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DIVIETO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE SENZA TITOLO

Iscrizione all’albo costituisce il presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di

assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.

Illecito disciplinare (36 cod.deo.)

usare un titolo professionale non conseguito (es. Professore) o lo svolgimento di attività in

1) mancanza di titolo o in periodo di sospensione (sospensione 6 mesi-1 anno).

consentire ad un soggetto, cancellato dall’albo, di trattare con continuità pratiche legali nel

2) proprio studio (atti di esercizio abusivo della professione di avvocato non sono soltanto quelli

compiuti davanti ad un giudice ma ricomprendono anche la cura delle pratiche legali per i clienti

e la predisposizione di ricorsi, pur senza comparire in udienza).

agevolare o rendere possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di

3) avvocato o consentire che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (sospensione 2-6

mesi). 46

RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI

CON I TERZI

Avvocato deve rivolgersi con correttezza e con rispetto al personale giudiziario (giudici,

cancellieri, ufficiali giudiziari etc.), al proprio personale dipendente e a tutte le persone con le quali

venga in contatto nell’esercizio della professione. Nei rapporti interpersonali deve comportarsi in

modo da non compromettere la fiducia dei terzi sulla sua capacità di adempiere i doveri

professionali e la dignità della professione (63 cod.deo. avvertimento).

Deve adempiere regolarmente le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento

ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare

quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e

l’affidamento dei terzi (sospensione 2-6 mesi).

Anche la mancata corretta trascrizione della data dell’udienza in agenda denota un comportamento negligente

dell’avvocato nello svolgimento della sua attività e del mandato professionale.

CON LA PARTE ASSISTITA

Incarico è conferito dalla parte assistita; se viene conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della

parte assistita, deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo

esclusivo interesse (avvertimento art. 23 cod.deo).

prima di assumere l’incarico, avvocato deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e

della parte assistita (mediante esibizione della carta di identità e del codice fiscale)

(avvertimento).

dopo il conferimento del mandato e fino alla cessazione dello stesso, avvocato non deve

intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali,

commerciali o di qualsiasi altra natura che possano influire sul rapporto professionale

(censura).

Avvocato: non deve consigliare azioni inutilmente gravose (censura); deve rifiutare di prestare la

propria attività quando dagli elementi conosciuti desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione

di un’attività illecita (sospensione 1-3 anni): non deve suggerire comportamenti, atti o negozi

nulli, illeciti o fraudolenti (sospensione 1-3 anni).

CONFLITTO DI INTERESSI

Sussiste conflitto di interessi quando

l’attività dell’avvocato è in conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o

1) interferisce con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale (24 cod.deo.).

il nuovo mandato determina la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte

2) assistita o cliente o la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra

parte assistita o cliente.

l’adempimento di un precedente mandato limita l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento

3) del nuovo incarico (sospensione 1-3 anni).

Avvocato deve astenersi dal compiere attività in conflitto di interessi e deve comunicare alla parte

assistita ed al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta.

In tale prospettiva deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da

pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera

personale (censura).

Dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati

associati, soci, che esercitano negli stessi locali o che collaborano professionalmente in maniera non

occasionale (sospensione 1-3 anni).

Anche la mera condivisione dei locali dello studio impedisce l'assunzione di incarichi da parte di soggetti che

siano stati, in passato, assistiti dal collega con il quale sussiste un legame di tale natura.

47

INADEMPIMENTO DEL MANDATO

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti

inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da un’inescusabile e rilevante trascuratezza

degli interessi della parte assistita.

Mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del processo civile determinato esclusivamente

dal comportamento dilatorio dell'avvocato costituisce un illecito disciplinare sanzionato con

l'avvertimento (59 cod.deo). ASTENSIONE DALLE UDIENZE

Avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando

l’astensione è proclamata dagli organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di

autoregolamentazione e delle norme vigenti (60 cod.deo.).

Avvocato che non aderisce all’astensione deve informare, con un congruo anticipo, gli altri

difensori costituiti della sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività. La

comunicazione di non aderire all'estensione può essere data anche in udienza a condizione che il

difensore della controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere

professionale. Non è consentito aderire o dissociarsi dall’astensione a seconda delle proprie

convenienze contingenti né con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività

Assolto l’onere di informazione, l'avvocato che non intenda aderire all'astensione può svolgere

normalmente l'attività difensiva, trattando la causa, anche se il difensore di controparte intenda

aderire all'estensione.

In caso di dichiarata astensione di un avvocato all'udienza regolarmente proclamata, il collega deve

evitare di porre in essere una attività processuale che possa risolversi in pregiudizio per l'esercizio

del diritto di difesa della parte assistita dall'avvocato astenuto (avvertimento e censura).

Diritto di astenersi dalle udienze e diritto di non aderire all’astensione, sono istituzionalmente garantiti e

devono essere esercitati liberamente dal professionista. Gli organi istituzionali dell'avvocatura non possono

intervenire sulla scelta se non nei casi in cui l'esercizio del diritto di lavorare o di astenersi si realizzi con

modalità tali da cagionare danni ai colleghi o alla parte o costituisca violazione del dovere di solidarietà e

porti discredito alla dignità e decoro dell'avvocatura.

ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO UNA PARTE GIÀ ASSISTITA

Avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita a condizione che

siano trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione del rapporto professionale e che l’oggetto del

nuovo incarico sia estraneo da quello compiuto in precedenza (art. 68 cod.deo.):

Avvocato non può utilizzare notizie acquisite in virtù del precedente rapporto professionale; se ha

assistito congiuntamente i coniugi o il minore in controversie familiari deve astenersi dal prestare la

propria assistenza in controversie successive tra gli stessi o in favore di uno dei genitori e viceversa

(sospensione).

Ratio: impedire all'avvocato di divulgare, o adoperare in maniera scorretta informazioni che, a prescindere

dal fatto che siano o no ancora sconosciute all'opinione pubblica, non possono comunque essere rivelate in

.

virtù del segreto professionale 48

OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Avvocato

prima del conferimento formale dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita e/o

il cliente delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, del grado di

complessità, delle attività da svolgere, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione;

della prevedibile durata del processo e degli oneri ipotizzabili da quel momento fino

a quello dell’esaurimento della propria attività (27 cod.deo.). Attività informativa del

professionista è funzionale a ottenere un consenso informato da parte del cliente, trova il suo fondamento

Se richiesto, deve comunicare per

nei principi della buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176.

iscritto il prevedibile costo della prestazione.

all’atto del conferimento dell’incarico: deve informare la parte assistita, chiaramente e per iscritto,

della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e di negoziazione

assistita e dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario; della possibilità, se

ricorrono le condizioni, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato; deve rendere

noti al cliente e alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa;

qualora ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo

svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e

documenti riguardanti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso in sede

stragiudiziale e giudiziale; deve comunicare alla parte assistita la necessità del

compimento di atti necessari a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti

pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso; deve riferire alla parte assistita, se

è nell’interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’esercizio

del mandato.

Avvocato nominato difensore d’ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di

scegliersi un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d’ufficio ha diritto ad essere

retribuito (avvertimento).

Violazione del dovere di corretta informazione: omessa comunicazione al cliente della necessità di

presentarsi a rendere l'interrogatorio libero o formale in una causa civile; omesso svolgimento

del mandato e la comunicazione di informazioni false al cliente; adozione, da parte dell'avvocato,

di contegni elusivi. 49

CON I COLLEGHI

Avvocato

deve mantenere, nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi, un comportamento ispirato a

correttezza e lealtà, in applicazione del canone di buona fede oggettiva (19 cod. deont.).

canone di buona

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A.A. 2015-2016
55 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Deontologia forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze giuridiche Prof.