Capitolo 8: Gli enti territoriali
Sezione 2: L’organizzazione delle regioni
Le Regioni sono state istituite con la Costituzione Repubblicana del 1947, dove il titolo V della Costituzione disciplina le Regioni, le Province ed i Comuni. Esistono 19 Regioni ordinarie e 5 Regioni a Statuto Speciale. Le Regioni rappresentano l’ente intermediario tra lo Stato e le Province ed i Comuni. Recentemente, in seguito a delle riforme, è stata introdotta la figura delle Città Metropolitane.
Sezione 3: I raccordi fra lo stato e le regioni
Sezione 5: Lo scioglimento del consiglio regionale
Sezione 6: Le province, le città metropolitane e i comuni
1) Il problema delle autonomie regionali
Le Regioni sono dotate di autonomia. L’autonomia regionale si manifesta sotto tre aspetti fondamentali che sono:
- L’autonomia normativa, cioè il potere da parte delle Regioni di poter emanare norme che valgono all’interno del proprio territorio (territorio regionale) che servano a regolare la propria attività e le proprie funzioni;
- L’autonomia organizzatoria, cioè l’autonomia delle Regioni di organizzare in modo autonomo la propria attività e le proprie funzioni. Ad essa è collegata l’autonomia finanziaria, cioè l’autosufficienza delle Regioni di procurarsi i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività;
- L’autonomia politica, cioè le Regioni possono prendere un indirizzo politico differente da quello statale, purché vengano comunque rispettati i principi essenziali dell’indirizzo politico statale.
Dall’autonomia regionale va distinta l’autarchia, cioè il potere che hanno le regioni (e altri enti territoriali) di emanare atti amministrativi che hanno la stessa valenza (valore, peso) degli atti amministrativi statali. Sotto alcuni punti di vista, l’autonomia regionale si trova in una posizione gerarchicamente superiore rispetto all’autonomia delle Province e dei Comuni. Nonostante questo, però, è presente un collegamento, o meglio un coordinamento tra l’autonomia regionale e l’autonomia provinciale, comunale e quella delle Città Metropolitane.
3) Gli elementi costitutivi della regione: Il territorio, la comunità regionale, l’apparato autoritario
Gli elementi costitutivi della Regione sono:
- Il territorio;
- La comunità regionale;
- L’apparato autoritario.
Il territorio è l’elemento essenziale della Regione. Esso non deve essere inteso in senso fisico o geografico, ma rappresenta il centro di riferimento degli interessi comunitari (che si trovano al suo interno). La dimensione del territorio regionale è inferiore a quella del territorio statale in quanto quest’ultimo comprende anche il mare territoriale, le acque interne, lo spazio aereo sovrastante ed il sottosuolo.
La comunità regionale viene intesa come destinataria sia delle norme regionali che delle norme statali. Essa esprime interessi che danno luogo a servizi personali ed esprime anche l’interesse di partecipare al governo della Regione. Infatti, possono far parte del Consiglio Regionale soltanto i residenti della Regione.
Per quanto riguarda l’apparato autoritario, vediamo che la Regione è un soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica, e di conseguenza è dotata di un proprio apparato autoritario, di un proprio governo (in senso lato) e di una propria organizzazione. Tuttavia, la Regione non è un ente sovrano il quanto dipende dallo Stato (il suo ordinamento non è originario, ma deriva da quello dello Stato).
Per quanto riguarda i poteri propri delle Regioni, vediamo che:
- Il potere legislativo è affidato al Consiglio Regionale;
- Il potere esecutivo è affidato al Presidente della Regione ed alla Giunta Regionale;
- Inoltre, il Consiglio può esercitare anche altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione o dalle leggi.
4) I due “tipi” di Regione
L’ordinamento costituzionale italiano riconosce due tipi di regioni che sono quelle a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Le Regioni a Statuto Ordinario sono regolate da norme contenute all’interno del titolo V della Costituzione. Le Regioni a Statuto Speciale sono disciplinate da uno speciale statuto. Per le materie non trattate dallo statuto, allora verranno applicate le norme contenute nel titolo V della Costituzione.
Le Regioni a Statuto Speciale possiedono un certo grado di autonomia rispetto a quelle ordinarie. Vediamo che queste vengono individuate in base a caratteristiche geografiche (la Sicilia e la Sardegna sono isole), orientamento politico e carattere etnico. Inoltre, vediamo che:
- Nelle Regioni ordinarie, lo statuto viene approvato con una doppia deliberazione del consiglio regionale e può essere impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale.