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Sezione 2: L’ORGANIZZAZIONE DELLE REGIONI
1) Premesse
L’organizzazione delle Regioni è stata recentemente sottoposta ad una revisione. Gli organi della Regione
sono:
1. Il Consiglio Regionale;
2. La Giunta Regionale;
3. Il Presidente della Giunta;
4. In seguito alla revisione, è stato introdotto un altro organo che è il Consiglio delle autonomie locali.
2) Il corpo elettorale regionale
Al governo della Regione partecipa anche il corpo elettorale, cioè tutte le persone che sono iscritte nelle
liste elettorali dei vari comuni della Regione, che esercitano la propria sovranità tramite il voto.
Inoltre, il corpo elettorale esercita la propria sovranità proponendo il referendum abrogativo di leggi.
Inoltre, i referendum possono riguardare anche la nascita di una nuova Regione oppure la fusione tra due o
più Regioni oppure per consentire a province e comuni di staccarsi da una Regione e fare parte di un’altra.
3) Il Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale è l’organo deliberativo delle Regioni e svolge funzioni legislative. Esso è eletto ogni 5
anni a suffragio universale e diretto dal corpo elettorale (cioè dalle persone iscritte nelle liste elettorali dei
vari comuni della regione).
Il numero di consiglieri varia in proporzione alla popolazione della Regione. I casi di ineleggibilità e di
incompatibilità degli organi elettivi sono trattati dall’articolo 122 della Costituzione e dai vari Statuti
Regionali.
Inoltre, il Consiglio Regionale ha il compito di svolgere le funzioni dello Stato trasferite alla Regione
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4) La Giunta Regionale
La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione. Essa provvede all’esecuzione delle leggi e delle
deliberazioni del Consiglio, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, amministra il patrimonio della
Regione ecc.
La Giunta Regionale è formata dal Presidente della Giunta che nomina gli assessori (cioè i componenti della
Giunta). Gli assessori possono essere un numero fisso o variabile che va da 6 a 12 componenti, in
proporzione agli abitanti della Regione.
5) Il Presidente della Giunta
Il Presidente della Giunta Regionale è al tempo stesso il capo dell’ente Regione. Esso rappresenta la
Regione all’esterno, promulga le leggi ed emana i regolamenti dirige la politica della giunta e ne è
responsabile, rappresenta l’ente in giudizio, indice i referendum previsti dagli statuti ecc.
I Presidenti delle Regioni a Statuto speciale partecipano alle sedute del Consiglio dei Ministri, con un voto
consultivo, nei casi in cui il Consiglio tratta un argomento che riguarda la propria Regione.
Il Presidente della Giunta, inoltre, ha il compito di dirigere le attività che sono state assegnate alla Regione
dallo Stato
6) La forma di governo regionale
Dopo le riforme costituzionali, possiamo dire che le Regioni presentano una forma di governo
semipresidenziali in quanto:
1. È presente un’elezione diretta del Presidente della Giunta;
2. Il Presidente della Giunta ha il potere di nomina e revoca dei componenti della Giunta;
3. Il Presidente della Giunta dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.
Inoltre, le Regioni possono presentare anche la forma di governo parlamentare e neoparlamentare. Per
questo motivo, la decisione sul tipo di governo da adottare dovrà essere effettuata nel più breve tempo
possibile.
Sezione 3: I RACCORDI FRA LO STATO E LE REGIONI
1) Il regionalismo cooperativo
Con l’autonomia regionale, non significa che le Regioni possono svolgere determinate attività in
determinate materie in modo autonomo, ma devono svolgere sempre cooperando con lo Stato.
Quindi vediamo che determinate attività di una stessa materia vengono svolte in modo cooperativo tra
Stato e Regione in modo da raggiungere una maggiore efficienza nella cura degli interessi pubblici. Questo
fenomeno prende il nome di regionalismo cooperativo.
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In passato era presente molta confusione in quanto queste attività svolte in modo cooperativo venivano
svolte da organismi misti, formati cioè sia dallo Stato che dalla Regione.
Successivamente, il Governo ha soppresso gli organismi misti ed ha dato origine alla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
2) La Partecipazione delle Regioni ad attività dello Stato
Le Regioni possono partecipare all’attività dello Stato sia singolarmente che collettivamente.
Singolarmente, vediamo che:
1. I Consigli Regionali possono presentare proposte di legge alle Camere in materie di interesse
regionale;
2. I Consiglio Regionali sono chiamati ad esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sulla
decisione di creazione di una nuova Regione o per la fusione tra due o più Regioni;
3. Le Regioni partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica, ciascuna con tre delegati che
saranno presenti in Parlamento in seduta comune per l’elezione. I tre delegati vengono eletti
all’interno del Consiglio Regionale. La Valle d’Aosta avrà soltanto un delegato.
4. Collaborano, inoltre, con lo Stato, per la procedura di emanazione delle norme di attuazione degli
statuti speciali, attraverso una commissione paritetica fra Stato e Regione, ed emanate con
decreto del Presidente della Repubblica;
5. Ecc.
Le Regioni partecipano collettivamente all’attività dello Stato:
1. Per la richiesta di referendum abrogativi, che deve essere effettuata da almeno 5 Consigli
Regionali;
2. Per la richiesta di referendum di revisione Costituzionale.
3) La Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
I rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome sono coordinati dal Presidente del Consiglio
attraverso la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.
La Conferenza ha sede presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Conferenza viene consultata per quanto riguarda:
1. L’attività normativa che interessa direttamente le Regioni o le Province Autonome;
2. Per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e coordinamento per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome;
3. Inoltre, il Presidente del Consiglio può consultare la Conferenza ogni qual volta lo reputa
opportuno. N 5 F
La Conferenza è composta da dai Presidenti delle Regioni, sia ordinarie che a statuto speciale, dai
Presidenti delle Province Autonome. È presieduta dal Presidente del Consiglio che potrà invitare a
partecipare i vari Ministri per le materie che li riguardano.
4) La funzione statale di indirizzo e coordinamento
Lo Stato svolge l’importante funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni. Tuttavia, lo
Stato non potrà esercitare questa funzione per quanto riguarda le materie di competenza esclusiva delle
Regioni, indicate nell’articolo 117 della Costituzione.
[[Con la riforma del titolo V della Costituzione le Regioni assumono maggior potere legislativo. Infatti,
vediamo che per quanto riguarda le materie nel secondo comma, queste sono di competenza dello Stato
(esclusiva). Per quanto riguarda le materie del terzo comma, lo Stato indica le regole fondamentali e le
Regioni ne curano i particolari (concorrente). Per quanto riguarda tutte le materie non indicate, queste
sono di competenza esclusiva delle Regioni (art. 117).]]
Inoltre, la legge istituisce la figura del Rappresentante dello Stato in ogni Regione a Statuto Ordinario. Esso
avrà il compito di regolare i rapporti tra lo Stato e la Regione e di risolvere le eventuali controversie tra di
essi, senza far ricorso alla Corte Costituzionale.
L’autonomia finanziaria
Prima della riforma del titolo V della Costituzione, gli enti territoriali (Regioni, Provincie e Comuni) erano
enti a finanza derivata, cioè avevano autonomia per quanto riguarda le spese ma non avevano autonomia
per quanto riguarda le entrate. Le entrate, infatti, erano rappresentate dalle risorse inviate dallo Stato.
Dopo la riforma, tutti gli enti territoriali assumono autonomia anche per quanto riguarda le entrate. Di
conseguenza, le Regioni hanno la libertà di fissare propri tributi, purché siano in armonia con la
Costituzione e con i principi fondamentali dei tributi.
Inoltre, le Regioni dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al loro territorio.
L’autonomia finanziaria porta sempre di più al federalismo fiscale.
Inoltre, la legge prevede la Costituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale
in modo tale da promuoverne lo sviluppo economico e sociale.
Sezione 5: LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE
1) Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
Per quanto riguarda lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta si
può avere per diversi motivi:
1. Nel caso in cui commettono atti contrari alla Costituzione;
2. Nel caso di gravi violazioni di legge;
3. Per ragioni di sicurezza nazionale; N 6 F
4. Gli altri casi di scioglimento potranno essere previsti all’interno dei vari statuti regionali.
Per quanto riguarda gli atti contrari alla Costituzione, questi comprendono tutti quegli atti che vogliono
infrangere l’unità nazionale e gli atti che tentano di modificare i principi fondamentali della Costituzione.
Per quanto riguarda le gravi violazioni di legge, questi comprendono l’inadempimento di un dovere da
parte del Consiglio Regionale o del Presidente di un obbligo imposto dalla legge ordinaria.
Per quanto riguarda le ragioni di sicurezza nazionale, queste non sono molto certe. Queste, comprendono
tutti i comportamenti talmente gravi da minacciare il normale svolgimento della vita dello Stato.
Per quanto riguarda il procedimento dello scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta, esso si divide in due fasi:
1. La fase preparatoria, dove una Commissione Parlamentare discute sullo scioglimento o meno degli
organi direttivi della Regione;
2. La fase costitutiva, dove gli ordini direttivi regionali vengono sciolti con decreto motivato da parte
del Presidente della Repubblica.
Altri casi di cessazione degli organi direttivi della Regione si possono avere quando:
1. Il Consiglio Regionale propone una mozione di sfiducia contro il Presidente della Giunta. Nel caso
in cui verrà approvata, allora il Presidente dovrà dimettersi ed il Consiglio verrà sciolto;
2. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni volontarie da parte del Presidente
della Giunta. In questo caso, anche il Consiglio Regionale avrà il dovere di dimettersi.
NB:
Nei casi di dimissioni, morte o impedimento permanente da parte del Presidente, il Consiglio Regionale
dovrà dimettersi solo nel caso di elezioni dirette (ci