L'ordinamento forense
Fonti
- L. 247/2012 → Legge professionale forense → L.P.F.
Struttura
- L'ordine forense → È costituito dagli albi degli avvocati
- Articolazioni dell'ordine forense
- Consiglio nazionale forense (CNF)
- Consigli ordini circondariali
- Natura dei consigli → Enti pubblici non economici a carattere associativo
- Funzione → Tutela dei cittadini e degli interessi collegati alla professione e alla funzione giurisdizionale
Caratteristiche dei consigli
- Sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria
- Patrimonio costituito dai contributi degli iscritti
- Regolamentati → Da propri regolamenti
- Vigilanza → Ministero della giustizia
Gli organi
Consiglio dell'ordine circondariale
Nozione: Struttura costituita presso ogni tribunale → dagli avvocati che hanno il domicilio professionale nel circondario
Assemblea
- Gli iscritti si costituiscono in assemblea per:
- Approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo
- Rinnovare le cariche
- Esprimere pareri
- Deliberazioni varie
- Validità delle deliberazioni → Maggioranza assoluta dei presenti
Componenti consiglio
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
Elezioni
- Gli iscritti all'ordine → eleggono il consiglio (voto segreto)
- Ogni elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere
- Se bisogna eleggere 5 consiglieri → l'elettore può esprimere fino a 3 preferenze
- Limite dei mandati → Massimo due mandati consecutivi per i consiglieri
Morte, dimissioni, decadenze individuali
- Subentra il primo dei non eletti
Decadenza del consiglio
- Se cessa dalla carica oltre 1/2 dei componenti
Scioglimento consiglio
- Con decreto del ministro della giustizia → proposto da CNF che nomina un commissario straordinario che deve indire l'assemblea per le elezioni entro 120 gg
Durata consiglio
- 4 anni con scadenza al 31/12 del quarto anno
Rispetto del principio dell'equilibrio tra generi
- 1/3 dei consiglieri deve costituire il genere meno rappresentato
Impugnazione dei risultati
- Reclamo al CNF entro 10 gg da proclamazione
Elettorato passivo
- Sono eleggibili → gli iscritti che non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento nei 5 anni precedenti
- In caso di parità di voti → vince il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo
Compiti consiglio
- Istituire scuole forensi per il tirocinio e corsi di specializzazione e formazione
- Costituire camere arbitrali e di conciliazione
Attività del consiglio
- Attività amministrativa non giurisdizionale
- Custodia degli albi
- Verifica corretto svolgimento del tirocinio
- Controllo continuità, effettività e abitualità dell'esercizio della professione
- Vigilanza della condotta degli iscritti
- Risoluzione controversie tra iscritti e clienti sui compensi e liquidazioni in maniera conciliativa
Attività sociale del consiglio
- Sportello per il cittadino
- Presso ogni COA → è istituito un servizio per dare informazioni al pubblico circa prestazioni professionali degli avvocati
- Accesso alla giustizia (costi-tempi-difesa d'ufficio)
Giurisdizione forense
- Funzione del COA → deflazionare il contenzioso mediante strumenti riconosciuti dalla legge
Organismi di conciliazione e mediazione
- Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Camera arbitrale forense
- Favorire la negoziazione assistita → accordo con cui gli avvocati compongono la lite con stessi effetti dei provvedimenti giudiziali
Contribuzioni
- Riscossione contributo annuale (o straordinario) → da tutti gli iscritti
- L'entità deve essere tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio
- Chi non paga è sospeso → non è un provvedimento disciplinare ed è revocato quando si paga
- Riscossione contributi per servizi resi (rilascio certificati)
Consiglio nazionale forense
Composizione
- Istituito presso il ministero della giustizia
- I componenti vengono eletti dai singoli distretti di CDA (4 anni) → solo avv. iscritti presso l'albo delle giurisdizioni superiori
- La rappresentanza delle CDA >10.000 iscritti → più di un competente
- Deliberazioni → maggioranza dei voti + presenza almeno 1/4 dei componenti
Organi CNF
- Presidente
- 2 Vice presidenti
- Segretario
- Tesoriere
Natura
- Organo giurisdizionale speciale → le decisioni sono prese in nome del popolo italiano
Pronunce del CNF
- Sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari + albi + elenchi + registri
- Sui ricorsi delle elezioni del COA
- Sulle questioni disciplinari dei propri componenti
Disciplina seguita nella funzione giurisdizionale
- Si applicano le norme del cod. proc. civ.
- I provvedimenti hanno natura di sentenza
Compiti CNF
- Rappresentanza esclusiva dell'avvocatura a livello nazionale e intrattiene rapporti con altre istituzioni
- Giurisdizionale amministrativa
- Adotta regolamenti per il funzionamento proprio e degli ordini circondariali
- Emana il codice deontologico
- Propone ogni 2 anni i parametri per la determinazione dei compensi professionali
- Esprime pareri su richiesta ministero giustizia sulle proposte di legge che interessano la professione e la giustizia
- Propone scioglimento dei COA al ministero
- Convoca il congresso nazionale
- Approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo
L'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione
Istituito dal CNF → raccoglie i dati della giustizia su cui elabora proposte
Altri organi non istituzionali
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
- Natura: Fondazione → ente di diritto privato
- Ha un proprio patrimonio → beni mobili e immobili + contributi degli iscritti
- Iscrizione obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti negli albi
- Contributi
- Determina con regolamento → i minimi contributivi + regimi esenzione + diminuzione dei contributi
- Scopo
- Elargire le prestazioni pensionistiche + assistenziali + servizi agli iscritti
Il congresso nazionale forense
- Funzione
- Dibattere dei problemi che riguardano la professione
- Prende decisioni tramite un organismo interno → organismo congressuale forense (OCF)
- Funzione importantissima → prende l'iniziativa di astensione dalle udienze
- Convocazione
- Periodica → almeno ogni 3 anni dal CNF
Iscrizione all'albo
Albi Iscrizione all'albo
- Funzione
- Condizione per l'esercizio della professione di avvocato
- Albo costituito presso ogni tribunale
- Esercizio in mancanza di iscrizione
- Rilievo penale → reato di esercizio abusivo della professione e reato usurpazione del titolo
- Rilievo civile → nullità del contratto per mancanza di causa
- Ratio
- Duplice ratio
- 1. Interesse dello stato al buon andamento dell'amministrazione → spetta allo stato rilasciare l'abilitazione
- 2. Interesse dei cittadini → ad ottenere prestazioni professionali qualificate
- Duplice ratio
Tipi di albo presso ogni COA
- 1. Albo ordinario → degli esercenti libera professione con una sezione speciale per gli avv. stabiliti
- 2. Albo speciale → per patrocinio davanti giurisdizioni superiori
- 3. Registro praticanti e praticanti abilitati
Procedimento per iscrizione
- Domanda rivolta al COA dove si ha il domicilio professionale → corredata da documentazione
- Il COA deve deliberare → entro 30 gg sulla richiesta
Requisiti per iscrizione (verifica affidata al COA)
- Cittadinanza italiana o in un paese UE
- Esame di abilitazione
- Domicilio professionale presso il circondario del tribunale
- Pieno esercizio diritti civili
- Non avere riportato condanne penali (reati associativi – falsa testimonianza – frode processuale – false dichiarazioni all'autorità giudiziaria – patrocinio infedele)
- Essere di condotta irreprensibile
Requisito per la permanenza nell'albo
- Esercizio della professione in modo:
- Effettivo + continuativo + abituale e prevalente
- Sono indici indicativi del requisito:
- Titolarità P. IVA e indirizzo P.E.C. + assolvimento dovere aggiornamento professionale
Requisiti per la reiscrizione
- Il COA → deve verificare ex novo i requisiti dell'avv. che intende reiscriversi nei registri a seguito di cancellazione
Le iscrizioni di diritto
- Possono essere iscritti all'albo degli avvocati
- I magistrati ordinari – militari – amministrativi – contabili
- Professori universitari di ruolo dopo 5 anni di insegnamento
Le incompatibilità ex art. 18 legge forense
- 1. Esercizio di altro lavoro autonomo se viene svolta in maniera continuativa e professionale
- Divieto di cumulo attività notaio
- 2. Attività commerciale svolta in nome proprio o per conto altrui
- 3. Assunzione di cariche societarie
- Ratio → la limitazione vale per le sole cariche in società commerciali come corollario al precedente divieto
- Socio illimitatamente responsabile di una società di persone
- Amministratore di società di persone
- Amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali
- 4. Attività di lavoro subordinato
- Tre eccezioni al divieto
- Coloro che svolgono insegnamento o ricerca in materie giuridiche → università – scuole secondarie pubbliche e paritarie
- Docenti e ricercatori universitari a tempo pieno
- Dipendenti enti pubblici
La sospensione dall'esercizio
- Incompatibilità funzionale
- È prevista per i casi di incompatibilità con altre cariche:
- Alte cariche stato (Presidente Repubblica – Senato – Camera; Presidente Consiglio dei Ministri; Sottosegretario; Viceministro)
- Membria Corte Costituzionale
- Membria Consiglio Superiore della Magistratura
- L'avvocato è sia curatore fallimentare che legale di una delle parti del fallimento
- L'avvocato che è parte dell'organismo di mediazione non può essere parte di un procedimento davanti ad esso
Cancellazione dall'albo
Competenza
- Consiglio ordine avvocati
- Su richiesta dell'interessato
- D'ufficio
- Su richiesta del procuratore generale
Motivi
- Vengono meno i requisiti prescritti per l'iscrizione
- Se entro 60 gg dalla notificazione del provvedimento di iscrizione → l'avvocato non presta l'impegno solenne (giuramento)
- Quando viene meno il requisito di permanenza dell'albo
Procedimento
- Il COA deve invitare l'iscritto a presentare osservazioni entro 30 gg + sua aduzione se lo richiede
Divieto
- Di procedere a cancellazione se pende un procedimento disciplinare
Impugnazione
- La delibera di cancellazione è impugnabile → al CNF entro 60 gg dalla notificazione
- L'interessato si può difendere da solo o assistito da un difensore munito di mandato speciale
- La decisione del CNF → impugnabile con ricorso per cassazione entro 30 gg dalla comunicazione
I soggetti
Le categorie di soggetti
1. Le figure soppresse
- Il patrocinio legale in pretura → incostituzionale dal 1985
- Assistenza o rappresentanza in giudizio da parte di giurisperiti (=soggetti laureati in legge) o soggetti non giurisperiti (addirittura senza laurea)
- I procuratori legali → soppressi nel 1997
- Soggetto che rappresentava la parte con una procura alle liti
2. Gli avvocati
- Requisito per esercitare → assunzione dell'impegno solenne in pubblica seduta davanti al COA
- Possono usare il titolo
- Gli avvocati iscritti all'albo
- Gli avvocati dello stato
- Agli avvocati sospesi o cancellati → purché non per indegnità
- L'avvocato radiato non può spendere il titolo
3. I difensori d'ufficio
- Sono avvocati in appositi elenchi → hanno l'obbligo di prestare la difesa d'ufficio
- Assicurare il patrocinio ai non abbienti
- Il CNF tiene un unico registro nazionale
- Specifiche norme deontologiche
- Comunicare all'assistito → che può scegliersi un difensore
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Ordinamento e deontologia forense Esame da Avvocato
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Deontologia e ordinamento professionale forense
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Esame abilitazione Avvocato - Diritto Internazionale privato 2019, Prove d'esame di Diritto Internazionale Privato