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Sommario

1. IMPOSTE E TASSE - DEFINIZIONE E DIFFERENZE .................................................................................................... 1

2. LA RITENUTA ALLA FONTE: NOZIONE E TIPOLOGIE ................................................................................................ 2

3. IRPEF: NOZIONE, SOGGETTI PASSIVI, BASE IMPONIBILE ........................................................................................ 3

4. IRAP: NOZIONE, SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE E COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE ......................... 5

5. IVA: NOZIONE, SOGGETTI PASSIVI, BASE IMPONIBILE E BREVE ANALISI DEI REGIMI SEMPLIFICATI ....................... 7

6. LE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER FAMILIARI A CARICO RICONOSCIUTE PER I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE.... 9

7. I PRINCIPALI FRINGE BENEFIT NEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE – VALORE CONVENZIONALE E TASSAZIONE

11

8. REGIME FISCALE DEL VITTO, DELLA MENSA, DELLE PRESTAZIONI E DELLE INDENNITÀ SOSTITUTIVE.................. 13

9. REGIME FISCALE DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA, DI TRASFERTISMO E DI TRASFERIMENTO ............................ 14

10. IL WELFARE AZIENDALE........................................................................................................................................ 15

11. IL MODELLO UNICO: SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE ........................................................................... 16

12. IL MODELLO 730: CARATTERISTICHE, ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA .......................... 18

13. LA COMPENSAZIONE SUL MOD.F24: COMPENSAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE, LIMITI............................... 20

14. LA TASSAZIONE SEPARATA DEI REDDITI DA LAVORO SUBORDINATO DIVERSI DAL T.F.R. .................................... 21

15. IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: NATURA, MODALITÀ DI FORMAZIONE E MODALITÀ DI TASSAZIONE ...... 22

16. ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE DELL’IRPEF: BASE IMPONIBILE E MODALITÀ DI VERSAMENTO ............ 24

17. CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI E RIFLESSI SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA O DI CASSA ..... 26

18. DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE: BASE IMPONIBILE E DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE.................. 27

19. I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: DEFINIZIONE, TASSAZIONE E OBBLIGHI DICHIARATIVI ........ 29

20. ONERI DETRAIBILI E ONERI DEDUCIBILI DALL’IMPOSTA PER LE PERSONE FISICHE ............................................... 30

1. IMPOSTE E TASSE - DEFINIZIONE E DIFFERENZE

IMPOSTA: L'imposta è un tributo, consistente in un prelievo coattivo di ricchezza dal contribuente volto a finanziare i

servizi pubblici e indivisibili. È espressione del potere d'imperio attribuito allo Stato, il quale per regolare la quantità di

denaro in circolazione ne preleva una quantità variabile, ad ogni cittadino (in maniera proporzionale al proprio reddito).

Principio della capacità contributiva: I prelievi sono effettuati sulla base del principio sancito dall’articolo 53 della

costituzione che parla della progressività del sistema tributario e specifica che ciascun contribuente concorre alle spese

pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, ovvero disponibilità di reddito, patrimonio o altri fattori che

indicano la ricchezza. Questo principio spiega le caratteristiche principali dell’IRPEF. 1

Questo prelievo viene fatto anche nel rispetto del principio di solidarietà, cioè ogni soggetto deve partecipare alla spesa

pubblica in funzione anche della propria disponibilità per venire incontro alle esigenze dei cittadini meno abbienti.

Le imposte si dividono in:

• imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES ecc): impattano direttamente il patrimonio e il reddito

• Imposte indirette (imposta catastale, ipotecaria, l’IVA, sulla pubblicità ecc): Colpiscono altre manifestazioni di

ricchezza, ad esempio l’IVA che colpisce i consumi e non il reddito.

Oppure si dividono in:

• imposte fisse che sono predeterminate nell’ammontare e non sono modificate in base alla ricchezza, alla produzione

o al prezzo

• imposte variabili, che mutano secondo la base imponibile

• imposte soggettive o personali, che sono percepite sui redditi del contribuente e che fanno capo alla sua persona

• imposte oggettive o reali, che non prendono in esame il soggetto d’imposta, bensì un solo evento

TASSE:

La tassa è un tributo, dovuta dai privati cittadini allo Stato, che si differenzia dall'imposta in quanto è il pagamento per un

pubblico servizio richiesto in forma individuale. La tassa è relativa a un servizio di cui un cittadino può decidere se avvalersi

o meno, e in generale non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto.

Esempio: tassa raccolta rifiuti, tassa scolastica, tassa sulle concessioni governative, tassa per l’occupazione di spazi e aree

pubbliche etc.

La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall’utente per la fruizione di determinati servizi pubblici (esempio

il trasporto ferroviario, le forniture dei gas, elettricità): questi sono corrispettivi (prezzo) di natura contrattuale e non

legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge (principio di legalità).

2. LA RITENUTA ALLA FONTE: NOZIONE E TIPOLOGIE

Il sostituto d’imposta (definito dall’art 64 del dpr 600/73) chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di

imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non

è diversamente stabilito in modo espresso.

È incaricato dall’amministrazione a tassare il contribuente in un momento favorevole ovvero al momento dell’erogazione

della retribuzione ed è direttamente responsabile del versamento di tali ritenute all’amministrazione finanziaria. Non è

solo il datore di lavoro, ma è anche il committente di un prestatore di lavoro autonomo o il curatore fallimentare. È

responsabile direttamente perché se non effettua il versamento è soggetto alle sanzioni per il mancato o tardivo

versamento ed è responsabile anche se nei confronti del contribuente non si sono verificati i presupposti di capacità

contributiva di cui all’articolo 53 della costituzione.

Il sostituto d’imposta corrisponde al sostituito un reddito (in denaro o in natura) che rappresenta il presupposto del

tributo in capo a quest’ultimo.

Sempre all’articolo 64 viene definito il “responsabile d’imposta”: chi in forza di disposizione di legge è obbligato al

pagamento dell’imposta insieme con altri per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa. È il

soggetto di un’obbligazione sussidiaria rispetto a quella del contribuente che rimane comunque il soggetto tenuto al

pagamento del tributo (es. i notai per la registrazione degli atti o gli spedizionieri per il pagamento del dazio).

Le imposte sono riscosse mediante

➢ Versamento diretto: effettuato dal contribuente

➢ Iscrizione a ruolo: a seguito di emissione di una “cartella esattoriale”

➢ Ritenute alla fonte: con prelievo effettuato dal sostituto d’imposta. Sono le ritenute effettuate sui redditi dei

dipendenti. Il sostituto d’imposta è obbligato ad effettuarle nel momento in cui si verifica il presupposto ovvero il

reddito. Le ritenute alla fonte possono essere: 2

➢ A titolo d’acconto: quando viene effettuato un prelievo che non definitivo e quindi il contribuente dovrà saldare la

differenza o farà sorgere un credito qualora siano state versate imposte in eccedenza. Sono generalmente pagate

sulla base di un previsionale. Vige l’obbligo di dichiarare il reddito con l’apposita dichiarazione. Le trattenute sul

lavoro dipendente sono generalmente a titolo di acconto perché il reddito sul quale è calcolata l’imposta non è detto

che sia definitivo perché può cessare il rapporto o possono essere dati aumenti.

➢ A titolo d’imposta: il prelievo è a titolo definitivo. Non sussistono ulteriori obblighi in capo al sostituto (non vi è

obbligo di indicarlo in dichiarazione). Il reddito già tassato non viene sottoposto a una nuova revisione. Esempio

ritenuta a titolo d’imposta: ritenute del 26% che veniva operata fino al 2017 solo sulle partecipazioni non qualificate,

sui dividendi corrisposti ai soci minori di società di capitali (srl). Il socio se non ha altri redditi non deve presentare la

dichiarazione dei redditi o comunque questo reddito non deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi perché è una

ritenuta a titolo d’imposta.

La ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente è determinata:

• Sulla parte imponibile dei redditi corrisposti in ciascun periodo di paga, (ovvero dedotti i contributi) con le aliquote

dell'imposta IRPEF, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le

detrazioni per i redditi da lavoro dipendente, rapportate al periodo stesso.

• Sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura,

• Sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti tramite tassazione separata;

• sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti;

I sostituti d’imposta sono poi obbligati ad effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o in caso di cessazione del

rapporto di lavoro, alla data di cessazione), il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare

complessivo degli emolumenti, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti.

In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il

28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo

corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di

paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse

in ragione dello 0,50% mensile. L'importo che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione del

rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al

versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate

a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa. Se concorrono redditi prodotti in

più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. IRPEF: NOZIONE, SOGGETTI PASSIVI, BASE IMPONIBILE

Fonte normativa: artt. 1-9 dpr 917/86

L’IRPEF è un’imposta diretta che colpisce il reddito delle persone fisiche e lo fa in maniera progressiva per scaglioni in

pieno rispetto dell’articolo 53 della costituzione.

Il presupposto dell’imposta è sancito all’articolo 1 del dpr 917/86: possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle

categorie di cui all’articolo 6:

• redditi di lavoro dipendente

• redditi di lavoro autonomo

• redditi di capitale

• redditi d’impresa

• redditi fondiari

• redditi diversi

Le aliquote sono stabilite con l’art. 11 del dpr 917/86

Da euro A euro Aliquote

0,00 15.000 23% 3

15.001 28.000 27%

28.001 55.000 38%

55.001 75000 41%

75.001 43%

Eccezione alla progressività - Regime dei forfettari: regime particolare che impatta imprenditori autonomi e di piccole

dimensioni. Prevede un’aliquota del 15% che non rispetta il principio di progressività previsto dall’articolo 53 della

costituzione.

I soggetti passivi IRPEF

L’IRPEF colpisce i redditi delle persone fisiche residenti in Italia e non secondo due criteri:

• Principio della “tassazione su base mondiale”, i redditi dei residenti sono tassati ovunque siano prodotti

• Principio della “tassazione su base territoriale”, sono soggetti a tassazione i redditi dei non residenti prodotti nel

territorio dello Stato

Ci sono anche convenzioni con altri stati per evitare la cosiddetta doppia imposizione, che permettono di far valere un

credito d’imposta nel proprio paese relativamente alle imposte pagate.

Residenza fiscale

Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni,

184 anni bisestili, anche se non continuativi):

• risultano iscritte all’anagrafe della popolazione residente nello Stato

• hanno il domicilio nello Stato (sede principale ed interessi economici)

• hanno la residenza nello Stato, ovvero la dimora abituale

Soci di società di persone e assimilate: i soci delle società di persone e assimilate (associazioni professionali ad esempio)

residenti in Italia sono soggetti all’IRPEF. Invece le società di persone in quanto persone giuridiche non sono soggette a

IRPEF.

I soci delle società di persone hanno la responsabilità illimitata per i debiti contratti dalla società. Dal punto di vista fiscale

vengono tassati “per trasparenza”. Il reddito prodotto dalla società di persone viene poi ripartito da un punto di vista

fiscale tra i soci e tassato ai fini IRPEF nelle dichiarazioni personali dei singoli soci.

La società di persone sarà tassata solo ai fini IRAP (No IRES) e i soci saranno tassati ai fini IRPEF in base alla partecipazione.

Base imponibile

La base imponibile dell’IRPEF è costituita dal reddito complessivo afferente alle persone fisiche, al netto delle detrazioni

e ad esclusione delle entrate per legge non assoggettate a questa imposta. Il reddito complessivo è dato dalla somma dei

redditi di ogni categoria determinati sulla base di specifici criteri.

La base imponibile per i redditi di lavoro dipendente è il cosiddetto “imponibile fiscale”, ovvero il reddito complessivo al

netto dei contributi per poter ottenere l’imposta lorda, dalla quale si detraggono le detrazioni per ottenere l’imposta

netta.

La tassazione degli stipendi percepiti all’estero avviene quasi sempre solo in Italia (con esenzione nello stato estero)

quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

• il lavoratore presta la sua attività all’estero per non più di 183 giorni nell’anno fiscale considerato; ll calcolo dei 183

giorni deve includere tutti i giorni trascorsi all’estero anche se non lavorativi.

• il datore di lavoro risiede in Italia;

• lo stipendio non è pagato da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha all’estero

Per i lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività all’estero, invece la base imponibile è determinata sulla base

delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 4

4. IRAP: NOZIONE, SOGGETTI PASSIVI E BASE IMPONIBILE E COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive. È disciplinata dal D.lgs 446/97 ed è un tributo a carattere reale, il cui

gettito garantisce l’autonomia finanziaria delle regioni.

Presupposto d’imposta:

Presupposto è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni

ovvero alla prestazione di servizi.

Le caratteristiche principali sono quindi:

1) esercizio abituale

2) Di un’attività autonomamente organizzata (L’organizzazione è in grado di generare ricchezza senza che l’apporto

dell’organizzatore sia determinante)

3) Diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi

4) Ancorché tale attività non abbia carattere commerciale

5) Pertanto, sono escluse le attività esercitate in modo occasionale

Eccezione: Medici che esercitano la propria attività all’interno delle strutture sanitarie (intramoena). In questo caso il

requisito dell’autonoma organizzazione non sussiste se questi medici esercitano presso strutture private e producono

almeno il 75% dei loro proventi tramite queste strutture.

Soggetti passivi: società e enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello stato, indipendentemente dall’attività svolta

– tutti quelli che hanno una p.iva

• società di capitali ed enti commerciali

• società ed enti non residenti (con stabile organizzazione in Italia)

• società di persone e soggetti equiparati

• imprese individuali

• artisti e professionisti (anche in forma associata)

• Enti pubblici commerciali e non commerciali

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso

presupposto d’imposta

BASE IMPONIBILE

In sintesi: metodo da bilancio parte dall’utile di bilancio includendo tutti i costi tranne costo del personale e

svalutazioni/accantonamenti e quindi permette di dedurre più costi. Metodo fiscale consiste nel fare differenza solo tra

tutto il valore e solo alcuni costi strettamente legati all’attività, tenendo fuori ad esempio gli oneri diversi di gestione e

quindi con imponibile più alto

L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta dell’attività esercitata nella regione l’aliquota

ordinaria del 3,9%. L’aliquota può essere variata fino a 0,92 punti percentuali, dalle singole regioni. La variazione può

essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

La base imponibile per la determinazione dell’IRAP viene calcolata sul valore della produzione netta. Generalmente

consiste nell’applicare all’utile da bilancio le variazioni in aumento o in diminuzione se

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Asganawey di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giurisprudenza Prof..
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