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GIURISPRUDENZA ritiene essere TALE addirittura SUPERANDO,

in alcuni casi, la norma di legge.

ALTRA POSSIBILE DEFINIZIONE: A prescindere però dalle prese

di posizione giurisprudenziali, sotto un profilo strettamente

TEORICO invece, la NATURA dell’Ente Pubblico è rappresentata

anche dalla RILEVANZA PUBBLICISTICA dell’ INTERESSE

PERSEGUITO dall’Ente stesso.

Tale interesse deve avere una CONDIZIONE ben precisa: deve

essere ACCERTATO PER LEGGE (imputazione legislativa) che

esso abbia una DIMENSIONE COLLETTIVA, ovvero che sia

destinato a SODDISFARE LA COLLETTIVITÀ: infatti spesso anche i

soggetti privati perseguono finalità che possono essere considerate

come finalità collettive ma, a differenza di quanto accade con gli

Enti Pubblici, in tal caso manca tale IMPUTAZIONE LEGISLATIVA.

Dalla dimensione collettiva dell’interesse perseguito discende un

concetto importante, ovvero quello secondo cui l’Ente Pubblico

NON PUÒ DISPORRE DELLA PROPRIA ESISTENZA, a differenza

di un soggetto privato (come ad esempio una società, un comitato o

un’associazione).

Occorre poi capire COME si individua l’IMPUTAZIONE

LEGISLATIVA della RILEVANZA PUBBLICISTICA dell’INTERESSE

perseguito dall’Ente e che è NECESSARIA per poterlo definire Ente

Pubblico (cioè come si fa a capire se tale interesse abbia o meno

una rilevanza pubblicistica). A tal fine sussistono diversi CRITERI,

ad esempio:

L’UTILIZZO DI DENARO PUBBLICO DA PARTE DELL’ENTE:

a) l’utilizzo di denaro pubblico può essere sintomatico della

RILEVANZA PUBBLICISTICA dell’interesse perseguito dall’Ente,

ma NON è comunque un criterio esclusivo o esaustivo perché

in alcuni casi anche dei soggetti privati fanno utilizzo di denaro

pubblico.

Un’altra spia che può aiutare a capire se l’interesse perseguito

b) dall’Ente abbia o meno una RILEVANZA PUBBLICISTICA

potrebbe essere il fatto che una LEGGE abbia previsto la

NECESSARIA PRESENZA DI UN SOGGETTO SUL MERCATO:

in tal caso si parla di ENTI PUBBLICI ECONOMICI.

Ad ogni modo, a seguito di tale IMPUTAZIONE LEGISLATIVA,

l’ente entra a fare parte a tutti gli effetti dell’AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA, ed è quindi soggetto a tutta una serie di discipline che

sono diverse rispetto a quelle che si applicano agli Enti Privati.

CARATTERISTICHE DEGLI ENTI PUBBLICI.

È importante poi capire quali sono le CONSEGUENZE GIURIDICHE

cui è soggetto l’Ente Pubblico per il fatto di essere tale. Esse sono:

AUTONOMIA: intesa come la possibilità di EFFETTUARE DA

1. SE le proprie SCELTE.

In particolare, l’Ente pubblico ha il potere di emanare

PROVVEDIMENTI che sono EFFICACI nel nostro ordinamento e

che sono IMPUGNABILI dinnanzi al giudice amministrativo (sono

quindi EQUIPARABILI ai provvedimenti dello Stato)

Una parte della Dottrina riconduce questo concetto di AUTONOMIA

a quello di AUTARCHIA. Secondo un’altra parte della Dottrina

invece, l’AUTARCHIA non può essere considerata una semplice

SOTTOCATEGORIA dell’AUTONOMIA ma, al contrario, si tratterebbe

di due concetti BEN DISTINTI. In particolare:

l’ AUTARCHIA consiste nel potere di ADOTTARE

 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI nell’ambito di un

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

l’ AUTONOMIA consiste nella capacità di EMANARE

 NORME GIURIDICHE ( AUTONOMIA NORMATIVA )

Ad ogni modo il concetto di AUTONOMIA è un concetto molto ampio

e può assumere VALENZA DIVERSA all’interno dei vari Enti

Pubblici che sussistono all’interno del nostro ordinamento. In

particolare, si distingue tra:

AUTONOMIA DI INDIRIZZO intesa come la POTESTA’

 dell’Ente di darsi degli OBIETTIVI, in alcuni casi anche

DIVERSI rispetto a quelli dello Stato (essa si ravvisa

soprattutto negli Enti Territoriali, in particolare nella

Regione, che dispone della POTESTA’ DI INDIRIZZO

POLITICO anche in virtù della posizione di autonomia che

le viene riconosciuta costituzionalmente)

AUTONOMIA FINANZIARIA intesa come la capacità

 dell’Ente di decidere in relazione alle SPESE e alle

ENTRATE

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA intesa come la capacità

 di darsi un assetto organizzativo, attraverso un proprio

STATUTO, diverso rispetto a modelli generali

AUTONOMIA TRIBUTARIA intesa come la capacità di

 DISPORRE dei propri tributi

AUTONOMIA CONTABILE intesa come la capacità di

 DEROGARE la normale procedimento relativo

all’erogazione di spese o all’introito di entrate.

AUTOTUTELA: consiste nella possibilità da parte dell’Ente

1. Pubblico di RISOLVERE un CONFLITTO DI INTERESSI

(attuale o potenziale) e di SINDACARE sulla VALIDITA’ dei

propri ATTI (producendo degli EFFETTI che incidono su di

essi).

L’autotutela costituisce esercizio di FUNZIONE AMMINISTRATIVA

ATTIVA ed è FINALIZZATA a CURARE quello stesso INTERESSE

PUBBLICO INIZIALE che il provvedimento adottato

precedentemente (e poi annullato o revocato in via di autotutela)

era diretto a perseguire (conseguentemente, il solo presupposto

che quel provvedimento sia illegittimo NON è sufficiente a

giustificare l’esercizio di autotutela su quell’atto, ma è SEMPRE

NECESSARIA la DIMOSTRAZIONE della sussistenza di un

INTERESSE PUBBLICO nel momento in cui viene assunta la misura

di autotutela.)

Essa può essere di due tipi:

AUTOTUTELA DECISORIA: che consiste nell’ADOZIONE

 DI PRIVVEDIMENTI (es. l’annullamento)

AUTOTUTELA ESECUTIVA: che consiste nel

 COMPIMENTO DI OPERAZIONI (es. demolizione di opere

abusive)

Il suo AMBITO DI APPLICAZIONE è INCERTO: si discute infatti se

essa trovi applicazione solo con riferimento ai RAPPORTI DI DIRITTO

PUBBLICO o se, in alcuni casi, possa applicarsi anche a quelli di

DIRITTO PRIVATO.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marigii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Saitta Fabio.