Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ES. Sottratti 1500€ dal proprio bancomat
Inizialmente è necessario compilare un modulo (domanda di mediazione) da inviare alla Camera di
Commercio, che aprirà un fascicolo, nominerà un mediatore e fisserà una data per la mediazione.
A questo punto la banca può aderire o meno al processo di mediazione.
Se la banca non si presenta il mediatore chiude il fascicolo e si andrà in giudizio per risolvere il contenzioso.
Se l’utilizzatore non è in corsa in colpa grave ha diritto al rimborso.
Mettiamo che la banca aderisca al processo di mediazione.
In un primo incontro il mediatore spiega le caratteristiche della mediazione ai soggetti e questi decidono se
continuarla. Le possibili soluzioni per risolvere il caso sono molteplici, ed è compito del mediatore trovare la
giusta soluzione che soddisfi entrambe le parti.
Se l’accordo è soddisfacente per le parti il mediatore emana un verbale che ha lo stesso valore del giudizio di
un giudice. Chiusa la procedura di mediazione l’accordo è risolto.
Se l’accordo non è stato trovato verrà emesso un verbale di non trovata conciliazione e successivamente si
andrà in giudizio. :
CAUSA IN GIUDIZIO
Presentare una domanda al giudice di pace (fino a 5000€) o al tribunale (superiore a 5000€).
Chi presenta la domanda in giudizio deve provare il fondamento e se non si è in grado di farlo perde
la causa. La durata della causa dipende da vari fattori.
Spese di accesso al tribunale, spese, costo finale della registrazione della sentenza.
CONTENZIOSO FINANZIARIO
ACF: Arbitro per le controversie finanziarie (costituito presso la Consob)
:
ARBITRO L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob, è uno strumento di
risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza,
correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano i loro servizi.
Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000€.
Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’ACF.
E’ uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi,
senza costi e senza obbligo di assistenza legale. L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio.
Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
:
COLLEGIO L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si articola in un unico Collegio con sede a Roma.
:
In quali casi si può ricorrere all’ACF
Possono essere sottoposte all’ACF controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”.
Sono investitori “retail”, i risparmiatori che non possiedono particolari
(anche imprese, società o altri enti)
competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori cosiddetti “qualificati” o
“professionali” che
(ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali, imprese di grandi dimensioni)
non possono rivolgersi all'ACF.
Sono “intermediari” i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano investimenti finanziari (come banche,
.
società di intermediazione mobiliare [sim] e soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento [sgr, sicav e sicaf])
I servizi di investimento sono quelle attività che gli intermediari offrono al fine di investire i risparmi in strumenti
finanziari .
(es: l'esecuzione di ordini attraverso cui si acquistano o vendono titoli)
Il servizio di gestione collettiva del risparmio è offerto da specifici soggetti appositamente autorizzati, che
investono le somme raccolte da più clienti secondo una predeterminata politica di investimento.
L’esempio tipico sono i fondi comuni di investimento mobiliare.
Infine, è necessario che:
• sia stato, con riferimento agli stessi fatti, già presentato un reclamo all’intermediario, che ha risposto in
maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione;
• la somma richiesta all’intermediario sia inferiore a 500.000€;
• sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle
controversie.
Se il contrasto sorto tra cliente e intermediario non riguarda servizi o attività con finalità di investimento
ma la
(es: negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni)
prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari (es: conti correnti, carte di credito o bancomat, prestiti
, il ricorso non deve essere indirizzato all’ACF ma
personali o mutui immobiliari, segnalazioni alla Centrale dei Rischi)
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito dalla Banca d’Italia.
:
Come presentare il ricorso all’ACF
Il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario, l’esposizione dei fatti e l’indicazione della somma
richiesta. E' utile, anche se non necessario, fare riferimento alla normativa applicabile e indicare precedenti
decisioni dello stesso ACF o della giurisprudenza su casi analoghi.
Si può presentare il ricorso direttamente oppure tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori.
L’importante è predisporre un buon ricorso: le possibilità di una decisione favorevole aumentano se il ricorso è
esaustivo, ben argomentato e riprende tutti i fatti, nella loro sequenza logica e temporale, sui quali si basa la
pretesa nei confronti dell’intermediario.
Ricorrere all’ACF è gratuito. La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF.
:
Cosa avviene dopo la presentazione del ricorso
L’ACF, ricevuto il ricorso, valuta entro 7 giorni, se esso è completo e regolare e, nel caso lo sia, lo invia
all’intermediario tramite piattaforma informatica, a cui l'intermediario può accedere attraverso la propria area
riservata sul sito dell’Arbitro, accedendo con le proprie credenziali (comunicate tramite posta elettronica).
Sullo stesso indirizzo di posta elettronica è notificata l'esistenza di nuovi atti o di nuovi ricorsi.
L’intermediario ha 30 giorni (45 nel caso in cui si faccia assistere da un’associazione di categoria) per
presentare, tramite la piattaforma, le proprie osservazioni al fine di difendersi e provare di aver agito nel
rispetto delle regole.
L'intermediario deve, inoltre, trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.
Il ricorrente può replicare caricando nella piattaforma ulteriori considerazioni e documentazione nei successivi
15 giorni, dopo i quali l’intermediario può a sua volta, entro 15 giorni, sempre con le stesse modalità,
controreplicare. Tutti gli atti inseriti nella piattaforma informatica confluiscono automaticamente nel fascicolo
elettronico visibile a entrambe le parti e all’Arbitro.
A questo punto il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’ACF per
la decisione. :
Spese del procedimento (art.18)
1. L’accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l’avvio del procedimento sono poste a
carico del fondo nei limiti di capienza del medesimo.
2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:
a) 50€ per le controversie in cui l’importo richiesto non superi 50.000€;
b) 100€ per le controversie in cui l’importo richiesto sia superiore a 50.000€ e fino a 100.000€;
c) 200€ per le controversie in cui l’importo richiesto sia superiore a 100.000€.
—————————————————————————————————————————————————————
*
ARBITRATO PER L’ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ (per le 4 banche andate in liquidazione):
Tale procedura è stata collocata presso un’altra autorità (autorità nazionale anticorruzione ANAC).
Necessario per verificare se le vittime dell’acquisto di titoli presso banche poi fallite, hanno diritto all’accesso
a tale fondo. :
ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ TRAMITE PROCEDURA ARBITRALE (ART.3)
• Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' possono ricorrere al collegio
arbitrale.
• L’accesso al Fondo di solidarieta' costituisce modalita' di risarcimento del danno subito dall'investitore in
ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti in
materia di intermediazione finanziari, nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento relativi alla
sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari.
• Il Fondo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone agli investitori, la facolta’
di determinazione della prestazione mediante arbitrato.
• Il ricorso e' redatto avvalendosi di apposito modulo da presentare al Collegio arbitrale. Il ricorso deve
contenere: a) le generalità dell’investitore; b) la Banca in liquidazione; c) gli strumenti finanziari di
proprieta’ ; d) l'importo del
(quantita', controvalore, data di acquisto, corrispettivo pagato, eventuali oneri e spese)
risarcimento richiesto.
• L'investitore nel ricorso fornisce le informazioni necessarie, espone gli aspetti rilevanti a fondamento della
pretesa, e allega ad esso i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari; b) i moduli di
sottoscrizione o d'ordine di negoziazione; c) l'attestazione degli ordini eseguiti; d) altri atti e documenti rilevanti.
• Presentando ricorso al Collegio arbitrale si accetta irrevocabilmente l’offerta di determinazione arbitrale
della prestazione. Il procedimento arbitrale e' gratuito per le parti. :
MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO TRAMITE PROCEDURA ARBITRALE (ART.4)
1. Il ricorso al Collegio arbitrale deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 4 mesi dalla data
dell'offerta. Ricevuto il fascicolo informatico del procedimento il Presidente del Collegio dispone la
comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca la seduta del collegio destinata alla
trattazione ed eventuale decisione della controversia.
2. Resta salva la facolta' di proporre dinanzi all'autorita' giudiziaria azione per il risarcimento del danno nei
confronti del