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I LIMITI AL POSSESSO
Il semplice detentore non può automaticamente trasformarsi in possessore sulla base di un mero mutamento del suo atteggiamento psicofisico (vale a dire per l'insorgere in lui dell'animus possidendi). Cosa impedisce al detentore di acquisire possesso? Glielo impedisce il titolo in forza del quale egli ha la detenzione. Esiste un contratto di comodato in cui un soggetto consegna al comodatario un bene affinché costui lo usi gratuitamente. Riconosce che il possesso è altrui. Ha la possibilità del bene ma manca in lui l'animus. Se il comodatario dicesse che vuole tenere la cosa come sua, diventare possessore, non potrebbe, non lo diventerebbe mai perché glielo impedisce il titolo che ha sul possesso. Il comodato gli impedisce di poter autonomamente trasformare la sua detenzione in possesso. Principio in base al quale nessuno può cambiarsi da solo il titolo del suo possesso (nemo sibi causam possessionis mutare).La proprietà bonitaria o pretoria (in bonis habere) è un modello di proprietà che è stato introdotto dal pretore e si chiama proprietà bonitaria dall'espressione latino qui sopra. Un ruolo importante l'ha avuto il pretore Publicio che è stato colui che ha introdotto l'azione a difesa del diritto pretorio (azione publiciaria). Viene illustrato dal giurista Gaio che nel testo istituzionale dice che i romani hanno un duplex dominium. È un possesso qualificato perché questo tipo di possesso è tutelato, diversamente da quello che capita di solito, come se fosse un diritto soggettivo, è tutelato da azione reale esperibile erga omnes. Che bisogno c'era di introdurre un secondo modello di proprietà? Nel campo del diritto si devono risolvere problemi, in questo caso viene risolto dal pretore. Ci sono particolari tipi di cose che si chiamavano res mancipi. Sono
le cose più importanti per l'economia romana sono beni per i quali è previsto un rituale particolare per il loro trasferimento: non si può trasferire la proprietà della terra o di uno schiavo senza compiere una mancipatio (mancipazione), l'atto che consentiva il trasferimento dei beni. Si trattava di una procedura complicata perché era un atto formale e solenne che richiedeva la presenza di testimoni, richiedeva la presenza di un pesatore, aveva una serie di criteri formali rigorosi. I romani conoscono anche un altro modo di trasferire la proprietà che è la traditio, la consegna materiale del bene senza requisiti di forma che si poteva usare per le res di minore valore che venivano chiamate res nec mancipi. Facciamo finta che bisogna mettere in atto una compravendita tra schiavi. Per trasferire la proprietà di uno schiavo non va bene traditio perché si passa il possesso e non la proprietà, però decorso.un certo periodo di tempo acquisterà la proprietà per usucapione. Dopo un anno, se venisse spossessato potrebbe difendersi con l'azione di rivendica. Se viene spossessato prima può comunque difendersi come possessore ma è un'azione meno forte di quella da proprietario. Si sente allora la necessità di tutelare questo soggetto per tutto il periodo fino a che non scatta l'usucapione e la tutela viene data dal pretore. Il pretore tutelava il soggetto con un'azione che si poteva esperire erga omnes, poi quando scatta l'anno avrebbe potuto avvalersi dell'azione di rivendica però fino a che non scatta l'anno gode della protezione del pretore. Dobbiamo quindi pensare a un possesso di buona fede ottenuto a titolo derivativo sulla base di una traditio e di iusta causa cioè di un negozio giuridico giustificativo dell'acquisto della proprietà per l'usucapione. Il soggetto pone in essere una
compravendita di una res mancipi ma non segue la mancipatio, segue la traditio quindi non acquista direttamente la proprietà per usucapione ma deve decorrere un periodo lungo e per questo la tutela avviene tramite la proprietà bonitaria che viene creata appunto perché un soggetto riceve la consegna di un bene per il quale sarebbe richiesto un altro atto traslativo. I due tipi di proprietà vengono tenuti separati anche nella terminologia: - Per il diritto civile parliamo di "dominus ex iure Quiritium" (proprietario civile) - Per il diritto pretorio "qui in bonis habet" (proprietario bonitario) PRIMO CASO Traditio di res mancipi: questo è il caso in cui un soggetto consegna, sulla base di una compravendita, una res mancipi. Quale atto traslativo avrebbe dovuto fare? Mancipatio in teoria, ma se usa la traditio? Si passa la proprietà? No, si passa il possesso ma una volta decorso il tempo utile si passa la proprietà.consegnata. In pratica, se il proprietario bonitario viene citato in giudizio dal proprietario per il diritto civile, può opporre l'eccezione che la cosa gli è stata venduta e consegnata, quindi non può essere rivendicata. L'azione fittizia dell'usucapione permette quindi di tutelare il possessore che, pur non essendo ancora formalmente proprietario, ha acquisito la cosa per il tempo necessario per l'usucapione. In questo modo, il proprietario bonitario può godere degli stessi diritti e protezioni del dominus. È importante sottolineare che l'usucapione è una figura del diritto civile che permette l'acquisto della proprietà di un bene per il possesso continuativo e pacifico per un determinato periodo di tempo.consegnata. TORNIAMO DI NUOVO AI DIRITTI REALI E AL DIRITTO DI PROPRIETÀ Secondo caso di proprietà bonitaria: acquisto da non proprietario, acquisto a non domino. Si ricade sempre nell'ipotesi di una proprietà bonitaria quindi la tutela è uguale al caso esaminato prima ma c'è un'eccezione. ES: tizio compera un bene da caio e ne riceve traditio/mancipatio ma caio, che trasferisce il bene, non è proprietario quindi tizio ha acquistato da un soggetto non proprietario. Il principio che se ne trae, di cui parla anche Dante, è: "Nessuno può trasferire ad altri un diritto maggiore di quello che egli stesso non abbia". Quell'azione di traditio/mancipatio, in realtà, non porta all'acquisto della proprietà ma del possesso, ne segue usucapione ma non immediatamente perché c'è un difetto del tradents che sta trasferendo un bene non suo, allora la proprietà non passa mapassa solo il possesso.In questa situazione, nelle fonti romane, il proprietario reale è sempre tutelato perché egli è estraneo alla vendita e il soggetto che ha trasferito il bene non era titolare del diritto. Quindi chi riceve un bene da un non proprietario è tutelato nei confronti di tutti ma non del proprietario perché egli non perde il suo diritto, prevale sempre. Percui, anche se in sede di processo il proprietario bonitario si avvalesse di eccezone di cosa venduta e consegnata, il dominus avrebbe come azione l’eccezione di legittimo dominio e pone fine alla discussione. Se il bene (res mancipi) tornasse al proprietario di sua sponte potrebbe il proprietario bonitario avvalersi di azione publiciana? Sì ma il dominus risponde con eccezione di legittimo dominio (replicatio iusti dominii) e pone fine alla discussione.Cosa avviene nel diritto civile italiano? L’articolo 1153 ci parla dell’acquisto da non proprietario: colui alquale è alienata una cosa mobile da chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso perché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Questo principio non vale quindi per tutti i beni ma solo per i beni mobili, chi acquista un bene mobile diventa proprietario anche se lo ha acquistato da un non proprietario, si privilegia quindi la circolazione dei beni e non il vero proprietario come invece nel diritto romano (nel diritto romano il vero proprietario vince sempre). Come hanno fatto i giuristi moderni a superare questa cosa? Hanno seguito il diritto romano e hanno applicato il principio che sta alla base dell'actio publiciana. Se acquisti un bene mobile da chi non è proprietario sulla base di un valido titolo e in buona fede acquisti immediatamente la proprietà sulla base dell'acquisto del possesso ma è un possesso che ci portaimmediatamente ad usucapire, acquisti la proprietà per usucapione immediata. Il diritto romano conosce vari modelli di proprietà: proprietà per il diritto civile, proprietà per il diritto pretorio, criterio dell’appartenenza esclusiva della cosa in capo al proprietario l’appartenenza è di diritto privato.à I diritti reali diversi dal diritto di proprietà hanno lo stesso carattere privato, si differenziano dalla proprietà per il fatto di non corrispondere a un’appartenenza, incidono su un bene che appartiene ad un terzo. Nel diritto romano abbiamo vari modelli di proprietà e alcuni non coincidono esattamente con il modello di proprietà a carattere privato ma si basano su un carattere pubblicistico. Un’altra soluzione è quella che deriva sempre dal diritto romano e sfocia nei modelli anglosassoni. Il modello alternativo dell’appartenenza di diritto privato è il common law anglosassone,
un sistema di proprietà simile. Infatti, i romani avevano il concetto di dominium, che era il diritto di proprietà assoluto su un bene. Questo diritto poteva essere trasferito o trasmesso agli eredi. Tuttavia, il dominium romano era limitato da alcune restrizioni, ad esempio il diritto del governo di espropriare la proprietà per motivi di pubblica utilità. Quindi, possiamo dire che il concetto di proprietà privata esiste anche in epoche antiche, ma viene attuato in modo diverso rispetto al nostro sistema moderno.conosciuto un modello analogo che si aggiunge ai vari modelli di proprietà. Ci fu un momento in cui Roma, da piccola città stato, diventa prima potenza egemone in Italia fino a diventare grande Impero cosmopolita. Le terre lontane erano chiamate province, il suolo delle province era di proprietà del governo centrale.