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Diritto del lavoro

Diritto del lavoro: diritto recente (nasce nel ‘900) novità storica: masse di lavoratori dalle campagne alle fabbriche, dimensione collettiva e sindacale; diritto speciale: modello antropologico di riferimento diverso dal diritto privato: diritto di chi non ha proprietà; diritto diseguale, non neutrale: non c’è parità formale tipica del diritto privato, ma disparità fattuale tra i piani dei contraenti (uguaglianza sostanziale art.3 Cost); situa a metà strada tra diritto delle cose e diritto delle persone; duplice dimensione: individuale e collettiva.

Linee evolutive

Coordinate giuridiche; forte stratificazione storica delle fonti di produzione (legge, contrattazione collettiva, regolamenti, giurisprudenza, prassi); problema di coordinamento delle norme giuridiche con ruolo importante della giurisprudenza.

Prima legge di diritto del lavoro (corporativismo fascista): regio decreto 1924 che disciplina l’impiego privato distinzione dei lavoratori in classe operaia e classe impiegatizia; ancora oggi per il calcolo del preavviso si deve fare riferimento a questa legge; Norme del codice civile non abrogate ma non applicate; ostacolo al rinnovamento.

La Costituzione nei principi fondamentali (artt. 1, 2, 3, 4 Cost.) e nella prima parte (art.35 Cost. e seguenti); art.36: retribuzione proporzionata, diritto al riposo e alle ferie, art. 37: tutela lavoro femminile e minorile, artt. 39 e 40: libertà di organizzazione sindacale e diritto di sciopero.

Tensione tra norme costituzionali e norme codicistiche: prevalenza del codice fino agli anni 60’; Lo Statuto dei Lavoratori (1970): forte innovazione giuridica e sociale; traduzione nella legge ordinaria dei principi e dei diritti costituzionali; entrata a pieno titolo dei diritti nelle relazioni individuali e collettive del lavoro; apice dell’elaborazione giuslavoristica.

L. n. 533/1973 sulle controversie individuali di lavoro;

Legislazione della flessibilità

Dopo l’emergenza degli anni 70’ (primo shock petrolifero, crisi economica cassa integrazione ecc.), a metà degli anni 80’ come conseguenza della innovazione tecnologica dei processi produttivi; dagli anni ’90 legislazione della precarietà: diritto che disintegra; tre novità:

  • Triangolarizzazione del diritto del lavoro: partecipazione del Governo alla negoziazione;
  • Moltiplicazione dei tipi di rapporto: continuum di forme di lavoro;
  • De regolazione del diritto del lavoro: riduzione delle garanzie inderogabili ex lege.

Trend normativi di oggi

Orientamenti verso la disciplina del mercato del lavoro (e non del rapporto di lavoro); garanzie e opportunità nel mercato del lavoro e non dentro il rapporto di lavoro; Diritto del lavoro e federalismo: riforma del titolo V; competenza concorrente Stato-Regioni; frantumazione in diritti regionali del lavoro (astensione di molte Regioni dalla disciplina della materialavoristica); Ridefinizione dei confini del diritto del lavoro: identificazione dei destinatari del sistema normativo: solo lavoratori dipendenti o comprende anche lavoratori parasubordinato o semiautonomo;

Subordinazione

Squilibrio fattuale tra le posizioni del lavoratore e del datore di lavoro; il codice civile nasconde la subordinazione in difesa della parità formale definizione di collaboratore (art.2094 c.c.): alle dipendenze e sotto la direzione; poco esplicativa, non descrive giuridicamente gli elementi fondamentali della subordinazione problema del diritto del lavoro: non ci sono strumenti giuridici (codicistici) identificativi della subordinazione giurisprudenza ha accompagnato la definizione di subordinazione alla realtà; determinate la modalità di adempimento della prestazione lavorativa (e non la distinzione tra attività e risultato); tassatività della disciplina tipica: la subordinazione comporta una serie di tutele ricorso ai giudici per valutare se il rapporto in esame è realmente autonomo o celatamente subordinato; ricostruzione della carriera: diritto alla riqualificazione giuridica del rapporto (ferie, aspetti previdenziali); nozione di subordinazione inderogabile e indisponibile per i contraenti; anche gli enti previdenziali (Inps, Inail, e agenzia delle entrate) hanno interesse alla corretta definizione del rapporto di lavoro (interesse pubblico); interesse che non è disponibile: non è possibile sanare il rapporto con atti di transazione (cosa che è possibile invece tra privati);

Metodo tipologico

Valutazione fattuale confronto fra modalità concrete e indici sintomatici della subordinazione (giurisprudenziali, valutazione di prevalenza o approssimazione e non di identità): tendenza espansiva. (dottrina critica gli aspetti discorsivi di tale espansione) Ex art. 2094 c.c.: indice decisivo attività lavorativa espletata alle dipendenze e sotto la direzione (poteri datoriali: direttivo, di controllo, disciplinare); sovra ordinazione subordinazione; esclusività della stessa; Inserimento nell’organizzazione del lavoro (vincoli all’uso del proprio tempo); Oggetto del contratto: realizzazione di un’opera o il raggiungimento di un risultato (autonomo), prestazione di attività lavorativa (subordinato); assenza o presenza di rischio, retribuzione; Nomen iuris: clausola di stile; denominazione del rapporto lavorativo esplicitata nel contratto; prima ignorato del tutto dalla giurisprudenza, ora è preso in considerazione come indice intenzionale quando non è contraddetto dalle modalità di effettivo svolgimento del rapporto; rimane l’indisponibilità del tipo.

Certificazione

Ex l. 30/2003 procedura volontaria (richiesta scritta delle parti) con la quale una Commissione territoriale competente convalida la qualificazione data dalle parti; rimangono esclusi i contratti delle pubbliche amministrazioni; la certificazione esclude la possibilità di ricorso giudiziario per la qualificazione del rapporto contro la certificazione è previsto ricorso giurisdizionale (per erronea qualificazione e per difformità) e ricorso amministrativo (per violazione del procedimento);

Parasubordinazione

Art. 2222: (contratto d’opera) lavoro autonomo chi non è soggetto a subordinazione; rapporto paritario. Lavoratore subordinato giuridicamente dipendente; lavoratore parasubordinato socio-economicamente dipendente (solo formalmente autonomo); Prevalentemente lavori intellettuali; definizione della parasubordinazione risale al 1973, introdotta nel codice di procedura civile; art.409 c.p.c. le norme sul processo sul lavoro devono essere applicate anche ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” contratto d’opera svolto in condizioni simili a quello subordinato; coordinazione e non subordinazione: sfumature; tre indici che devono coesistere: opera continuativa (durata apprezzabile), coordinata e prevalentemente personale (prevalentemente prestazioni intellettuali); diritto del lavoro: tendenza egemonica ed espansiva: garanzie da applicare alla parasubordinazione: garanzia processuale; garanzie sostanziali (tutela dei diritti di credito del lavoratore); tutele fondamentali rimangono garanzie esclusive dei lavoratori subordinati (es: da licenziamento senza giusta causa); collaborazioni coordinate e continuative sono contratti atipici; tipicità: lavoro autonomo e subordinato;

Riforma del lavoro parasubordinato

Art. 61, decreto legislativo 276/2003. Non si crea una nuova figura contrattuale ma è un tentativo di distinguere le collaborazioni realmente autonome da quelle fittizie; dimostrazione della genuinità delle Co.Co.Co. con l’esplicitazione dell’opus: realizzazione di un progetto (collegato ad un risultato) o di un programma di un lavoro (o di una fase di esso); in assenza di essa conversione automatica con fine sanzionatorio in rapporto di subordinazione (presunzione semplice); risultati scarsi della normativa; difetti: mediazione legislativa complicata ampia area di esclusione (ex co.2 e 3) per le pubbliche amministrazioni, per lo sport, il lavoro occasionale ecc… atteggiamento confessorio del legislatore: trattamento legislativo discriminante per il lavoratore parasubordinato; tutele e diritti ma meno intensi di quelli propri della subordinazione;

Lavoro occasionale

Concetto indefinito fino al 2003 “lavoro che non può essere ripetuto nell’anno (30 giorni) per lo stesso committente e deve avere retribuzione bassa (< 5mila euro)”; per evitare elusione della fattispecie “subordinazione”; lavoro accessorio: per emersione dei rapporti sommersi e inserimento segmenti deboli, ratio pubblica;

Lavoro a progetto

Verifica giurisprudenziale della veridicità e realtà dell’opus del progetto che deve essere esplicitato nel contratto in forma scritta; garanzie e tutele deboli. Contratto che si estingue al realizzarsi del progetto o raggiungimento del risultato. Regime di libera recedibilità pattuibile dalla parti. Contratto di associazione in partecipazione utilizzato per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato si presume l’esistenza di un rapporto di subordinazione e si applica la relativa disciplina.

Lavoro in cooperativa

Tutela dei soci in quanto lavoratori solo nell’ultimo decennio, ricorso alla presunzione di non subordinazione (salvo che l’attività del socio sia estranea all’oggetto dell’impresa sociale); dal 2003 presunzione di conformità del rapporto di lavoro alla qualificazione attribuita dal regolamento approvato dall’assemblea dei soci. Cumulo delle posizioni di lavoratore e socio o amministratore non escluso se l’attività (distinta dall’altra funzione) è prestata sotto il controllo gerarchico di altro socio, se il lavoratore non è azionista unico, se il lavoratore non è amministratore unico o amministratore delegato.

Lavoro gratuito

Presunzione della giurisprudenza di ricorrenza del titolo oneroso; esclusi rapporti di cortesia; altre ipotesi sono previste dal legislatore per i settori non-profit. Presunzione di gratuità per il lavoro familiare (coniuge, parenti [3°], affini [2°], conviventi) compressa dalla nuova disciplina delle imprese familiari (diritto al mantenimento, partecipazioni agli utili, concorso alle decisioni fondamentali); titolo gratuito riconosciuto per lavoro dei religiosi, praticantato e volontariato.

Rapporti a disciplina speciale

Ragioni della specialità: causa arricchita di profili ulteriori (es. apprendistato), incidenza di un interesse pubblico (es. pubblico impiego), specificità dell’oggetto (es. sport) o del contesto in cui l’attività viene svolta (es. lavoro domestico), altre variazioni quantitative o qualitative del tipo (atipicità).

Lavoro a domicilio

Luogo dove avviene la prestazione. Rientra nella fattispecie di lavoro subordinato con l’esclusione dell’impiego di manodopera salariata ex l. n. 877/1973. Possibile diversa natura tecnico-funzionale della subordinazione (direttive dell’imprenditore possono essere impartite unatantum); limitazione dell’uso del lavoro a domicilio: per imprese in ristrutturazione che abbiano licenziato dipendenti o che stiano esternalizzando fasi della produzione; è necessaria la registrazione per entrambe le parti. La retribuzione avviene sulla base di tariffe di cottimo previste dai contratti collettivi; telelavoro: non è una tipologia contrattuale specifica ma piuttosto una modalità flessibile di esecuzione della prestazione.

Lavoro domestico

Rapporto non inerente all’impresa attività prestata a favore di una comunità familiare o affine. Regolamentato dal c.c. e dalla l. n. 339/1958 per i prestatori impegnati per almeno 4 ore giornaliere dallo stesso datore. Lavoratore licenziabile ad nutum ma non per motivi discriminatori;

Lavoro giornalistico

Requisito della appartenenza all’ordine professionale (almeno per le clausole non economiche); vincolo di subordinazione attenuato dalla discrezionalità della prestazione (es. clausola di coscienza: motivo legittimo di dimissioni in tronco);

Lavoro sportivo

Normalmente considerato subordinato, può qualificarsi come autonoma solo in alcuni casi (attività in singola manifestazione o che non superi le 8 ore settimanali; contratto che non prevede obbligo di frequenza ad allenamenti ecc.);

Lavoro nautico

Rilevanza dell’interesse pubblico; limiti di applicabilità dello Statuto dei lavoratori: non tutte le disposizioni si applicano in automatico; (sentenza del C. Cost. rese applicabile l’art. 18 St. lav.);

Il contratto di lavoro

Prestazione di fare come oggetto. Subordinazione come soggezione giuridica; diritti e obblighi reciprochi; accordo tra le parti per lo scambio remunerazione lavoro tra le parti (causa); art. 2126 in caso di contratto nullo o annullabile se la prestazione è stata eseguita il lavoratore ha diritto alla retribuzione; se l’invalidità è dovuta a causa o motivo illecito il lavoratore può richiamare solo l’ingiustificato arricchimento del datore.

Le parti

Il lavoratore: capacità giuridica speciale o capacità al lavoro: requisiti minimi di età per l’accesso al lavoro (non inferiore ai 15 anni e che abbia assolto l’obbligo scolastico ex l. n. 977/1967) eccezioni per attività lavorative particolari (cultura, spettacolo, sport…); dai 15 ai 18 anni la legge prevede solo alcuni limiti a tutela della salute dell’adolescente; il difetto di capacità al lavoro comporta la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto; capacità di agire: per la stipula del contratto; si ritiene che possa coincidere con la capacità giuridica speciale, difetto di capacità d’agire comporta l’annullabilità del contratto; lavoro minorile: principi costituzionali (ex art. 37 Cost): riserva di legge sulla disciplina della materia, specialità della tutela, parità di retribuzione; disciplina l. n. 977/1967 normativa allineata con le indicazioni comunitarie e internazionali dopo l’intervento del D. Lgs. N. 345/1999 che attuando una direttiva comunitaria (’94) promuove l’istruzione, l’inserimento professionale mediante la formazione, la tutela della salute e della sicurezza del minore; tutela speciale: valutazione dei rischi ambientali sul posto di lavoro e visita medica annuale per il minore a carico del datore; divieto per il lavoro notturno; limiti massimi di orario: 8 ore al giorno, 40 settimanali; previsto inoltre un minimo di ferie annuali retribuite (30/20 giorni);

Il datore

Nessun requisito speciale regole civilistiche sulla capacità giuridica e di agire; rileva la distinzione tra imprenditore e non imprenditore (esentato da alcuni obblighi); altri soggetti/datori: organizzazioni non profit, pubbliche amministrazioni (rapporti sottratti al regime pubblicistico); ha rilievo la dimensione delle imprese e bisogna prestare attenzione alle ricadute che potranno avere i processi di composizione e scomposizione dell’impresa sui contratti individuali); forma del contratto: principio generale della libertà della forma; obbligo del datore di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto; l’assenza di forma scritta non è causa di invalidità (anche se prevista dai contratti collettivi) con esclusione che per la pubblica amministrazione; per una serie di casi la forma scritta è richiesta ab sustantiam (ai fini della validità) per altri (tutti i contratti flessibili di nuova introduzione) ab probationem (come prova); forma vincolata anche per alcune clausole speciali;

Consenso

Essenziale nella fase costitutiva, incidenza limitata nella determinazione dei contenuti dell’accordo; disposizioni di legge o dei contratti collettivi derogabili solo in meglio per il lavoratore; ulteriori limiti sono in capo all’autonomia delle pubbliche amministrazioni sia nella fase costitutiva sia in quella preassuntiva; disciplina codicistica in materia di vizi del consenso: rileva l’errore (essenziale e riconoscibile quando non c’è dolo) sulle qualità del lavoratore attinenti alla prestazione che deve rendere; ha maggiore rilevanza pratica la simulazione del contratto: principi risolutivi: a) il contratto simulato non produce effetto tra le parti; b) si determina la corretta qualificazione del rapporto;

Clausola di prova

(Art. 2096 c.c) il contratto può prevedere un periodo di prova durante il quale è possibile il recesso di entrambe le parti senza preavviso e senza motivi (ma non per motivo illecito); al termine della prova se l’assunzione diviene definitiva il servizio prestato viene computato nell’anzianità di servizio; è applicabile sia ai contratti atipici sia a quelli del settore pubblico; forma necessariamente scritta, durata massima prevista dai contratti collettivi comunque non superiore a un semestre (in seguito il rapporto si autostabilizza); al lavoratore in prova è riconosciuto il normale trattamento economico e normativo.

Interventi pubblici e privati nel mercato del lavoro

Collocamento e avviamento fino agli anni ’90 cuore dell’intervento pubblico; sistema istituzionalizzato di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; col corporativismo viene istituito il monopolio pubblico del collocamento come funzione pubblica; mantenimento nella fase repubblicana; tre principi (ex. l.n. 264/1949):

  • Monopolio pubblico (esclusione dei privati) strumento di controllo sociale;
  • Gestione statale e accentrata (esclusi gli enti territoriali);
  • Natura vincolistica (iscrizione obbligata per il lavoratore, richiesta obbligata del datore a chiamata numerica, senza possibilità di scelta, chiamata nominativa dall’84).
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Lassandari Andrea.
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