Enti ecclesiastici e art. 20 della Costituzione
Art. 20 Cost.: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."
Normativa e protezione garantita agli enti ecclesiastici
Lo Stato non deve varare leggi antiecclesiastiche, ossia non deve discriminare in peius gli enti ecclesiastici (cattolici e non) prevedendo svantaggi per gli stessi, per il solo fatto che si tratti di enti ecclesiastici. In pratica, si tratta di una norma che assicura alla Chiesa che non possa esservi una legislazione eversiva. Sostanzialmente la norma rispecchia la proposta avanzata in assemblea costituente da Dossetti (anche se ne costituisce una versione semplificata): Dossetti, infatti, aveva posto l'accento sull'odioso atteggiamento che lo Stato Sabaudo aveva avuto nei confronti degli enti ecclesiastici ("il carattere ecclesiastico o lo scopo di culto non possono essere causa di un trattamento odioso da parte dello Stato").
In realtà, Cevolotto avrebbe voluto aggiungere un secondo comma in cui asserire che le limitazioni potessero essere fatte solo se lo Stato intervenisse a sussidiare gli enti; egli, tuttavia, ritirò la propria proposta a seguito dell'intervento di Dossetti.
Possibilità di trattamento favorevole per gli enti ecclesiastici
Problema: ma è possibile allora che agli enti ecclesiastici sia riservato un trattamento più favorevole? La dottrina dice di sì perché l'art. 20 fa riferimento solo a norme che danneggiano l'ente, non anche a norme che ne migliorino la condizione.
Problema: rispetto a cosa gli enti ecclesiastici non devono essere discriminati (rispetto agli enti privati o agli enti pubblici)? La norma non lo chiarisce per cui rimane un interrogativo.
Interpretazione dell'art. 20 nel contesto costituzionale
Secondo alcuni autori l'art. 20 Cost. rappresenterebbe una norma di chiusura del sistema costituzionale sulla tutela del sentimento religioso, nel senso che mentre gli art. 7 e 8 Cost. tutelano rispettivamente le confessioni cattoliche e acattoliche, l'art. 20 Cost. tutelerebbe tutti quei movimenti religiosi e gruppi che risultino ancora sprovvisti di tutela. Balbi oggi è meno critico rispetto al passato nei confronti di questo orientamento ma comunque sottolinea che molto probabilmente non era nelle intenzioni del costituente attribuire alla norma un significato siffatto e che, tra l'altro, si potrebbe ritenere che questi movimenti siano tutelati dall'art. 19 Cost.
Carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto
Problema: perché il costituente ha affiancato all'espressione "carattere ecclesiastico" anche quella di "fine di religione o di culto"? Secondo Balbi con la prima espressione (carattere ecclesiastico) la norma si riferirebbe agli enti ecclesiastici riconoscibili dallo Stato mentre con la seconda (fine di religione o di culto) agli enti non riconosciuti ma che vivono tranquillamente come enti di fatto.
Disciplina sul riconoscimento civile degli enti ecclesiastici
La disciplina è regolata dall'art. 7 del Concordato, dalla legge 222/85 ("di attuazione degli Accordi di Villa Madama"), dal D.P.R. 33/87 (un regolamento di attuazione della legge 222/85), dalla legislazione sui culti acattolici e dal contenuto delle intese con i culti acattolici.
Personalità giuridica della Chiesa
La Chiesa nel nostro sistema non ha personalità giuridica privata (ha però personalità giuridica pubblica; infatti: dichiara nulli i matrimoni; le sue sentenze e atti sono validi nel nostro ordinamento, ecc.) nel senso che non possiede nulla, per sua stessa scelta. Tutti i suoi beni sono intitolati agli enti ecclesiastici, che quindi godono di patrimoni enormi.
Strumenti di gestione dei beni ecclesiastici
Proprio per questo motivo, la Chiesa necessita di strumenti che assicurino che i suoi beni non vengano dispersi attraverso una cattiva gestione da parte dell’ente. A tal fine, essa è ricorsa a due soluzioni:
- Innanzitutto, ha voluto ottenere il riconoscimento degli enti ecclesiastici da parte dello Stato, in modo da assicurarne autonomia patrimoniale rispetto agli organismi che gestiscono l’ente stesso.
- Inoltre, ha preteso che i controlli canonici abbiano valore anche nell’ordinamento dello Stato (previsione contenuta nell’art. 7, n. 5 del nuovo concordato), in modo da subordinare gli atti di disposizione del patrimonio ad una preventiva autorizzazione dell’ente ecclesiastico (ad esempio, in caso di vendita di beni ecclesiastici, il notaio deve prestare particolare attenzione, in quanto, superata una certa cifra, sarà necessaria l'autorizzazione della Chiesa, del vescovo o della Santa Sede, a seconda del valore del bene, che dovrà essere indicata nell’atto, pena l’invalidità dello stesso).
Riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici
Il riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici presenta una disciplina complessa. La legge 222/1985 prevede infatti vari modi per ottenere il riconoscimento:
- Per alcuni enti (Santa Sede; Tavola Valdese; altri organismi principali delle varie confessioni), è previsto un riconoscimento automatico, c.d. riconoscimento per antico possesso di Stato.
- Per altri enti è previsto un riconoscimento ex lege (es: la CEI, Chiesa Cattolica Italiana, è stata riconosciuta da una legge dell'85).
- Gli altri enti, infine, sono chiamati a dimostrare il possesso di 4 requisiti (i primi due di carattere soggettivo e gli ultimi due di carattere oggettivo):
- Approvazione dell'autorità ecclesiastica.
- Assenso della stessa (nb: l'assenso è cosa diversa dall'approvazione in quanto un ente approvato ma non riconosciuto potrebbe anche dopo molti anni voler richiedere il riconoscimento e quindi necessiterà dell'assenso dell'autorità ecclesiastica).
- La sede in Italia; Tale requisito, ai sensi dell’art. 2 della l. 222, non dev’ essere dimostrato (si presume) dagli enti che fanno parte della costituzione-gerarchica della Chiesa (= diocesi e parrocchie), dagli istituti religiosi e dai seminari (nb: in tal caso, quindi, si parla di procedimento abbreviato di riconoscimento); per gli altri enti va “accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell’art. 16”;
- Il fine di religione o di culto. In particolare, l’art. 16, alla lettera a) specifica quali attività debbano intendersi “di religione o di culto” (“attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana”); tuttavia, alla lettera b) fa riferimento ad altri fini che gli enti ecclesiastici potrebbero comunque perseguire (“attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”), lasciando quindi intendere che l'ente ecclesiastico potrebbe anche essere commerciale: in tal caso, per essere riconosciuto, vi dovrà essere una prevalenza di fine di religione o di culto, il quale dovrà essere “costitutivo ed essenziale”: l’art. 2, co. 3, infatti, precisa che “l'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente”.
Il riconoscimento si inoltra su domanda di chi rappresenta l’ente ecclesiastico o dell’autorità competente, presentata alla Prefettura competente per territorio e corredata dai documenti atti a comprovare che l’ente da riconoscere possiede i requisiti prescritti dalla legge. Il prefetto istruisce la domanda, controlla la sussistenza dei 4 requisiti (con la importante differenza che mentre per verificare la sussistenza dei primi tre requisiti egli dovrà effettuare un controllo di legittimità, con riferimento all'ultimo dovrà effettuare un controllo di merito, discrezionale, in quanto è necessario accertare che il fine di religione o di culto sussista concretamente) e trasmette gli atti al Ministero degli interni con uno specifico parere. Non è più richiesto il parere obbligatorio (ma non vincolante) del Consiglio di Stato, a meno che il prefetto non si senta in grado di decidere da solo. Il procedimento si conclude col decreto di riconoscimento (la l. 13/91 ha escluso la necessità che il decreto sia emanato dal Presidente della Repubblica, come in realtà prevede l’art. 1 della l. 222; per cui oggi, di regola, competente è il Ministro degli interni).
NB: il procedimento ordinario di riconoscimento degli enti (ossia quello che si applica fuori dal campo ecclesiastico) si fonda sul D.P.R 361/2000 e prevede un procedimento in cui competente è il solo prefetto che indice, al termine della procedura, l'iscrizione sull'apposito registro. Tale procedimento, più semplice, non è applicabile agli enti ecclesiastici per i quali lo stesso D.P.R. rinvia espressamente alla disciplina della legge 222.
Una volta ottenuto il riconoscimento, sussiste un onere di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso l’ufficio territoriale del governo (art. 5). L’iscrizione serve a garantire la trasparenza delle attività dell’ente e a tutelare la certezza dei rapporti giuridici intercorrenti tra gli enti e i terzi. Con l’iscrizione, infatti, il soggetto che debba trattare con l’ente è messo in grado di conoscere il funzionamento e le regole interne dell'ente stesso.
Conseguenze della mancata iscrizione nel registro
Qualora il responsabile dell'ente non proceda all'iscrizione, le conseguenze possono essere di due tipi:
- Se si tratta di enti che siano stati riconosciuti dopo l'entrata in vigore della legge 222, (secondo la dottrina prevalente) si può solo applicare l'art. 35 c.c. di modo che gli amministratori dell’ente saranno puniti con un’ammenda.
- Qualora invece si tratti di enti che abbiano ottenuto il riconoscimento prima dell'entrata in vigore della legge 222, per questi l’art. 6 della l. 222 prevedeva l’obbligo di richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore della legge. Nel caso ciò non sia avvenuto, si applicherà il co. 4 dell’art. 6 (“Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.”), ossia non possono più concludere negozi giuridici e nel caso li concludano egualmente, secondo la dottrina prevalente, tali negozi possono essere annullati per errore essenziale sulla persona ex art. 1429 c.c.
Eventi che possono interessare gli enti ecclesiastici
Tre sono gli eventi che possono interessare gli enti ecclesiastici (civilmente riconosciuti):
- Mutamento sostanziale del fine: ai sensi dell’art. 19, co 1, della l. 222 affinché il mutamento acquisisca efficacia civile è necessario un riconoscimento con decreto del presidente della repubblica, che va poi trasmesso al registro delle persone giuridiche, in modo da mettere al corrente i terzi dell'avvenuto cambiamento.
- Revoca del riconoscimento: ai sensi dell'art. 19 co. 2, “in caso di mutamento che faccia perdere uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento”, il riconoscimento stesso può essere revocato con decreto del presidente della repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica. Anche tale provvedimento va iscritto nel registro delle persone giuridiche.
- Soppressione o Estinzione: ai sensi dell'art. 20 della l. 222, alla soppressione o estinzione dell’ente provvede invece l’autorità ecclesiastica (non l’autorità governativa) che trasmette il provvedimento al Ministro dell’interno che, con proprio decreto, dispone l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e provvede alla devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto, nel rispetto della volontà dei disponenti e dei diritti dei terzi. NB: la soppressione va distinta dall’estinzione.
-
Diritto canonico e diritto ecclesiastico - Enti ecclesiastici
-
Enti
-
Diritto enti ecclesiastici
-
Diritto e gestione degli enti ecclesiastici