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Ciò che accomuna tutti questi 6 elementi è il luogo di lavoro/attività, considerato in relazione ai fattori di rischio
potenzialmente suscettivi di coinvolgere quanti vi svolgano la loro attività, anche in maniera occasionale (oltre che
soggetti anche estranei).
Riassumendo, la nozione di sicurezza del lavoro si presta a comprendere:
1. Oggettività giuridiche di`erenziate, ma che si pongono su una linea di progressione scalare, che
dall’igiene salute o sicurezza sul lavoro, passando per l’incolumità pubblica, riguardano in definitiva la vita,
l’integrità fisica e la salute dei lavoratori.
2. Tecniche di tutela eterogenee, ma ordinate secondo una progressione oAensiva che dal pericolo
individuale (riguardante soprattutto le contravvenzioni) si estende verso il pericolo comune, proprio dei
delitti contro l’incolumità pubblica, fino all’evento di danno come elemento strutturale di delitti contro la
persona, quindi omicidio e lesioni.
L’individuazione nella sicurezza del lavoro di un bene giuridico, a carattere intermedio e strumentale alla tutela di
beni finali primari, potenzialmente meritevole di tutela penale, non significa il riconoscimento in via automatica di
un bisogno di pena generalizzato. La trasformazione di una meritevolezza di pena in un bisogno di pena
presuppone un altro passaggio. È necessaria una ponderata valutazione sul piano delle scelte politiche e
criminali: bisogna selezionare i fatti dotati di maggiore potenzialità oFensiva da tipizzare secondo tecniche di
anticipazione della tutela); e in secondo momento, diretta a predisporre meccanismi dialogici e premiali
successivi alla violazione e diretti al ripristino della sicurezza attraverso eliminazione o riduzione postuma del
rischio, in conformità con la funzione di tutela preventiva.
Non è un limite insuperabile al funzionamento della tutela penale il “limite socio criminologico” proprio del
settore di disciplina della sicurezza sul luogo di lavoro, consistente nel fatto che le trasgressioni corrispondenti e
le relative situazioni di pericolo, in assenza di un risultato lesivo, si esauriscono in via tendenziale all’interno di un
contesto chiuso come quello aziendale, coinvolgendo come vittime potenziali anche dei soggetti passivi che si
rovino in una particolare posizione di subordinazione: i lavoratori.
Il problema diventa quindi come rendere eAettiva la tutela punitiva attraverso un apparato di vigilanza appropriato,
in relazione alla enorme diFusione e frequenza delle violazioni e ai beni primari in gioco; anche per il tramite di
istituti premiali fondati su meccanismi ingiunzionali di finalità ripristinatoria che conducano a un adeguamento
postumo delle norme di sicurezza violate. In particolare, quello degli articoli 19 e seguenti del dlgs 758/1994 che
prevedono meccanismi di estinzione delle contravvenzioni es pagamento.
Un ordinamento giuridico che voglia tutelare i lavoratori non potrà limitarsi a penalizzare a tappeto la disciplina
della sicurezza senza contemporaneamente apprestare un relativo sistema di controlli. La strategia preventiva
diventa quindi un problema di costi. L’introduzione di norme incriminatrici non richiede alcuna copertura
finanziaria (ad esempio nel tusl): operazione a costo zero, magari di scarsa eFicacia ma che può servire sul piano
politico a lanciare un messaggio di rassicurazione dell’opinione pubblica. Per contro la predisposizione di un
eFicace apparato di vigilanza sul rispetto delle norme comporterebbe costi molto alti.
Non c’è dubbio che la sicurezza rappresenta un costo anche per imprese e p.a. in qualità di datore di lavoro
pubblico, che devono garantire ambienti di lavoro sicuri; e per la p.a, che deve garantire un adeguato sistema di
controlli. Così come non c’è dubbio che le malattie e infortuni rappresentano dei costi sociali e economici alti. La
drammaticità del fenomeno degli infortuni e malattie professionali, oltre che per la portata lesiva degli stessi, sta
in questo di`icile bilanciamento tra beni primari della persona e esigenze di risparmio economico e
occupazionali: esigenze che riguardano sia il mondo imprenditoriale sia le finanze pubbliche e che risultano
aumentate con la crisi economica e la pandemia/post pandemia.
Una mappa del sistema di tutela punitiva e delle sue connessioni verticali: tra codice e legislazione
complementare
Questo apparato normativo completino può essere rappresentato come una struttura piramidale su più livelli, in
particolare su 3 piani comunicanti. VEDI SCHEMA A PAGINA 20.
1. Primo livello di tutela.
Livello basilare che riempie di contenuto anche i livelli successivi e trova collocazione extra codicem. Si tratta
della disciplina riunita nel Testo unico sulla sicurezza del lavoro o dlgs 81/2008, dove si rinvengono numerose
fattispecie sanzionate come contravvenzioni aFiancate da illeciti amministrativi. Sotto il profilo sanzionatorio si
presta ad essere descritto come comporto da due sottolivelli:
- Penale contravvenzionale
- Punitivo amministrativo
Dal punto di vista di contenuti precettivi si tratta di un corpus di norme in materia di lavoro, conformato secondo
modelli eterogenei, previsti in via cumulativa e non alternativa. Ossia:
a. Come numerose norme strutturate come regole cautelari modali, quindi che prescrivono le modalità di
comportamento per lo svolgimento in sicurezza di una determinata operazione o attività e aventi
contenuto preventivo cautelare, secondo un modello classico di disciplina, che si potrebbe definire di
etero regolazione della sicurezza, in cui il legislatore prescrive in maniera diretta, regole finalizzate alla
eliminazione o riduzione del rischio (esempio obbligo di fornire strumenti di protezione individuale o
munire alcuni macchinari di determinati dispositivi di sicurezza ecc).
b. Come norme strutturate secondo moduli procedurali e organizzativi con funzione preventiva indiretta,
secondo un modello innovativo di parziale auto regolazione della sicurezza, fondato sul principio della
analisi del rischio o valutazione, comunicazione e gestione del rischio.
In questo secondo modello, in caso di violazione e conseguente causazione di un evento dannoso si sarebbe in
presenza di schemi di colpa organizzativa, procedurale o protocollare se ed in quanto la genesi delle regole a
finalità preventiva trasgredite fosse almeno in parte rimessa a procedure se istituzionalizzate o privatizzate (di
gestione del rischio lavorativo) e quindi aFidate ai soggetti che, in quanto dotati del relativo potere decisionale,
gestiscono l’attività rischiosa. La causazione del risultato dannoso deriva in queste ipotesi, dalla violazione da
parte del datore di lavoro, dell’obbligo di corretta valutazione di tutti i fattori di rischio cui sono esposti i lavoratori o
dalla violazione da parte ad esempio, dei lavoratori, di una regola, protocollo o comportamento, di una sequenza
corretta di azioni o una o più procedure di sicurezza, adottati all’esito della valutazione del rischio.
In questo nuovo modello di tutela gli obblighi fondamentali, esclusivi e indelegabili del datore di lavoro e inerenti la
valutazione del rischio (che si completano con adozione del relativo documento e designazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione o RSPP) si accompagnano a obblighi delegabili e condivisi dalla figura del
datore e dirigenziali, di comunicazione del rischio, sotto forma di obblighi di formazione, informazione,
addestramento dei lavoratori, e gestione del rischio, con predisposizione:
- di misure organizzative, ad esempio organizzazione del servizio di protezione e prevenzione o deleghe per il
trasferir mento di funzioni e il relativo assetto),
- procedurali (esempio misure inerenti alla gestione di emergenze o manutenzione di impianti di sicurezza) o
- tecniche (esempio inerenti adozione di dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo o sistemazione del
luogo di lavoro)
- operative (esempio sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale).
2. Secondo livello di tutela
Livello di tutela intermedio è collocato all’interno del codice penale, tra i delitti contro l’incolumità pubblica e
fondato sulle ipotesi dolose e colpose di rimozione o omissione di cautele per la prevenzione di infortuni o disastri
sul lavoro, art 437, 451 cp. Finisce per richiamare la definizione di oggetti materiali delle condotte incriminate ex
art 437, 451 (impianti, apparecchi, segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro o altri mezzi per
salvataggio o soccorso contro lo stesso tipo di eventi), alcune delle discipline preventive extra codicem apprestate
al primo piano di tutela. In particolare, il rinvio riguarda le disposizioni, strutturate secondo le regole modali,
riconducibili alla tutela antinfortunistica in senso stretto. Da qui il valore verticale delle norme del primo livello
di tutela.
Le norme ex art 437, 451 si prestano ad essere descritte come componenti di un microsistema indipendente
all’interno della disciplina dei delitti contro l’incolumità pubblica. Microsistema ricavabile mediante il criterio
selettivo di tipo spaziale o funzionale, si fa riferimento alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro.
Agli articoli menzionati si potrebbe aggiungere il delitto ex art 449 cp o delitti colposi di danno, che punisce
chiunque cagiona per colpa uno dei disastri previsti dal capo 1 del titolo 6 del cp dedicato ai delitti dolosi di
comune pericolo mediante violenza, tra i quali figura anche l’articolo 437 che al 2c prevede una risposta
sanzionatoria aggravata in caso di eFettiva verificazione del disastro sul lavoro: articolo 449 potrebbe
rappresentare la fattispecie colposa per le ipotesi,( non riconducibili a 451, che si riferisce solo ai mezzi di
prevenzione secondaria ossia destinati all’estinzione di un incendio o salvataggio o soccorso), di rimozione o
omissione colposa di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri sul lavoro, quando questo
evento si sia eFettivamente verificato (con esclusione dei casi in cui si verifichi semplice infortunio, evento non
richiamato dal 449, e delle ipotesi in cui la condotta riguardi dispositivi destinati alla prevenzione di eventi dannosi
meno gravi del disastro.)
3. Terzo livello di tutela
Pensato per le ipotesi di eFettiva verificazione dell’evento di danno è aFidato ai delitti colposi contro la vita e
l’incolumità individuale ex art 589,590.
In astratto potrebbe configurarsi anche omicidio doloso ex art 575. La possibilità di imputazione dolosa per le
morti bianche, a titolo di dolo eventuale o indiretto è rimasta a lungo ipotesi teorica, ha trovato prima
concretizzazione nel procedimento penale sulla vicenda dell’incendio alle acciaierie Thyssen Krupp di Torino:
- la sentenza di primo grado aveva aFermato la responsabilità per omicidio doloso plurimo a titolo di dolo
eventuale, per l’amministratore delegato della soc