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SFERA GIURIDICA NON PATRIMONIALE LAVORATORE

Introduzione

Sicurezza, libertà e dignità corrispondono alla sfera giuridica non patrimoniale del lavoratore in un rapporto di lavoro e meritano una protezione inderogabile da parte del legislatore. Pertanto, sotto questo aspetto, il potere del datore di lavoro (direttivo, controllo, disciplinare) viene limitato (vedi orario lavoro, tutela della salute, parità di trattamenti, contrasto delle discriminazioni). Il giudice non può interferire nel merito delle scelte dell'imprenditore, ma può sanzionarlo nel momento in cui ci sia da parte sua un abuso di potere che non rispetta la buona fede e che lede queste sfere giuridiche.

Tutela della libertà di opinione e diritto di critica del lavoratore

La tutela della libertà e dignità della persona che lavora presuppone anche la libertà di opinione, senza pregiudicare lo svolgimento della prestazione.

Per libertà di opinione si intende

anche la possibilità di esercitare del diritto di critica entro i limiti dellaveridicità e della correttezza. Danno biologico, morale, esistenziale, all'immagine Il lavoratore potrebbe subire un danno biologico o alla salute di origine professionale come menomazione dell'integrità psico-fisica, in grado di ripercuotersi sulle sue capacità lavorative e non (es. radiologo che diventa impotente). Tra i danni non patrimoniali più ricorrenti va segnalato il danno morale (quale patimento e sofferenza interiore della vittima e dei suoi congiunti - es. depressione). Poi va ricordato il danno esistenziale, detto anche danno dinamico relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane che è risarcibile purché valutato oggettivamente (es. perdita del dito al lavoro per cui la persona non può più suonare). Il comportamento illegittimo del datore di lavoro può comportare anche un danno all'immagine del lavoratore.all'immagine del lavoratore, ovvero alla professionalità (es. il lavoratore viene messo ingiustamente in una condizione di inattività). Sono tutti danni non patrimoniali: sono risarcibili, ma per ognuno va fatta una personalizzazione del danno. Mobbing I comportamenti a carattere vessatorio, con l'intento di persecuzione ed emarginazione di un lavoratore, da cui deriva un danno per lesione della sfera non patrimoniale, vengono detti: - Mobbing orizzontale ad opera di soggetti di pari livello; - Mobbing ascendente ad opera di soggetti di livello inferiore, quindi nei confronti del capoufficio; - Mobbing verticale (bossing) ad opera di soggetti di livello superiore. Il mobbing si verifica quando coesistono due elementi: - elemento oggettivo: sistematicità, abitualità e unidirezionalità del comportamento vessatorio (non c'è mobbing su un episodio isolato). Nel caso in cui questo comportamento isolato compiuto volontariamente crei dei problemi chesi ripercuotono nel tempo si parla di STRAINING. -elemento soggettivo: volontà di denigrare, umiliare e vessare il lavoratore, anche degradandone le condizioni di lavoro per comprometterne la salute, la professionalità o la dignità al fine di escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento (funzione espulsiva). Se il giudice accerta la presenza di questi due elementi, sentenzia con una condanna per risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro per responsabilità oggettiva essendo colpevole di inerzia nella rimozione del fatto lesivo, il risarcimento quindi è a titolo di responsabilità contrattuale perché il datore ha disatteso l'obbligo di protezione art. 2087 c.c. Il giudice del lavoro per valutare si avvale dei pareri di medici e psicologi del lavoro che nomina d'ufficio, 26a volte prende in esame anche i certificati forniti da strutture sanitarie (centri antimobbing). Tutela della privacy del lavoratore La tutela della

libertà e dignità consiste anche nel garantire al lavoratore il diritto alla riservatezza e allaprivacy e, poiché il datore di lavoro gestisce tante informazioni e dati sensibili che riguardano ilcandidato od il suo dipendente, entra in gioco la disciplina del trattamento dei dati sensibili.

I dati devono sempre essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, possono essere raccolti eregistrati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi per poi essere riutilizzati in altre operazioni, masempre compatibilmente con gli scopi originari della loro raccolta.

I dati devono essere aggiornati, pertinenti e completi, non eccedenti rispetto alle finalità per cui sonostati raccolti.

I danni eventualmente prodotti nella sfera giuridica del lavoratore per effetto del trattamento irregolaredei dati sono risarcibili direttamente da parte del datore di lavoro.

Il lavoratore ha anche diritto di opporsi al trattamento e deve poter accedere gratuitamente ai

propridati personali, richiederne l'aggiornamento o integrazione, oltre che la cancellazione o il blocco.

Tutela delle opere dell'ingegno del lavoratore

L'art. 2590 Cod. civ. stabilisce il principio generale che "il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore (cd. paternità) dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro".

Bisogna distinguere tra:

  • Diritto morale d'autore è il diritto personale a contenuto non patrimoniale, inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile del lavoratore. La legge riconosce tale diritto in favore dell'autore a tutela della sua personalità, e cioè il diritto di decidere se e quando pubblicare l'opera, di rivendicarne la paternità e di opporsi a qualsiasi atto a danno della stessa. Questo diritto può essere esercitato indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell'opera e anche nel caso in cui questi
  • Il diritto morale d'autore è illimitato nel tempo e può essere rivendicato dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti dopo la morte dell'autore.
  • I diritti economici di sfruttamento sono utilità patrimoniali trasferibili tra chi ha partecipato all'invenzione e chi ha finanziato la ricerca che ha portato all'invenzione (il datore).
  • Si può parlare di invenzione di servizio quando questa attività è prevista nell'oggetto del contratto e spetta al lavoratore una retribuzione. Il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica in quanto il lavoratore è già retribuito per questo.
  • Si può parlare di invenzione d'azienda quando per questa attività non è stato stabilito nessun compenso, quindi al datore di lavoro spettano il diritto esclusivo di utilizzazione economica derivanti da quest'invenzione, però ultimi siano statuti a terzi.

Al lavoratore spetterà un premio equo, tenendo conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita;

O invenzione occasionale se l'invenzione è frutto di un'iniziativa autonoma del lavoratore. In questo caso il datore di lavoro potrà avere la prelazione per l'uso esclusivo o l'acquisto del brevetto. Il datore, a pena di decadenza, deve esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. Se non si raggiunge un accordo sul prezzo, alla determinazione provvederà un collegio di arbitratori composto da 3 membri nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Rilevanza del termine

La rilevanza del termine è un elemento accidentale del contratto, insieme al patto di prova e al patto di non concorrenza.

Il termine è una clausola apposta dai contraenti per stabilire la durata nel tempo degli effetti del contratto. Lo scadere del termine comporta la cessazione del rapporto giuridico di lavoro e fa venire meno le reciproche obbligazioni, lavorare per il lavoratore e retribuire per il datore di lavoro. Excursus normativo Inizialmente la ratio era quella che il contratto a tempo indeterminato fosse la regola e che la stipulazione del contratto a termine fosse prevista solo in alcuni specifici casi nei quali era lecito apporre il termine del contratto (definiti nella L. 230/1962), ad esempio attività lavorativa di carattere stagionale o relativo a spettacoli, oppure sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, o ancora esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo. Negli anni '70, però, nasce l'esigenza di manodopera flessibile necessaria per la produzione, infatti, l'art.23 della l. 56/1987

istituì il meccanismo della delega in bianco all'autonomia collettiva: quindi, oltre alle ipotesi succitate, l'apposizione del termine era anche consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro che stabilivano il numero in percentuale dei lavoratori a tempo determinato rispetto al tempo indeterminato (sistema delle quote). Il sistema era, però, ancora molto rigido perché:

  1. sistema sanzionatorio molto gravoso nel caso di violazione della disciplina del contratto a termine;
  2. l'onere della prova era a carico del datore di lavoro che doveva dimostrare le condizioni che giustificavano sia l'apposizione del termine al contratto di lavoro, sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso;
  3. la necessità della forma scritta ad substantiam per il contratto a termine.

Il d.lgs. n. 368 del 2001

Con il d.lgs. 368/01 il legislatore ha abrogato la l. 230/1962 ed è stato emanato in attuazione della Direttiva 70/1999 UE relativa all'accordo

quadro sul lavoro a tempo determinato. Ha liberalizzato il ricorso al contratto a termine, pur conservando alcune garanzie tipiche della precedente normativa, tra cui il necessario requisito della forma scritta ad substantiam e una serie di divieti espressi (vd. dopo "divieti").

La disciplina Jobs Act

Il jobs Act prevede che al contratto di lavoro subordinato possa essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi (anche non continuativi e anche con periodi in somministrazione), fatte salve le diverse disposizioni del ccnl e quelli stagionali.

Sanzione: qualora il limite dei 36 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Deroghe: un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio (DTL) per maggior garanzia

el lavoro”, ha introdotto importanti novità in materia di tutela dei lavoratori. Tra le principali disposizioni contenute nel decreto, vi sono: - L’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti un contratto di lavoro scritto, contenente tutte le informazioni relative alla prestazione lavorativa, alla retribuzione e alle condizioni di lavoro. - L’introduzione del diritto alla disconnessione digitale, che garantisce ai lavoratori il diritto di non essere contattati al di fuori dell’orario di lavoro. - L’aumento delle sanzioni per i datori di lavoro che violano le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. - L’istituzione di un fondo per la tutela dei lavoratori, che prevede l’indennizzo per i lavoratori che subiscono danni a causa di violazioni delle norme sul lavoro. - L’introduzione di misure per contrastare il lavoro sommerso e irregolare, attraverso l’aumento dei controlli e delle sanzioni. - L’obbligo per i datori di lavoro di adottare misure per favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare, come ad esempio l’introduzione di orari flessibili o la possibilità di lavorare da casa. Queste sono solo alcune delle principali novità introdotte dal Decreto Dignità. Il decreto rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella lotta al precariato e al lavoro irregolare.
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A.A. 2023-2024
91 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisabcdegh di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Maio Valerio.