DISCIPLINA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO:
3 fasi. Matrimonio concordatario = matrimonio canonico con effetti civili perché il
matrimonio canonico abbia effetti civili sono necessarie 3 fasi dell’iter di questo
matrimonio che sono la pubblicazione, la celebrazione e la trascrizione -> Art. 8.
Pubblicazione = adempimento civilistico, disciplina contenuta nel dpr 396 del 2000. La
pubblicazione assolve il compito di pubblicità – notizia della volontà di due soggetti di
celebrare un matrimonio religioso che abbia effetti civili. La pubblicazione viene
effettuata dall’ufficiale di stato civile dopo che esso abbia accertato documentalmente
l’insussistenza di impedimenti al matrimonio e l’esattezza delle dichiarazioni rese dai
nubendi.
Il protocollo addizionale numero 4 deriva dall’incontro tra la normativa civilistica e
quella canonistica che si intendono impedimenti inderogabili per l’ordinamento civili
quelli detti precedentemente. In questi casi il matrimonio canonico non può essere
trascritto e quindi non produrrà effetti civili. La pubblicazione deve precedere la
celebrazione del matrimonio, trascrizione tempestiva del matrimonio concordatario. In
alcuni casi la pubblicazione può essere effettuata dopo la celebrazione religiosa e in
questo caso si parla di procedura tempestiva ritardata. Deve rimanere affissa alla casa
comunale per almeno 8 giorni.
Da chi deve essere chiesta la pubblicazione? Dai nubendi diretta all’ufficiale di stato
civile che deve valutare che non esistano impedimenti inderogabili ai fini della legge
civile i quali sono spiegati dall’art. 4, la pubblicazione deve essere effettuata anche dal
parroco dal lato di diritto canonico il quale deve valutare che non esistano
impedimenti alla celebrazione del matrimonio canonico che sono contenuti nel codice
di diritto canonico. L’ordinamento vuole evitare che si celebri un matrimonio canonico
valido che poi non possa essere trascritto agli effetti civili. Dall’altro lato della chiesa
vuole evitare che si celebrino matrimoni invali canonicamente. La pubblicazione
presso la casa comunale deve durare almeno 8 giorni e questa pubblicazione perde
efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segua entro 180 giorni dalla
pubblicazione. La fase della pubblicazione termina con il rilascio del nulla osta cioè
l’ufficiale di stato civile trascorsi i tre giorni dallo scadere del termine per il
compimento della pubblicazione, se non state proposte opposizioni ed impedimenti
rilascia il nulla osta alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Questa
certificazione conferisce ai nubendi il diritto soggettivo a vedere trascritto
tempestivamente il matrimonio religioso che sarà celebrato. Se l’ufficiale di stato civile
abbia ravvisato impedimenti alla trascrizione del matrimonio civile rilascia un
certificato con i motivi. Si può impugnare questo provvedimento amministrativo di
fronte al tribunale. Se il matrimonio viene celebrato nonostante il mancato rilascio del
nulla osta, l’ufficiale di stato civile può sospendere la trascrizione dell’atto di
matrimonio finché non sia definito il procedimento di opposizione.
Celebrazione = la celebrazione del matrimonio concordatario in quanto atto di natura
religiosa non è celebrato dallo stato. La celebrazione del matrimonio canonico è un
atto tipico di autonomia confessionale e quindi valgono le regole di diritto canonico
che si occupa della celebrazione del matrimonio canonico. Nella fase della
celebrazione esistono degli aspetti civilmente rilevanti in particolare l’art. 8 comma 1,
specifica che dopo la pubblicazione il parroco deve legge gli art. 143, 144 e 147 del
codice civile. In caso di mancata lettura secondo alcuni è un inadempimento che rende
invalida la trascrizione del matrimonio, secondo altri è un inadempimento che può
essere sanato con la firma dell’atto di matrimonio originale. L’altro elemento rilevante
civilmente è la redazione dell’atto di matrimonio in duplice originale. In questo caso il
ministro di culto svolge una funzione di pubblico ufficiale nel momento in cui redige in
duplice originale l’atto del matrimonio. L’atto di matrimonio può contenere le
eventuali dichiarazioni degli sposi per es. sulla scelta del regime patrimoniale della
famiglia, in questa fase gli sposi decidono se fare un regime di comunione o
separazione dei beni. Un tempo nell’atto originale di matrimonio potevano essere
effettuate una serie di dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali. La legge 219
del 2012 ha introdotto un unico status di figlio eliminando la distinzione tra figli
naturali e figli legittimi ha di fatto reso inutile questa previsione.
Gli sposi manifestano quindi implicitamente la volontà di attribuire effetti civili al
matrimonio religioso. Attraverso tutti questi atti si integra la volontà dei coniugi di
attribuire effetti civili.
Esistono anche delle forme speciali di celebrazione previste dal diritto canonico,
queste tipologie non possono essere trascritte civilmente quindi non hanno effetto
civile. Sono ammessi effetti civili al matrimonio celebrato per procura? Anche questo è
un matrimonio speciale. Trascrizione italiana del matrimonio effettuato all’estero:
circolare del ministero della giustizia distingue due ipotesi, è ammessa la trascrizione
del matrimonio canonico celebrato all’estero solo se nel paese straniero non ha effetti
civili quindi è possibile trascriverlo in Italia, mentre il matrimonio celebrato in un paese
che riconosce gli effetti civili a quel matrimonio canonico potrà essere riconosciuto in
Italia grazie alla legge 218 del 1995 di diritto privato internazionale. Qualora si tratti di
un matrimonio canonico celebrato in un paese che non riconosce gli effetti civili di
quel matrimonio allora è possibile trascrivere in Italia il matrimonio canonico. Esistono
poi tutte le ipotesi degli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati nell’ambito delle
confessioni religiose che hanno firmato le intese. In tutte le intese sono contemplati gli
effetti civili dei matrimoni e rimane vigente la legge dei culti ammessi per cui i
matrimoni fatti di fronte al ministro di culto possono in certi casi essere considerati
matrimoni civili celebrati in forma speciale.
Trascrizione = dopo la celebrazione del matrimonio il ministro di culto redige il duplice
originale dell’atto matrimonio, lo fa sottoscrivere ai testimoni e ai nubendi ed entro 5
giorni dalla celebrazione il parroco della chiesa deve trasmettere all’ufficiale di sto
civile uno dei due originali dell’atto di matrimonio. Insieme all’origine il parroco deve
trasferire anche il nulla osta. L’ufficiale di stato civile entro 24 h dalla ricezione, deve
trascrivere quell’atto di matrimonio nel registro di stato civile.
Il parroco che compie queste attività pone in essere un’attività che produce effetti
civili, il parroco è considerato pubblico ufficiale perché esercita un vero e proprio
potere di certificazione quindi risponde sia civilmente che penalmente delle sue
funzioni. La trascrizione nei registri è indispensabile affinché quel matrimonio acquisti
rilevanza civile e la sua efficacia è costitutiva nel senso che senza la trascrizione quel
matrimonio non ha alcun effetto civile. L’efficacia della trascrizione pur essendo
costitutiva ha effetto retroattivo perché il matrimonio canonico produce effetti civili dal
momento della celebrazione del matrimonio. Questa trascrizione tempestiva è quella
ordinaria. Esiste però un altro tipo di trascrizione che è la trascrizione tardiva che si
verifica dopo 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Affinché questa trascrizione
tardiva possa avere effetti civili sono necessarie una serie di condizioni: trascrizione
richiesta da entrambi i contraenti o da uno solo di essi senza l’opposizione dell’altro.
Nel concordato del 1929 la trascrizione tardiva poteva essere chiesta comunque, il
concordato del 1984 interviene fissando dei requisiti: trascrizione richiesta da
entrambi o solo da uno e che entrambi i coniugi abbiano mantenuto lo stato libero dal
momento della celebrazione del matrimonio al momento della trascrizione.
Art. 8 comma 2 afferma che le sentenza di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici
sono dichiarati efficaci nella repubblica italiana quando essa affermi determinati
requisiti quindi il giudizio sull’impugnazione della trascrizione civile del matrimonio
religioso ha ad oggetto un atto dello stato civile. In caso di pronuncia di nullità della
trascrizione gli effetti civili cadranno ex tunc cioè nel momento dell’avvenuta
trascrizione. Qual è la competenza a giudicare sulla nullità del matrimonio
concordatario? È responsabilità dello stato o della chiesa? Il concordato del 1929
diceva che era una competenza esclusiva canonica giudicare le cause di nullità ed era
prevista l’automatica eseguibilità nello stato delle pronunce. Oggi c’è un problema
perché il concordato del 1984 non chiarisce questa competenza ed alcuni hanno
optato per il mantenimento della riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica e altri
ritengono che il concordato avendo eliminato quella riserva di giurisdizione abbia
voluto far valere la nullità del matrimonio concordatario tanto in sede civile quanto in
sede canonica. Il concordato del 1984 si occupa solo dell’ipotesi in cui un coniuge si
sia rivolto al tribunale della chiesa che ha pronunciato una sentenza di nullità che cosa
ne sarà di questa sentenza sul piano civile? L’art. 8 dell’accordo di villa Madama e
l’art. 4 disciplina il procedimento con il quale vengono dichiarate efficaci le sentenza di
nullità dichiarate dalla chiesa. Anche nell’ordinamento statale scompaiono con
efficacia retroattiva, ex tunc, tutti gli effetti personali e patrimoniali derivanti da quel
vincolo matrimoniale dichiarato nullo. Nel 1929 quando in sede canonica veniva
dichiarata la sentenza di nullità canonica che era automaticamente efficace
nll’ordinamento italiano, il concordato del 1984 ha introdotto un procedimento di
delibazione, attraverso il quale le pronunce di nullità della chiesa vengono dichiarate
efficaci anche nell’ordinamento dello stato. La Cassazione ha chiarito che l’atto
introduttivo dell’iter di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità deve essere
formalizzato con ricorso o con citazione a seconda che sia presentato questo atto di
riconoscimento da entrambi i soggetti o da uno solo di essi. Se sono entrambi i coniugi
che hanno in mano una sentenza di nullità del matrimonio e vogliono che questa
sentenza sia efficace anche nell’ordinamento civile, se sono entrambi i
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