Diritti reali
Sono i diritti assoluti, i diritti sulle res. Si dividono in due categorie: i diritti di godimento, che si dividono a sua volta in proprietà (che è il diritto reale di godimento più importante) e nei diritti reali minori di godimento (o anche diritti reali limitati di godimento su cosa altrui): significa che c'è qualcuno che sulla res ha la proprietà, e qualcun altro che su quella res ha un diritto reale che però è minore della proprietà. I diritti reali di garanzia, che sono il pegno e l'ipoteca.
I diritti reali sono definiti assoluti, perché possono essere fatti valere “erga omnes”, quindi nei confronti di tutti, a differenza dei diritti di credito, che possono essere fatti valere solamente nei confronti del debitore. I diritti reali, sia quelli di godimento, sia quelli di garanzia, sono tipici.
Classificazione delle res
I diritti reali sono diritti sulle res. Le res si classificano in:
- Divini e humani iuris (cose di diritto divino e di diritto umano). Le cose di diritto divino sono cose sacre agli dei del cielo, e si dividono in cose “sacre”, cose “religiose” e cose “sante”. Tutte le altre cose sono di diritto umano.
- Un’altra distinzione è tra le cose private e le cose pubbliche: esattamente come oggi, le cose pubbliche sono quelle di proprietà della collettività, mentre quelle private di proprietà di privati.
- Ci sono cose che sono ancora più pubbliche delle cose pubbliche: sono le “res communes omnium”, e sono comuni a non tutti i cittadini, ma a tutti gli esseri umani (indipendentemente dall’essere schiavi o stranieri), come ad esempio il mare, le spiagge, l’aria.
- Distinzione tra le cose “in commercio” ed “extra commercium”: esempio di cose extra commercium sono fuori dal commercio dei privati, come le cose divine o le cose pubbliche.
- Distinzione tra cose “corporali” e cose “incorporali”: oggi questa distinzione non vi è più. I romani ritenevano che fossero corporali le res, ovvero le cose materiali che possono essere oggetto di proprietà; consideravano invece incorporali i diritti reali minori su cosa altrui. I romani ritenevano che i diritti reali minori su cose altrui fossero delle res, quindi delle cose.
- Distinzione tra cose “divisibili” e “indivisibili”. Divisibili sono le cose che possono essere divise senza essere distrutte, mentre indivisibili sono tutte le altre cose.
- Cose “fungibili” e “infungibili”: fungibili indica cose sostituibili da cose dello stesso genere, mentre infungibili quando non sono sostituibili da cose dello stesso genere.
- “Res mancipi” e “res nec mancipi”: res mancipi sono la terra italica, gli schiavi, animali e da tiro da soma, servitù prediali rustiche. Le altre cose sono res nec mancipi.
La proprietà
È il diritto di “godere (significa usarla) e disporre (quindi alienarla, cioè di usare la cosa o se vuole di venderla/regalarla) della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento”. La proprietà poteva essere “civile”: è la proprietà dello ius civile, “dominum ex iure quiritium”. Si affianca poi alla proprietà dello ius civile anche la proprietà del diritto pretorio: si parla di “proprietà pretoria” e di “in bonis habere”. Si aggiungerà una proprietà “peregrina”. Ed infine una proprietà “provinciale”.
Modi di acquisto della proprietà
Modi di acquisto a titolo originario della proprietà: non vi è il trasferimento di proprietà da un soggetto ad un altro. Si dice acquisto a titolo “derivativo” quando invece vi è il trasferimento della proprietà da un soggetto all’altro.
Modi di acquisto a titolo originario
- Occupazione: un soggetto prende la proprietà della res e la res diventa sua. Questo accade solamente con le “res nullius” (cose di nessuno) e con le “res (nec mancipi) derelictae” (cose abbandonate intenzionalmente dal proprietario, solamente nec mancipi, perché il proprietario di una res mancipi, anche se l’abbandonava, non ne perdeva la proprietà).
- Ritrovamento di un tesoro: il nostro codice, rifacendosi al diritto romano, stabilisce che il tesoro ritrovato è per metà dello scopritore e per metà del proprietario del terreno. Originariamente, però, prima di questa norma, vi era un’altra norma che stabiliva che il tesoro era interamente del proprietario del suolo. Fu l’imperatore Adriano a stabilire che lo scopritore del tesoro e il proprietario del suolo avrebbero dovuto fare a metà.
- Accessione di cose inseparabili: si parla di accessione quando cose di proprietari diversi sono unite a formare una cosa sola. Deve trattarsi di cose inseparabili: la regola stabiliva che il proprietario della cosa principale acquistava la proprietà anche della cosa accessoria e doveva pagare un indennizzo al proprietario della cosa accessoria. Se invece colui che ha unito la cosa accessoria alla cosa principale ha agito in mala fede, egli dovrà rispondere di furto della res (si tratta in questo caso di cose mobili). L’accessione di cose inseparabili può verificarsi tra cose mobili (come la pittura, con il pittore che dipinge con i propri colori sulla tavola altrui, oppure nella fusione di metalli, quando si unisce un pezzo di metallo altrui alla propria scultura). Un caso particolare di accessione è quello della “inaedificatio”, che è il caso di chi costruisce con materiali propri su una terra altrui: di chi è il nuovo edificio? Bisogna applicare la regola dell’accessione: la cosa principale è il terreno, quindi il proprietario del terreno si trova proprietario dell’edificio.
- Specificazione: si tratta di specificazione quando un soggetto lavora una materia altrui e ne ricava un manufatto. Anche in questo caso la res che si ottiene dopo la specificazione (quindi dopo la modificazione che viene fatta alla materia), si ha una res nuova. Di chi è questa res nuova, del proprietario della materia o di colui che la ha lavorata (“specificatore”)? I sabiniani ritenevano che la proprietà dovesse essere del proprietario della materia, mentre i proculiani sostenevano l’opposto. Nell’età dei Severi il giurista Paolo diede una soluzione che poi venne recepita da Giustiniano nel corpus iuris civilis: Paolo sostiene che la proprietà della nuova res va al proprietario della materia se essa poteva essere ripristinata allo stato originario (lo stato prima della specificazione). Viceversa, qualora questo non fosse stato possibile, la proprietà sarebbe andata allo specificatore, il quale eventualmente avrebbe dovuto pagare un indennizzo per aver preso la proprietà della materia (quando in buona fede). Quando in mala fede, lo specificatore sarebbe rimasto sì proprietario della nuova res, ma avrebbe dovuto rispondere di furto.
- Alluvione e avulsione: sono i due “incrementi fluviali”, importanti per i romani, che vivevano nella campagna. Le alluvioni sono degli incrementi fluviali che non sono percettibili alla vita: sono sabbia e detriti che eventualmente, attraverso l’asciugamento di parte del letto, portano ad una crescita dell’estensione del fondo rivierasco. L’avulsione è l’incremento fluviale visibile: quando un pezzo di terra viene portato dal fiume e si attacca al fondo.
- Confusione e commistione: si hanno quando liquidi e solidi, di proprietà di persone diverse, si fondono e vanno a costituire una cosa nuova: si mescolano tra di loro e sono quindi inscindibili. A seguito di confusione e commistione si viene a creare una comproprietà per quote.
- Adiudicatio: ci sono comproprietari di una res che non si trovano d’accordo e quindi devono ricorrere al giudice: si trova quindi nei giudizi divisori. Il giudice viene incaricato dal pretore di prendere la res, di dividerla in parti ed assegnarle in proprietà individuale ai singoli.
- Litis aestimatio: si trovava anch’essa nel processo formulare, e più precisamente nella reivindicatio. Pagando la condanna pecuniaria, il soggetto non deve restituire la res, ma ne diventa proprietario. Litis aestimatio significa la “stima della lite”.
Modi di acquisto a titolo derivativo
Modi di acquisto a titolo derivativo: già visti
- Mancipatio: negozio giuridico che serve a trasferire la proprietà delle res mancipi. Definibile come compravendita reale, perché si ha uno scambio contestuale tra cosa e prezzo.
- In iure cessio: finto processo con il quale viene fatta passare la proprietà della res.
- Traditio: per trasferire le proprietà delle res nec mancipi. Effetto reale c’è se con “iusta causa traditionis”.
Con l’acquisto a titolo derivativo, quindi, c’è il trasferimento della proprietà da un soggetto ad un altro. Si potevano usare questi tre metodi anche per fare delle donazioni.
Usucapione
Un ulteriore modo di trasferimento della proprietà è l’usucapione. Ancora oggi classificato tra i modi di acquisto a titolo originario. Si definisce come “acquisto della proprietà della res come conseguenza del possesso protratto della res stessa”. Chi ha il possesso di una cosa che non è sua ne diventa proprietario per il decorso del tempo: anche il ladro, attraverso il decorso del tempo, diventa proprietario della res rubata. Il tempo oggi necessario per l’usucapione è di 20 anni per le cose immobili; di 10 anni per le cose mobili se il possesso è iniziato in buona fede, mentre di 20 se è iniziato in mala fede. Nel diritto romano l’usucapione era diverso: in primis, il ladro non usucapiva.
Perché si potesse avere usucapione, erano necessari 5 requisiti (a differenza di oggi, che si prevedono 2 requisiti: il possesso e il tempo):
- Occorreva un “res habilis”, cioè che la cosa fosse “suscettibile di usucapione”, quindi fosse usucapibile. Non erano usucapibili le cose rubate, oltre ad altre come le cose di diritto divino, le cose commune omnium.
- Occorreva la “possessio”, ovvero il possesso
- Occorreva il “tempus”, che in diritto romano era un tempo più breve rispetto al nostro: 1 anno per le cose mobili, 2 anni per le cose immobili.
- Occorreva il “titulus”: si definiva come una “giusta causa che legittimasse l’usucapione”, un “valido titolo che consentisse, per l’ordinamento, l’usucapione”. Questo valido titolo lo stabiliva l’ordinamento romano, cioè ci sono dei titoli “tipici” per cui in diritto romano si può avere usucapione:
- Il primo titolo che consentiva l’usucapione si chiamava “pro emptore”: questo faceva riferimento al caso di colui che avesse acquistato una res mancipi con emptio venditio, seguita soltanto da traditio (e non da in iure cessio o da mancipatio). Così, la proprietà della res non passava con la emptio venditio: quindi, se la cosa venduta era una cosa nec mancipi, passava con la emptio venditio; se invece era venduta una res mancipi, il diritto riconosceva quel contratto di compravendita fosse un giusto titolo per l’usucapione, così l’acquirente di res mancipi (con emptio venditio + traditio) acquistava la cosa per usucapione.
- Il secondo titolo che consentiva l’usucapione si chiamava “pro donato”, ovvero “a titolo di donazione”. Si tratta di traditio di una res mancipi fatta a scopo di donazione: la proprietà non passa subito, ma l’acquirente ne diventerà proprietario per usucapione.
- Il terzo titolo è detto “pro dote”: fa riferimento alla dote, ovvero ai beni o al danaro che andavano dalla moglie al marito al momento del matrimonio. Se nella dote c’erano delle res mancipi e si faceva la semplice traditio, la proprietà non passava: il marito acquistava la proprietà tramite usucapione.
- Il quarto titolo è detto “pro derelicto”: faceva riferimento alle res derelictae, ovvero le cose abbandonate. Il padrone della res quindi abbandona la cosa: colui che la trova non ha la proprietà da subito. Se si tratta di una cosa abbandonata mancipi, colui che la ha trovata ne diventa proprietario per usucapione.
- Occorreva la “bona fides”, ovvero la buona fede. Consiste nel sapere o pensare di non ledere il diritto di nessuno. Il concetto di buona fede riguarda il campo degli acquisti detti “a non domino”, cioè degli acquisti fatti da una persona che non era il proprietario della res. La regola “possesso vale titolo” afferma che chi acquista in buona fede una cosa mobile, ne diventa proprietario, anche se il venditore non ne era proprietario: questa regola non c’entra nulla con il diritto romano, in quanto si è affermata nel medioevo. Per le cose immobili è necessario che colui che vende sia il proprietario della cosa. Nel diritto romano (quando si tratta di acquisti “a non domino”), quindi, se l’acquirente è in buona fede la può usucapire, mentre se l’acquirente non lo è non potrà usucapire.
Proprietà civile
Il proprietario aveva il diritto di “usare” la res ed abusare di essa, quindi fino a consumarla. Per cui, può distruggerla e può anche alienarla. La proprietà immobiliare aveva in diritto romano una caratteristica che oggi non ha più: essa si estendeva “illimitatamente in verticale (al di sotto e al di sopra del suolo)”. Questo principio impediva, in relazione alla proprietà immobiliare, la proprietà “per piani orizzontali”, che per i romani era impossibile, mentre per noi era immobiliare. Non era possibile a Roma, quindi, che il primo piano fosse di una famiglia, che il secondo fosse di un’altra e così via. Impediva il passaggio anche sotto la casa, come il passaggio della fognatura. La proprietà immobiliare italica era diversa rispetto a quella provinciale: le terre italiche si consideravano res mancipi, sulle quali si ha il dominio ex iure quiritium, mentre quelle extra-italiche erano oggetto della proprietà “provinciale”, ed erano considerate res nec mancipi. Quindi esistevano due regimi immobiliari diversi. La differenza principale tra queste due terre era che la terra italica era esente da tributi (tasse). Tutto questo fino all’anno 292, quando Diocleziano equiparò le terre italiche alle terre provinciali, e quindi stabilì che si pagassero le tasse anche sulle terre italiche.
Il proprietario è tutelato con una serie di azioni:
- Reivindicatio: azione principale del proprietario, il quale può recuperare la res presso chi abbia il possesso di essa. Oggi chiamata azione di rivendica della proprietà.
- Actio finium regundorum: azione con cui il proprietario di un terreno può chiedere che il giudice stabilisca i confini tra il suo fondo e un fondo confinante.
- Actio aquae pluviae arcendae: in italiano “azione che serve a rimuovere l’acqua piovana”. Quest’azione serviva ad un proprietario di un fondo per agire contro il vicino, quando il vicino avesse compiuto opere che avessero alterato lo scorrere naturale dell’acqua piovana.
- Actio negatoria (servitutis): è l’azione con la quale si mira a far dichiarare al giudice che non esiste una certa servitù.
Altri due elementi che tutelano il proprietario, che non sono azioni:
- Cautio damni infecti: nominata trattando dei mezzi integrativi del processo formulare. È un esempio di stipulatio pretoria: si chiama cautio ma non c’entra con la cauzione, in quanto è una stipulatio, che non è volontaria ma è indotta però dal pretore. Il pretore induceva la cautio damni infecti quando un immobile di una persona minacciava di crollare, e crollando avrebbe rovinato quello di un’altra persona. Resta il fatto che la cautio damni infecti è indotta sì dal pretore, ma su richiesta del soggetto che temeva il crollo dell’immobile di un altro soggetto. La cautio damni infecti si basava sul risarcimento di qualunque danno avesse causato il crollo dell’edificio.
- Operis novi nuntiatio, ovvero “denunzia di opera nuova”: denuncia che un proprietario di un edificio faceva al pretore quando un vicino avesse iniziato opere, che l’altro vicino riteneva eccedessero i limiti del legittimo. Il citante poteva citare in giudizio il denunciato per proporre in giudizio la valutazione della liceità delle nuove opere da lui compiute: si apriva quindi un processo nel quale il giudice avrebbe poi stabilito se l’opera fosse legittima o illegittima. Se fosse stata illegittima, o il denunciato si obbligava a demolire l’opera iniziata (se aveva accettato la stipulatio), oppure il giudice emanava una interdictio demolitorio, senza accertamento (se il denunciato non aveva accettato la stipulatio).
Proprietà pretoria (proprietà del diritto pretorio)
Detta anche “in bonis habere”, che significa “avere una cosa tra i propri beni”. Nasce nel I secolo a.C., in conseguenza dell’introduzione nel diritto romano del contratto consensuale di compravendita: esso poneva dei problemi, in funzione di tutto il resto del sistema contrattuale e dei diritti reali dell’ordinamento romano, ovvero il problema di chi comprava una cosa tramite traditio, e l’aveva in mano, ma non era sua finché non la usucapiva. Nasce così la proprietà pretoria, inventata dal pretore Publicio: era per lui necessario regolare questo problema, perché se per esempio una persona comprava un cavallo at
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