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Sezione 2: L’ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI

1) Premesse

L’organizzazione delle Regioni è stata recentemente sottoposta ad una revisione. Gli organi della Regione

sono:

1. Il Consiglio Regionale;

2. La Giunta Regionale;

3. Il Presidente della Giunta;

4. In seguito alla revisione, è stato introdotto un altro organo che è il Consiglio delle autonomie locali.

2) Il corpo elettorale regionale

Al governo della Regione partecipa anche il corpo elettorale, cioè tutte le persone che sono iscritte nelle

liste elettorali dei vari comuni della Regione, che esercitano la propria sovranità tramite il voto.

Inoltre, il corpo elettorale esercita la propria sovranità proponendo il referendum abrogativo di leggi.

Inoltre, i referendum possono riguardare anche la nascita di una nuova Regione oppure la fusione tra due o

più Regioni oppure per consentire a province e comuni di staccarsi da una Regione e fare parte di un’altra.

3) Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è l’organo deliberativo delle Regioni e svolge funzioni legislative. Esso è eletto ogni 5

anni a suffragio universale e diretto dal corpo elettorale (cioè dalle persone iscritte nelle liste elettorali dei

vari comuni della regione).

Il numero di consiglieri varia in proporzione alla popolazione della Regione. I casi di ineleggibilità e di

incompatibilità degli organi elettivi sono trattati dall’articolo 122 della Costituzione e dai vari Statuti

Regionali.

Inoltre, il Consiglio Regionale ha il compito di svolgere le funzioni dello Stato trasferite alla Regione

N 3 F

4) La Giunta Regionale

La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione. Essa provvede all’esecuzione delle leggi e delle

deliberazioni del Consiglio, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, amministra il patrimonio della

Regione ecc.

La Giunta Regionale è formata dal Presidente della Giunta che nomina gli assessori (cioè i componenti della

Giunta). Gli assessori possono essere un numero fisso o variabile che va da 6 a 12 componenti, in

proporzione agli abitanti della Regione.

5) Il Presidente della Giunta

Il Presidente della Giunta Regionale è al tempo stesso il capo dell’ente Regione. Esso rappresenta la

Regione all’esterno, promulga le leggi ed emana i regolamenti dirige la politica della giunta e ne è

responsabile, rappresenta l’ente in giudizio, indice i referendum previsti dagli statuti ecc.

I Presidenti delle Regioni a Statuto speciale partecipano alle sedute del Consiglio dei Ministri, con un voto

consultivo, nei casi in cui il Consiglio tratta un argomento che riguarda la propria Regione.

Il Presidente della Giunta, inoltre, ha il compito di dirigere le attività che sono state assegnate alla Regione

dallo Stato

6) La forma di governo regionale

Dopo le riforme costituzionali, possiamo dire che le Regioni presentano una forma di governo

semipresidenziali in quanto:

1. È presente un’elezione diretta del Presidente della Giunta;

2. Il Presidente della Giunta ha il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta;

3. Il Presidente della Giunta dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.

Inoltre, le Regioni possono presentare anche la forma di governo parlamentare e neoparlamentare. Per

questo motivo, la decisione sul tipo di governo da adottare dovrà essere effettuata nel più breve tempo

possibile.

Sezione 3: I RACCORDI FRA LO STATO E LE REGIONI

1) Il regionalismo cooperativo

Con l’autonomia regionale, non significa che le Regioni possono svolgere determinate attività in

determinate materie in modo autonomo, ma devono svolgere sempre cooperando con lo Stato.

Quindi vediamo che determinate attività di una stessa materia vengono svolte in modo cooperativo tra

Stato e Regione in modo da raggiungere una maggiore efficienza nella cura degli interessi pubblici. Questo

fenomeno prende il nome di regionalismo cooperativo.

N 4 F

In passato era presente molta confusione in quanto queste attività svolte in modo cooperativo venivano

svolte da organismi misti, formati cioè sia dallo Stato che dalla Regione.

Successivamente, il Governo ha soppresso gli organismi misti ed ha dato origine alla Conferenza

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

2) La Partecipazione delle Regioni ad attività dello Stato

Le Regioni possono partecipare all’attività dello Stato sia singolarmente che collettivamente.

Singolarmente, vediamo che:

1. I Consigli Regionali possono presentare proposte di legge alle Camere in materie di interesse

regionale;

2. I Consiglio Regionali sono chiamati ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sulla

decisione di creazione di una nuova Regione o per la fusione tra due o più Regioni;

3. Le Regioni partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica, ciascuna con tre delegati che

saranno presenti in Parlamento in seduta comune per l’elezione. I tre delegati vengono eletti

all’interno del Consiglio Regionale. La Valle d’Aosta avrà soltanto un delegato.

4. Collaborano, inoltre, con lo Stato, per la procedura di emanazione delle norme di attuazione degli

statuti speciali, attraverso una commissione paritetica fra Stato e Regione, ed emanate con

decreto del Presidente della Repubblica;

5. Ecc.

Le Regioni partecipano collettivamente all’attività dello Stato:

1. Per la richiesta di referendum abrogativi, che deve essere effettuata da almeno 5 Consigli

Regionali;

2. Per la richiesta di referendum di revisione Costituzionale.

3) La Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome

I rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sono coordinati dal Presidente del Consiglio

attraverso la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

La Conferenza ha sede presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Conferenza viene consultata per quanto riguarda:

1. L’attività normativa che interessa direttamente le Regioni o le Province Autonome;

2. Per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e coordinamento per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e

le Province Autonome;

3. Inoltre, il Presidente del Consiglio può consultare la Conferenza ogni qual volta lo reputa

opportuno. N 5 F

La Conferenza è composta da dai Presidenti delle Regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, dai

Presidenti delle Province Autonome. È presieduta dal Presidente del Consiglio che potrà invitare a

partecipare i vari Ministri per le materie che li riguardano.

4) La funzione statale di indirizzo e coordinamento

Lo Stato svolge l’importante funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni. Tuttavia, lo

Stato non potrà esercitare questa funzione per quanto riguarda le materie di competenza esclusiva delle

Regioni, indicate nell’articolo 117 della Costituzione.

[[Con la riforma del titolo V della Costituzione le Regioni assumono maggior potere legislativo. Infatti,

vediamo che per quanto riguarda le materie nel secondo comma, queste sono di competenza dello Stato

(esclusiva). Per quanto riguarda le materie del terzo comma, lo Stato indica le regole fondamentali e le

Regioni ne curano i particolari (concorrente). Per quanto riguarda tutte le materie non indicate, queste

sono di competenza esclusiva delle Regioni (art. 117).]]

Inoltre, la legge istituisce la figura del Rappresentante dello Stato in ogni Regione a Statuto Ordinario. Esso

avrà il compito di regolare i rapporti tra lo Stato e la Regione e di risolvere le eventuali controversie tra di

essi, senza far ricorso alla Corte Costituzionale.

L’autonomia finanziaria

Prima della riforma del titolo V della Costituzione, gli enti territoriali (Regioni, Provincie e Comuni) erano

enti a finanza derivata, cioè avevano autonomia per quanto riguarda le spese ma non avevano autonomia

per quanto riguarda le entrate. Le entrate, infatti, erano rappresentate dalle risorse inviate dallo Stato.

Dopo la riforma, tutti gli enti territoriali assumono autonomia anche per quanto riguarda le entrate. Di

conseguenza, le Regioni hanno la libertà di fissare propri tributi, purché siano in armonia con la

Costituzione e con i principi fondamentali dei tributi.

Inoltre, le Regioni dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al loro territorio.

L’autonomia finanziaria porta sempre di più al federalismo fiscale.

Inoltre, la legge prevede la Costituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale

in modo tale da promuoverne lo sviluppo economico e sociale.

Sezione 5: LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

1) Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta

Per quanto riguarda lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta si

può avere per diversi motivi:

1. Nel caso in cui commettono atti contrari alla Costituzione;

2. Nel caso di gravi violazioni di legge;

3. Per ragioni di sicurezza nazionale; N 6 F

4. Gli altri casi di scioglimento potranno essere previsti all’interno dei vari statuti regionali.

Per quanto riguarda gli atti contrari alla Costituzione, questi comprendono tutti quegli atti che vogliono

infrangere l’unità nazionale e gli atti che tentano di modificare i principi fondamentali della Costituzione.

Per quanto riguarda le gravi violazioni di legge, questi comprendono l’inadempimento di un dovere da

parte del Consiglio Regionale o del Presidente di un obbligo imposto dalla legge ordinaria.

Per quanto riguarda le ragioni di sicurezza nazionale, queste non sono molto certe. Queste, comprendono

tutti i comportamenti talmente gravi da minacciare il normale svolgimento della vita dello Stato.

Per quanto riguarda il procedimento dello scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del

Presidente della Giunta, esso si divide in due fasi:

1. La fase preparatoria, dove una Commissione Parlamentare discute sullo scioglimento o meno degli

organi direttivi della Regione;

2. La fase costitutiva, dove gli ordini direttivi regionali vengono sciolti con decreto motivato da parte

del Presidente della Repubblica.

Altri casi di cessazione degli organi direttivi della Regione si possono avere quando:

1. Il Consiglio Regionale propone una mozione di sfiducia contro il Presidente della Giunta. Nel caso

in cui verrà approvata, allora il Presidente dovrà dimettersi ed il Consiglio verrà sciolto;

2. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni volontarie da parte del Presidente

della Giunta. In questo caso, anche il Consiglio Regionale avrà il dovere di dimettersi.

NB:

Nei casi di dimissioni, morte o impedimento permanente da parte del Presidente, il Consiglio Regionale

dovrà dimettersi solo nel caso di elezioni dirette (ci

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Publisher
A.A. 2014-2015
9 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nico--91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Falzea Paolo.