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Estratto del documento

E CONNOTAZIONE RELIGIOSA. L'UTILIZZO DELLA TERMINOLOGIA “BENE

CULTURALE” è RECENTE.

…quindi questa definizione di bene culturale si è trasformata anche in virtu del diritto

internazionale.

Se dovessimo strutturare una definizione di bene culturale ci aiuta il codice Urbani, d.lg

42/2004. “Soni beni culturali le cose mobilie. Immobili che presentano un interesse artistico,

storico, archeologico…”. Ma tutte le tipologie di beni culturali di cui art 10-11 possono avere

carattere e interesse religioso.

La sussistenza dell’interesse religioso non può essere determinata dallo Stato. Vige il

principio della distinzione degli ordini che prescrive e sancisce che lo stato e la chiesa

cattolica siano due ordinamenti distinti e separati, la chiesa non può interferire nell’esercizio

del potere dello stato e lo stesso lo stato con la chiesa, ma ci sono materie che interessano

ai allo stato che alla chiesa, ad esempio il matrimonio.

Il codice urbani quindi non può delimitare a livello unilaterale per dire che un bene presenta

una connotazione religiosa, ma un aiuto può essere dato dalla lettera A dell’articolo 16 della

legge 222.

Una questione da tenere distinta riguarda tutto il tema legato alla proprietà di questi beni,

non è detto che un bene di interesse religioso debba appartenere necessariamente alla

chiesa cattolica, ma anche a un ente pubblico, oppure a privati. Dobbiamo quindi

distinguere:

-​ beni ecclesiastici di interesse religioso che appartengono alla chiesa;

-​ beni culturali di interesse religioso che possono appartenere anche ad altri;

Quando abbiamo a che fare con un bene temporale dobbiamo pensare alla sua tutela, e chi

è chiamato a fare ciò?

Un ruolo fondamentale è stabilito dall'articolo 117 (riformato nel 2001) che ha ridisegnato

l’assetto delle competenze tra stato e regioni. 33

Principi costituzionali in materia:

-​ art. 9: tutela nei confronti del patrimonio storico-artistico. La tutela dell’ambiente è

stata inserita nel 2022, che ricade tra i compiti della repubblica. “Beni culturali” è una

espressione recente, infatti nel testo non viene utilizzata, ma si ritiene che

nell’interesse storico artistico rientrino anche questi. La norma parla di tutela, ad oggi

se pensiamo ai beni culturali in generale, ma ciò non significa che la norma non vada

letta in senso più ampio, comprendendo varie azioni, anche perché la repubblica

nella rimozione dello sviluppo della cultura non può non essere inserita anche la

tutela dei beni culturali.

-​ art 33: tutela della ricerca scientifica e tecnica.”la repubblica” se ne occupa e non lo

stato, infatti repubblica racchiude tutti gli elementi. Il concetto di “nazione” i beni

culturali sono espressione di identità della nazione. E tutti questi elementi (cultura,

patrimonio storico artistico) formano quello che possiamo definire uno “Stato

comunità”. Anche se parliamo di beni culturali dobbiamo soffermarci sull’ultima parte

della disposizione: la contaminazione tra beni culturali e tutela dell’ambiente sono

molti. Ci si sta spostando sempre più sul piano degli elementi che formano l’identità

nazionale, "patrimonio culturale immateriale”, esso è trasmesso di generazione in

generazione ed è costantemente riproposto e dà un senso di identità e continuità…è

un concetto che, contenuto nella convenzione dell’Unesco del 2003, che racchiude

tutte le letture dell’articolo 9 della costituzione.

-​ Art 117 parla delle competenze, che è stato riformato nel 2001. Esso fa una

suddivisione molto semplice: stabilisce che lo Stato ha una legislazione esclusiva

rispetto alla tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali. Ma sono competenza di

Stato e regioni la promozione, valorizzazione e organizzazione di attività culturali. Il

codice urbani elenca all’articolo 3 quelle che sono intese come “attività di tutela”=

attività dirette a individuare i beni costituenti patrimonio culturale,e quindi protezione

e conservazione. La corte costituzionale ha aggiunto che le azioni di tutela sono

dirette a evitare che il bene possa degradarsi e quindi nel suo contenuto culturale.

L’articolo 6 parla della valorizzazione, concetto che comprende tutte quelle attività o

interventi dediti alla promozione del bene, tutte la attività volte a migliorare…

altre norme unilaterale, legislazione ordinaria:

-​ codice urbani:

norme di derivazione pattizia:

-​ accordo di villa madama art 12: questo articolo è una novità rispetto al vecchio

concordato del 1929 “santa sede e repubblica italiana collaborano nella tutela del

patrimonio storico e artistico” va a specificare quanto contenuto nel primo articolo

dell’accordo di villa madama. Stato e chiesa collaborano in questi ambiti.

“Collaborazione”= contrariamente al matrimonio, la materia dei beni culturali non è

una materia mista, ma si è introdotto un modus operandi. Ma le azioni in questo

ambito devono e stereo perseguite attraverso una collaborazione tra stato e chiesa,

si pensi anche all’ ingente patrimonio storico artistico appartenente a enti e istituzioni

ecclesiastiche. Quindi la norma stabilisce una modalità di azione, di intervento,

basata sulla collaborazione.

-​ Norme contenute nelle intese con le confessioni religiose acattoliche;

-​ intese tra CEI e ministero per i beni culturali; 34

-​ intese tra regioni e CE regionali:

L’intesa del 2000: è finalizzata sulla dimensione culturale

Parte canonistica

Fuino la concilio Vaticano II la legislazione Canon via universale prestava scarsa attenzione

a tutti i beni culturali, il codice benedettino si occupava di tali beni ma lo faceva

considerando solo il loro valore economico (“beni preziosi”), altre volte sei trovavano delle

norme nel codice che prendevano in considerazione questi beni preziosi principalmente nel

loro valore artistico. Il concilio Vaticano II si è dimostrato sensibile a tutti questi aspetti legati

al valore dell’arte e della cultura e ovviamente tale concilio non ha dedicato un documento

ad hoc circa questo tema, ma già dato alcune raccomandazione di carattere organizzativo e

in tema di tutela, siamo in linea con quelle che erano le percezioni e la sensibilità degli anni

60 (prima solo evitare che il bene si deteriorassero) ma dagli anni 70 maria qualcosa, anche

la santa sede guarda a questi beni diversamente e inizia ad occuparsi dei beni culturali.

Nel codice del 1983 non sono contenute risposte a esigenze che ha anche la santa sede ha

iniziato a manifestare, quindi guardano a queste norme del codice dell’83 che affrontato la

tematica dei beni culturali possiamo descriverle con 2 parole:

-​ scarsità: si trovano poche norme, di più comunque del codice benedettino

-​ disorganicità: sono sparse nel codice

se noi analizziamo le orme del codice dell’83 vediamo che il codice li affronta a volte come

beni temporali, poi ci sono norme che leggono i beni temporali come strumenti per il culto.

Un’altra finalità: a volte i beni temporali sono inseriti nei pacchetti di norme nelle funzioni in

governo.

In particolare se vediamo le norme del codice che interpretano i beni culturali come beni

temporali abbiamo norme legate alla loro gestione.

Il canone 1292 §2 parla dell alienazione che esige la autorizzazione della santa sede per

alienazione di beni c temporali di valore prettamente economico (con un certo valore

economico) ma anche storico artistico…

i beni temporali sono anche strumenti per il culto, che vanno inserite nel quadro delle

disposizioni che disciplinano

i beni culturali possono anche essere oggetto di atti di governo (funzione di governo della

chiesa), in particolare, ill canone 491 prescrive che il vescovo debba disporre di un archivio

in cu conservare documenti di valore storico.

10/04 35

La responsabilità civile degli enti ecclesiastici

Questo tema si sviluppa specialmente intorno al reato legato alla pedofilia negli ambienti

ecclesiastici.

Si cercano i soggetti che devono risarcire il danno: è irrilevante che la richiesta di

risarcimento del danno sia richiesta in sede penale o civile per risarcimento del danno.

Il grande problema è quello di vedere presupposti e limiti entro i quali i membri9 della

gerarchia cattolica e le stese …istituzionali possano essere chiamati per rispondere di ciò.

L’ordinamento ella chiesa cattolica possiede tutti gli strumenti per rendere giustizia, e per

risarcire il danno, ma nel codex iuris canonici esiste un canone sul risarcimento del danno,

esiste un canone 1729, che disciplina un’azione civile per il risarcimento del danno. Ma

solitamente la sede in cui le vittime degli abusi sessuali richiedono il risarcimento, sono sedi

civilistiche, perché la giustizia secolar sempre è essere più efficace. Con una condanna al

risarcimento del danno sancita dal codice civile io ho un titolo più efficace e più spendibile

per afre pressione sull’ente che deve risarcire. Questo perché la giurisdizione canonica,

della chiesa, ha comunque una sua efficacia nell’ordinamento italiano, ma si deve ricorrere a

tut n sistema di diritto internazionale privato per accordi giuridici, e la via percorsa rimane

quella ella giurisdizione civile. Non si deve dimenticare inoltre che nel caso di abuso

sessuale su un minore abbiamo delle vie che non si interessano e quindi vi è una querela

verso il soggetto, e si ha un procedimento penale sia dal pov civilistico ma anche nell’ambito

del diritto canonico, quindi abbiamo una differenza tra diritto penale canonico e diritto penale

dello Stato (diritto secolare e diritto canonico).

Il diritto penale canonico ha solo in parte delle finalità che coincidono con quelle dello stato e

se compariamo le sanzioni penali, non esiste una tavola delle corrispondenze. La viola più

sentita è quindi quella della giurisdizione secolare. Esistono dei procedimenti penali definiti

solamente in via canonica ed esistono dei risarcimenti ottenuti solamente in sede canonica,

ma il problema è che una cosa è co dean are e ottenere un risarcimento del sacerdote, altra

cosa è citare come civilmente responsabile un ente e un soggetto materialmente più

capiente. Il sacerdote a parte il sostentamento dle clero non ha i mezzi per risarcire i danni

che sono ingenti.

A questo punto dobbiamo vedere se dal pov civilistico l'ente ecclesiastico che viene di volta

in volta tirato nell’ambito giuridico, e si parla di ente diocesi, ente parrocchia ecc…quindi enti

canonici he sono anche civilmente riconosciuti.

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Agnesss00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e gestione degli enti ecclesiastici e del terzo settore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gianfreda Anna Maria.