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ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE

RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO.............................................................................................2

COMPITI DELL’AVVOCATO............................................................................................................. 4

ALBI, ELENCHI E REGISTRI......................................................................................................... 15

AVVOCATI STABILITI................................................................................................................. 20

ORDINE CIRCONDARIALE FORENSE.........................................................................................21

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE.........................................................................................27

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE..............................................27

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE................................................................................29

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE................................................................................................32

FASE PRELIMINARE.............................................................................................................. 32

FASE ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE....................................................................32

CITAZIONE A GIUDIZIO..........................................................................................................33

UDIENZA E DIBATTIMENTO..................................................................................................33

DEONTOLOGIA FORENSE........................................................................................................... 39

DOVERI DELL’AVVOCATO............................................................................................................ 43

RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI.......................................................................................47

CON I TERZI.............................................................................................................................. 47

CON LA PARTE ASSISTITA .......................................................................................................47

CON I COLLEGHI ...................................................................................................................... 50

CON PARTE ASSISTITA DA COLLEGA ....................................................................................52

CON I COLLABORATORI DI STUDIO E CON I PRATICANTI ...................................................52

CON TESTIMONI E PERSONE INFORMATE............................................................................53

CON I MAGISTRATI................................................................................................................... 53

CON LE ISTITUZIONI FORENSI ...............................................................................................54

CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE .................................................................................54

1

RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO

CIVILE

L’obbligazione dell’avvocato, in quanto prestatore d’opera d’intellettuale, è una obbligazione di

mezzi.

Per affermare la responsabilità civile dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività

professionale (responsabilità contrattuale) è necessario provare che sussiste un nesso di causalità tra

la condotta del legale negligente ed il mancato riconoscimento delle ragioni della parte assistita, non

può essere affermata per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell’attività professionale.

Necessaria una valutazione positiva sul probabile esito favorevole dell’azione giudiziaria se fosse

stata correttamente e diligentemente seguita: verificare se, qualora l’avvocato avesse tenuto la

condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.

Avvocato è responsabile anche se ha ricevuto dal proprio assistito indicazioni su una determinata

modalità esecutiva dell’incarico, in quanto è compito esclusivo del professionista legale la scelta

della linea difensiva.

Se il cliente non raggiunge il risultato voluto ed agisce contro l’avvocato ritenendolo responsabile

dell’insuccesso o contestando i limiti dell’incarico conferito, grava sul professionista l’onere di dimostrare i

termini dell’accordo raggiunto con il cliente ed il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso

(indagine sull’estensione e sull’oggetto dell’attività informativa fornita dal professionista al cliente è

superflua nel caso in cui quest’ultimo abbia conseguito, tramite l’opera del primo, un risultato favorevole).

PENALE

Avvocato può commettere numerosi reati durante l’esercizio della professione:

corruzione in atti giudiziari per favorire o danneggiare una parte del processo, reato è consumato

quando tra le parti è stato raggiunto un accordo di massima sulla ricompensa da versare in

cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente.

patrocinio o consulenza infedele che arreca un danno agli interessi della parte da lui assistita la

quale, in conseguenza della condotta dell’avvocato, non consegue quanto voluto. Aumenti di

pena se il colpevole commette il fatto colludendo con la parte avversaria, se il fatto è commesso a danno di un

imputato o di una persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l’ergastolo o la reclusione

superiore a 5 anni.

Non è necessaria la specifica volontà dell’agente di nuocere alla parte assistita. Necessaria l’insaturazione di un

procedimento, escluse le attività poste in essere prima.

Commette reato anche se presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua

consulenza a favore di parti contrarie.

millantato credito del difensore presso il giudice, P.M., testimone, perito o interprete al fine di

farsi dare o promettere dal suo cliente denaro o altre utilità, con il pretesto di doversi

procurare il favore di tali soggetti ovvero di doverli remunerare. Vanteria della propria possibile

influenza su uno dei soggetti indicati, sufficiente che l’agente prospetti la corruttibilità o l’avvenuta corruzione di

essi, inducendo la convinzione che sia in tal modo possibile interferire sulla decisione.

frode processuale che consiste nella modifica dei luoghi o delle persone al fine di trarre in inganno

il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione

di una perizia. Irrilevante la modifica grossolana ed agevolmente percepibile a prima vista.

intralcio alla giustizia che consiste nell’offerta o promessa di danaro o altra utilità alla persona

chiamata a testimoniare, al consulente tecnico, al perito, all’interprete per indurla a dichiarare

il falso.

favoreggiamento personale che consiste nell’aiutare taluno ad eludere le investigazioni

dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate. ≠ favoreggiamento reale condotta di chi aiuta taluno

a procurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.

rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, appresi per aver partecipato o assistito a

un atto del procedimento stesso.

esercizio abusivo della professione di avvocato (art. 348 c.p.) prima di aver ottenuto l’iscrizione

all’albo (non è sufficiente superare l’esame orale).

truffa: es. avvocato che propone o fa sottoscrivere al proprio assistito il patto di quota lite.

2

3

COMPITI DELL’AVVOCATO

L. 247/2012 Legge professionale ha riformato la professione di avvocato nel rispetto dei principi

costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali. L’attuazione degli obiettivi è affidata a

regolamenti del Ministero della giustizia da adottare entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge, previo

parere del CNF e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza

forense. CNF esprime i pareri entro 90 gg dalla richiesta, sentiti i Consigli dell’ordine territoriali e le

associazioni forensi maggiormente rappresentative. Schemi dei regolamenti sono poi trasmetti alle Camere

per l’adozione.

Avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di:

assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali e nelle

procedure arbitrali rituali (cd. ius postulandi: facoltà di difendere e assistere in giudizio il cliente, cui

.

fa riscontro il diritto di quest’ultimo a tutelare in giudizio i propri diritti art. 24 Cost Nei processi tributari lo ius

)

postulandi è riconosciuto anche ad altri professionisti, tra i quali i dottori commercialisti ed i ragionieri .

Arbitrato rituale parti possono farsi assistere da avvocati, nell’irrituale, anche da non avvocati.

Avvocato svolge due funzioni nel processo:

rappresentanza: compie e riceve gli atti del processo in nome e per conto della parte

legittimato dalla procura alle liti;

assistenza, cd. difesa tecnica, difende, svolge gli argomenti difensivi e cerca di orientare, con

le sue argomentazioni orali e scritte, il convincimento del giudice, agendo in nome

proprio ma a favore della parte.

Queste due funzioni, prima dell’abolizione del procuratore legale (L.27/1997), erano attribuite a figure

distinte: procuratore legale e avvocato.

La rappresentanza del difensore non è da confondere con la rappresentanza di diritto sostanziale: il

difensore non è un vero e proprio rappresentante, perché, anche se ha maggiore autonomia decisionale

rispetto al rappresentante, deve essere espressamente autorizzato per disporre direttamente del diritto

controverso.

consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale e svolta in

modo continuativo, sistematico e organizzato.

Funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti, nell’esercizio della sua attività è

soggetto alla legge ed alle regole deontologiche.

Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato deve conservare la propria indipendenza e

difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

Impegno solenne: per potere esercitare la professione l’avvocato deve assumere l’impegno di

osservare i relativi doveri davanti al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta, secondo la formula:

«Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà,

onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e

secondo i principi del nostro ordinamento».

PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Avvocato deve eseguire personalmente l’incarico assunto, in quanto si tratta di prestazione

infungibile, che presuppone il possesso di specifici requisiti di conoscenza ed esperienza da parte

del professionista.

Può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti (es. avvocati) ed ausiliari (es.

praticanti) i quali non diventano parte del rapporto di clientela. Nei rapporti con il cliente l’unico

responsabile è il professionista, unico legittimato a chiedere il compenso.

La collaborazione non può riguardare l’esecuzione di una prestazione professionale che eccede

l’abilitazione del professionista incaricato e richieda, invece, quella di un professionista più

qualificato.

Tra i collaboratori sono ricompresi i praticanti e i lavoratori subordinati o autonomi.

4

La professione forense può essere svolta individualmente o partecipando ad associazioni tra

avvocati o società tra avvocati/professionisti.

ASSOCIAZIONI DI AVVOCATI

Iscritte in un elenco tenuto dal Consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno la sede (centro

principale degli affari). Associati devono eleggere domicilio professionale presso la sede

dell’associazione.

L’incarico professionale deve essere conferito in via personale all’avvocato scelto dal cliente, non

può essere affidato all’associazione affinché provveda lei stessa ad individuare l’avvocato che dovrà

svolgere l’incarico.

≠ società tra avvocati: dove l’incarico deve essere conferito alla società, la quale, prima della conclusione

del contratto, deve informare il cliente che l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio

in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività professionale richiesta.

La partecipazione ad una associazione non può pregiudicare l’autonomia, libertà e indipendenza

dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito (nullo ogni patto contrario).

L’associazione non può, pertanto, influire sulle scelte operative del singolo professionista.

L’avvocato incaricato è l’unico responsabile della attività svolta (associazione non risponde dei

danni causati dall’associato).

Il professionista associato è l’unico titolare dell’incarico ricevuto e l’unico creditore del compenso nei

confronti del cliente (associazione non può riscuotere il credito maturato per la prestazione resa dal

professionista). È possibile la creazione di una cassa comune tra gli associati per mettere in comune, in tutto

o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, per quote uguali o diseguali

(=associazioni tra notai).

Possono essere soci dell’associazione tra avvocati solo coloro che sono iscritti all’albo, gli altri

liberi professionisti possono partecipare all’attività dell’associazione solo in veste di prestatori

d’opera esterni e sono quindi privi dei diritti associativi, quali il diritto di voto in assemblea.

I praticanti avvocati possono partecipare purché non si ingeneri confusione nella clientela e non si

lasci credere che il praticante abilitato sia in possesso del titolo di avvocato.

Avvocato può partecipare a più associazioni multidisciplinari ma ad una sola associazione tra

avvocati. Nelle associazioni multidisciplinari deve esserci almeno un avvocato iscritto all’albo perché l’associazione

possa indicare nell’oggetto sociale l’esercizio di attività proprie della professione forense.

Cancellazione o sospensione dall’albo per un periodo superiore ad un anno, con provvedimento

disciplinare definitivo, costituisce causa di esclusione (ex art. 2286 che disciplina l’esclusione dei

soci di una s.s. al verificarsi di cause che rendono incompatibile la sua permanenza nella società).

Avvocati e associazioni tra avvocati e multiprofessionali possono stipulare fra loro contratti di associazione

in partecipazione con il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua

impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

All’associante spetta il potere decisionale e gestionale, mentre l’associato resta estraneo a ogni scelta e la sua

partecipazione è limitata a quella meramente economica (senza dar vita ad un patrimonio comune, in quanto

l’apporto da lui effettuato è suscettibile di essere perso o remunerato in funzione del risultato dell’attività

prodotta dal solo associante, in nome proprio).

Se hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate

alle procedure fallimentari, concorsuali ed alla composizione della crisi da sovraindebitamento; se

hanno ad oggetto attività ulteriori sono assoggettate alla disciplina dell’imprenditore commerciale e

sono assoggettate al fallimento. 5

6

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

L. 247/2012 ha delegato il Governo ad adottare, entro 6 mesi, un D.L. per disciplinare le STA al

fine di permettere l’esercizio della professione forense in forma societaria, costituendo apposite

società di persone, di capitale o cooperative.

Iscritte in una sezione speciale dell’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine nel cui

circondario hanno la sede (centro principale degli affari). Associati devono eleggere

domicilio professionale presso la sede della società.

Soci della società possono essere solo avvocati iscritti all’albo e ciascun avvocato può far

parte di una sola società. La denominazione o ragion sociale deve contenere l’indicazione

«società tra avvocati».

L’incarico professionale, a differenza delle associazioni tra avvocati, deve essere conferito

alla società, la quale, prima della conclusione del contratto, deve informare il cliente che

l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti

necessari per l’esercizio dell’attività professionale richiesta.

L’avvocato incaricato è illimitatamente responsabile dell’attività svolta solidalmente con

la società.

Esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e,

conseguentemente, la STA non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di

composizione delle crisi da sovra indebitamento.

4 agosto 2013 è scaduto il termine di 6 mesi previsto per l’adozione del D.L. sulle STA e, in

conseguenza di questo vuoto normativo, si sono sviluppate tre teorie in merito alla disciplina da

applicare alla STA:

prima teoria propria anche del CNF: si applica solo il D.Lgs. 96/2001 il quale disciplina l’esercizio

della professione forense in forma societaria, pertanto, le STA possono essere costituite

solo come s.n.c. ed è esclusa la partecipazione di altri professionisti o di soci di capitale

non professionisti;

seconda teoria: si applica la L. 183/2011 in tema di STP, pertanto possono essere costituite secondo

tutti i modell

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze giuridiche Prof.
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