PROCEDURA PENALE
Il codice vigente si rifà al sistema accusatorio e distingue nettamente tra procedimento e
processo penale, nella prima fase “delle INDAGINI PRELIMINARI” il pubblico ministero NON
acquisisce prove ma ELEMENTI DI PROVA volti ad accertare se si debba procedere o meno
all’esercizio dell’azione penale, il giudice (terzo ed imparziale) nel sistema attuale non conosce
le indagini preliminari ed assiste al formarsi della prova IN SEDE DIBATTIMENTALE nel
CONTRADDITTORIO delle parti
LA MODIFICA DELL’ART. 111 COST.
L’articolo 111 Cost. e stato modificato nel 1999 e attualmente indica i principi generali di GIUSTO
PROCESSO.
Soprattutto dalla garanzia costituzionale della formazione della prova solo nel contraddittorio
delle parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Inoltre la
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
I SOGGETTI
IL GIUDICE
Si deve distinguere innanzitutto tra giudici ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d’assise) e
giudici speciali (giudici militari) e tra giudici collegiali e giudici monocratici (giud. Di pace,
trib.monocratico, giud.per l’ud. Preliminare, etc.)
INCOMPATIBILITÁ DEL GIUDICE PENALE (art. 34-35-36-37 c.p.p.)
ART. 34 c.p.p. stabilisce i casi in cui il giudice non può prendere parte al processo penale
perché la sua imparzialità è intaccata da precedenti attività da lui compiute, quando cioè ha
emesso la sentenza di un grado precedente, ha svolto le funzioni di GIP o GUP o PM salvo i casi
in cui (indicati nel medesimo articolo) gli atti posti in essere non determinino una conoscenza
degli elementi di prova o determinino il venir meno dell’imparzialità (ad es. emettere un
autorizzazione sanitaria non rende il giudice incompatibile)
ART. 35 c.p.p indica l’incompatibilità del giudice per ragioni di parentela. (fino al secondo
grado)
ART. 36-37 c.p.p. ulteriori casi di incompatibilità derivanti dall’interesse del giudice nei
confronti dell’oggetto del processo o delle parti (debitori o creditori) o (art. 37) nel caso in cui
abbia indebitamente espresso il proprio parere sui fatti oggetto dell’imputazione)
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE.
Sono rimedi con cui si può far valere una situazione di incompatibilità del giudice.
ASTENSIONE ART. 36 c.p.p. è la RINUNCIA all’esercizio della funzione a cui il giudice è
obbligato se si trova in una delle situazione TASSATIVAMENTE indicate dall’art.36 (Interesse,
parentela, ha svolto funzioni precedenti)
RICUSAZIONE ART. 37 c.p.p. è la dichiarazione mediante la quale una parte chiede la
sostituzione del giudice perché ritiene che ricorra una delle situazioni indicate nell’art.
precedente o perché questi ha indebitamente espresso la propria opinione sui fatti, esiste un
1
termine PERENTORIO (art. 38) per la richiesta che va fatta o durante l’udienza preliminare(art.
491) o (se manca) prime dell’accertamento della costituzione delle parti. Sulla richiesta decide
1 Non si ritiene che l’esistenza di una causa di incompatibilità determini una causa di nullità rilevabile quindi in ogni stato e grado del procedimento
perché questo sarebbe incompatibile con la presenza di un termine perentorio. 1
la Corte d’appello, se la richiesta viene accolta il giudice che la accoglie indica anche se gli atti
precedentemente compiuti conservano efficacia.
LA COMPETENZA
La competenza di un giudice si determina in base a tre criteri
COMPETENZA FUNZIONALE inerente i vari stati e gradi del procedimento
1. COMPETENZA PER MATERIA individuata dall’art 5-6 c.p.p. (sostanzialmente per tipo di
2. reati) la corte d’assise è competente per i reati più gravi puniti con l’ergastolo o con pene
superiori a 24 anni di reclusioni e per i reati indicati espressamente dall’art. 5 c.p.p. il giudice di
pace decide invece per i reati di microconflittualità tra privati (reati meno gravi) la competenza
del tribunale è individuate in via residuale dall’art. 6 “il tribunale è competente per i reati che
non appartengono alla competenza della corte d’assise o del giudice di pace”
COMPETENZA TERRITORIALE individuata in base al luogo in cui è stato commesso il reato
3. 2
o, nel caso di reato tentato, in base al luogo in cui è stato commesso l’ultimo atto
LA CONNESSIONE
Istituto con cui si deroga ai principi generali di competenza in casi espressamente previsti dall’
art. 12 c.p.p. ossia per i reati commessi da più persone in concorso, da un unico soggetto con
un'unica azione o se i reati sono stati commessi per occultare gli altri.
Nel caso si proceda a connessione è competente per tutti i procedimenti il giudice superiore.
RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCESSI
La riunione dei processi che appartengono alla competenza del MEDESIMO giudice o per i
normali metodi di determinazione della competenza o per connessione è possibile a condizioni
stabilite dalla legge e precisamente dall’art, 17 c.p.p.
Processi pendenti nello stesso stato e grado
La riunione non determini un ritardo nella definizione
Devono essere uniti dal vincolo della connessione o dal vincolo investigativo
L’art. 18 c.p.p. determina i casi in cui i procedimenti devono essere separati salvo che come dice
il 1° comma “il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti”,
i casi in cui si deve provvedere alla separazione sono ricollegabili sostanzialmente alla posizione
personale degli imputati ad es. nel caso in cui nell’udienza preliminare risulti che si può arrivare
prontamente alla decisione nei confronti di uno o più di essi, oppure nel caso in cui il giudice la
ritenga utile ai fini della speditezza del processo ma in questo caso ci deve essere l’accordo delle
parti.
LA RIMESSIONE
Deroga alla competenza PER TERRITORIO prevista dall’art. 45 c.p.p. nel caso in cui gravi
situazioni locali determinino un pregiudizio alla libera determinazione dell’organo giudicante o
la sicurezza e l’incolumità, competente a decidere sulla domanda è la CORTE DI
CASSAZIONE e la richiesta può essere presentata dal procuratore generale presso la corte
d’appello, dal pubblico ministero o dall’imputato. Nel caso in cui la domanda venga accolta
il giudice viene determinato sulla base dell’art. 11 c.p.p.
LE DECISIONI RELATIVE AL DIFETTO DI GIURISDIZIONE AL DIFETTO DI
COMPETENZAE AL DIFETTO DI ATTRIBUZIONE
2 Attenzione nel caso in cui non si riesca ad individuare il luogo è competente il giudice del luogo in cui è stata iscritta per prima la notizia di reato 2
DIFETTO DI GIURISDIZIONE sussiste quando venga attribuito ad un giudice speciale un
1. reato di competenza del giudice ordinario o viceversa. Ai sensi dell’art. 20 c.p.p. il difetto di
giurisdizione deve essere rilevato anche d’ufficio in ogne stato e grado del procedimento.
DIFETTO DI COMPETENZA PER MATERIA anche in questo caso l’incompetenza può
2. essere eccepita o dichiarata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo ma con due
eccezioni, quando è competente un giudice di grado superiore quando l’incompetenza deriva
da connessione in entrambi i casi l’incompetenza deve essere dichiarata o eccepita durante
l’udienza preliminare o se questa manca subito dopo compiuti per la prima volta gli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
DIFETTO DI COMPETENZA TERRITORIALE meno rigorosa delle prime DEVE
3. SEMPRE essere eccepita durante l’udienza preliminare o se questa manca subito dopo
compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
IL PUBBLICO MINISTERO
La magistratura requirente è organizzata in modo gerarchico ed è costituita da :
1. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE E LA CORTE D’ASSISE
2. PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO
3. PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, obbligo sancito dall’art. 50
c.p.p. e dall’art. 112 COST., nonostante gli uffici della procura siano organizzati in modo
gerarchico il magistrato svolge le proprie funzioni con piena autonomia e può essere sostituito
solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
L’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE.
Il P.M. a conclusione delle indagini può richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale
formulando l’imputazione ex art. 405 c.p.p. il processo penale inizia appunto con la
formulazione dell’imputazione. Il P.M. NON Può decidere autonomamente sulla richiesta di
archiviazione che deve essere accolta dal GIP che se non l’accoglie fissa la data dell’udienza in
camere di consiglio, e se ritiene necessarie ulteriori indagini le indica al PM potendo arrivare
anche a intimare al PM di procedere alla formulazione dell’imputazione. Questo deroga al
principio di terzietà e di imparzialità del giudice. Il pubblico ministero è comunque una parte
pubblica e con questo si giustifica il fatto che ha il dovere di compiere anche accertamenti sui
fatti a favore dell’imputato, chiederne l’assoluzione o impugnare la sentenza nel suo interesse. 3
NOTIZIA DI REATO
QUERELA D’UFFICIO ISTANZA
P.M.
ARCHIVIAZIONE RICHIESTA DI RINVIO A
GIUDIZIO
G.I.P.
ACCOGLIE NON ACCOGLIE G.U.P. (art. 416 c.p.p.)
Fissa la data per
L’udienza
Inica al PM
Le ulteriori
Indagini Impone al PM
Di formulare l’imputazione
Entro 10 gg.
LE PARTI PRIVATE.
L’IMPUTATO
La qualità di imputato si acquista quando il PM esercita l’azione penale (formula l’imputazione)
momento che segna il passaggio dal procedimento al processo penale. L’imputato ha ovviamente il
diritto di difendersi, un fondamentale diritto dell’imputato è quello in base al quale NESSUNO
PUO’ ESSERE OBBLIGATO A RENDERE DICHIARAZIONI AUTOINCRIMINANTI,
l’imputato deve essere avvertito prima dell’inizio dell’interrogatorio che quanto dirà potrà essere
usato contro di lui e che ha la facoltà di non rispondere, se non viene avvertito le dichiarazioni rese
sono inutilizzabili. Il diritto alla difesa viene inoltre garantito dalla nomina di un difensore d’ufficio
nel caso in cui l’imputato non ne nomini uno di fiducia.
LA PARTE CIVILE
Parte privata solo eventuale è colui che esercita nel processo penale l’azione civile per il
risarcimento del danno. Possono costituirsi parte civile sia persone fisiche sia associazioni o
comitati ma il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto di reato.
LA PERSONA OFFESA
Non sempre coincide con la persona danneggiata dal reato. Alla persona offesa competono
numerosi diritti quali l’indicazione di elementi di prova, può opporsi alla richiesta di archiviazione,
richiedere un incidente probatorio ed assistervi, ricevere copia dell’informazione di garanzia, la
possibilità di opporsi al emissione del decreto penale di condanna. 4
IL RESPONSABILE CIVILE E LA PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA
PENA PECUNIARIA.
Parti solo eventuali del processo penale sono indicate dalle leggi civili (responsabilità oggettiva) per
il pagamento del risarcimento del danno o per quanto riguarda la multa o l’ammenda sono
responsabili (art. 196 c.p.p.) i soggetti che erano tenuti alla sorveglianza del colpevole.
I RAPPORTI TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO CIVILE
Le pregiudiziali sono questioni dalla cui risoluzione dipende la definizione del procedimento, la
regola generale è quella secondo cui quando esiste una questione pregiudiziale civile o
amministrativa il giudice penale deve risolverla senza sospendere il procedimento, a questa regola
ci sono delle eccezioni prima tra tutte quella indicata dall’art. 3 c.p.p. secondo cui il giudice PUO’
sospendere il processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia sullo stato di
famiglia o di cittadinanza che deve essere SERIA, E L’AZIONE CIVILE DEVE ESSERE IN
CORSO, in questo caso ed a queste condizioni il giudice può sospendere il processo fino al
passaggio in giudicato della sentenza, altra eccezione è determinata dall’art. 479 c.p.p. che rende
possibile la sospensione se la controversia civile è di particolare complessità.
Per quanto riguarda l’efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile l’art. 651
dispone che questa abbia efficacia di giudicato per quanto riguarda la sussistenza del fatto e la sua
rilevanza penale e che l’imputato lo ha commesso, questo per il risarcimento del danno.
I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
L’ART 125 C.P.P. dispone la forma che il provvedimento del giudice deve avere e distingue tra tre
tipi di atto: la sentenza, l’ordinanza e il decreto e la legge stabilisce volta per volta la forma che
deve essere adottata
LA SENTENZA Chiudono una fase processuale e possono essere di merito o meramente
1. processuali a seconda che decidano sull’imputazione o si limitino a decidere su una singola
questione processuale senza pronunziarsi sulla pretesa punitiva. DEVE ESSERE SEMPRE
MOTIVATA.
LA ORDINANZA è l’atto con cui il giudice risolve una fase interlocutoria del processo anche
2. questa deve essere motivata.
IL DECRETO atto di impulso alla prosecuzione del processo (ad es. il decreto che dispone il
3. giudizio emesso dal GUP) non deve essere motivato se non nei casi espressamente previsti.
IL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Sempre con riferimento ai provvedimenti del
ART. 127 c.p.p. quando si deve procedere in giudice l’art. 127 disciplina il procedimento in
camera di consiglio il giudice fissa la data camera di consiglio stabilendo che quando questo
dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti 3) il PM sia previsto il giudice fissa la data dell’udienza, fa
e gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se notificare la stessa alle parti che possono fino a 5
compaiono 4)l’udinza è rinviata se sussiste un
legittimo impedimento dell’imputato 5)le disp. 1-3- giorni prima presentare memorie e qualora
4 sono previste a pena di nullità. compaiano le parti possono essere sentite,
l’udienza si svolge senza la presenza del pubblico e
il giudice dispone con ordinanza . 5
OBBLIGO DELLA IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON
PUNIBILITÁ
L’ART.129 stabilisce al 1° comma che determinati provvedimenti del giudice debbano essere presi
immediatamente disponendo che IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO il giudice il quale
riconosce che IL FATTO NON SUSSISTE, CHE L’IMPUTATO NON LO HA COMMESSO, O
CHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO, CHE IL REATO Ė ESTINTO O CHE MANCA
UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÁ LO DICHIARA D’UFFICIO CON SENTENZA.
Il 2° comma invece applica il principio del favor innocentiae e dispone che, nel caso in cui ricorra
una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che
l’imputato non lo ha commesso etc., il giudice pronunci sentenza di assoluzione con le formule
prescritte, con la formula cioè più favorevole (ad es. non che il reato è estinto, ma che il fatto non
sussiste).
I TERMINI
I termini si suddividono in tre categorie: perentori, ordinatori e dilatori.
TERMINE PERENTORIO – termine ENTRO il cui un atto deve essere compiuto a pena di
1. decadenza, l’inutile decorso del termine comporta la perdita della facoltà di compiere l’atto
stesso. I TERMINI SI CONSIDERANO A PENA DI DECADENZA SOLTANTO NEI CASI
STABILITI DALLA LEGGE.
TERMINE ORDINATORIO – anche in questo caso il termine indica il limite entro il quale
2. l’atto deve essere compiuto ma il decorso del termine NON COMPORTA LA DECADENZA
DALLA FACOLTÁ di compierlo ma può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
IL TERMINE DILATORIO – sono quelli per cui un atto non può essere compiuto PRIMA
3. del decorso del termine stesso.
Il termine può essere restituito a norma dell’art. 175 c.p.p. quando le parti se provano di non aver
potuto osservarlo per caso fortuito o forza maggiore.
LE FORME DI INVALIDITÁ DELL’ATTO PROCESSUALE PENALE
Le forme di invalidità dell’atto processuale sono : l’inesistenza in senso giuridico, le nullità
assolute, le nullità relative, le nullità di ordine generale, l’inammissibilità e l’inutilizzabilità.
INESISTENZA IN SENSO GIURIDICO non è prevista dal legislatore ma costituisce una
a) elaborazione della dottrina, elaborazione resa necessaria dalla tassatività delle nullità, tale
principio lascerebbe insoluto il problema di abnormi, gravi violazioni che, proprio in
conseguenza della loro abnormità non sono previste dal legislatore, in questi casi si deve fare
ricorso all’inesistenza che oltretutto non è mai suscettibile di sanatoria.
LE NULLITÁ sono tassativamente previste dal legislatore e si dividono in assolute, relative e
b) di tertium genus
Nullità ASSOLUTE sono disciplinate agli articoli 177 – 178 – 179 (capacità del
I) giudice, iniziativa del Pm, presenza dell’imputato e del difensore, o in altri casi stabiliti
dalla legge e da questa definite insanabili) SONO INSANABILI E SONO
RILEVABILI D’UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO
Nullità ORDINE GENERAE (ART. 180) sono quelle per le quali il legislatore prevede
II) LA RILEVABILITÁ D’UFFICIO MA ANCHE LA SANABILITÁ e non possono
essere eccepite dopo la sentenza di 1&de
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