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ART. 412 C.P.C.
L’art. 412 c.p.c. concerne la “Risoluzione arbitrale della controversia”. Prevede che, in qualunque fase del
controversia”
tentativo di conciliazione (ci si riferisce strettamente al tentativo di cui all’art. 410, cioè a quello preventivo
stragiudiziale), o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche
parziale, sulla quale concordano, riconoscendo quando possibile, il credito che spetta al lavoratore. Possono
inoltre accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere
in via arbitrale la controversia. 10
Nel conferire tale mandato le parti devono indicare:
- Il termine per l’emanazione del loro, che non può superare i 60 giorni dal conferimento del mandato,
decorso il quale l’incarico deve intendersi revocato;
- Le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, produce fra le parti gli effetti del contratto di cui agli artt. 1372 c.c.
e 2113 c.c..
Il lodo è impugnabile.
Seguono le norme DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – CAPO 1° - SEZ. 2^
ART. 413 C.P.C.
L’art. 413 c.p.c. è titolato “Giudice competente”. La competenza in tal caso riguarda la competenza in 1° grado
competente”
di giudizio. Va ricordato che per competenza si intende “l’unità di misura della giurisdizione”, e che la
giurisdizione”
competenza di questo articolo va collegata, trattata e delimitata per mezzo dei criteri dell’art. 428 c.p.c. che
disciplina l’incompetenza.
La competenza è delineata nell’ordine: per materia/verticale
/verticale (al 1° comma) e per territorio/orizzontale
/orizzontale (al 2°
materia territorio
comma). Se ne riporta un estratto commentato.
Le controversie previste dall’art. 409 c.p.c. sono in primo grado di competenza del tribunale (ordinario) in
funzione di giudice del lavoro (in composizione monocratica).
Competente per territorio è (i fori sono alternativi e concorrenti), (1) il giudice nella cui circoscrizione è sorto il
rapporto (il rapporto sorge nel luogo in cui è avvenuta l’accettazione della proposta contrattuale) o, (2 ex. art.
2555 c.c.) il luogo in cui si trova l’azienda o (3) una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la
quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
In questo secondo comma dell’art. 413 c.p.c. è introdotto il concetto di dipendenza, da intendersi come quel
dipendenza
“minimo nucleo esternamente riconoscibile e riferibile all’azienda costituito
ituito da un complesso di beni
cost
decentrato munito di una propria individualità ove la prestazione abbia effettivo svolgimento”
” ; l’esempio
svolgimento
di prassi è quello dell’attività lavorativa svolta da un tecnico Telecom, in un posto in cui non può ravvisarsi una
sede aziendale vera e propria, ma in cui abitualmente lo stesso svolge l’attività.
Nel processo di lavoro in generale la competenza è prorogata. Si realizza una cd. proroga di competenza in
quanto anche se l’azienda ha trasferito la sua sede, ha cessato l’attività, il lavoratore ha tempo di agire entro 6
mesi successivi alla data di cessazione o trasferimento nella sede in cui prestava l’attività.
Il 3° comma (introdotto nel 1992) precisa qual’è l’unico caso di competenza esclusiva e si riferisce alle
controversie previste dal numero 3 dell’art. 409, cioè ai casi riguardanti agenti, rappresentanti o titolari di altri
rapporti di collaborazione. Il foro cui è assegnata competenza esclusiva, territorialmente è quello in cui si trova
(o si trovava) il domicilio dell’agente (o altro collaboratore), dal punto di vista temporale va fatto riferimento al
tempo dedotto in contratto (se successivamente viene spostato il domicilio va fatto riferimento a dov’era il
domicilio nel momento in cui si esperiva il contratto). 11
Il 4° comma riguarda le controversie che coinvolgono i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni. È da dirsi che il ricorso ai fori generali in tal caso è residuale.
In ogni caso eventuali deroghe di competenza sono sempre nulle!
e!
null
CRITICITÀ! Se il ricorrente è il lavoratore, esso ha la facoltà di scegliere potenzialmente fra 3 fori:
1. Foro della dipendenza (se presente)
2. Foro in cui è sorto il rapporto di lavoro (luogo di conclusione del contratto)
3. Foro in cui ha sede l’azienda.
MA SE IL RICORRENTE è L’AZIENDA SI PRODUCE UN EFFETTO PARADOSSALE dovuto al libero arbitrio
lasciato per la scelta del foro.
ART. 428 C.P.C.
L’art. 428 c.p.c. è rubricato “Incompetenza del giudice”. Come prima citato, va coordinato con l’art. 413 c.p.c.
giudice”
in quanto fornisce una delimitazione ulteriore della competenza. Va coordinato anche con l’art. 426 c.p.c. e
427 c.pc. (che regolano i mutamenti di rito).
Al comma 1° precisa: quando una causa relativa ai rapporti di cui all’art. 409 sia stata proposta a giudice
incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui
all’art. 416 o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’art. 420.
Si ravvisa in tal senso una preclusione “il convenuto può eccepire solamente nella memoria difensiva”, in altro
caso solo il giudice può rilevarla d’ufficio non oltre l’udienza di discussione.
Al comma 2°: quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice
rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a
30 giorni per la riassunzione con rito speciale.
Si attribuisce perciò al giudice il compito di rimettere la causa a chi ha la competenza ed al contempo si
stabilisce il termino perentorio di 30 giorni entro il quale, se le parti non si costituiscono, il giudizio si estingue
per inattività delle stesse.
ART. 414 C.P.C.
L’art. 414 c.p.c. è rubricato “Forma della domanda”. Sostanzialmente gli elementi richiesti sono i medesimi
domanda”
specificati per la richiesta scritta del tentativo facoltativo di conciliazione e la domanda deve essere scritta e
proposta con ricorso (non con citazione).
Riportando il disposto:
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) L’indicazione del giudice; 12
2) Il nome, cognome, residenza o domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito
(gli stessi elementi per il convenuto) la denominazione della ditta;
3) La determinazione dell’oggetto della domanda;
4) L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) L’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei
documenti che si offrono in comunicazione.
PRECISAZIONE: In merito a quest’ultimo 5° punto è da notare che non è espressamente prevista una
sanzione o la decadenza, tuttavia la decadenza specificamente espressa nell’art. 416 c.p.c. “Costituzione del
convenuto” è da ritenersi operante anche per il ricorrente. Perciò nella domanda proposta con ricorso vanno
indicati, a pena di decadenza, tutti i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e i documenti che lo
stesso intende contestualmente depositare in cancelleria.
ART. 415 C.P.C.
“Deposito
sito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza” è il titolo dell’art. 415 c.p.c. che stabilisce:
“Depo
Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti (le prove si deducono
dai documenti) in esso indicati.
Il giudice entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le
parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.
In merito ai termini ivi delineati, si tratta di termini ordinatori (e non perentori) e, in luce del numero di
udienze e del carico dei tribunali è facile concepire che spesso il giudice potrà derogare rispetto a tali termini.
In merito alla comparizione personale, si intende il fatto che le parti sono tenute a comparire in prima
persona, questo al fine di facilitare l’interrogatorio libero, gli accordi e il processo in generale.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura
dell’udienza
dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’art. 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non
minore di trenta giorni (perentorio) in questo caso. I termini si aumentano in caso di notificazione all’estero.
Questo termine deve essere utile al convenuto per preparare la difesa.
ART. 416 C.P.C.
L’art. 416 c.p.c. è titolato “Costituzione del convenuto”
venuto”. Il testo riporta:
con venuto”
Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
(I dieci giorni vanno contati a ritroso dalla data in cui è fissata l’udienza). 13
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella
difensiva
quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le
decadenza
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
Al 3° comma dell’art. 416 c.p.c. si trova la disciplina della decadenza che opera anche per il ricorrente, ma non
è, come già visto, espressa all’art. 414 c.p.c..
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica
contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in
fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed
in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
L’onere della notifica di nuova fissazione dell’udienza è a cura dell’ufficio. Segue un ulteriore spazio di tempo
posto a tutela del ricorrente per la ri-preparazione della difesa.
Nella pratica la difesa da parte del convenuto può consistere in:
1. Una mera negazione dei fatti contestati –