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Contratto di inserimento
Soppianta il CFL, introdotto nel 2003; resta invece il contratto di reinserimento dei disoccupati. Contratto rivolto ai soggetti deboli:
- giovani
- disoccupati di lunga durata
- ultra50enni
- lavoratori che riprendono il lavoro dopo due anni
- donne residenti in aree con scarsa disoccupazione femminile
- persone affette da handicap
Contratto: forma scritta, indicazione del progetto individuale, durata dai 9 ai 18 mesi (fino a 36 per lavoratori disabili); incentivi normativi: non computo dei lavoratori così assunti, inquadramento retributivo inferiore, incentivi economici puri.
Organizzazione del mercato del lavoro e flessibilità
Parametri e vincoli del diritto comunitario: strategia europea per l'occupazione (SEO) art. 3 Trattato di Amsterdam 1997. Art. 125 e 126 (obiettivi e principi): impegno a realizzare una strategia europea per l'occupazione accrescimento dei livelli occupazionali, coordinamento delle politiche nazionali.
Art. 128 (procedure): il Consiglio Europeo fissa gli indirizzi e gli obiettivi da raggiungere i singoli Governi, elaborano i piani nazionali per l'occupazione e lo inviano alla Commissione e al Consiglio europeo. Il Consiglio rivede gli indirizzi in funzione dei piani nazionali.
I quattro pilastri della strategia europea (Lisbona 2000/2010):
- Occupabilità delle persone: formazione, qualificazione della forza lavoro;
- Imprenditorialità: promozione dell'iniziativa d'impresa e dell'auto-impiego;
- Adattabilità: flessibilità della forza lavoro e capacità di adattamento alle sfide del mercato;
- Pari opportunità: interventi contro la discriminazione dei lavoratori, parità di trattamento;
Nucleo primigenio del diritto del lavoro: rapporti individuali del lavoro oggi attenzione della dottrina e del legislatore al mercato del lavoro (contesto precedente e successivo alla sussistenza del rapporto)
Sistema di
collocamento: monopolio pubblico con la legge 246/1949 in applicazione dell'art. 4 della Costituzione; sistema di chiamata numerica; dagli anni '80: interventi pubblici che favoriscono l'occupazione. Politiche attive del lavoro decreto legislativo 469/1997: decentramento amministrativo applicato al mercato del lavoro; (art. 10) fine del monopolio pubblico del collocamento apertura agli operatori privati; Leggi regionali definiscono l'organizzazione e programmazione del mercato di lavoro; gestione operativa provinciale (CIP): centri per l'impiego; decreto legislativo 276/2003: enfatizzato il ruolo dei privati stimolo di maggiore concorrenza; presa atto della potestà legislativa regionale concorrente delle regioni (ex l. cost. 2001); Erosione dell'intermediazione d'appalto: inscindibilità tra datore di lavoro formale e sostanziale, principio all'art.1 della legge 39/1960. Sentenze della Cassazione prendono atto dellanatura fisiologica dei gruppi di imprese e delle holding.
“Pacchetto Treu” (legge 196/1997): lavoro interinale in deroga al principio suddetto; agenzie.
Con il decreto legislativo 276/2003 vengono definiti i rapporti di lavoro (ex interinali) come rapporti di somministrazione di beni e servizi. viene meno il limite della determinatezza temporale poireinserito del 2007. In tutto il settore pubblico rimane in vigore la normativa del ’97 sul lavoro interinale; viene abrogata la normativa del ’60 che vieta all’art.1 l’intermediazione d’appalto ma deve assumerenecessariamente una forma tipica: somministrazione, interinale, comando o distacco.
Nel caso di intermediazione atipica ? reviviscenza della legge del 1960 o somministrazione illecita aisensi del d. leg. del 2003? Rapporti collettivi
Diritto sindacale: fattuale e non scritto; basato usi rapporti di forza presenti nella società più che su fontiscritte. Due pilastri: art.39 Cost.
Sindacati e contrattazione collettiva, art.40 Cost. diritto di sciopero. Art. 39 Cost. formazione sociale tipizzata dalla Costituzione; disposto in gran parte non attuato dal legislatore ordinario (per i commi successivi al primo); norme influenzate dall'impostazione corporativistica dei rapporti di lavoro (personalità giuridica di profilo pubblicistico del sindacato e facoltà di stipulare contratti collettivi validi erga omnes).
Scelta della strada della libertà sindacale complessiva (per evitare di essere risucchiati nell'apparato statale puntando sulla spinta associativa e sulla capacità di rappresentare i lavoratori): libertà di adesione e di non adesione, della democrazia interna, sindacati come associazioni non riconosciute (diritto privato, disciplina codicistica) requisito contratti collettivi come contratti tra le parti.
Libertà sindacale: sancita dal diritto interno e dalle convenzioni internazionali (OIL, CEDU, carte dei diritti umani).
diritti ecc.); novità introdotta dalla Costituzione repubblicana estranea all'esperienza dello stato liberale ottocentesco insieme ad altre libertà collettive; disposto dell'art. 39 co. 1 essenziale e laconico: "l'organizzazione sindacale è libera" autonomia evolutiva delle organizzazioni sindacali, libertà dai pubblici poteri; nella prima fase interpretazione riduttiva della norma: divieto di ingerenza dello Stato ("libertà da"); contrapposizione di una interpretazione estensiva: estensione della tutela costituzionale anche all'attività sindacale e alla contrattazione collettiva (anche "libertà di"). legislazione attuativa nello Statuto dei Lavoratori: art.14 diritto di associazione e attività sindacale, artt.15 e 16 divieto di condotta antisindacale, normativa promozionale. Libertà di organizzare impresa e di cercare il profitto funge da contro limite.(bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti); Libertà individuale (positiva e negativa) e libertà collettiva (autonomia organizzativa e d'azione contrattuale e non, art. 28 Statuto dei lavoratori: titolarità del sindacato di alcune facoltà); Sindacalità: attività e aggregazioni rivolte alla tutela di un interesse collettivo di lavoro; criterio degli strumenti: autotutela diretta dei lavoratori (contrattazione, scioperi, assemblee, strumenti di pressione) titolarità: lavoratori subordinati (storicamente conquistata) lavoratori parasubordinati (analogia di dipendenza socio-economica) compresi pubblici dipendenti (diversamente da quanto previsto dal codice penale fascista abrogate nel 1990); eccezioni per militari, magistrati (associazioni di rappresentanza non strettamente sindacali) e polizia di stato (legge speciale nel 1981 che disciplina libertà sindacale e diritto di sciopero, sindacati di categoria indipendenti daquelli confederali); imprenditori: dibattito interno al diritto sindacale; tesi dominante estende anche ai datori di lavoro la libertà sindacale; in certi ordinamenti europei principio della "parità delle armi" la serrata: "sciopero dell'imprenditore" ha la stessa tutela dello sciopero dei lavoratori diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano; diversità degli ordini professionali: unicità e rappresentanza necessaria; Organizzazione. Altre forme giuridiche tutelate: gruppi spontanei e coalizioni di lavoratori per lo sciopero; riconoscimento del pluralismo sindacale: garanzia democratica; valore dell'unità sindacale: rapporti stabili tra le organizzazioni; modello organizzativo dei sindacati: associazioni sui generis a cui difficilmente si applicano le norme civilistiche delle associazioni non riconosciute; autonomia organizzativa legittimata direttamente dalla Costituzione; sindacalismo per rami diindustria: reclutamento per categorie produttive come elemento aggregante al di là dei profili professionali;
organizzazione interna verticale: (per categorie) aziendale, locale, provinciale, nazionale;
Strutture di collegamento orizzontale: (per ambito geografico camere del lavoro (provinciali) e confederazioni (federazioni di secondo livello nazionali) che raggruppano tutte le federazioni nazionali di categoria;
sindacalismo di mestiere: (e non di comparto) raggruppamento per profili professionali soprattutto presenti nel pubblico impiego; fino a vent'anni fa esisteva solo il sindacato dei dirigenti; maggior potere contrattuale rischio degenerativo di ritorno al corporativismo;
sindacalismo autonomo tradizionale: importanza limitata al settore pubblico;
sindacalismo datoriale come sindacalismo di risposta (nasce storicamente in tempi successivi a Confindustria 1919); organizzazione basata sul peso economico (o numero di dipendenti) delle industrie che vengono rappresentate;
Scarsa consistenza organizzativa a causa della tendenza alla competitività tra imprese; federazioni di categorie nazionali (deboli) confederazione. A livello locale e provinciale: unioni degli industriali (peso specifico);
Interessi collettivi: caratteristica fondante delle associazioni sindacali che giustifica la particolare tutela costituzionale; interesse privato di parte (i lavoratori subordinati), né pubblico né generale; non è la somma degli interessi individuali degli aderenti al sindacato; meglio definibile come sintesi degli interessi dei singoli lavoratori; interesse collettivo si interpreta con la rappresentatività; i sindacati non si limitano alla rappresentanza (tecnicamente istaurata) dei propri iscritti.
Rappresentatività dei sindacati considerata elemento di stabilità del sistema scambio: legislazione a sostegno opzione selettiva; (ex art. 19 St.) nozione di sindacato maggiormente rappresentativo
(criteri→“politici”); concetto che va in crisi negli anni ’90; con il referendum del ’95 la promozione viene collegata alla effettiva sottoscrizione dei contratti collettivi “normativi” e alla partecipazione attiva alla formazione di essi; riferimenti alla nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo: tentativi di arginare la contrattazione al ribasso;
rappresentatività: sufficiente (minima per l’acceso), comparata (ripartizione delle prerogative), complessiva (validante la sottoscrizione del contratto).
La rappresentanza sindacale aziendale nell’ambito del protocollo del luglio del ’93:
- riforma del sistema della contrattazione collettiva ridefinizione dei soggetti rappresentativi;
- riconoscimento delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) organizzate su base unitaria ed elette;
- competenze generali di tutela collettiva dei lavoratori e titolarità contrattuale;
- composizione: elettiva per 2/3
(elettorato per tutti i lavoratori, collettività aziendale), designate per 1/3 dai sindacati stipulanti il contratto collettivo nazionale applicato nella unione