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DISCIPLINA DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO:

3 fasi. Matrimonio concordatario = matrimonio canonico con effetti civili perché il

matrimonio canonico abbia effetti civili sono necessarie 3 fasi dell’iter di questo

matrimonio che sono la pubblicazione, la celebrazione e la trascrizione -> Art. 8.

Pubblicazione = adempimento civilistico, disciplina contenuta nel dpr 396 del 2000. La

pubblicazione assolve il compito di pubblicità – notizia della volontà di due soggetti di

celebrare un matrimonio religioso che abbia effetti civili. La pubblicazione viene

effettuata dall’ufficiale di stato civile dopo che esso abbia accertato documentalmente

l’insussistenza di impedimenti al matrimonio e l’esattezza delle dichiarazioni rese dai

nubendi.

Il protocollo addizionale numero 4 deriva dall’incontro tra la normativa civilistica e

quella canonistica che si intendono impedimenti inderogabili per l’ordinamento civili

quelli detti precedentemente. In questi casi il matrimonio canonico non può essere

trascritto e quindi non produrrà effetti civili. La pubblicazione deve precedere la

celebrazione del matrimonio, trascrizione tempestiva del matrimonio concordatario. In

alcuni casi la pubblicazione può essere effettuata dopo la celebrazione religiosa e in

questo caso si parla di procedura tempestiva ritardata. Deve rimanere affissa alla casa

comunale per almeno 8 giorni.

Da chi deve essere chiesta la pubblicazione? Dai nubendi diretta all’ufficiale di stato

civile che deve valutare che non esistano impedimenti inderogabili ai fini della legge

civile i quali sono spiegati dall’art. 4, la pubblicazione deve essere effettuata anche dal

parroco dal lato di diritto canonico il quale deve valutare che non esistano

impedimenti alla celebrazione del matrimonio canonico che sono contenuti nel codice

di diritto canonico. L’ordinamento vuole evitare che si celebri un matrimonio canonico

valido che poi non possa essere trascritto agli effetti civili. Dall’altro lato della chiesa

vuole evitare che si celebrino matrimoni invali canonicamente. La pubblicazione

presso la casa comunale deve durare almeno 8 giorni e questa pubblicazione perde

efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segua entro 180 giorni dalla

pubblicazione. La fase della pubblicazione termina con il rilascio del nulla osta cioè

l’ufficiale di stato civile trascorsi i tre giorni dallo scadere del termine per il

compimento della pubblicazione, se non state proposte opposizioni ed impedimenti

rilascia il nulla osta alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Questa

certificazione conferisce ai nubendi il diritto soggettivo a vedere trascritto

tempestivamente il matrimonio religioso che sarà celebrato. Se l’ufficiale di stato civile

abbia ravvisato impedimenti alla trascrizione del matrimonio civile rilascia un

certificato con i motivi. Si può impugnare questo provvedimento amministrativo di

fronte al tribunale. Se il matrimonio viene celebrato nonostante il mancato rilascio del

nulla osta, l’ufficiale di stato civile può sospendere la trascrizione dell’atto di

matrimonio finché non sia definito il procedimento di opposizione.

Celebrazione = la celebrazione del matrimonio concordatario in quanto atto di natura

religiosa non è celebrato dallo stato. La celebrazione del matrimonio canonico è un

atto tipico di autonomia confessionale e quindi valgono le regole di diritto canonico

che si occupa della celebrazione del matrimonio canonico. Nella fase della

celebrazione esistono degli aspetti civilmente rilevanti in particolare l’art. 8 comma 1,

specifica che dopo la pubblicazione il parroco deve legge gli art. 143, 144 e 147 del

codice civile. In caso di mancata lettura secondo alcuni è un inadempimento che rende

invalida la trascrizione del matrimonio, secondo altri è un inadempimento che può

essere sanato con la firma dell’atto di matrimonio originale. L’altro elemento rilevante

civilmente è la redazione dell’atto di matrimonio in duplice originale. In questo caso il

ministro di culto svolge una funzione di pubblico ufficiale nel momento in cui redige in

duplice originale l’atto del matrimonio. L’atto di matrimonio può contenere le

eventuali dichiarazioni degli sposi per es. sulla scelta del regime patrimoniale della

famiglia, in questa fase gli sposi decidono se fare un regime di comunione o

separazione dei beni. Un tempo nell’atto originale di matrimonio potevano essere

effettuate una serie di dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali. La legge 219

del 2012 ha introdotto un unico status di figlio eliminando la distinzione tra figli

naturali e figli legittimi ha di fatto reso inutile questa previsione.

Gli sposi manifestano quindi implicitamente la volontà di attribuire effetti civili al

matrimonio religioso. Attraverso tutti questi atti si integra la volontà dei coniugi di

attribuire effetti civili.

Esistono anche delle forme speciali di celebrazione previste dal diritto canonico,

queste tipologie non possono essere trascritte civilmente quindi non hanno effetto

civile. Sono ammessi effetti civili al matrimonio celebrato per procura? Anche questo è

un matrimonio speciale. Trascrizione italiana del matrimonio effettuato all’estero:

circolare del ministero della giustizia distingue due ipotesi, è ammessa la trascrizione

del matrimonio canonico celebrato all’estero solo se nel paese straniero non ha effetti

civili quindi è possibile trascriverlo in Italia, mentre il matrimonio celebrato in un paese

che riconosce gli effetti civili a quel matrimonio canonico potrà essere riconosciuto in

Italia grazie alla legge 218 del 1995 di diritto privato internazionale. Qualora si tratti di

un matrimonio canonico celebrato in un paese che non riconosce gli effetti civili di

quel matrimonio allora è possibile trascrivere in Italia il matrimonio canonico. Esistono

poi tutte le ipotesi degli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati nell’ambito delle

confessioni religiose che hanno firmato le intese. In tutte le intese sono contemplati gli

effetti civili dei matrimoni e rimane vigente la legge dei culti ammessi per cui i

matrimoni fatti di fronte al ministro di culto possono in certi casi essere considerati

matrimoni civili celebrati in forma speciale.

Trascrizione = dopo la celebrazione del matrimonio il ministro di culto redige il duplice

originale dell’atto matrimonio, lo fa sottoscrivere ai testimoni e ai nubendi ed entro 5

giorni dalla celebrazione il parroco della chiesa deve trasmettere all’ufficiale di sto

civile uno dei due originali dell’atto di matrimonio. Insieme all’origine il parroco deve

trasferire anche il nulla osta. L’ufficiale di stato civile entro 24 h dalla ricezione, deve

trascrivere quell’atto di matrimonio nel registro di stato civile.

Il parroco che compie queste attività pone in essere un’attività che produce effetti

civili, il parroco è considerato pubblico ufficiale perché esercita un vero e proprio

potere di certificazione quindi risponde sia civilmente che penalmente delle sue

funzioni. La trascrizione nei registri è indispensabile affinché quel matrimonio acquisti

rilevanza civile e la sua efficacia è costitutiva nel senso che senza la trascrizione quel

matrimonio non ha alcun effetto civile. L’efficacia della trascrizione pur essendo

costitutiva ha effetto retroattivo perché il matrimonio canonico produce effetti civili dal

momento della celebrazione del matrimonio. Questa trascrizione tempestiva è quella

ordinaria. Esiste però un altro tipo di trascrizione che è la trascrizione tardiva che si

verifica dopo 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Affinché questa trascrizione

tardiva possa avere effetti civili sono necessarie una serie di condizioni: trascrizione

richiesta da entrambi i contraenti o da uno solo di essi senza l’opposizione dell’altro.

Nel concordato del 1929 la trascrizione tardiva poteva essere chiesta comunque, il

concordato del 1984 interviene fissando dei requisiti: trascrizione richiesta da

entrambi o solo da uno e che entrambi i coniugi abbiano mantenuto lo stato libero dal

momento della celebrazione del matrimonio al momento della trascrizione.

Art. 8 comma 2 afferma che le sentenza di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici

sono dichiarati efficaci nella repubblica italiana quando essa affermi determinati

requisiti quindi il giudizio sull’impugnazione della trascrizione civile del matrimonio

religioso ha ad oggetto un atto dello stato civile. In caso di pronuncia di nullità della

trascrizione gli effetti civili cadranno ex tunc cioè nel momento dell’avvenuta

trascrizione. Qual è la competenza a giudicare sulla nullità del matrimonio

concordatario? È responsabilità dello stato o della chiesa? Il concordato del 1929

diceva che era una competenza esclusiva canonica giudicare le cause di nullità ed era

prevista l’automatica eseguibilità nello stato delle pronunce. Oggi c’è un problema

perché il concordato del 1984 non chiarisce questa competenza ed alcuni hanno

optato per il mantenimento della riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica e altri

ritengono che il concordato avendo eliminato quella riserva di giurisdizione abbia

voluto far valere la nullità del matrimonio concordatario tanto in sede civile quanto in

sede canonica. Il concordato del 1984 si occupa solo dell’ipotesi in cui un coniuge si

sia rivolto al tribunale della chiesa che ha pronunciato una sentenza di nullità che cosa

ne sarà di questa sentenza sul piano civile? L’art. 8 dell’accordo di villa Madama e

l’art. 4 disciplina il procedimento con il quale vengono dichiarate efficaci le sentenza di

nullità dichiarate dalla chiesa. Anche nell’ordinamento statale scompaiono con

efficacia retroattiva, ex tunc, tutti gli effetti personali e patrimoniali derivanti da quel

vincolo matrimoniale dichiarato nullo. Nel 1929 quando in sede canonica veniva

dichiarata la sentenza di nullità canonica che era automaticamente efficace

nll’ordinamento italiano, il concordato del 1984 ha introdotto un procedimento di

delibazione, attraverso il quale le pronunce di nullità della chiesa vengono dichiarate

efficaci anche nell’ordinamento dello stato. La Cassazione ha chiarito che l’atto

introduttivo dell’iter di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità deve essere

formalizzato con ricorso o con citazione a seconda che sia presentato questo atto di

riconoscimento da entrambi i soggetti o da uno solo di essi. Se sono entrambi i coniugi

che hanno in mano una sentenza di nullità del matrimonio e vogliono che questa

sentenza sia efficace anche nell’ordinamento civile, se sono entrambi i

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly321 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e gestione degli enti ecclesiastici e del terzo settore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gianfreda Anna Maria.
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