ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE
RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO.............................................................................................2
COMPITI DELL’AVVOCATO............................................................................................................. 4
ALBI, ELENCHI E REGISTRI......................................................................................................... 15
AVVOCATI STABILITI................................................................................................................. 20
ORDINE CIRCONDARIALE FORENSE.........................................................................................21
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE.........................................................................................27
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE..............................................27
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE................................................................................29
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE................................................................................................32
FASE PRELIMINARE.............................................................................................................. 32
FASE ISTRUTTORIA PRE-PROCEDIMENTALE....................................................................32
CITAZIONE A GIUDIZIO..........................................................................................................33
UDIENZA E DIBATTIMENTO..................................................................................................33
DEONTOLOGIA FORENSE........................................................................................................... 39
DOVERI DELL’AVVOCATO............................................................................................................ 43
RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI.......................................................................................47
CON I TERZI.............................................................................................................................. 47
CON LA PARTE ASSISTITA .......................................................................................................47
CON I COLLEGHI ...................................................................................................................... 50
CON PARTE ASSISTITA DA COLLEGA ....................................................................................52
CON I COLLABORATORI DI STUDIO E CON I PRATICANTI ...................................................52
CON TESTIMONI E PERSONE INFORMATE............................................................................53
CON I MAGISTRATI................................................................................................................... 53
CON LE ISTITUZIONI FORENSI ...............................................................................................54
CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE .................................................................................54
1
RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO
CIVILE
L’obbligazione dell’avvocato, in quanto prestatore d’opera d’intellettuale, è una obbligazione di
mezzi.
Per affermare la responsabilità civile dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività
professionale (responsabilità contrattuale) è necessario provare che sussiste un nesso di causalità tra
la condotta del legale negligente ed il mancato riconoscimento delle ragioni della parte assistita, non
può essere affermata per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell’attività professionale.
Necessaria una valutazione positiva sul probabile esito favorevole dell’azione giudiziaria se fosse
stata correttamente e diligentemente seguita: verificare se, qualora l’avvocato avesse tenuto la
condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Avvocato è responsabile anche se ha ricevuto dal proprio assistito indicazioni su una determinata
modalità esecutiva dell’incarico, in quanto è compito esclusivo del professionista legale la scelta
della linea difensiva.
Se il cliente non raggiunge il risultato voluto ed agisce contro l’avvocato ritenendolo responsabile
dell’insuccesso o contestando i limiti dell’incarico conferito, grava sul professionista l’onere di dimostrare i
termini dell’accordo raggiunto con il cliente ed il prodotto dell’attività consultiva svolta in favore dello stesso
(indagine sull’estensione e sull’oggetto dell’attività informativa fornita dal professionista al cliente è
superflua nel caso in cui quest’ultimo abbia conseguito, tramite l’opera del primo, un risultato favorevole).
PENALE
Avvocato può commettere numerosi reati durante l’esercizio della professione:
corruzione in atti giudiziari per favorire o danneggiare una parte del processo, reato è consumato
quando tra le parti è stato raggiunto un accordo di massima sulla ricompensa da versare in
cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente.
patrocinio o consulenza infedele che arreca un danno agli interessi della parte da lui assistita la
quale, in conseguenza della condotta dell’avvocato, non consegue quanto voluto. Aumenti di
pena se il colpevole commette il fatto colludendo con la parte avversaria, se il fatto è commesso a danno di un
imputato o di una persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l’ergastolo o la reclusione
superiore a 5 anni.
Non è necessaria la specifica volontà dell’agente di nuocere alla parte assistita. Necessaria l’insaturazione di un
procedimento, escluse le attività poste in essere prima.
Commette reato anche se presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua
consulenza a favore di parti contrarie.
millantato credito del difensore presso il giudice, P.M., testimone, perito o interprete al fine di
farsi dare o promettere dal suo cliente denaro o altre utilità, con il pretesto di doversi
procurare il favore di tali soggetti ovvero di doverli remunerare. Vanteria della propria possibile
influenza su uno dei soggetti indicati, sufficiente che l’agente prospetti la corruttibilità o l’avvenuta corruzione di
essi, inducendo la convinzione che sia in tal modo possibile interferire sulla decisione.
frode processuale che consiste nella modifica dei luoghi o delle persone al fine di trarre in inganno
il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell’esecuzione
di una perizia. Irrilevante la modifica grossolana ed agevolmente percepibile a prima vista.
intralcio alla giustizia che consiste nell’offerta o promessa di danaro o altra utilità alla persona
chiamata a testimoniare, al consulente tecnico, al perito, all’interprete per indurla a dichiarare
il falso.
favoreggiamento personale che consiste nell’aiutare taluno ad eludere le investigazioni
dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate. ≠ favoreggiamento reale condotta di chi aiuta taluno
a procurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.
rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, appresi per aver partecipato o assistito a
un atto del procedimento stesso.
esercizio abusivo della professione di avvocato (art. 348 c.p.) prima di aver ottenuto l’iscrizione
all’albo (non è sufficiente superare l’esame orale).
truffa: es. avvocato che propone o fa sottoscrivere al proprio assistito il patto di quota lite.
2
3
COMPITI DELL’AVVOCATO
L. 247/2012 Legge professionale ha riformato la professione di avvocato nel rispetto dei principi
costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali. L’attuazione degli obiettivi è affidata a
regolamenti del Ministero della giustizia da adottare entro 2 anni dall’entrata in vigore della legge, previo
parere del CNF e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
forense. CNF esprime i pareri entro 90 gg dalla richiesta, sentiti i Consigli dell’ordine territoriali e le
associazioni forensi maggiormente rappresentative. Schemi dei regolamenti sono poi trasmetti alle Camere
per l’adozione.
Avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di:
assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti agli organi giurisdizionali e nelle
procedure arbitrali rituali (cd. ius postulandi: facoltà di difendere e assistere in giudizio il cliente, cui
.
fa riscontro il diritto di quest’ultimo a tutelare in giudizio i propri diritti art. 24 Cost Nei processi tributari lo ius
)
postulandi è riconosciuto anche ad altri professionisti, tra i quali i dottori commercialisti ed i ragionieri .
Arbitrato rituale parti possono farsi assistere da avvocati, nell’irrituale, anche da non avvocati.
Avvocato svolge due funzioni nel processo:
rappresentanza: compie e riceve gli atti del processo in nome e per conto della parte
legittimato dalla procura alle liti;
assistenza, cd. difesa tecnica, difende, svolge gli argomenti difensivi e cerca di orientare, con
le sue argomentazioni orali e scritte, il convincimento del giudice, agendo in nome
proprio ma a favore della parte.
Queste due funzioni, prima dell’abolizione del procuratore legale (L.27/1997), erano attribuite a figure
distinte: procuratore legale e avvocato.
La rappresentanza del difensore non è da confondere con la rappresentanza di diritto sostanziale: il
difensore non è un vero e proprio rappresentante, perché, anche se ha maggiore autonomia decisionale
rispetto al rappresentante, deve essere espressamente autorizzato per disporre direttamente del diritto
controverso.
consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale e svolta in
modo continuativo, sistematico e organizzato.
Funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti, nell’esercizio della sua attività è
soggetto alla legge ed alle regole deontologiche.
Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato deve conservare la propria indipendenza e
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
Impegno solenne: per potere esercitare la professione l’avvocato deve assumere l’impegno di
osservare i relativi doveri davanti al Consiglio dell’ordine in pubblica seduta, secondo la formula:
«Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà,
onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e
secondo i principi del nostro ordinamento».
PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE
Avvocato deve eseguire personalmente l’incarico assunto, in quanto si tratta di prestazione
infungibile, che presuppone il possesso di specifici requisiti di conoscenza ed esperienza da parte
del professionista.
Può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti (es. avvocati) ed ausiliari (es.
praticanti) i quali non diventano parte del rapporto di clientela. Nei rapporti con il cliente l’unico
responsabile è il professionista, unico legittimato a chiedere il compenso.
La collaborazione non può riguardare l’esecuzione di una prestazione professionale che eccede
l’abilitazione del professionista incaricato e richieda, invece, quella di un professionista più
qualificato.
Tra i collaboratori sono ricompresi i praticanti e i lavoratori subordinati o autonomi.
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La professione forense può essere svolta individualmente o partecipando ad associazioni tra
avvocati o società tra avvocati/professionisti.
ASSOCIAZIONI DI AVVOCATI
Iscritte in un elenco tenuto dal Consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno la sede (centro
principale degli affari). Associati devono eleggere domicilio professionale presso la sede
dell’associazione.
L’incarico professionale deve essere conferito in via personale all’avvocato scelto dal cliente, non
può essere affidato all’associazione affinché provveda lei stessa ad individuare l’avvocato che dovrà
svolgere l’incarico.
≠ società tra avvocati: dove l’incarico deve essere conferito alla società, la quale, prima della conclusione
del contratto, deve informare il cliente che l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio
in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività professionale richiesta.
La partecipazione ad una associazione non può pregiudicare l’autonomia, libertà e indipendenza
dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito (nullo ogni patto contrario).
L’associazione non può, pertanto, influire sulle scelte operative del singolo professionista.
L’avvocato incaricato è l’unico responsabile della attività svolta (associazione non risponde dei
danni causati dall’associato).
Il professionista associato è l’unico titolare dell’incarico ricevuto e l’unico creditore del compenso nei
confronti del cliente (associazione non può riscuotere il credito maturato per la prestazione resa dal
professionista). È possibile la creazione di una cassa comune tra gli associati per mettere in comune, in tutto
o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, per quote uguali o diseguali
(=associazioni tra notai).
Possono essere soci dell’associazione tra avvocati solo coloro che sono iscritti all’albo, gli altri
liberi professionisti possono partecipare all’attività dell’associazione solo in veste di prestatori
d’opera esterni e sono quindi privi dei diritti associativi, quali il diritto di voto in assemblea.
I praticanti avvocati possono partecipare purché non si ingeneri confusione nella clientela e non si
lasci credere che il praticante abilitato sia in possesso del titolo di avvocato.
Avvocato può partecipare a più associazioni multidisciplinari ma ad una sola associazione tra
avvocati. Nelle associazioni multidisciplinari deve esserci almeno un avvocato iscritto all’albo perché l’associazione
possa indicare nell’oggetto sociale l’esercizio di attività proprie della professione forense.
Cancellazione o sospensione dall’albo per un periodo superiore ad un anno, con provvedimento
disciplinare definitivo, costituisce causa di esclusione (ex art. 2286 che disciplina l’esclusione dei
soci di una s.s. al verificarsi di cause che rendono incompatibile la sua permanenza nella società).
Avvocati e associazioni tra avvocati e multiprofessionali possono stipulare fra loro contratti di associazione
in partecipazione con il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
All’associante spetta il potere decisionale e gestionale, mentre l’associato resta estraneo a ogni scelta e la sua
partecipazione è limitata a quella meramente economica (senza dar vita ad un patrimonio comune, in quanto
l’apporto da lui effettuato è suscettibile di essere perso o remunerato in funzione del risultato dell’attività
prodotta dal solo associante, in nome proprio).
Se hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate
alle procedure fallimentari, concorsuali ed alla composizione della crisi da sovraindebitamento; se
hanno ad oggetto attività ulteriori sono assoggettate alla disciplina dell’imprenditore commerciale e
sono assoggettate al fallimento. 5
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SOCIETÀ TRA AVVOCATI
L. 247/2012 ha delegato il Governo ad adottare, entro 6 mesi, un D.L. per disciplinare le STA al
fine di permettere l’esercizio della professione forense in forma societaria, costituendo apposite
società di persone, di capitale o cooperative.
Iscritte in una sezione speciale dell’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine nel cui
circondario hanno la sede (centro principale degli affari). Associati devono eleggere
domicilio professionale presso la sede della società.
Soci della società possono essere solo avvocati iscritti all’albo e ciascun avvocato può far
parte di una sola società. La denominazione o ragion sociale deve contenere l’indicazione
«società tra avvocati».
L’incarico professionale, a differenza delle associazioni tra avvocati, deve essere conferito
alla società, la quale, prima della conclusione del contratto, deve informare il cliente che
l’incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti
necessari per l’esercizio dell’attività professionale richiesta.
L’avvocato incaricato è illimitatamente responsabile dell’attività svolta solidalmente con
la società.
Esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e,
conseguentemente, la STA non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di
composizione delle crisi da sovra indebitamento.
4 agosto 2013 è scaduto il termine di 6 mesi previsto per l’adozione del D.L. sulle STA e, in
conseguenza di questo vuoto normativo, si sono sviluppate tre teorie in merito alla disciplina da
applicare alla STA:
prima teoria propria anche del CNF: si applica solo il D.Lgs. 96/2001 il quale disciplina l’esercizio
della professione forense in forma societaria, pertanto, le STA possono essere costituite
solo come s.n.c. ed è esclusa la partecipazione di altri professionisti o di soci di capitale
non professionisti;
seconda teoria: si applica la L. 183/2011 in tema di STP, pertanto possono essere costituite secondo
tutti i modell
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Esame abilitazione Avvocato - Ordinamento e Deontologia forense, prove d'esame di Ordinamento e Deontologia forense
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Deontologia e ordinamento professionale forense
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Diritto di ordinamento forense e deontologia
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Ordinamento giudiziario e forense