Le autorità di regolamentazione del mercato
L’antitrust nasce in America per la regolamentazione dei mercati ferroviari, mentre in Italia i primi interventi di questa autorità avvengono circa 100 anni dopo (precedentemente vi era un antitrust comunitario e non nazionale). L’autorità di regolamentazione della concorrenza e del mercato è indipendente poiché non risente delle pressioni dello stato (queste autorità sono enti di diritto pubblico dotate di personalità giuridica, con natura giuridica non economica). Le funzioni da essa svolte sono di vigilanza sulla pubblicità ingannevole o comparativa. Quest’ultima non è vietata se tiene in considerazione lo stesso servizio offerto, mentre non è lecita se cerca di screditare il concorrente tirato in ballo.
Le sanzioni a cui si può incorrere per pubblicità comparativa sono: inibizione del messaggio pubblicitario, sanzione economica e sanzione reputazionale data dalla pubblicazione su giornali o siti della sanzione subita. Coloro che beneficiano degli interventi dell’antitrust sono i consumatori, mentre coloro che subiscono i fatti illeciti, come la pubblicità ingannevole, sono quasi sempre altri imprenditori. Le autorità possono intervenire in ambito settoriale e quindi sono iperspecializzate su determinate materie come ad esempio AGICOM per le comunicazioni o ANAC che è l’autorità garante anticorruzione.
Potere della concorrenza: AGCM
Chi siamo?
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – Autorità antitrust) è una autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. L’Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono nominati dai Presidenti di Camera e Senato e durano in carica 7 anni, non rinnovabili. È stata istituita in Italia con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".
Funzioni
- Garantire la tutela della concorrenza e del mercato;
- Contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese, tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e comparativa, nonché vigilare affinché nei rapporti contrattuali tra aziende e consumatori non vi siano clausole vessatorie (sono clausole che possiedono un contenuto a favore della parte che sottopone il contratto e creano squilibrio tra le parti; possono essere caratterizzate da una doppia sottoscrizione, cioè firmate a parte alla fine del contratto);
- Vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di Governo;
- Attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il rating di legalità.
Inoltre, le competenze dell’Autorità comprendono anche: la repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, l’applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; il potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; i poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche.
La richiesta preventiva di acquisizione di un locale per concentrazione dell’attività deve essere fatta all’antitrust in base al fatturato aziendale (sempre in base a questo si dovrà chiedere l’autorizzazione per agire). Relativamente alla soglia raggiunta dal fatturato la richiesta può non essere fatta (fatturato molto basso), o essere fatta all’antitrust comunitario, nazionale o internazionale. L’intervento dell’antitrust deve essere visto come un’attività di consulenza dal legislatore e non come autorità contrastante.
AGCM esempio: cancellazione voli Ryanair
L'autorità intrattiene rapporti con altri organismi di controllo nazionali?
L’Autorità intrattiene rapporti anche con gli altri organismi di controllo e di regolazione. L’obiettivo è rendere più efficaci e efficienti le rispettive azioni in un’ottica di leale collaborazione tra istituzioni. A questo fine sono stati siglati protocolli d’intesa: con la Banca d’Italia (in materia di concentrazioni e di pratiche commerciali scorrette); con Ivaas, Consob e Banca d’Italia in materia di divieto di interlocking (presenza di soggetti in più organi gestionali di società diverse); con l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, in materia di tutela dei consumatori e di funzionamento dei mercati; con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alle procedure di gara; con l’Autorità di Garanzia per le Comunicazioni (Agcom) in materia di pratiche commerciali scorrette e andamento dei mercati, con l’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) in materia di tutela dei consumatori nel mercato assicurativo, con l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), nel comune interesse a sviluppare e mantenere adeguati livelli di concorrenza nei mercati e di tutela dei consumatori.
In alcuni casi è la stessa normativa nazionale a formalizzare lo scambio di pareri tra Autorità. In particolare:
- Nel settore delle comunicazioni, prima di deliberare a conclusione di istruttorie relative a intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni, l’Autorità deve richiedere, sui progetti di provvedimento, un parere, non vincolante, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A sua volta, quest’ultima è tenuta a chiedere all’Autorità un parere, non vincolante, sui provvedimenti regolamentari rientranti negli ambiti di sua competenza (ad esempio, in merito alla “forza di mercato” degli organismi di telecomunicazione, alle offerte di interconnessione, ecc.).
- L’Autorità deve richiedere un parere (non vincolante) all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche per i casi di pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole e comparativa illecita, qualora le pratiche o la pubblicità in questione siano diffuse a mezzo stampa o radiotelevisione o altro mezzo di telecomunicazione.
- Nel settore assicurativo, quando applica le norme a tutela della concorrenza l’Autorità, prima di deliberare, deve richiedere il parere, non vincolante, all’Ivaas.
Competenze
L’Autorità ha competenze in materia di:
- Intese restrittive della concorrenza;
- Abusi di posizione dominante;
- Operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza;
- Normative nazionali e locali in contrasto con le regole di concorrenza, attraverso segnalazioni e pareri per stimolare Parlamento, Governo, Regioni e, in generale, la pubblica amministrazione, affinché orientino le proprie decisioni ai principi della libera concorrenza. L'Autorità è anche legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato;
- Possibili distorsioni della concorrenza in determinati settori economici, sulle quali l’Autorità interviene svolgendo indagini conoscitive di natura generale;
- Separazione societaria delle imprese che operano in regime di monopolio e che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, laddove intendano operare in settori.
Collegio
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
Titolo I: Norme sulle intese, sull’abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazioni
Art. 1. Ambito di applicazione e rapporti con l’ordinamento comunitario
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese (tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica).
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, applica anche parallelamente gli art.101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli art. 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.
3. [Abrogato]
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese, gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni (anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari) di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
- Fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali;
- Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
- Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- Applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- Subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Art. 3. Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:
- Imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- Impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
- Applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
- Subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione di parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto dei contratti stessi.
Art. 4. Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può autorizzare, con provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell’art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato in modo tale da comportare un beneficio per i consumatori, e che siano individuati in modo tale da assicurare la concorrenza sul piano internazionale tra le imprese. Queste intese sono connesse in particolare con l'aumento della produzione, o con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno uno dei presupposti per l’autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri d’istruttoria (art. 14) e provvede entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
Art. 5. Operazioni di concentrazione
1. L'operazione di concentrazione si realizza:
- Quando due o più imprese procedono alla fusione;
- Quando una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente (mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, mediante contratto o qualsiasi altro mezzo) il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese;
- Quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune.
2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque inferiore a 24 mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le operazioni aventi effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
Art. 6. Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza
1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta l’operazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.
Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni
1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità quando il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 492 milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno 2 delle imprese interessate sia superiore a 30 milioni di euro.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di 1/10 del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3. Entro 5 giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’art. 6, avvia entro 30 giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione.
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