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Requisiti per la cessione delle partecipazioni
PEX:
- Possesso ininterrotto delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione.
- Le partecipazioni cedute devono essere state classificate nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso sotto la voce delle immobilizzazioni finanziarie.
- La società partecipata non deve essere residente in uno stato a fiscalità privilegiata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.
- La società partecipata deve esercitare un'attività commerciale almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli destinati alla produzione o allo scambio.
Il principio di trasparenza
nelle società di persone
Nell'ambito delle società di persone (e delle società di capitali che optino per la trasparenza fiscale, al ricorrere di determinati presupposti) la doppia imposizione è eliminata attraverso il meccanismo della trasparenza fiscale. Tale regime di trasparenza fiscale è naturale ed obbligatorio per la tassazione del reddito prodotto di suddette società. Le società non personificate pur avendo propria autonomia patrimoniale non hanno autonoma soggettività passiva sono soggetti passivi solo ai fini IRPEF, e quindi da qui si evince la modalità di tassazione la quale avviene secondo il cd. principio di trasparenza. La società diventa uno "schermo trasparente" che permette il "transito" (l'imputazione), metaforicamente considerata come il veicolo, del reddito dalla società stessa direttamente in capo al socio. Ai sensi dell'art. 5 TUIR, il reddito delle
società di persone viene attribuito in capo ai soci:
- automaticamente ed indipendentemente dalla sua percezione in misura proporzionale (pro quota) alla quota di partecipazione agli utili del socio;
- la quota di partecipazione si presume proporzionata al valore dei conferimenti dei soci.
Sono quindi imputate in capo ai soci le seguenti voci:
- gli utili prodotti e perdite subite dalla società, in misura proporzionale alla quota di partecipazione del socio;
- le ritenute alla fonte;
- i crediti di imposta (se presenti).
Il reddito del socio è qualificato come reddito di partecipazione e concorre a formare il reddito complessivo imponibile del soggetto ai fini IRPEF (imputato al socio nello stesso periodo d'imposta in cui è prodotto dalla società). Ai fini della corretta applicazione del metodo dell'imputazione per trasparenza, valgono le seguenti regole:
- le società sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi;
Il regime delle CFC ("Controlled Foreign Companies"), presente agli artt.167-168 TUIR, ha lo scopo di contrastare fenomeni di elusione d'imposta da parte di chi detiene il controllo di imprese con sede in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "paradisi fiscali"). In realtà tale normativa interessa tutti i contribuenti e non solo le società. I redditi prodotti dalle controllate estere sono imputati (per trasparenza) al soggetto residente in Italia, a prescindere dall'effettiva distribuzione. La normativa, prevista dai suddetti articoli, si applica obbligatoriamente (funzione antielusiva) ad ogni soggetto residente in Italia che detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo (art. 2359 c.c.) di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi dall'articolo 168-bis. Il contribuente può
evitarel'applicazione della CFC Rule a seguito di interpello ex art. 11, L. 212/2000 (Statuto dei diritti delcontribuente). Anche i redditi prodotti dalle società estere collegate, residenti in Stati a fiscalitàprivilegiata (non elencati nella c.d. white list) sono tassati in Italia imputando al residente una quotadel reddito prodotto dall'impresa.
Il consolidato nazionale
Il consolidato nazionale è disciplinato dagli artt. 117-129 TUIR, e prevede un regime di tassazioneopzionale. Le società aderenti all'opzione formano, in capo alla società consolidante, un unicoreddito imponibile complessivo, quindi Il consolidato nazione determina la tassazione unitaria diun reddito complessivo in capo a più soggetti passivi. Molto similmente al regime di trasparenzadelle società di capitali, l'opzione per il consolidato è irrevocabile ed ha efficacia per 3 esercizi sociali,ma non necessita l'adesione di tutte le
ce l'inizio dell'esercizio sociale della controllata fino alla data di presentazione dell'opzione per il consolidato.dall'inizio del periodo di imposta per il quale si opta per il consolidato. Ai sensi dell'art. 126 TUIR, sono disposte le condizioni di inammissibilità:- la società partecipata ha già optato per il regime di trasparenza;
- la società sottoposta ad una procedura concorsuale;
- le società che fruiscono della riduzione dell'aliquota IRES.
- compensazione degli utili e delle perdite fiscali delle società che hanno optato per il consolidato;
tassazione di gruppo;
possibile compensazione crediti e debiti d'imposta tra le diverse società incluse nel "perimetro di consolidamento";
possibile utilizzo delle eccedenze di ROL (reddito operativo lordo) per la deduzione degli interessi passivi (art. 96, co. 7, TUIR);
gli svantaggi: vincolo triennale del regime; o regime di responsabilità distinto in consolidante (per le maggiori imposte e relativi interessi accertate e riferite al reddito proprio e a quello complessivo) e consolidata (per le maggiori imposte e relativi interessi accertate e riferite al proprio reddito).
Il consolidato mondiale
Il consolidato mondiale è un regime di tassazione opzionale disciplinato dagli artt. 130-142 TUIR, dove vengono imputati alla capogruppo italiana i risultati fiscali (utili e perdite) delle controllate estere in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'opzione di tale consolidato è irrevocabile ed ha efficacia per 5 esercizi sociali.
consolidante deve avere i seguenti requisiti:- essere una società o ente