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AMMINISTRATIVO.LA PRIMA LINEA DI EVOLUZIONE
La prima linea di evoluzione attiene all'organizzazione amministrativa e la transizione dall'accentramento al decentramento. A differenza delle altre linee di evoluzione, essa si realizza solo in tempi relativamente recenti, cioè dopo l'instaurarsi dell'ordinamento costituzionale; ricevendo una decisiva impennata solo in tempi recentissimi, con la legge costituzionale n°3 del 2001.
Con la Costituzione si affermano, infatti, i PRINCIPI DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO e DI AUTONOMIA LOCALE, come principi portanti del nuovo Stato (art. 5) e il sistema di governo si articola in una struttura pluralistica che vede accanto allo Stato un insieme di enti del governo territoriale (regioni, province e comuni) cui la Costituzione stessa nel testo originario, riserva un ambito di governo loro proprio, come espressione politica delle comunità di riferimento.
Il disegno autonomistico viene completato con la L. cost. n°3/2001,
chemodifica la Costituzione identificando la Repubblica in un insieme di enti di governo (pubblici poteri) tra loro equiparati (e tra essi lo Stato) e differenziati solo con riferimento alle comunità rispettivamente amministrata e per la differente dimensione degli interessi coinvolti (sul piano dell'amministrazione; perché la legislazione è riservata allo Stato ed alle regioni). Questa linea di evoluzione produce un vero e proprio ribaltamento di uno dei principi fondanti del sistema designato dalle leggi rivoluzionarie, che avevano portato a termine un sistema accentratore sviluppatosi già nel corso dell'Anticoregime. Lo stesso primato assoluto della legge come fonte di ogni disciplina dell'amministrazione (l'amministrazione come esecuzione della legge) si sfrangia in una miriade di fonti del diritto dell'amministrazione, per molte materie emanate dagli stessi enti del governo deputati all'amministrazione stessa (fonti diLa coesione del sistema resterà affidata ai principi costituzionali.
LA SECONDA LINEA DI EVOLUZIONE
La seconda linea di evoluzione attiene all'esercizio dell'amministrazione dall'atto amministrativo alla funzione amministrativa mediante atti giuridici produttivi di effetti.
La nozione originaria di atto amministrativo nasce in giurisprudenza come atto unilaterale d'autorità, imperativo, esecutorio, adottato da un governo amministrativo e perciò sottratto alla cognizione dei giudici ordinari (nozione giurisprudenziale).
L'atto amministrativo è un atto giuridico dotato di una particolare forza giuridica (efficacia giuridica: capacità dell'atto di produrre effetti nei confronti dei terzi) e perciò derogatorio rispetto ai negozi di diritto comune.
Dove non è necessario l'esercizio dell'autorità, l'amministrazione può svolgersi ricorrendo a strumenti di diritto comune.
ricorrendo in ogni caso il contenzioso amministrativo.
EVOLUZIONE SUCCESSIVA: MODIFICA DELLA NOZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO E DEL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE.
FASI:
Introduzione dell'atto amministrativo unilaterale come strumento giuridico dell'amministrazione anche per quegli aspetti dell'amministrazione che possono svolgersi mediante strumenti di diritto comune;
Idea che la violazione delle norme che disciplinano l'atto amministrativo (come esercizio d'autorità) potesse esser fatta valere da parte degli interessati davanti agli organi deputati alla tutela contenziosa nei confronti dell'amministrazione;
Idea che l'atto amministrativo non sia un atto libero, ma, poiché finalizzato alla cura di interessi generali, deputato a perseguire determinati fini stabiliti dalla legge;
Idea che la conformità al perseguimento dei suddetti fini con l'esercizio dell'amministrazione dovesse essere controllata pena
di invalidità degli atti, nell'ambito delle forme di tutela stabilite dalla legge; dottrina della discrezionalità e
Attraverso queste fasi si è giunti alladell'eccesso di potere: è giuridicamente rilevante e perciò controllabile
l'attività preparatoria nell'ambito della quale si formano i motivi dell'azione.
PROCEDIMENTO: l'azione amministrativa non si estrinseca mai in singoli atti puntuali, ma in una serie di atti e fatti deputati al raggiungimento di un risultato che giuridicamente si estrinseca in un atto finale, il provvedimento.
STATUTO GIURIDICO DELL'ATTO O PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: atto giuridico soggetto a regime di diritto pubblico del tutto differente al diritto comune, quanto a disciplina dell'atto stesso e della sua attività preparatoria, nonché dell'invalidità, dell'efficacia e della tutela.
Questo statuto oltre a riguardare gli atti d'autorità
si espande ai campi d'azione che potrebbero essere retti dal diritto comune. Quello che nasce come statuto giuridico degli atti d'autorità, diviene lo statuto giuridico degli atti d'amministrazione. Tale cambiamento è volto alla tutela dei terzi, soggetti portatori d'interessi protetti nei confronti di determinate manifestazioni dell'agire amministrativo. Il terzo ha tutela davanti agli organi della giurisdizione amministrativa. TERZA LINEA DI EVOLUZIONE dal contenzioso alla giurisdizione amministrativa: Attiene al passaggio trasformazione progressiva degli organi del contenzioso da organi amministrativi (differenti da quelli di amministrazione attiva) ad organi giurisdizionali (giudici speciali). ORIGINE DEL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E GIURISDIZIONE: - ANTICO REGIME LEGGI RIVOLUZIONARIE - REGIME NAPOLEONICO I tribunali ordinari diventano esclusivamente giudici delle controversie tra privati. Chi giudica delle controversie con la pubblica.amministrazione? Nell'ancient regime gli stessi organi facevano da amministratori e da giudici (confusione delle competenze). Nascita del sistema del Regime Napoleonico, invece, si assiste alla contenzioso amministrativo: istituzione, all'interno del Consiglio di Stato e dei Consigli di Prefettura, della Commissione del Contenzioso. Essa è competente per le controversie di carattere contenzioso e svolgerà il ruolo di organo consultivo del governo relativamente ai poteri di cognizione e di decisione; progressivo restringimento dell'area della pure administration, cioè dell'amministrazione sottratta ad ogni controllo in sede contenziosa.
Descrizione istituzioni ante riforma 1865: Consiglio di Governo, giudici ordinari del contenzioso amministrativo; Consiglio di Stato, nella sezione del contenzioso amministrativo esercita le attribuzioni giurisdizionali pronunciando sugli appelli contro le
Le decisioni prese dai Consigli di Governo sono vincolanti e definitive, e alcune materie possono essere decise solo da loro. Non ci sono diritti di proprietà, diritti della persona o diritti ereditari della persona.
I Giudici del Contenzioso sono organi giurisdizionali veri e propri, le loro sentenze hanno gli stessi effetti di quelle dei tribunali civili.
Nella maggior parte dei casi, le controversie di competenza dei giudici del contenzioso riguardano i diritti. La tutela degli interessi dei cittadini di fronte all'esercizio del potere è principalmente affidata all'amministrazione attiva.
I tribunali del contenzioso non hanno il potere di annullare o revocare atti amministrativi, ma emettono sentenze di condanna o dichiarative. La tutela di questo tipo può essere garantita solo dalla stessa pubblica amministrazione, attraverso il ricorso gerarchico o dal sovrano.
al Re diviene assai significativo innestando in esso una fase consultiva davanti al Consiglio di Stato che sarà nei fatti il momento decisorio del ricorso. ACQUISTO DEI CARATTERI DI IMPARZIALITÀ E FORMALITÀ CHE I RICORSI GERARCHICI NON AVEVANO. DALLA LEGGE 1865 AL CONSOLIDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA. La linea di evoluzione dal contenzioso alla giurisdizione amministrativa segue il modello francese: trasferimento degli organi del contenzioso da organi amministrativi ad organi giurisdizionali (giudici speciali). La Legge.20 Marzo 1865 spezza il processo evolutivo con l'abolizione dei tribunali del contenzioso. La competenza passa ai giudici ordinari ed il modello si separa da quello francese. Il Consiglio di Stato, in questa fase, conserva qualche competenza giurisdizionale (contenziosa), e come organo consultivo, conserva la competenza in ordine ai pareri sui i ricorsi al Re (unico strumento di tutela nelle materie amministrative). Ratio della riforma: i tribunali
del contenzioso, in quanto organi interni allapubblica amministrazione, non possono offrire le garanzie d’imparzialità che l’esercizio della funzione giuridica richiede, garanzie invece assicurate dallagiurisdizione ordinaria (PRINCIPIO DELLA GIURISDIZIONE UNICA). Giudici Ordinari = controversie civili di tutela di diritti soggettivi. Pubbliche Amministrazioni = controversie riguardanti questioni di merointeresse. E’ bene rilevare che i giudici ordinari non possono annullare, revocare oriformare atti amministrativi. Essi possono stabilire la sussistenza o meno dellalesione del diritto. Sarà poi l’amministrazione, in un secondo momento, aprocedere all’annullamento dell’atto ovvero a adottare misure idonee al fine diconformarsi al giudicato. Nel sistema ante riforma, i tribunali del contenzioso hanno una giurisdizione piùestesa negli affari dell’amministrazione. In seguito, invece, la tutela neiIl confronto dell'amministrazione si riduce alla tutela dei diritti assoluti a contenuto patrimoniale (la proprietà). Si realizza, così, una limitazione di tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, in netta contrapposizione con l'intento del legislatore. Questi elementi portano il legislatore a fare un passo indietro nel passato. Il tutto derivante dall'esigenza di avere organi di giustizia amministrativa (indipendenti ed imparziali) che abbiano conoscenza degli affari di amministrazione nella loro pienezza sia in riferimento a questioni di diritti sia a questioni di semplici interessi dei cittadini, ingiustamente sacrificati da un illegittimo esercizio del potere. Le leggi n° 5992/1889 e n° 6837/1890 istituiscono nuovi organi di natura giurisdizionale a cui è affidato tutto il contenzioso con le pu