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GIURISPRUDENZA ritiene essere TALE addirittura SUPERANDO,
in alcuni casi, la norma di legge.
ALTRA POSSIBILE DEFINIZIONE: A prescindere però dalle prese
di posizione giurisprudenziali, sotto un profilo strettamente
TEORICO invece, la NATURA dell’Ente Pubblico è rappresentata
anche dalla RILEVANZA PUBBLICISTICA dell’ INTERESSE
PERSEGUITO dall’Ente stesso.
Tale interesse deve avere una CONDIZIONE ben precisa: deve
essere ACCERTATO PER LEGGE (imputazione legislativa) che
esso abbia una DIMENSIONE COLLETTIVA, ovvero che sia
destinato a SODDISFARE LA COLLETTIVITÀ: infatti spesso anche i
soggetti privati perseguono finalità che possono essere considerate
come finalità collettive ma, a differenza di quanto accade con gli
Enti Pubblici, in tal caso manca tale IMPUTAZIONE LEGISLATIVA.
Dalla dimensione collettiva dell’interesse perseguito discende un
concetto importante, ovvero quello secondo cui l’Ente Pubblico
NON PUÒ DISPORRE DELLA PROPRIA ESISTENZA, a differenza
di un soggetto privato (come ad esempio una società, un comitato o
un’associazione).
Occorre poi capire COME si individua l’IMPUTAZIONE
LEGISLATIVA della RILEVANZA PUBBLICISTICA dell’INTERESSE
perseguito dall’Ente e che è NECESSARIA per poterlo definire Ente
Pubblico (cioè come si fa a capire se tale interesse abbia o meno
una rilevanza pubblicistica). A tal fine sussistono diversi CRITERI,
ad esempio:
L’UTILIZZO DI DENARO PUBBLICO DA PARTE DELL’ENTE:
a) l’utilizzo di denaro pubblico può essere sintomatico della
RILEVANZA PUBBLICISTICA dell’interesse perseguito dall’Ente,
ma NON è comunque un criterio esclusivo o esaustivo perché
in alcuni casi anche dei soggetti privati fanno utilizzo di denaro
pubblico.
Un’altra spia che può aiutare a capire se l’interesse perseguito
b) dall’Ente abbia o meno una RILEVANZA PUBBLICISTICA
potrebbe essere il fatto che una LEGGE abbia previsto la
NECESSARIA PRESENZA DI UN SOGGETTO SUL MERCATO:
in tal caso si parla di ENTI PUBBLICI ECONOMICI.
Ad ogni modo, a seguito di tale IMPUTAZIONE LEGISLATIVA,
l’ente entra a fare parte a tutti gli effetti dell’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA, ed è quindi soggetto a tutta una serie di discipline che
sono diverse rispetto a quelle che si applicano agli Enti Privati.
CARATTERISTICHE DEGLI ENTI PUBBLICI.
È importante poi capire quali sono le CONSEGUENZE GIURIDICHE
cui è soggetto l’Ente Pubblico per il fatto di essere tale. Esse sono:
AUTONOMIA: intesa come la possibilità di EFFETTUARE DA
1. SE le proprie SCELTE.
In particolare, l’Ente pubblico ha il potere di emanare
PROVVEDIMENTI che sono EFFICACI nel nostro ordinamento e
che sono IMPUGNABILI dinnanzi al giudice amministrativo (sono
quindi EQUIPARABILI ai provvedimenti dello Stato)
Una parte della Dottrina riconduce questo concetto di AUTONOMIA
a quello di AUTARCHIA. Secondo un’altra parte della Dottrina
invece, l’AUTARCHIA non può essere considerata una semplice
SOTTOCATEGORIA dell’AUTONOMIA ma, al contrario, si tratterebbe
di due concetti BEN DISTINTI. In particolare:
l’ AUTARCHIA consiste nel potere di ADOTTARE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI nell’ambito di un
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
l’ AUTONOMIA consiste nella capacità di EMANARE
NORME GIURIDICHE ( AUTONOMIA NORMATIVA )
Ad ogni modo il concetto di AUTONOMIA è un concetto molto ampio
e può assumere VALENZA DIVERSA all’interno dei vari Enti
Pubblici che sussistono all’interno del nostro ordinamento. In
particolare, si distingue tra:
AUTONOMIA DI INDIRIZZO intesa come la POTESTA’
dell’Ente di darsi degli OBIETTIVI, in alcuni casi anche
DIVERSI rispetto a quelli dello Stato (essa si ravvisa
soprattutto negli Enti Territoriali, in particolare nella
Regione, che dispone della POTESTA’ DI INDIRIZZO
POLITICO anche in virtù della posizione di autonomia che
le viene riconosciuta costituzionalmente)
AUTONOMIA FINANZIARIA intesa come la capacità
dell’Ente di decidere in relazione alle SPESE e alle
ENTRATE
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA intesa come la capacità
di darsi un assetto organizzativo, attraverso un proprio
STATUTO, diverso rispetto a modelli generali
AUTONOMIA TRIBUTARIA intesa come la capacità di
DISPORRE dei propri tributi
AUTONOMIA CONTABILE intesa come la capacità di
DEROGARE la normale procedimento relativo
all’erogazione di spese o all’introito di entrate.
AUTOTUTELA: consiste nella possibilità da parte dell’Ente
1. Pubblico di RISOLVERE un CONFLITTO DI INTERESSI
(attuale o potenziale) e di SINDACARE sulla VALIDITA’ dei
propri ATTI (producendo degli EFFETTI che incidono su di
essi).
L’autotutela costituisce esercizio di FUNZIONE AMMINISTRATIVA
ATTIVA ed è FINALIZZATA a CURARE quello stesso INTERESSE
PUBBLICO INIZIALE che il provvedimento adottato
precedentemente (e poi annullato o revocato in via di autotutela)
era diretto a perseguire (conseguentemente, il solo presupposto
che quel provvedimento sia illegittimo NON è sufficiente a
giustificare l’esercizio di autotutela su quell’atto, ma è SEMPRE
NECESSARIA la DIMOSTRAZIONE della sussistenza di un
INTERESSE PUBBLICO nel momento in cui viene assunta la misura
di autotutela.)
Essa può essere di due tipi:
AUTOTUTELA DECISORIA: che consiste nell’ADOZIONE
DI PRIVVEDIMENTI (es. l’annullamento)
AUTOTUTELA ESECUTIVA: che consiste nel
COMPIMENTO DI OPERAZIONI (es. demolizione di opere
abusive)
Il suo AMBITO DI APPLICAZIONE è INCERTO: si discute infatti se
essa trovi applicazione solo con riferimento ai RAPPORTI DI DIRITTO
PUBBLICO o se, in alcuni casi, possa applicarsi anche a quelli di