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DIRITTO TRIBUTARIO

02/03/2022 1° LEZIONE

ELEMENTI FONDAMENTALI TERMINOLOGICI

Diritto Tributario: diritto dei tributi

Cos'è un tributo? È un prelievo coattivo di denaro o di ricchezza (coattivo perché si fa riferimento alle obbligazioni di diritto pubblico) operato dallo stato o da un altro ente pubblico che è il creditore obbligazione (perché si fa riferimento alle obbligazioni in cui abbiamo creditore e debitore) per il soddisfacimento di un bisogno pubblico (lo stato preleva denaro per soddisfare bisogni pubblici).

La definizione altresì chiarisce che oggetto del tributo è la ricchezza in generale e non soltanto il denaro; esistono infatti nell'ordinamento ipotesi in cui il tributo può essere adempiuto corrispondendo all'erario opere d'arte (imposta di successione).

Il prelievo coattivo può essere operato sia dallo Stato sia da altri enti pubblici (Regioni, Comuni, Università, consorzi).

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dibonifica).(*ricordiamo che i bisogni si dividono in bisogni divisibili eindivisibili:- quelli indivisibili si hanno quando il destinatario delsoddisfacimento del bisogno non è in grado di quantificaremonetariamente l'utilità del soddisfacimento del bisogno stesso,quindi difesa, pubblica sicurezza, giustizia; inoltre il costo delservizio non è influenzato dal numero degli utenti. Inoltre se lo statonon soddisfa questi bisogni fallisce.-i bisogni pubblici divisibili sono quelli che si possono quantificaremonetariamente, quindi istruzione e sanità)* il tributo è caratterizzato da coattività ossia viene sempre impostoda un'autorità. L'ente pubblico impositore è provvisto di poteriautoritativi, allo scopo di costituire il rapporto tributario o anchesoltanto per imporre il pagamento del dovuto.Infine il tributo è destinato a finanziare spese di carattere generale.Ogni tributo non ha non ha una destinazione prestabilita.

Vi possono essere però tributi con destinazione specifica, ossia i tributi di scopo quali ad esempio: - I comuni possono istituire imposte di scopo per finanziare la realizzazione di determinate opere pubbliche; - Canone radiotelevisivo essendo destinato a finanziare la concessionaria del servizio pubblico radio visivo. Non ha rilievo, per il tributo, il motivo per cui è istituito. Esso può essere istituito: - Per fini fiscali ossia per procurare un'entrata all'ente pubblico; - Per fini extrafiscale quali dazi e tributi ecologici. Esiste un genere dei tributi, all'interno di questo genere distinguiamo delle specie diverse che hanno delle caratteristiche diverse: - IMPOSTE: è un prelievo coattivo di denaro operato dallo stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico INDIVISIBILE (giustizia, difesa, pubblica sicurezza) (* non c'è corrispettività) (sono gli elementi fondamentali del diritto.

tributario, infatti il programma è basato tutto su questo). Il presupposto dell'imposta è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell'ente pubblico; è un evento a cui sono estranei sia l'ente che l'attività pubblica. Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto.

TASSE: è un prelievo coattivo di denaro operato dallo stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico DIVISIBILE (istruzione e sanità) (* c'è corrispettività). La tassa ha come presupposto un atto o un'attività pubblica ossia l'emanazione di un provvedimento, o lo svolgimento di un servizio pubblico, riguardanti un determinato soggetto. Si paga unitamente a seguito di una domanda del beneficiario (es. tasse universitarie, tasse automobilistiche),

infatti esso è prestato su domanda.* La tassa è il tributo che ha elementi di somiglianza con il prezzo, ma essi differiscono. Infatti nel concetto di tassa si può individuare in senso lato un'idea di corrispettività assente nell'imposta. La TASSA è un tributo e siamo nell'ambito delle obbligazioni di diritto pubblico caratterizzato da coattività; il PREZZO/TARIFFA non è una tassa, perché qui siamo nell'ambito di diritto privato, e si distingue in pubblico (costo totale × quantità, quando è deciso dalla stato, non va in deficit) e politico (si va in deficit, perché si va sotto il costo medio. Ad esempio gli autobus del servizio pubblico, se questo al comune costa 2 milioni di £, la differenza tra quello che si dovrebbe fare pagare al cittadino e quello che gli si fa pagare realmente crea il deficit, perché non si riesce a coprire il costo di produzione, quello che si chiama

costo medio

Quindi La distinzione tra imposte e tasse corrisponde alla stessa distinzione prevista dalla scienza delle finanze, che collega le entrate al tipo di spese pubbliche che servono a finanziare. Pertanto le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili sono imposte mentre quelle destinate a finanziare spese indivisibili sono tasse.

CONTRIBUTI: è una terza specie che ha elementi in parte delle imposte, in parte delle tasse, è un prelievo coattivo operato dallo stato o da un altro ente pubblico per il soddisfacimento di un bisogno pubblico DIVISIBILE (come la tassa), ma prestato senza alcuna volontarietà dal contribuente/dell'interessato (anche se non si presta domanda). Il termine contributo indica ciò che si dà per il raggiungimento di un fine al quale concorrono più persone. Nel diritto tributario è denominato contributo quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l'arricchimento che

determinate categorie di soggetti ritraggono dall'esecuzione di un'opera destinata alla collettività in modo indistinto. IMPOSTE oggetto di studio: per ogni imposta ci sono 5 elementi fondamentali (il DNA dell'imposta): ognuno di questi elementi può avere definizioni e delimitazioni ben diverse. * da questo momento tributo=imposta 1) soggetto attivo: Possiamo riscontrare 3 diverse definizioni, le quali, possono convergere tutte su un unico soggetto o riferirsi a più soggetti. il soggetto attivo è lo stato o un altro ente pubblico, il creditore di diritto pubblico, quindi colui che preleva la somma di denaro; il soggetto attivo è anche colui che istituisce il tributo con legge (colui che ha il potere legislativo= lo stato e le regioni) in quanto il tributo può essere istituito solo dalla legge. I comuni no; infatti secondo l'articolo 23 della Costituzione il tributo può essere istituito soltanto dalla legge. Ne

Consegue che gli unici enti che possono istituire il tributo sono lo Stato o le Regioni, ovvero gli unici enti pubblici che possono legiferare. Il soggetto attivo è anche colui che amministra il tributo, ovvero pone in essere quei provvedimenti amministrativi volti all'effettiva gestione del tributo. Quindi colui che esplicita i poteri autoritativi, istruttori, di accertamento, di riscossione, volti alla concreta attuazione del rapporto tributario.

Es: - per l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), qui il soggetto creditore è lo Stato stesso, e lo stesso stato è colui che ha costituito questa imposta con una legge, il testo unico delle imposte sui redditi dpr 917 del 1986; l'amministrazione dell'IRPEF è attuata dalle agenzie delle entrate, che è un soggetto diverso dallo stato, anche se viene incassato dallo stesso stato; - per l'IVA (imposta sul valore aggiunto), qui il soggetto creditore è lo stato, l'IVA è

La IVA è stata istituita dallo stato ma sulla base di una direttiva della comunità europea. È amministrata dalla Agenzia delle Entrate e finisce nelle casse dello stato e della comunità europea. Un'aliquota dell'IVA finisce anche nelle casse delle regioni a statuto speciale per l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), dove il soggetto creditore è lo stato. L'IRAP è istituita dallo stato, ma entra nelle casse delle regioni. Il soggetto attivo è anche il destinatario del gettito del tributo, ovvero colui che concretamente incassa il tributo, a prescindere da chi l'ha amministrato e istituito.

Il soggetto passivo è il debitore dell'obbligazione di diritto pubblico. Il soggetto passivo è anche l'autore del presupposto, ovvero colui che ha generato quel fatto che genera il tributo, ovvero il

Fatto generatore del tributo. Tuttavia vi possono essere dei casi in cui il soggetto obbligato al pagamento del tributo non è il soggetto autore del presupposto (es. il cosiddetto SOSTITUTO D'IMPOSTA è il responsabile d'imposta). Inoltre occorre distinguere tra soggetto obbligato al pagamento del tributo e soggetto percosso dal tributo (che sostiene l'onere economico) (nell'iva il soggetto passivo è l'imprenditore o il lavoratore autonomo ma il soggetto percosso dal tributo è il consumatore finale)* questi soggetti coincidono ma non sempre

Presupposto: Il concetto di presupposto è giuridico; solitamente ogni legge che istituisce il tributo da un' esatta definizione giuridica del presupposto. È quel fatto (reddito, patrimonio, consumi, trasferimenti) al verificarsi del quale sorge l'obbligo del tributo, quindi il fatto generatore del tributo. Occorre distinguere il presupposto dall'oggetto del tributo;

Il concetto di imposta è un concetto economico. In alcuni casi, presupposto e oggetto coincidono; in altri casi divergono radicalmente. Ad esempio, nelle imposte sui redditi, il presupposto coincide con l'oggetto economico nel possesso di redditi; nelle imposte patrimoniali, oggetto e presupposto coincidono nel concetto di patrimonio. In altre situazioni, invece, il presupposto giuridico è ben diverso dall'oggetto economico. Ad esempio, nelle imposte che si tassano con il sistema del registro, il presupposto giuridico è individuato nella formazione dell'atto giuridico (imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale) oppure nell'apertura della successione (imposta di successione). Economicamente, invece, l'oggetto di questi tributi è il trasferimento della ricchezza "intervenuta".

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elisagervasi_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna o del prof Dipasquale Filippo.