CAPITOLO TERZO
LA FILOSOFIA ERMENEUTICA DEL DIRITTO
1. Premessa - 2. L’approdo ermeneutico della scienza giuridica - 3. La filosofia
ermeneutica del diritto - 4. L’interpretazione della legge secondo la tradizione della
filosofia ermeneutica e le problematiche connesse -5. Figure e momenti del dibattito
giuridico ermeneutico contemporaneo - 6. La dimensione ermeneutica del processo
1. Premessa
Il termine “ermeneutica” viene oggi usato in più sensi: in un primo senso,
esso è un semplice sinonimo di “interpretazione”; in un secondo senso,
indica ogni dottrina filosofica o giusfilosofica che attribuisca un rilievo
centrale al problema dell’interpretazione; in un terzo senso, designa l’antica
tradizione dell’interpretazione dei testi sacri (religiosi, ma anche giuridici);
in un quarto senso, denomina una corrente filosofica del Novecento, fondata
da Hans Georg Gadamer[1] in un quinto senso, denota l’idea che –
contrariamente a quanto preteso dal monismo metodologico dei positivisti –
le scienze umane differiscano dalle scienze naturali perché non si limitano a
spiegare fatti o comportamenti, ma mirano a comprendere il significato
attribuito loro dagli agenti; in un sesto senso(o in una specificazione del
quinto), rinvia all’idea che la conoscenza del diritto debba adottare un punto
di vista ermeneutico (in inglese “hermeneutic point of view”), ulteriore ai
punti di vista esterno ed interno individuati da Hart [2] .
Come filosofia del diritto in senso stretto – cioè come applicazione al diritto di una
filosofia determinata filosofia generale – l’ermeneutica va considerata nel quarto senso
del vocabolo, dunque con particolare riferimento alla filosofia inaugurata da Gadamer; le
origini di questa ultima, inoltre, vanno inquadrate nelle vicende che producono i due
maggiori filoni filosofici del Novecento: quelle che vengono chiamate la filosofia
speculativa o continentale e la filosofia analitica, ampiamente analizzata nel capitolo
precedente.
Richiamando il primo capitolo per quanto concerne le origini della filosofia ermeneutica
in generale, va comunque aggiunto che l’ermeneutica filosofico-giuridica, come del resto
la filosofia analitica del diritto, non può ridursi all’applicazione di una filosofia generale
del diritto: da questo punto di vista, anzi, l’ermeneutica potrebbe già considerarsi al
confine tra le tradizionali filosofie del diritto in senso stretto e le filosofie del diritto in
senso ampio, oggi coltivate sia dagli analisti che dagli ermeneutici.
Almeno una corrente dell’ermeneutica, che fa capo al romanista e filosofo del diritto
Emilio Betti[3] e alla sua “Teoria generale dell’interpretazione” del 1955, prosegue infatti
quella tradizione di riflessione sulle tecniche interpretative dei testi sacri che abbiamo
visto costituire il terzo senso di ermeneutica; e anche l’ermeneutica filosofica di
Gadamer, il cui testo fondamentale è “Verità e metodo”, del 1960, ha sinora influito sulla
giurisprudenza, in particolare tedesca, non meno di quanto abbia influito sulla filosofia
del diritto in senso stretto.
Ciò è potuto avvenire soprattutto grazie all’elaborazione di due nozioni, che negli ultimi
anni hanno attirato l’attenzione spasmodica di giuristi e filosofi: le nozioni, già
heideggeriane e poi gadameriane, di precomprensione e circolo ermeneutico, di cui
abbiamo fatto accenno nel primo capitolo[4].
Analizzando più ampiamente tali nozioni, diciamo che per “precomprensione” (tedesco
Vorverstandnis) si intende la tesi secondo la quale la comprensione di oggetti culturali in
genere e l’interpretazione di testi giuridici in specie, sarebbe orientata da una sorta di
rappresentazione anticipata del risultato, determinata dalla appartenenza dell’interprete ad
un determinato contesto vitale e discorsivo[5].
La comprensione, in altri termini, nascerebbe da una pre-compresione, fondata sui pre-
concetti e i pre-giudizi dell’interprete, che questi progressivamente supererebbe per
accedere a una precomprensione più articolata[6]: tesi che, applicata, all’interpretazione
giuridica, ha almeno il pregio di caratterizzarla, non come una sorta di flash intellettuale,
ma come un processo articolato in più fasi.
Per “circolo ermeneutico” (tedesco hermeneutischer Zirkel), invece, s’intende anzitutto la
vecchia regola interpretativa, appartenente alla tradizione ermeneutica nel terzo senso del
termine, per la quale, nell’attività di interpretazione di un testo, il risultato
dell’interpretazione di una parte va sempre confrontato all’interpretazione del tutto e
viceversa: e questo fino a che le due non finiscano per corrispondere.
Anche qui, come nel caso della precomprensione, molte formulazioni della nozione
hanno spesso finito per oscurarne i contorni; essa, peraltro, sembra avere almeno il pregio
di attirare l’attenzione dei teorici dell’interpretazione sul fatto che questa, oltre a
consistere di una successione di atti, ha anche carattere circolare, dovendo spesso tornare
indietro e riconfigurare i propri presupposti.
La circolarità, che è viziosa in logica, potrebbe quindi risultare virtuosa nella teoria
dell’interpretazione.
Comunque sia, quasi contemporaneamente all’ermeneutica filosofica di Gadamer, si è
formata anche un’ermeneutica più strettamente giuridica, qui rappresentata dall’opera del
civilista tedesco Josef Esser[7]: autore le cui opere più importanti corrispondono ai due
momenti nei quali si è sviluppata la discussione tedesca sull’interpretazione giudiziale[8].
In un primo momento, proseguendo la vecchia polemica contro il formalismo
interpretativo, Esser ha sostenuto soprattutto che il giudice partecipa creativamente al
processo di produzione del diritto: e questo senza troppe differenze tra il giudice di civil
law, che per i formalisti dovrebbe limitarsi ad applicare la legge e il giudice di common
law, che sempre per costoro dovrebbe limitarsi ad applicare i precedenti giudiziali.
Dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti, in effetti, Esser, pubblica “Principio e
norma”, nel 1956, in cui riscopre, ben prima di Dworkin, il tema dei principi, come
norme giuridiche elaborate in relazione al caso concreto.
In un secondo momento, nel quale si dà ormai per assodato che i giudici producano
diritto, l’attenzione si sposta sull’accertamento dei vincoli razionali cui tale produzione
dovrebbe comunque obbedire: e in questa fase del dibattito cade “Precomprensione e
scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto”, del 1972.
La nozione ermeneutica di precomprensione, qui menzionata sin dal titolo, viene
impiegata per mostrare che l’attività del giudice è orientata da una rappresentazione
anticipata del risultato da ottenere: rappresentazione che gli suggerirebbero sia le norme
cui ricorrere, sia l’interpretazione da attribuire loro per conseguire il risultato.
Superando l’opinione tipica del giusrealismo americano secondo cui le argomentazioni
dei giudici sono semplici razionalizzazioni di decisioni fondamentalmente a-razionali,
Esser insiste sulla razionalità del processo che dalla precomprensione porta alla decisione
giudiziale: posizione che l’accomuna all’odierna analisi del ragionamento giuridico.
L’ermeneutica filosofica e quella sua prosecuzione che è l’ermeneutica giuridica,
sfociano dunque nell’analisi dei problemi dell’interpretazione e della argomentazione
sviluppata dalla filosofia del diritto in senso ampio: analisi non più estrinsecamente
filosofica, nel primo e più tradizionale significato di filosofia, ma condotta dallo stesso
punto di vista del giurista, come riflessione concettuale e metodologica interna alla
giurisprudenza e dunque da considerarsi filosofica piuttosto nel terzo dei sensi di
“filosofia” considerati a suo tempo[9].
Anche l’ermeneutica, da questo punto di vista, ha concorso in modo decisivo a quel
superamento della filosofia del diritto in senso ampio.
2. L’approdo ermeneutico della scienza giuridica
Il passaggio dalla dogmatica tradizionale all’analitica e da questa all’ermeneutica
giuridica non individua una scansione esclusivamente temporale o di sviluppi teorici tutti
interni alla scienza giuridica, che si vengono succedendo l’uno all’altro [10] .
E’ vero: essa incide sul merito delle differenti raffigurazioni del diritto che le diverse
prospettive presentano: diritto come concetto logico, come proposizione linguistica, come
interpretazione.
Deve essere chiaro che la prospettiva ermeneutica non rigetta né la funzione di garanzia e
di controllo che la dogmatica è in grado di assicurare, né l’aspirazione analitico-
linguistica ad una formalizzazione sintattica del linguaggio giuridico: ma intende
recuperare gli aspetti più fecondi dell’uno e dell’altro approccio in una visione più ampia,
che riconnetta la teoria alla prassi del diritto e in questo senso superi la radicata abitudine
dei giuristi di professare teoricamente una dottrina che nella pratica quotidianamente
sconfessano.
La prassi giuridica, sulla cui rilevanza richiama l’attenzione il modello ermeneutico, è
“oggetto” da osservare, indagare e descrivere teoricamente, perché fornisce gli elementi
sui quali il giurista viene elaborando le sue concettualizzazioni[11].
Nella scienza giuridica teoria e prassi risultano strettamente connesse, modello
“operativo” e modello “conoscitivo” si trovano intimamente compenetranti in
un’incessante interazione che ha per fine ultimo di conoscere per operare e operare
conoscendo.
E’ infatti nella prassi interpretativa che il giurista comprende qualcosa come diritto o
come appartenente al diritto[12].
In contrapposizione alla rigidità dell’antico imperativismo di stampo giuspositivistico e
negando l’autosufficienza semantica sostenuta da una parte della filosofia analitica,
l’approccio ermeneutico attribuisce alla prassi giuridica, alle connessioni di significato
temporalmente vissute, un carattere intersoggettivo e plurale e porta in evidenza le
“perdite” antropologiche che la modernità giuridica, pur con le sue importanti conquiste
di uguaglianza di trattamento e di imparzialità, latrici di una valutazione depersonalizzata
delle situazioni umane, ha portato necessariamente con sé.
Più che dal potere, la giustificazione giuridica procede da una attività ermeneutica, dalla
manifestazione di una competenza che si manifesta all’interno del linguaggio e della
pratica giuridica, dunque da un contesto che diviene fattore indissolubilmente connesso al
significato degli enunciati.
Ma è anche vero, d’altro canto, che l’evoluzione in direzione ermeneutica corrisponde al
progressivo maturare di nuove consapevolezze, che si determina sulla base di nuovi
assetti delle società occidentali.
Se attorno agli anni Cinquanta la concezione del diritto come linguaggio si poteva
considerare come ardita e pionieristica, essa è poi venuta di senso comune tra la maggior
parte dei giuristi e permea ormai una parte significativa della teoria giuridica
contemporanea.
Nel contempo la crescente insoddisfazione sia per un approccio al diritto in termini
esclusivamente normativistici, che considerasse il diritto come insieme di norme, sia per
le rigidità dei primi approcci di tipo neopositivistico, vincolati dalla limitante connessione
tra significato e verifica empirica, ha contribuito al riconoscimento sempre più ampio
dell’innegabile crucialità dei concetti di azione, di intenzionalità e di senso[13].
Si è determinato di conseguenza un forte rilancio, in settori cospicui della teoria giuridica
contemporanea, dei problemi dell’interpretazione, certo distinti, ma anche saldamente
intrecciati alla questione della scienza giuridica[14].
Sia in questa ottica culturale, sia in virtù delle trasformazioni di carattere istituzionale
intervenute nel diritto, che hanno visto attenuarsi la rigidità dei testi, offuscarsi la forza
imperativa delle norme e di conseguenza crescere l’importanza della ricerca della regola
giuridica, è destinato, quasi naturalmente, ad aumentare lo spazio e l’interesse per la
prospettiva ermeneutica, che è caratterizzata da una specifica attenzione al modo di
attuarsi dello stesso comprendere interpretativo; e che è perfettamente in condizione, in
quanto approccio che si interroga sui propri presupposti e su quelli dei diversi oggetti di
conoscenza, di illuminare la complessità fenomenologica e concettuale del dato giuridico,
ma anche di criticarne ogni visione dogmatica e precostituita.
Possiamo allora affermare che la prospettiva ermeneutica è in grado di interessare il
mondo del diritto e della scienza giuridica da una pluralità di punti di vista.
In primo luogo, in quanto riflette sulle basi ontologiche delle scienze dello spirito, sui
presupposti non epistemologici dell’epistemologia.
Da questo angolo visuale l’universalità teorica dell’ermeneutica, come struttura del
comprendere che concerne l’esistenza nella sua totalità, si pone come condizione
preventiva e presupposto di partenza per dare soluzione ad ogni tematica di scienza
giuridica.
La concezione ermeneutica intende, infatti, spingersi oltre l’epistemologia per “scoprire
le condizioni propriamente ontologiche del comprendere”[15]; in altre parole le
condizioni trascendentali che rendono possibile la comprensione del senso.
Da questo punto di vista, che sottolinea sia la coessenzialità di comprendere ed essere, sia
la rilevanza che assumono per il diritto le condizioni generali del comprendere,
l’ermeneutica si configura come una modalità di avvicinamento ad oggetti, come un
fenomeno strutturale del comprendere, che precede e forma la base delle scienze
particolari.
La comprensione del diritto presuppone la comprensione delle modalità secondo cui il
diritto si autocomprende.
In secondo luogo, l’ermeneutica investe la problematica del diritto come metodologia
utile per meglio capire e descrivere l’articolarsi dei procedimenti conoscitivi giuridici.
La categoria della precomprensione, che l’ermeneutica giuridica mutua dalla filosofia
ermeneutica generale per poi adattarla ai suoi fini, dice che non esiste comprensione al di
fuori e indipendentemente dalle aspettative di senso basate sull’esperienza vitale[16].
Se non assume consapevolezza delle proprie precomprensioni, sostiene Gadamer[17], è
molto difficile per il giurista introdurre e riconoscere una salutare presa di distanza nei
riguardi dei propri convincimenti soggettivi e delle limitazioni derivanti da inconsapevoli
abitudini mentali.
Sappiamo invece che, per quanti si trovino ad operare con il diritto e nel diritto, il
rendersi avvertiti delle strutture concettuali entro cui si disloca l’uso giuridico del
linguaggio acquista una rilevanza essenziale.
Sarà poi l’urto con il testo, come ha sottolineato ancora una volta Gadamer, a mettere in
moto la catena delle interpretazioni sempre più adeguate.
Posto in primo piano dall’ermeneutica giuridica, l’elemento della precomprensione,
inteso come ambito che delimita il flusso delle interpretazioni, viene affidato
all’apprezzamento e al controllo intersoggettivi: si ottiene in tal modo l’effetto di
depurarlo degli aspetti maggiormente soggettivi e di eventuali depositi di carattere
irrazionale che esso possa ancora conoscere[18].
E’ implicito, infatti, nell’atto stesso di trasmetterlo, il suggerimento che per essere
accettato, l’elemento-precomprensione debba essere ad un tempo comprensibile e
ragionevole. Trasparenza e controllo non possono che costituire un obiettivo
irrinunciabile della scienza giuridica: per il giurista la migliore garanzia che le sue scelte
siano relativamente giuste sta nel dialogo con altri.
E’ innegabile che l’appartenenza ad una tradizione gioca un ruolo decisivo anche nella
conoscenza del mondo; così nell’interpretazione scientifico-dottrinale del giurista il
significato attribuito ai dati empirici e alle strutture concettuali con cui è organizzato il
materiale giuridico dipende strettamente dal quadro teorico, dalla precomprensione da cui
il giurista stesso prende le mosse e dentro la quale tutto viene letto[19].
Più che una scienza giuridica, che si presenti come un qualcosa di unitario e di sempre
uguale a se stesso, valido sempre e dovunque, esistono forme diverse di questa attività,
che variano nei tempi e nei luoghi.
A tale proposito è stato detto che lo scienziato adempirebbe ad una funzione non
dissimile da quella del giudice, proprio perché deve impegnarsi nell’interpretare,
sviluppare, modificare o addirittura capovolgere un’intera tradizione di pratica
professionale[20].
In ogni campo della scienza, anche in quello giuridico, non è possibile partire da zero ed
occorre senza alcun dubbio fare uso di quanto è stato precedentemente elaborato,
poggiando sulle spalle dei predecessori.
La “comunanza” del mondo entro cui lavora il giurista, creata dalla sua appartenenza ad
una tradizione, è peraltro in un incessante processo del farsi; è il giurista stesso che la
istituisce in quanto comprende, in quanto partecipa attivamente, con la sua elaborazione,
al riprodursi ed allo svolgersi della tradizione e in tal modo la porta egli stesso avanti,
proseguendo il discorso di altri e in esso inserendosi, rinnovandola[21].
In terzo luogo, in quanto si può considerare non soltanto come una descrizione di ciò che
avviene nell’evento interpretativo, ma anche come vero e proprio criterio, che pone il
problema dei parametri secondo cui decidere se un’interpretazione è o meno corretta,
l’ermeneutica può
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