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Domande sulle professioni legali

1. Che cosa disciplina la legge 31 dicembre 2012, n. 247? 2. Quali sono i principi dettati dal Codice civile in materia di professioni intellettuali? 3. Perché la prestazione deve essere strettamente personale? 4. Chi sono gli avvocati di impresa? 5. L'avvocato deve astenersi dal testimoniare? 6. In quali ipotesi sussiste il vincolo di solidarietà professionale? Può essere escluso? 7. Come viene conseguito il titolo di specialista? 8. L'attività del difensore assume due funzioni, quali? 9. A chi è riservato l'istituto del patrocinio a spese dello Stato? Vi sono differenze nell'accesso a tale forma di patrocinio tra la materia civile e quella penale? 10. L'avvocato è obbligato a fornire il preventivo al cliente? 11. Il compenso deve essere pattuito necessariamente in forma scritta? 12. Che cos'è il patto di quota lite? È attualmente ammesso? 13. Quando si applicano i parametri stabiliti dal

Ministro della giustizia?

14. In cosa consiste il potere di opinamento delle parcelle?

15. A quale tipo di prescrizione soggiacciono i compensi dei professionisti? Come può essere superata?

16. A quali tipi di azione può ricorrere l'avvocato per recuperare i compensi dovuti?

CAPITOLO 2 – Organi forensi

L'ordine forense. ®Ordine forense (art. 24, comma 1, l.r.f.) iscritti negli albri degli avvocati e si articola in:

  • ®ordini circondariali costituiti presso ogni circondario di tribunale;
  • ®Consiglio Nazionale Forense (CNF) costituito presso il Ministero della giustizia (art. 24, comma 2, 1.r.f.).

Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge professionale e delle regole deontologiche + finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento

della funzione giurisdizionale. Sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia (art. 24, comma 3, l.r.f.).

L'ordine circondariale rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale (art. 25, comma 1, l.r.f.).

CNF rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale (art. 35, comma 1, lett.a), I.r.f.).

I Consigli ed i Collegi professionali, quali enti pubblici non economici, sono assoggettati:

  • alla disciplina dettata dalla legge n. 190 del 2012 devono rispettare gli oneri imposti dalle leggi anticorruzione;
  • all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina delle modalità di selezione del personale.

L'ordine circondariale forense. L'ordine circondariale forense ordine degli avvocati

costituito presso ciascun tribunale. Visono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario (art. 25 l.r.f.).®

L'ordine circondariale rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove irapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

Sono organi dell'ordine circondariale (art. 26 l.r.f.):

  • l'assemblea degli iscritti;
  • il consiglio;
  • il presidente che rappresenta l'ordine circondariale;
  • il segretario;
  • il tesoriere;
  • il collegio dei revisori.

In aggiunta ai predetti organi, presso ogni consiglio dell'ordine è costituito anche il comitato pariopportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine (art. 25, comma 4, l.r.f.).

Assemblea. ®L'assemblea avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali (art. 27 l.r.f.):

  • elegge i componenti del
  • consiglio;

    • approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
    • esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio;
    • esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

    Ex art. 2 del D.M. 13 luglio 2016, n. 156, viene convocata mediante avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita (PEC o qualsiasi mezzo idoneo che ne comprova l'avvenuta spedizione). Nello stesso termine l'avviso è affisso in modo visibile nella sede del consiglio dell'ordine e pubblicato sul suo sito internet istituzionale.

    Il termine può essere ridotto in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

    Ai fini dell'elezione del consiglio

    dell'ordine circondariale l'assemblea è convocata con le modalità ed entro il termine stabiliti dalle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi si intende convocata con il provvedimento di indizione delle elezioni da parte del presidente del Consiglio dell'ordine nei giorni individuati dal Consiglio stesso per lo svolgimento delle operazioni elettorali stabiliti in conformità delle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Convocazione su richiesta richiesta da almeno un terzo dei componenti il consiglio dell'ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo. Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

    Il Consiglio dell'ordine è l'organo dell'ordine previsto dall'art. 26, C.1, lett. b), l.r.f.

    Composizione ed elezione art.

    28 L. n. 247 del 2012 e dalla L. 12 luglio 2017, n. 113. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto (art. 28, l.r.f.):
    • da 5 membri, qualora l'ordine conti fino a 100 iscritti;
    • da 7 membri, qualora l'ordine conti fino a 200 iscritti;
    • da 9 membri, qualora l'ordine conti fino a 500 iscritti;
    • da 11 membri, qualora l'ordine conti fino a 1000 iscritti;
    • da 15 membri, qualora l'ordine conti fino a 2000 iscritti;
    • da 21 membri, qualora l'ordine conti fino 5000 iscritti;
    • da 25 membri, qualora l'ordine conti oltre 5000 iscritti.
    Il consiglio elegge: presidente, segretario e tesoriere (nei consigli con almeno quindici componenti il consiglio può eleggere un vicepresidente). In caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di parità di anzianità di iscrizione, il più anziano per età. ® Il consiglio dura in

    Carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno consigliouscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

    Validità delle riunioni del consiglio necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.

    Validità delle deliberazioni maggioranza assoluta di voti dei presenti.

    Secondo T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 dicembre 2016, n. 5582, non esiste alcuna disposizione normativa, né nella disciplina previgente, né in quella attuale, che consenta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di proseguire stabilmente nella propria attività in ipotesi di riduzione del numero dei componenti, senza che vengano attivati meccanismi per il ripristino della composizione nella consistenza legislativamente predeterminata. Quando occorre procedere alla ricomposizione integrale del Consiglio occorre applicare la previgente normativa di cui al d.lgs. n. 382 del 1944, il cui art. 15

    stabilisce che alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, oppure l'art. 28, comma 6, legge n. 247 del 2012 che impone il cd, scorrimento della graduatoria dei non eletti.

    ELEZIONI DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

    Con D.M. 10 novembre 2014, n. 170 è stato previsto un regolamento volto a disciplinare le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

    In relazione a detto regolamento, si è aperto un contenzioso davanti alla giustizia amministrativa riguardante le modalità di votazione contenute all'interno del D.m. 170 del 2014 necessità di un sistema in grado di garantire tutela del genere e delle minoranze.

    II T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 giugno 2015, n. 8333, ha quindi dichiarato illegittimi gli art. 7, 9 e 14, d.m. 10 novembre 2014 n. 170, in rapporto all'art.

    28, commi 2 e 3, I. n. 247 del 2012, nella parte in cui:

    • consente a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere;
    • consente la presentazione di liste che contengono un numero di candidati pari a quelli dei consiglieri complessivamente da eleggere;
    • non consente il rispetto della quota di un terzo per il genere meno rappresentato.

    II legislatore, con L. 12 luglio 2017, n. 113 recante "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi" ha quindi previsto la nuova disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, prevedendo all'art. 17 che i consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al d.m. 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, debbano procedere a deliberare le elezioni entro

    el registro degli avvocati al momento della votazione. Quindi, secondo la legge, i consigli dell'ordine degli avvocati rimasti in carica per più di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla data di entrata in vigore, sono considerati validi. Gli atti compiuti da questi consigli rimangono validi, così come quelli compiuti dai consigli eletti secondo le modalità previste dal regolamento del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014, numero 170, anche se insediati in presenza di impugnativa elettorale, a condizione che gli effetti del giudicato siano fermi. Inoltre, secondo l'articolo 3 della legge del 12 luglio 2017, numero 113: - possono essere eletti gli iscritti che hanno diritto di voto e che non hanno riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; - hanno diritto di voto gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati al momento della votazione.
Dettagli
A.A. 2023-2024
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SSD Scienze politiche e sociali SPS/02 Storia delle dottrine politiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher serenel_studies di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienze delle dottrine politiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Zanetti Gianfrancesco.