Elementi di diritto del lavoro
Parte I
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Argomenti
In questa Unità Didattica affronteremo i seguenti argomenti:
• Obiettivi
• Introduzione
• Le fonti del diritto del lavoro
• Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
• La parasubordinazione
• Le tipologie contrattuali innovative od innovate
• Il contratto di lavoro
• La dottrina acontrattualistica
• Il contratto di lavoro a termine
• Parità di trattamento nel rapporto di lavoro
• Il lavoro minorile e la parità di trattamento retributivo
• Il lavoro femminile: dalla tutela alla parità e all’uguaglianza di opportunità
• La legge 903/77: il divieto di discriminazione
• La tutela della maternità, della paternità e dei figli
• Riepilogo
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Obiettivi
• La fruizione di questa Unità Didattica consentirà il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
– analizzare l’evoluzione del contesto economico-produttivo nel quale si colloca il
rapporto di lavoro;
– definire le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo;
– esaminare i contratti di lavoro atipici e il concetto di parasubordinazione;
– riconoscere le tipologie contrattuali innovate ed innovative introdotte dalla legge
Biagi;
– esaminare il contratto di lavoro: la formazione, la forma, le clausole da stipulare
per iscritto, le cause e gli effetti della nullità, l’invalidità;
– analizzare il contratto di lavoro a termine;
– comprendere l’evoluzione della tutela del lavoro femminile;
– descrivere la legge 903/77 sul divieto di discriminazione;
– definire gli organi amministrativi preposti alla gestione e al controllo della politica
delle pari opportunità;
– analizzare il congedo di maternità, di paternità, le adozioni e gli affidi.
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Introduzione
• Il Diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto del lavoro e che
tutelano oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del
lavoratore.
• Le norme del diritto del lavoro tendono a tutelare il lavoratore, in quanto contraente
debole, assicurando, nei rapporti contrattuali con il datore del lavoro, il rispetto e la
promozione non solo delle condizioni economiche e quindi degli interessi patrimoniali, ma
anche della libertà e della personalità del lavoratore per la sua particolare condizione di
dipendenza nei confronti del datore.
• Nella evoluzione storica del diritto del lavoro, si possono distinguere, a grandi linee, tre fasi
storiche, che in larga misura si intrecciano sovrapponendosi nel corso dei medesimi periodi
di tempo:
1. La fase della prima legislazione sociale, in cui le leggi in materia di lavoro si presentano
soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune;
2. La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato,
caratterizzata dalla inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito
della codificazione civile;
3. La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro, i cui principi fondamentali
vengono garantiti dalla Carta costituzionale.
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Le fonti del diritto
La Costituzione è la prima fonte normativa della Repubblica italiana, ad essa non
possono derogare le altre normative. Può essere modificata soltanto dal nostro
Parlamento ed a seguito di una rigida procedura volta a garantirne i principi in essa
contenuti.
• L’art. 4 della Costituzione Italiana sancisce:
• «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società».
• L’art. 4 Cost., quindi, stabilisce la doppia natura del lavoro: esso è sia diritto (come
vuole la tradizione illuminista), sia dovere (come vuole la tradizione marxista). La
norma richiama anche la tradizione cattolica, la quale ha compreso, nel concetto di
lavoro, ogni attività che concorra al benessere spirituale dell’uomo e sia anche
economicamente rilevante.
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Le fonti del diritto
• Ai sensi dell’art. 10 comma 1° della Cost. l’ordinamento italiano «si conforma
alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute».
• Le norme di diritto internazionale di origine consuetudinaria (generalmente
riconosciute) penetrano nell’ordinamento interno del nostro Stato e sono
gerarchicamente superiori alle leggi ordinarie.
• Gli art. 80 e 87 Cost. sono relativi alle norme internazionali di origine pattizia;
dette norme sono considerate fonti indirette di diritto: esse non producono
automaticamente effetti giuridici all’interno dell’ordinamento italiano;
abbisognano di un atto formale di ratifica (promulgato dal Presidente della
Repubblica previamente autorizzato, ove richiesta, da una legge del
Parlamento); una volta ratificato il trattato crea obblighi solo per lo Stato;
affinché lo stesso possa essere applicabile anche nei confronti di tutti i
cittadini occorre una apposita norma interna che provveda alla sua
esecuzione.
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Le fonti del diritto
L’Italia è membro dell’O.I.L: (Organizzazione Internazionale del Lavoro)
costituita a Versailles nel 1919: tale organizzazione ha come compito quello di
promuovere l’adozione (da parte dei paesi membri) di regimi di lavoro compatibili
con una vita dignitosa da parte dei lavoratori. L’organizzazione ha tre organi
fondamentali:
1) Conferenza 3) Ufficio Internazionale
internazionale del lavoro del Lavoro (U.I.T.)
2) Consiglio di
Amministrazione
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Le fonti del diritto
• Le norme comunitarie influenzano molto il diritto del lavoro. Le norme
contenute nel Trattato di Roma istitutivo della Cee del 1957, sono state
modificate dall’Atto Unico Europeo del 1986, dal Trattato di Maastricht del 1992
e quello di Amsterdam del 1997.
• Nel Trattato di Roma, si pensava a formare un mercato comune all’interno del
quale i lavoratori avessero libertà di circolazione e non ci fossero squilibri nelle
condizioni di lavoro.
• Con l’Atto Unico Europeo, sono state apportate varie modifiche. Vigeva la
regola dell’unanimità per i diritti ed interessi dei lavoratori, l’unico caso in cui
era applicata la regola della maggioranza era in materia di direttive sulla
sicurezza del lavoro.
• La Carta Sociale del 1989, si batté sulla libera circolazione dei lavoratori, sulla
tutela dell’occupazione e della giusta retribuzione, sul miglioramento delle
condizioni di lavoro, ecc.
• Sono importanti anche le leggi comunitarie emanate annualmente per attuare le
direttive anche con delega legislativa al governo o con autorizzazione all’uso dei
regolamenti.
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Le fonti del diritto
• Il Codice civile vigente fu pubblicato nel 1942, unificando il diritto civile ed
il diritto commerciale ed inserendo anche il diritto del lavoro.
• Per il diritto del lavoro, l’art. 2078 c.c. sancisce che gli usi prevalgono sulle
norme di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro, si è rafforzata
l’efficacia della consuetudine rispetto alla legge ai soli fini dell’integrazione
degli effetti del contratto (art. 1374 c.c.), l’efficacia degli usi è dispositiva e
quindi derogabile dall’autonomia privata individuale o collettiva.
• Il Codice civile dedica al diritto del lavoro l’intero libro V, in particolare:
1. Titolo I – Capo III: al contratto collettivo
2. Titolo II – Capo I: Sez. II, ai collaboratori; Sez. III, ai rapporti di lavoro; Sez.
IV, al tirocino
3. Titolo III: al lavoro autonomo
4. Titolo IV: al lavoro subordinato in particolare rapporti
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Le fonti del diritto
• Dalla riforma della Costituzione operata dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3,
nell’ambito del lavoro e della previdenza e assistenza risulta che:
• Attengono alla competenza esclusiva dello Stato, i seguenti ambiti:
1. ordinamento civile;
2. determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
3. previdenza sociale.
• Attengono alla competenza concorrente delle Regioni, i seguenti ambiti:
1. tutela e sicurezza del lavoro;
2. tutela della salute;
3. previdenza complementare e integrativa.
• Attengono alla competenza esclusiva delle Regioni
1. il potere di dare attuazione ed esecuzione degli atti dell’Unione Europea
nell’osservanza delle procedure stabilite dalla legge dello Stato, oltre che ogni
altra attribuzione non espressamente spettante allo Stato o alla potestà
legislativa concorrente Regionale.
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Le fonti del diritto
• Scopo del diritto del lavoro è quello di porre rimedio alla inferiorità
economica e sociale del lavoratore e al suo stato di subordinazione
durante il rapporto, garantendogli condizioni minime inderogabili.
• Dal combinato disposto degli artt. 1339 cc. e 1419 2° comma cc. viene
imposta la conservazione del contratto anche contro la volontà espressa
dalle parti: è chiaro l’intento di protezione di un soggetto (quello più
debole) dal rischio che l’altro soggetto (quello più forte) possa invocare
la nullità dell’intero contratto e quindi la mancata costituzione del
rapporto.
• La tutela delle condizioni di lavoro è affidata anche alla contrattazione
collettiva; essa deve essere considerata espressione del principio della
libertà sindacale (art. 39 Cost.). In generale il contratto collettivo ha
come funzione quella di garantire minimi di trattamento economico e
normativo migliorativi rispetto a quelli fissato dalla legge e non derogabili
dal contratto individuale di lavoro.
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Le fonti del diritto
• Nell’art. 1374 cc. gli usi sono chiamati in funzione integratrice del
contratto qualora manchino disposizioni legislative al riguardo, essi
assumono valore normativo, cioè di fonti suppletive della legge;
• L’art. 2078 sancisce che «in mancanza di disposizioni di legge e di
contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai
prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge. Gli usi
non prevalgono sui contratti individuali di lavoro».
• Invece, le clausole d’uso (art. 1340 cc.) – se inserite, a tutti gli effetti,
nel contratto individuale di lavoro – possono derogare, in senso più
favorevole, alla legge unilateralmente inderogabile e al contratto
collettivo. Esse non possono modificare il contratto individuale a meno
che le stesse non siano state volute (implicitamente o esplicitamente)
dalle parti.
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Le fonti del diritto
• Il principio generale di favore verso il lavoratore è in grado di
sovvertire la gerarchia delle fonti: la norma di grado superiore
cede a quella di grado inferiore più favorevole al lavoratore con il
solo limite delle norme assolutamente inderogabili.
• Il principio di favore può essere considerato criterio ordinatore
della gerarchia delle fonti del diritto del lavoro (art.2077 c.c.).
• Le norme assolutamente inderogabili sono quelle norme che
perseguono interessi pubblici e che non possono essere derogate
né in melius né in pejus.
• La gerarchia si profila nel senso che il contratto collettivo più
favorevole prevale sulla legge unilateralmente inderogabile, fatta
eccezione per le deroghe in melius apportate dal contratto
individuale o dagli usi.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
• Il codice civile non offre una definizione del
contratto di lavoro ma disciplina direttamente, agli artt.
2096 e ss., il rapporto di lavoro: questa normativa, per
espresso disposto del legislatore, si applica unicamente
al rapporto di lavoro subordinato.
• L’art. 2094 c.c. qualifica prestatore di lavoro
subordinato colui che:
• “..si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenza e sotto la direzione
dell’imprenditore”.
• Il codice civile individua, quindi, nella
collaborazione e nella subordinazione i caratteri
costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
• Le due figure tipiche in cui vengono tradizionalmente ripartiti i rapporti di lavoro sono:
il rapporto di lavoro il rapporto di lavoro autonomo (c.d.
subordinato (c.d. locatio locatio operis o contratto d’opera) in cui
operarum) disciplinato nel una persona (usualmente professionista o
codice civile (libro V) dagli artigiano) si obbliga a compiere, verso
artt. 2094-2134 (il lavoro corrispettivo, un’opera o un servizio, con
nell'impresa) e dagli artt. lavoro proprio e senza subordinazione, nei
2239-2246 (il lavoro confronti di una committente (art.2222
subordinato in particolari c.c.); questo rapporto di regola non forma
rapporti); oggetto del diritto del lavoro ma viene,
invece, generalmente trattato dal diritto
commerciale.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
La distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e autonomo, anche se nella realtà
non sempre netta, è fondamentale ai fini sia pratici che sistematici. Diremo che
elementi distintivi si rinvengono:
1. nella posizione del prestatore che, nel lavoro autonomo, è di autonomia
nella gestione, avendo egli la piena discrezionalità in merito al tempo, al luogo
e al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei limiti
imposti dal contratto o dalla natura dell’opera), laddove, nel lavoro
subordinato, essa è, appunto di subordinazione intesa come dipendenza nei
confronti del datore di lavoro e collaborazione nell’impresa;
2. nell’oggetto della prestazione che nel lavoro autonomo è costituito dal
risultato finale dell’attività del prestatore (un opus, un lavoro specifico), mentre
nel lavoro subordinato è rappresentato dalle stesse energie lavorative (fisiche o
intellettuali) esplicate secondo le direttive del datore di lavoro: possiamo
parlare, nel primo caso, di obbligazioni di risultato, nel secondo, di obbligazioni
di mezzi;
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
3. nell’organizzazione d’impresa (studio professionale, bottega artigiana,
macchinari); questo elemento difetta sempre nel lavoro subordinato e
caratterizza, invece, il lavoro autonomo, anche se non sempre il lavoratore
autonomo si avvale di una vera e propria organizzazione imprenditoriale (ad
esempio, il piccolo idraulico, elettricista etc.);
4. nell’incidenza del rischio attiene l’esercizio dell’attività produttiva, rischio
che ricade completamente sul lavoratore autonomo, salva l’ipotesi
dell’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera per causa non
imputabile ad alcuna delle parti (art.2228 c.c.), mentre ne è del tutto esonerato
il lavoratore subordinato;
5. nel corrispettivo che, nel lavoro autonomo (ove è variamente
denominato: compenso, onorario etc.), è stabilito per il risultato finale a
prescindere dal tempo che il prestatore impiega, mentre nel lavoro subordinato
(ove è denominato retribuzione) esso è calcolato normalmente, a tempo senza
alcuna correlazione col risultato finale.
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Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo
• Nell’attuale contesto produttivo l’integrazione dell’attività del singolo nel contesto
dell’attività complessiva di una impresa per il raggiungimento dello scopo
produttivo comune (cioè in una parola, la subordinazione) avviene secondo
modalità flessibili, diverse da quelle tipiche dell’impresa industriale organizzata
secondo il modello tayloristico di produzione.
• L’attività del singolo si spersonalizza nell’ambito dell’attività complessiva
dell’impresa: sul piano giuridico questo comporta che l’attività economica espressa
dall’organizzazione di lavoro viene imputata direttamente all’imprenditore. Tale
imputazione avviene attraverso il contratto di lavoro subordinato: esso è,
appunto, lo strumento giuridico che realizza il meccanismo automatico di
imputazione all’imprenditore dell’attività di impresa e del rischio economico ad essa
connesso.
• L’attività di lavoro è imputata (materialmente e giuridicamente) ad un soggetto
diverso dal prestatore di lavoro. Di conseguenza lavoratore subordinato è chi
lavora in nome e per conto di un altro soggetto (imprenditore), al quale è riferita
l’attività complessiva d’impresa e sul quale ricade il rischio economico della stessa.
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Contratti di lavoro atipici e parasubordinazione
• A mezza strada tra l’area del lavoro subordinato e quella del
lavoro autonomo, si collocano tutti quegli impieghi non
rapportabili a casistiche precise (lavori del terzo tipo o
lavori coordinati o anche atipici) e che, secondo la dottrina,
costituirebbero la nuova frontiera dell’occupazione in un
mercato sempre più insofferente a vincoli giuridici e
contra
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