Corso di laurea in scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori
Riassunti di elementi di diritto processuale civile del lavoro (6 CFU)
Professore Gianpiero Samorì
Dott. Luca Orciani
Università degli studi di Urbino – Carlo Bo
Parte generale del diritto processuale civile
Il processo in generale, le definizioni, i punti di contatto col processo del lavoro.
Il processo – principi generali
Quando si vuol far valere un proprio diritto, nel nostro ordinamento, la funzione giurisdizionale spetta all’autorità giudiziaria e non è possibile ‘farsi giustizia da se’. Questo è quanto determinato sia dall’art. 102 della Costituzione che attribuisce la funzione giurisdizionale ai magistrati sia dall’art. 2907 Cod. Civ. che stabilisce che alla tutela giurisdizionale provvede l’autorità giurisdizionale ordinaria.
Per ottenere la tutela di un proprio diritto leso occorre quindi agire in giudizio. Nel nostro sistema giuridico, in termini di processo, non esiste un unico schema processuale valido per la tutela di ogni tipo di diritto, ma nel tempo se ne sono prodotti di diversi. Si parla infatti di rito ordinario e di riti speciali. Il processo del lavoro che si analizza in dettaglio in questo corso fa parte dei riti speciali.
Qualunque processo, in ogni caso, sottintende a dei principi ispiratori che sono quattro:
- Il principio di imparzialità (il giudice non deve avere interesse nella lite).
- Il principio del divieto di iniziativa processuale d’ufficio (il giudice non può iniziare di sua iniziativa un processo).
- Il principio del contraddittorio (le parti devono potersi difendere, a pena di nullità degli atti processuali rilevabile in ogni stato e grado del processo).
- Il principio di soggezione del giudice alla legge.
Ai principi sopra indicati si aggiunge che, a partire dall’intervento della L. n. 80/2001 sul giusto processo è prevista:
- L’obbligatoria motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (anche ex. art. 111 Cost.).
- Una ragionevole durata del processo.
Le alternative alla giurisdizione civile
L’ordinamento riconosce l’arbitrato come uno degli strumenti alternativi rispetto al ricorso del giudice. Con l’arbitrato si realizza un vero e proprio contratto vincolante (il cosiddetto lodo che è destinato ad assumere efficacia di sentenza) col quale le parti in lite decidono di far dirimere la controversia nata a dei cosiddetti arbitri, i quali si comportano come dei giudici in quanto ad essi è demandato il potere di decidere una lite privata, ma sono scelti dalle parti in causa e non dallo Stato.
Le controversie che possono essere trattate con l’arbitrato riguardano quelle che non hanno ad oggetto diritti indisponibili (cioè diritti attribuiti ad un soggetto per soddisfare non solo un interesse personale ma anche quello collettivo). Riguardo alle controversie in materia di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., il ricorso agli arbitri è possibile soltanto se previsto dalla legge (ex. art. 806 c.p.c.) o nei contratti o negli accordi collettivi di lavoro.
Giudice naturale, giudice speciale, tribunale in funzione di giudice del lavoro
L’art. 25 Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Con questo vuole intendere che il giudice è stabilito prima ancora dell’inizio del processo ed è individuabile in base a dei criteri prestabiliti dalla legge. Ciò serve ad evitare che il giudice sia scelto in modo arbitrario dalla parte attoriale del processo, magari in base a propri criteri di convenienza.
Al rispetto del criterio del giudice naturale fanno eccezione alcune materie per cui la competenza spetta a giudici speciali, espressamente previsti dalla Costituzione (Consiglio di Stato, TAR, Corte dei Conti).
Nel processo del lavoro si dà molto rilievo al tema della competenza. Rispetto alla qualificazione del giudice, bisogna far caso che non ci si trova davanti ad un giudice speciale. Competente per materia, come definito dall’art. 413 c.p.c., è il tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Trattasi perciò di un giudice ordinario al quale viene attribuita una funzione, o nel caso di tribunali di maggiori dimensioni di una sezione specializzata in materia di lavoro (cioè un organo dell’ufficio giudiziario ordinario).
L'azione giudiziale
Il processo civile si basa sul principio della domanda, secondo cui, ex. art. 99 C.p.c., chi vuol fare valere un diritto ed esercitare quindi il cd. potere d’azione giudiziale, deve proporre la domanda al giudice competente.
Tale domanda deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto, necessari ai fini di una corretta decisione del caso, la quale spetta al giudice che esercita la cd. funzione giurisdizionale. Per esercitare l’azione giudiziale occorre che siano rispettati dei presupposti processuali e determinate condizioni dell’azione.
I presupposti processuali sono gli elementi che devono pre-esistere all’inizio del giudizio e pertanto devono essere verificati prima che la domanda sia proposta al giudice.
Il difetto dei presupposti processuali non condiziona l’esistenza giuridica del processo ma la loro mancanza da come esito una sentenza che non riguarda il merito ma il rito. Ad esempio, se il giudice adito manca di competenza, il giudizio si conclude con un provvedimento che impedisce l’accertamento sul merito e si concreta in una declaratoria di incompetenza.
Le condizioni dell’azione sono tutti quei requisiti di fondatezza della domanda. Anche il difetto dei requisiti dell’azione non comporta l’inesistenza giudica del processo, però di certo incide sull’esito del processo, che sarà sfavorevole in assenza di domanda fondata. Qualora non vi siano le condizioni dell’azione, il giudice si pronuncia sempre sul rito e non sul merito. Sono condizioni dell’azione:
- L’interesse ad agire ex. art. 100 c.p.c. (che dev’essere concreto ed attuale, in mancanza di interesse la domanda è inammissibile).
- La legittimazione ad agire ex. art. 81 c.p.c. (chi agisce in giudizio deve corrispondere con la persona cui la legge attribuisce il potere d’azione giudiziale).
- L’esistenza del diritto (la fattispecie dedotta in giudizio deve potersi ricondurre ad una fattispecie astratta prevista e tutelata dall’ordinamento).
Oltre ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione, per alcuni processi particolari, possono essere posti come obbligatori altri passaggi. Nel processo del lavoro era obbligatorio un tentativo di conciliazione preventivo (ora reso facoltativo, fatto salvo per le controversie in caso di contratti di lavoro certificati); nel processo di lavoro che attiene alle controversie in materia di assistenza e previdenza è obbligatoria una consulenza tecnica d’ufficio preventiva al giudizio.
Elementi dell’azione sono: il titolo (le ragioni), i soggetti (le parti attore e convenuto o ricorrente e resistente), l’oggetto (il provvedimento chiesto al giudice).
Le parti ed il loro comportamento
Va tenuta a mente una fondamentale distinzione terminologica: si usa dire parti intendendo gli avvocati, mentre quando si parla di parti tenute a comparire personalmente (parti personali) ci si riferisce nello specifico ad attore e convenuto in prima persona.
Le parti sono almeno due. L’attore è quello che dà impulso all’attività processuale e propone la domanda. Chi subisce è il convenuto. Il convenuto può adottare due comportamenti processuali quando viene a conoscenza della domanda:
- Costituirsi in giudizio
- Restare contumacie: cioè evitare il contatto con il giudice.
La contumacia non avvantaggia particolarmente l’attore, sul quale permane l’onere di provare in giudizio i fatti posti a fondamento della domanda. Tuttavia il giudice può tenere conto del comportamento del convenuto ai fini del giudizio. Va inoltre detto che ex. art. 115 c.p.c. “le circostanze non contestate in modo specifico sono considerate prove”.
Qualora invece il convenuto si costituisca in giudizio, lo stesso può eccepire: procedendo ad una mera contestazione dei fatti addebitati dall’attore, oppure chiedendo che sia accertata l’infondatezza della domanda o ancora proponendo una domanda riconvenzionale al fine di richiedere che la parte attoriale sia condannata ad una attività risarcitoria nei suoi confronti.
Il principio del dispositivo
Il giudicato ex. art. 155 c.p.c. sottende al principio del dispositivo, per cui, “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal P.M. nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita“. In tal senso il giudice non può, con autonomia, cercare prove e farle acquisire nel processo secondo libera iniziativa, ma deve basarsi su quanto apportato dalle parti salvo il caso dei fatti notori, cioè di nozioni di fatto che possono rientrare nella comune esperienza.
Le prove libere, le prove legali, i fatti ad colorandam
Ex. art. 116 c.p.c. il giudice può valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. Vige quindi un principio di libera valutazione delle prove. Questo principio è limitato alle cd. prove libere.
Riguardo alle prove legali (confessione, giuramento, atto pubblico) questo principio non opera in quanto alle stesse è già attribuito in via generale ed astratta dal legislatore il valore probatorio.
Nel proporre la domanda, oltre alle prove è opportuno fare attenzione anche ai cosiddetti ‘fatti ad colorandam’ cioè a tutti quegli elementi che possono essere utili per contestualizzare gli avvenimenti contestati e per condurre il giudice ad una decisione il più possibile corretta e di favore per la parte proponente.
Il giudice, nel decidere, può far ricorso anche a delle presunzioni: cioè a prove di ordine logico che possono essere utilizzate quando vi è carenza di prove dirette.
Concetto di giurisdizione di cognizione anche detta giurisdizione contenziosa
Il processo del lavoro è un processo speciale di cognizione (o processo ordinario di cognizione a rito speciale). È così definito in quanto:
- È speciale rispetto al rito ordinario (e non perché prevede un giudice speciale!).
- È di cognizione in quanto richiede l’accertamento della situazione di fatto verificatasi.
Il processo di cognizione, infatti, è quello in cui il giudice ha il compito di dare certezza sull’esistenza o meno di un diritto o di una violazione contestata. La cognizione si basa su:
- Una verifica che i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto indicati si sono realizzati in concreto nel giudizio.
- L’enunciazione della regola concreta in merito al quale viene accertata l’esistenza o meno del diritto e della relativa lesione.
- La pronuncia del provvedimento di accertamento, di condanna o costitutivo.
La competenza
La competenza è la quantità di potere giurisdizionale riconosciuta a ciascun ufficio giudiziario nei confronti degli altri uffici giudiziari appartenenti allo stesso ordine.
Si usa individuare una competenza in senso verticale (cioè per materia) e in senso orizzontale (cioè per territorio).
L'incompetenza
L’incompetenza consiste nella mancanza, in capo al giudice al quale l’attore si è rivolto, del potere di decidere la controversia, in quanto affidata ad altro giudice appartenente allo stesso ramo di giurisdizione.
L’incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Gli atti delle parti
Gli atti delle parti sottendono al principio di libertà della forma, possono essere redatti personalmente dalle parti o per mezzo dei difensori. L’art. 125 c.p.c. prescrive i requisiti minimi degli atti di parte che devono indicare:
- L’ufficio giudiziario.
- Le parti.
- L’oggetto.
- Le ragioni della domanda.
- Le conclusioni.
Gli atti del giudice
Il giudice può emettere tre tipi di provvedimento:
- Sentenza
- Ordinanza
- Decreto
Con sentenza decide la causa avendo riguardo del merito o del rito. Si dice definitiva la sentenza che decide interamente nel merito o che pronuncia sul mero rito. Si dice non definitiva la sentenza che decide solo in parte il merito, o in via preliminare o effettua un rinvio pregiudiziale.
La sentenza oltre all’intestazione, l’indicazione del giudice che la pronuncia, delle parti e dei difensori, contiene la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, cui segue il dispositivo, cioè l’enunciazione della decisione. La sentenza acquista esistenza giuridica per effetto della pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.
L’ordinanza è un provvedimento che il giudice può emanare nel corso del processo, utile a regolare lo svolgimento del processo, per risolvere questioni procedurali. Può essere modificata e revocata sempre dal giudice. Può essere emanata in udienza o fuori udienza. È succintamente motivata. (Es. ordinanza di pagamento somme non contestate).
Il decreto è una via di mezzo fra sentenza e ordinanza. Può essere pronunciato d’ufficio o su istanza di parte.
La notificazione
La notificazione è un’attività che spetta all’ufficiale giudiziario ed è effettuata ad istanza di parte, del P.M., o del cancelliere. Consiste nel portare a conoscenza del destinatario un determinato atto mediante la consegna di una copia conforme all’originale.
La nullità degli atti processuali e l’inesistenza
Non può esser pronunciata nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, salvo quando è espressamente prevista dalla legge. Vige quindi un principio di tassatività.
Si parla di inesistenza dell’atto come forma più grave, quando lo stesso è affetto da vizi o difetti così gravi e rilevanti da non poter essere ricondotto a un atto di una determinata specie o forma. L’inesistenza è insanabile e può essere fatta valere in ogni momento.
Si parla di irregolarità quando l’atto è affetto da una imperfezione rispetto a quanto previsto da legge, di lieve entità tale da non comportarne la nullità ma l’ordine di eliminare la difformità.
I termini processuali
Il termine viene dato per delimitare un periodo di tempo. Il diritto può prevedere diversi effetti successivi alla scadenza di un termine.
Agli artt. 152 e 153 c.p.c. si distingue tra:
- Termini giudiziali e legali (termini stabiliti dal giudice e dalla legge).
- Termini dilatori (differiscono il compimento di un atto, non prima di un certo lasso di tempo).
- Termini acceleratori (che possono essere ordinatori o perentori).
- Termini iniziali e finali (indicano il momento da cui un atto può essere compiuto o non può più esserlo).
La decorrenza di un termine perentorio comporta la decadenza dal potere di compiere un determinato atto. Si tratta di termini che non possono essere ridotti o prolungati dal giudice neanche in presenza di accordi delle parti. Un termine non può essere perentorio a meno che non sia espressamente qualificato dalla legge. Possono essere stabiliti termini perentori da parte del giudice se la legge lo prevede per determinati casi.
I termini ordinatori invece possono essere abbreviati o prolungati su discrezionalità del giudice.
Le forme dell’azione: citazione e ricorso
Nel processo del lavoro si usa il ricorso!
La domanda giudiziale si può proporre con due forme: la citazione e il ricorso.
- La citazione è un atto redatto dall’avvocato, prima notificato alla controparte e, successivamente, portato a conoscenza del giudice con il deposito in cancelleria. Sarebbe il caso di una causa che attiene al processo del lavoro e viene introdotta erroneamente con rito ordinario e atto di citazione.
- Il ricorso è un atto redatto sempre dal difensore (per cause di lavoro l’importo per cui si può stare personalmente in giudizio è di soli € 129,00), depositato prima presso il giudice competente e poi, una volta ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza, notificato alla controparte.
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