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DIVIETO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA TITOLO
Iscrizione all’albo costituisce il presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
Illecito disciplinare (36 cod.deo.)
usare un titolo professionale non conseguito (es. Professore) o lo svolgimento di attività in
1) mancanza di titolo o in periodo di sospensione (sospensione 6 mesi-1 anno).
consentire ad un soggetto, cancellato dall’albo, di trattare con continuità pratiche legali nel
2) proprio studio (atti di esercizio abusivo della professione di avvocato non sono soltanto quelli
compiuti davanti ad un giudice ma ricomprendono anche la cura delle pratiche legali per i clienti
e la predisposizione di ricorsi, pur senza comparire in udienza).
agevolare o rendere possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di
3) avvocato o consentire che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (sospensione 2-6
mesi). 46
RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI
CON I TERZI
Avvocato deve rivolgersi con correttezza e con rispetto al personale giudiziario (giudici,
cancellieri, ufficiali giudiziari etc.), al proprio personale dipendente e a tutte le persone con le quali
venga in contatto nell’esercizio della professione. Nei rapporti interpersonali deve comportarsi in
modo da non compromettere la fiducia dei terzi sulla sua capacità di adempiere i doveri
professionali e la dignità della professione (63 cod.deo. avvertimento).
Deve adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento
ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare
quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e
l’affidamento dei terzi (sospensione 2-6 mesi).
Anche la mancata corretta trascrizione della data dell’udienza in agenda denota un comportamento negligente
dell’avvocato nello svolgimento della sua attività e del mandato professionale.
CON LA PARTE ASSISTITA
Incarico è conferito dalla parte assistita; se viene conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della
parte assistita, deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo
esclusivo interesse (avvertimento art. 23 cod.deo).
prima di assumere l’incarico, avvocato deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e
della parte assistita (mediante esibizione della carta di identità e del codice fiscale)
(avvertimento).
dopo il conferimento del mandato e fino alla cessazione dello stesso, avvocato non deve
intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali,
commerciali o di qualsiasi altra natura che possano influire sul rapporto professionale
(censura).
Avvocato: non deve consigliare azioni inutilmente gravose (censura); deve rifiutare di prestare la
propria attività quando dagli elementi conosciuti desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione
di un’attività illecita (sospensione 1-3 anni): non deve suggerire comportamenti, atti o negozi
nulli, illeciti o fraudolenti (sospensione 1-3 anni).
CONFLITTO DI INTERESSI
Sussiste conflitto di interessi quando
l’attività dell’avvocato è in conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o
1) interferisce con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale (24 cod.deo.).
il nuovo mandato determina la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte
2) assistita o cliente o la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra
parte assistita o cliente.
l’adempimento di un precedente mandato limita l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento
3) del nuovo incarico (sospensione 1-3 anni).
Avvocato deve astenersi dal compiere attività in conflitto di interessi e deve comunicare alla parte
assistita ed al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.
In tale prospettiva deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera
personale (censura).
Dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati
associati, soci, che esercitano negli stessi locali o che collaborano professionalmente in maniera non
occasionale (sospensione 1-3 anni).
Anche la mera condivisione dei locali dello studio impedisce l'assunzione di incarichi da parte di soggetti che
siano stati, in passato, assistiti dal collega con il quale sussiste un legame di tale natura.
47
INADEMPIMENTO DEL MANDATO
Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da un’inescusabile e rilevante trascuratezza
degli interessi della parte assistita.
Mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile determinato esclusivamente
dal comportamento dilatorio dell'avvocato costituisce un illecito disciplinare sanzionato con
l'avvertimento (59 cod.deo). ASTENSIONE DALLE UDIENZE
Avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando
l’astensione è proclamata dagli organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme vigenti (60 cod.deo.).
Avvocato che non aderisce all’astensione deve informare, con un congruo anticipo, gli altri
difensori costituiti della sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività. La
comunicazione di non aderire all'estensione può essere data anche in udienza a condizione che il
difensore della controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere
professionale. Non è consentito aderire o dissociarsi dall’astensione a seconda delle proprie
convenienze contingenti né con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività
Assolto l’onere di informazione, l'avvocato che non intenda aderire all'astensione può svolgere
normalmente l'attività difensiva, trattando la causa, anche se il difensore di controparte intenda
aderire all'estensione.
In caso di dichiarata astensione di un avvocato all'udienza regolarmente proclamata, il collega deve
evitare di porre in essere una attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l'esercizio
del diritto di difesa della parte assistita dall'avvocato astenuto (avvertimento e censura).
Diritto di astenersi dalle udienze e diritto di non aderire all’astensione, sono istituzionalmente garantiti e
devono essere esercitati liberamente dal professionista. Gli organi istituzionali dell'avvocatura non possono
intervenire sulla scelta se non nei casi in cui l'esercizio del diritto di lavorare o di astenersi si realizzi con
modalità tali da cagionare danni ai colleghi o alla parte o costituisca violazione del dovere di solidarietà e
porti discredito alla dignità e decoro dell'avvocatura.
ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO UNA PARTE GIÀ ASSISTITA
Avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita a condizione che
siano trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione del rapporto professionale e che l’oggetto del
nuovo incarico sia estraneo da quello compiuto in precedenza (art. 68 cod.deo.):
Avvocato non può utilizzare notizie acquisite in virtù del precedente rapporto professionale; se ha
assistito congiuntamente i coniugi o il minore in controversie familiari deve astenersi dal prestare la
propria assistenza in controversie successive tra gli stessi o in favore di uno dei genitori e viceversa
(sospensione).
Ratio: impedire all'avvocato di divulgare, o adoperare in maniera scorretta informazioni che, a prescindere
dal fatto che siano o no ancora sconosciute all'opinione pubblica, non possono comunque essere rivelate in
.
virtù del segreto professionale 48
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Avvocato
prima del conferimento formale dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita e/o
il cliente delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, del grado di
complessità, delle attività da svolgere, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione;
della prevedibile durata del processo e degli oneri ipotizzabili da quel momento fino
a quello dell’esaurimento della propria attività (27 cod.deo.). Attività informativa del
professionista è funzionale a ottenere un consenso informato da parte del cliente, trova il suo fondamento
Se richiesto, deve comunicare per
nei principi della buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176.
iscritto il prevedibile costo della prestazione.
all’atto del conferimento dell’incarico: deve informare la parte assistita, chiaramente e per iscritto,
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e di negoziazione
assistita e dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario; della possibilità, se
ricorrono le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato; deve rendere
noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa;
qualora ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo
svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e
documenti riguardanti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso in sede
stragiudiziale e giudiziale; deve comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti
pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso; deve riferire alla parte assistita, se
è nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio
del mandato.
Avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di
scegliersi un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere
retribuito (avvertimento).
Violazione del dovere di corretta informazione: omessa comunicazione al cliente della necessità di
presentarsi a rendere l'interrogatorio libero o formale in una causa civile; omesso svolgimento
del mandato e la comunicazione di informazioni false al cliente; adozione, da parte dell'avvocato,
di contegni elusivi. 49
CON I COLLEGHI
Avvocato
deve mantenere, nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi, un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà, in applicazione del canone di buona fede oggettiva (19 cod. deont.).
canone di buona