del lavoro subordinato:

  • La legge n.1369 sul divieto di interposizione nell’impiego di manodopera.
  • La legge n.230 recante limitazioni alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.
  • La legge n.604 che ha limitato per la prima volta l’esercizio del potere imprenditoriale di licenziamento, superando il dogma liberale della libertà di recesso dal contratto a tempo indeterminato.

Sul finire degli anni 60 e poi negli anni 70, la tendenza verso una redistribuzione del potere e delle ricchezze in favore delle classi lavoratrici genera fenomeni di contestazione, talora violenta, dell’ordine politico sociale esistente.

Nel cosiddetto autunno caldo del 1969, innescato dalla lotta per il rinnovo dei principali contratti collettivi di categoria, hanno avuto luogo grandi e partecipate agitazioni sociali, che si sono diffuse anche nei luoghi di lavoro, dando vita a fenomeni di sindacalismo spontaneo, spesso in opposizione al sindacalismo ufficiale. È proprio in questi anni che matura, anche in ragione delle preoccupazioni della sinistra politica e sindacale di non farsi scavalcare dai movimenti extraparlamentari, l’emanazione di una legge da tempo attesa, lo Statuto dei Lavoratori, finalmente adottato con legge del 20 maggio 1970 n.300.

Lo statuto del quale è stato padre riconosciuto Gino Giugni, aveva due finalità principali:

  • Stabilire norme a tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
  • Promuovere la presenza di organismi di rappresentanza dei lavoratori, collegati ai sindacati più rappresentativi, e lo svolgimento di attività sindacali nei luoghi di lavoro.

Inoltre, lo Statuto ha modificato, in senso rafforzativo della protezione del lavoratore licenziato illegittimamente, la legge n.604/1966, con quella dell’art. 18( titolato reintegrazione del posto di lavoro). È di poco posteriori ore la non meno importante legge n.533 che ha istituito il rito processuale speciale per le controversie di lavoro presupposto alla creazione di una magistratura specializzata in materia.

Il periodo ha conosciuto anche altri rilevanti provvedimenti legislativi:

  • La legge 1115 istitutiva della cassa integrazione guadagni straordinaria.
  • La legge 1204 ancora sulla tutela delle lavoratrici madri.
  • La legge n.903 sulla parità fra uomo e donna sul lavoro.

Quegli anni hanno altresì registrato un’imponente crescita della contrattazione collettiva sia nazionale che aziendale. Quest’ultima in particolare ha fatto lievitare i livelli retributivi dando luogo alla prima redistribuzione dopo il boom economico. Le redistribuzioni dei lavoratori erano protette inoltre anche nei confronti dell’inflazione, mediante il meccanismo di scala mobile che ne comprendeva un incremento automatico in correlazione all’aumento del costo della vita.

Sembrava che il futuro fosse a portata di mano, per realizzare nuove conquiste sul fronte della tutela dei lavoratori, invece, come ha scritto Umberto Romagnoli, al diritto del lavoro non c’è stato dato il tempo di godersi in pace la raggiunta maturità: la storia ha proposto nuovi scenari.

Il diritto del lavoro della crisi: gli anni 80

Le prime crisi si erano già avvertite sul finire degli anni 70, l’impatto devastante della crisi petrolifera innescata dalla guerra arabo-israeliana aveva determinato il problema del ritorno dell’inflazione. L’inflazione induceva così i lavoratori ad avviare un nuovo processo di rivendicazioni retributive a cui però non corrispondeva a un incremento di produttività e fungendo lo stesso come moltiplicatore del tasso di inflazione.

È in questo contesto che inizia a delinearsi l’esigenza di contenere la dinamica di ascesa dei costi del lavoro, ed in generale di attuare una politica di redditi in modo da commisurare la crescita dei livelli di reddito all’andamento dei parametri macroeconomici (economia nel suo insieme). Sul finire degli anni 70 sono state emanate delle leggi, poi chiamate dell’emergenza, mirati al contenimento dei costi del lavoro in funzione anti-inflazionistica e la stessa CGIL compie un’autocritica riconoscendo che il salario non poteva essere indipendente dall’andamento dell’economia. Questa presa d’atto ha posto la base per un atteggiamento più responsabile dei sindacati disposti al dialogo con la controparte sociale e del governo.

Gli anni 80 si aprono con un arretramento del potere sindacale e della rivincita imprenditoriale, periodo inaugurato dalla marcia dei 40.000, ossia una grande manifestazione di impiegati e capi reparti della Fiat che hanno animato le vie di Torino per far cessare uno sciopero che stava bloccando da lungo tempo l’attività aziendale. Si aprono proprio in questo contesto, le condizioni per delle trattative a tutto campo sui costi del lavoro e sulle strategie industriali, ovvero in una contrattazione trilaterale, cui partecipava anche il governo.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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