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Procedimenti speciali
I procedimenti speciali si possono distinguere in due categorie, quelli diretti a deflazionare il dibattimento, e cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio abbreviato e il procedimento per decreto penale (nel quale l'instaurazione del dibattimento è eventuale e consegue all'opposizione dell'imputato) e quelli che escludono l'udienza preliminare anticipando il dibattimento stesso, e cioè, il giudizio direttissimo e il giudizio immediato.
Il giudizio abbreviato:
Il giudizio abbreviato è un rito speciale in virtù del quale il processo viene definito nell'udienza preliminare, può essere richiesto soltanto dall'imputato al quale viene applicata una riduzione della pena.
(diminuzione di un terzo). La richiesta va presentata dall'imputato NEL CORSO DELL'UDIENZA PRELIMINARE fino a che non siano state formulate le conclusioni. Sulla richiesta il giudice deve provvedere con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato, in altre parole la semplice richiesta impone al giudice l'obbligo di disporre il giudizio abbreviato, obbligo che cade solo se l'imputato subordini il giudizio abbreviato ad un integrazione probatoria, in questo caso il giudice dispone il giudizio abbreviato solo nel caso in cui valuti l'integrazione effettivamente necessaria. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare tranne l'art. 422 e 423 rispettivamente inerenti l'integrazione probatoria d'ufficio o su richiesta di parte e la modifica dell'imputazione. Il giudizio abbreviato comporta una metamorfosi dell'udienza preliminare, la quale da udienza
filtrodiventa un udienza in cui si accerta al responsabilità dell’imputato
Se l’imputato richiede incondizionatamente il giudizio abbreviato il giudice dell’udienzapreliminare ha il dovere di disporlo anche se ritenga il processo non decidibile allo stato degli atti.
In tal caso, il giudice avrà il dovere, previsto dall’art. 441 comma 5 c.p.p. di ordinare anched’ufficio l’assunzione degli elementi di prova necessari alla decisione. La reiezione della richiesta èconsentita solo se sia lo stesso imputato a renderla possibile condizionando la richiesta stessa ad unaintegrazione probatoria ritenuta dall’imputato necessaria ai fini della decisione.
L’adozione del giudizio abbreviato pone dei limiti all’appellabilità della sentenza ex art. 443 c.p.p.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti
Il rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti consente di risparmiare tutto
Il dibattimento e di eliminare un grado di impugnazione vista l'inappellabilità della sentenza emessa su accordo delle parti.
L'art. 444 c.p.p. stabilisce che l'imputato e il PM possono chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria ovvero di una pena detentiva quando questa non supera i 5 anni.
Il giudice dispone con sentenza la pena patteggiata solo ove ritenga congrua la pena indicata.
La richiesta di patteggiamento può essere effettuata nel corso delle indagini preliminari, in udienza preliminare fino alla presentazione delle conclusioni e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo.
La volontà dell'imputato deve essere espressa direttamente o a mezzo di procuratore speciale, la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. è inappellabile a meno che non vi sia stato il dissenso del PM che potrà in tal caso proporre appello.
Oltre alla diminuzione di pena
L'applicazione della pena su richiesta comporta molti altri benefici per l'imputato, quali la non iscrizione nel certificato spedito a richiesta di parte e nel caso di applicazione di pena pecuniaria la stessa non è di ostacolo ad una successiva applicazione della sospensione condizionale della pena.
Il procedimento per decreto penale. L'art. 459 dispone che nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio ed in quelli perseguibili a querela (se il querelante non vi si è opposto) il PM se ritiene sia applicabile soltanto una pena pecuniaria può presentare al GIP una richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna indicando la misura della pena. Nello specificare la richiesta della pena il PM può chiedere l'applicazione di una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
Il giudice può accoglierla oppure no, se la accoglie il giudice applica la pena, ha notevoli connotazioni di premialità.
Quali la non condanna al pagamento delle spese processuali e la non applicazione delle spese accessorie. A pena di inammissibilità entro 15 gg. l'imputato o la persona civilmente obbligata possono proporre opposizione.
Il giudizio direttissimo
Il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato sono riti diretti ad anticipare il dibattimento e nei quali difetta l'udienza preliminare.
Tale giudizio è previsto in 3 ipotesi.
La prima ipotesi (art. 449 c.p.p.) quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato il PM può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice per il dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall'arresto.
La seconda ipotesi è prevista nel caso in cui il PM chieda la convalida dell'arresto al GIP, in tal caso si procederà al giudizio direttissimo se successivamente alla convalida il PM presenta l'imputato in udienza non oltre il 15 giorno.
dichiari di voler essere giudicato senza svolgere le indagini preliminari. Durante il giudizio immediato, il PM presenta la richiesta di rinvio a giudizio e l'imputato può presentare le proprie difese. Il giudice decide se accogliere la richiesta di rinvio a giudizio o se assolvere l'imputato. Se il giudice accoglie la richiesta di rinvio a giudizio, si passa alla fase del dibattimento, durante il quale vengono esaminati i fatti e le prove. Alla fine del dibattimento, il giudice emette la sentenza. Se invece il giudice decide di assolvere l'imputato, il procedimento si conclude senza dibattimento. Il giudizio immediato è un procedimento più rapido rispetto al giudizio ordinario, ma può essere richiesto solo in determinati casi e solo se sono presenti determinati presupposti.rinuncia all'udienza preliminare e richieda il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, non è richiesta altra condizione perché il giudice accolga tale richiesta.
PROCEDIMENTI SPECIALI
Deflattivi del dibattimento
GIUDIZIO APPLICAZIONE DELLA PENA SU PROCEDIMENTO PER ABBREVIATO RICHIESTA DECRETO PENALE
Manca il dibattimento Manca il dibattimento Manca il dibattimento
Il processo viene definito in udienza Si ha durante le indagini preliminari o Solo se deve essere applicata una pena pecuniaria preliminare
Richiesto dall'imputato Richiesto dal PM e dall'imputato
Si svolge in camera di consiglio Il giudice deve ritenere la pena congrua
Diminuzione di pena La pena può essere diminuita fino alla metà del minimo edittale
Limiti alla possibilità di appello La sentenza è inappellabile (a meno che il PM si sia opposto
PROCEDIMENTI
SPECIALI DEGLI ATTI DELL'UDIENZA PRELIMINARE
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
ARRESTO IN FLAGRANZA
Il Pm chiede se la persona in flagranza di reato viene convalidata dal GIP durante l'interrogatorio.
Entro 48 ore il PM rende la richiesta di convalida, e successivamente la persona fa una confessione.
La richiesta di convalida deve essere fatta entro 15 giorni dall'arresto e il giudizio di arresto viene richiesto.
Visto che manca l'udienza preliminare, i testimoni possono essere citati oralmente.
L'imputato e il suo difensore possono chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a 10 giorni.
GIUDIZIO IMMEDIATO
Non mancano completamente le indagini preliminari.
Può essere richiesta dal PM o dall'imputato.
Se l'imputato rinuncia all'udienza preliminare, viene effettuato l'interrogatorio della parte o la mancata comparizione.
La richiesta deve essere effettuata entro 90 giorni dall'iscrizione. La richiesta va presentata al GIP, che può accettarla ed emettere il decreto che dispone il giudizio, o rigettarla reinviando il fascicolo al PM (salvo ricorra un caso di proscioglimento, ad esempio).
Il giudizio consta di 3 fasi, la fase degli atti preliminari al dibattimento, il dibattimento, la fase postibattimentale.
La fase predibattimentale ha una funzione preparatoria, in questa fase il presidente del tribunale o della corte d'assise, una volta ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, ove sussistano giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla per non più di una volta.
Tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data dell'udienza deve trascorrere un termine non inferiore a 20 giorni. La funzione preparatoria delle prove è delineata dall'art. 468 c.p.p. che indica il termine di 7 giorni prima dell'udienza per presentare la lista dei testimoni e consulenti con l'indicazione delle circostanze oggetto dell'esame, sarà il giudice ad escludere le testimonianze vietate dalla legge o quelle manifestamente sovrabbondanti.
Nella fase predibattimentale non si
assumono prove se non in via eccezionale (con incidenteprobatorio).Nella fase predibattimentale è consentita l'emanazione di una sentenza di proscioglimento ai sensidell'art. 469 c.p.p.
Art. 469 c.p.p. salvo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p.se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deveessere proseguita ovvero se il reato è estinto e se peraccertarlo non è necessario procedere al dibattimento, ilgiudice, in camera di consiglio, sentiti il PM e l'imputatoe se questi non si oppongono, pronuncia sentenzainappellabile di non doversi procedere enunciandone lacausa nel dispositivo.
L'inizio del dibattimento avviene ex art. 492 c.p.p. con la dichiarazione di apertura deldibattimento, in udienza prima di tale apertura il presidente controlla la regolare costituzione delleparti, se non è presente il difen