Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 16
Diritto degli enti locali - Appunti Pag. 1 Diritto degli enti locali - Appunti Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto degli enti locali - Appunti Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto degli enti locali - Appunti Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto degli enti locali - Appunti Pag. 16
1 su 16
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA GIUNTA

La giunta comunale può definirsi organo esecutivo dell'ente locle con competenza

autonoma, seppur residuale, su tutte le materie non espressamente attribuite dalla

legge o dallo statuto ad altri organi. Inoltre essa assume il carattere di organo

fiduciario del sindaco. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e

da un numero di assessori stabilito dallo statuto. I componenti della giunta comunale

vengono nominati dal sindaco. Contestualmente tra gli stessi assessori, il sindaco

nomina il vice sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli

assessori possono essere scelti dal sindaco anche al di fuori dei componenti del

consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e

compatibilità alla carica di consigliere, mentre nei comuni con popolazione inferiore

ai 15.000 abitanti tale facoltà è consentita solo previa disposizione dello statuto. I

componenti della giunta comunale restano in carica cinque anni, allo scadere del

mandato, giunta e sindaco, restano in carica fino alla nomina del nuovo esecutivo.

L'articolo 48 attribuisce alla giunta il compito di collaborare con il sindaco al governo

dell'ente attraverso deliberazioni collegiali. Ciò in concreto si traduce nell'adozione

da parte della giunta di tutti gli atti di indirizzo, programmazione e controllo politico-

amministrativo non riservati al consiglio, al sindaco o agli organi di decentramento.

La giunta inoltre collabora con il sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del

consiglio; determina le aliquote dei tributi; adotta, nel rispetto dei criteri generali

stabiliti dal consiglio, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL SINDACO

Il sindaco è un organo monocratico del comune. Esso ha una duplice veste, essendo

contemporaneamente capo dell'amministrazione e ufficiale di governo. Il sindaco è

eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Esso dura in carica cinque anni e

può essere rinnovato alla carica alle successive elezioni; tuttavia chi è stato sindaco in

due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. Al sindaco in qualità di

capo dell'amministrazione comunale, spetta:

la rappresentanza dell'ente;

• convocare e presiedere la giunta nonché il consiglio quando non è previsto un

• presidente;

sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli

• atti;

sovraintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o

• delegate al comune;

nominare i responsabili degli uffici ed attribuire e definire gli incarichi

• dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, a carattere

esclusivamente locale il sindaco adotta, quale rappresentante della comunità locale,

ordinanze contingibili ed urgenti, negli altri casi spetta allo stato o alle regioni, in

ragione della dimensione dell'emergenza. Il sindaco, in mancanza del commissariato

di polizia, sovraintende all'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza

pubblica, allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia

giudiziaria; ed infine sovraintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la

sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. Il sindaco

concorre altresì ad assicurare la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e

agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale di leva militare e di

statistica. Il sindaco previa comunicazione al prefetto può delegare l'esercizio delle

funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano

costituiti gli organi di decentramento comunale, la delega può essere conferita ad un

consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. Del

tutto nuovo è invece il compito del sindaco di segnalare alle competenti autorità,

giudiziarie o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del

cittadino appartenente ad un membro dell'UE, per l'eventuale adozione di

provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello stato. Il sindaco,

quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato, provvedimenti anche contingibili

ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di

eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

[comma 4 art.54 TU e un comma estremamente delicato poiché attribuisce a tale

figura un potere molto incisivo; ha però efficacia limitata nel tempo e deve trattare un

provvedimento motivato accuratamente ed non può contrastare la legge

costituzionale.

Il sindaco cessa dalla carica al termine dei cinque anni di mandato, a partire

dall'elezione del successore. Altre cause di cessazione dalla carica di sindaco sono:

impedimento permanente;

• rimozione;

• decadenza;

• decesso.

Una volta che il sindaco non sia più in carica per una delle condizioni suddette, come

conseguenza immediata si ha la decadenza della giunta e si procede allo scioglimento

del consiglio.

La decadenza dalla carica di sindaco può essere promossa in prima istanza da

chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile; l'azione può essere

promossa anche dal prefetto [art.70]

SISTEMA ELETTORALE

Elezione del sindaco e del consiglio nei comuni con popolazione sino a 15.000

abitanti

Il sistema elettorale vigente e quello maggioritario puro nel quale l'elezione dei

consiglieri avviene contestualmente a quella del sindaco. Il sistema maggioritario

puro implica, in pratica che non si possa avere un voto disgiunto tra il sindaco e lista

collegata; il che vale a dire che l'elettore che attribuisce la sua preferenza ad un

candidato sindaco l'attribuisce automaticamente anche alla lista che sostiene il

sindaco e viceversa. Viene proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che

ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa); si procede al ballottaggio

solamente nel caso in cui si verifichi (la clamorosa) parità. In caso di ulteriore parità

viene eletto il più anziano di età. La lista collegata al proclamato sindaco conquista i

2/3 dei seggi assembleari e i restanti seggi vengono ripartiti proporzionalmente fra le

altre liste.

Elezione del sindaco e del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai

15.000 abitanti

In base all'articolo 72 il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto,

contestualmente all'elezione del consiglio. In questo caso il sistema elettorale è quello

proporzionale con correzione, ovvero la suddivisione dei seggi tra le varie liste in

proporzione ai voti ottenuti. Risulta eletto sindaco il candidato alla carica colui che

abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Per quanto riguarda l'elezione

del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 73 le liste dei candidati devono

comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da

eleggere e nono inferiore ai 2/3. l'attribuzione dei seggi alle liste ha luogo in seguito

alla proclamazione del sindaco; non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle

liste che abbiano ottenuto meno del 3% dei voti validi.

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo si definisce come la capacità di votare. Sono requisiti necessari per

l'elettorato attivo: la cittadinanza italiana e la maggiore età. Per quanto riguarda

invece l'elettorato passivo, si definisce come la capacità di ricoprire cariche elettive.

In base all'articolo 51 della costituzione, tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso

possono accedere alle cariche elettive. Di regola, vi è coincidenza tra elettorato attivo

e passivo, per cui è elettore, a sua volta è anche eleggibile. La legge tuttavia,

considera alcune situazioni cause di ineleggibilità e di incompatibilità. In particolare

l'ineleggibilità rappresenta l'impedimento giuridico a divenire soggetto passivo del

rapporto elettorale; mentre l'incompatibilità è data, invece dal fatto che alcuni uffici o

cariche pubbliche non possono essere ricoperti allo stesso tempo dalla stessa persona.

Accanto alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità si individuano, tramite

l'articolo 58, delle cause ostative alla candidatura, che sono:

coloro che hanno riportato condanna definitiva per peculato (appropriazione

• indebita di denaro pubblico), concussione (quando si abusa del potere per

obbligare uno a dare ad un terzo denaro o altre utilità), corruzione per un atto

di ufficio....

coloro che hanno riportato condanna definitiva per associazione a delinquere di

• tipo mafioso;

i condannati a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non

• colposo;

coloro che hanno commesso delitti con abuso di poteri o violazione dei doveri

• inerenti ad una pubblica funzione o pubblico servizio

…..

Negli articoli 60/61 troviamo invece elencate le cause di ineleggibilità, alcuni esempi

sono: capo della polizia, vice capi,..., che prestano servizio presso il ministero degli

• interni;

commissari di governo;

• gli ecclesiastici, ministri di culto;

• i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

• il direttore generale, amministrativo e il direttore sanitario delle aziende

• sanitarie locali ed ospedaliere;

….

ALTRE TIPOLOGIE DI ENTE LOCALE

Nel testo unico oltre ai comuni, province...sono disciplinate anche altre tipologie di

enti locali o forme associative tra comuni, in particolare si parla delle comunità

montane, delle comunità isolane, delle unioni tra comuni, delle convenzioni, dei

consorzi, dell'esercizio associato di funzioni e degli accordi di programma.

Le comunità montane

L'articolo 27 stabilisce che le comunità montane sono unioni di comuni, ovvero enti

locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a

province diverse, il cui fine è la valorizzazione delle zone montane, nonché l'esercizio

associato di funzioni. In base all'articolo 28 la comunità montana è titolare:

dell'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o conferite ad essi dalle

• regioni;

dell'esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita dai comuni, dalle

• province e dalla regione;

delle funzioni attribuite dalla legge;

• dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'UE o dalle leggi statali o

• regionali.

Come accad

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mollideni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto degli enti locali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Vipiana Piera Maria.