Capitolo XXV
IL CONTRATTO
Nozioni introduttive
Il contratto è la figura più importante di negozio giuridico. L’art. 1321
cc. definisce il contratto come “
l’accordo tra due o più persone per
estinguere tra loro un
costituire, regolare o rapporto giuridico
patrimoniale”. In sostanza il contratto si configura come un accordo,
cioè l’incontro della volontà di due soggetti volto a produrre un effetto
giuridico.
Gli effetti prodotti dal contratto possono riguardare sia i diritti reali (es:
costituzione della servitù, trasferimento della proprietà) sia rapporti
obbligatori (es il contratto di lavoro crea due obbligazioni: quella del
lavoratore alla prestazione e quella del datore alla retribuzione).
Il contratto costituisce uno strumento fondamentale di esplicazione
dell’autonomia dei privati in quanto essi pongono in essere un atto con
il quale vanno a gestire i propri interessi materiali e tale atto produce
effetti nel loro patrimonio giuridico.
Il contratto per essere considerato tale deve produrre effetti rilevanti
per l’ordinamento giuridico. Non lo è quando una volta stipulato non
presenta i presupposti richiesti dall'ordinamento per la sua validità (es.
Se Viola una norma imperativa o difetta di un requisito di forma il
contratto è nullo) oppure non è un contratto l'accordo con il quale un
gruppo di amici decide di trascorrere insieme una serata in questo caso
non si produce alcun effetto obbligatorio rilevante per l'ordinamento
giuridico e non crea diritti azionabili davanti a un giudice.
Il contratto è un negozio cioè una manifestazione di volontà ed
essendo anche un accordo non può nascere dalla volontà di un solo
soggetto ma esiste perchè due o più parti concordano sulla produzione
di determinati effetti giuridici. Non tutti gli accordi però sono contratti,
questi per essere considerati tali devono presentare determinate
caratteristiche previste dall’ordinamento. La legge inoltre prevede altre
figure di accordi bi o plurilaterali che non sono contratti. Esempi:
Matrimonio è un atto di volontà bilaterale ma non è un contratto( anche
perché privo di contenuto patrimoniale); consenso nella separazione
tra coniugi; nei rapporti patrimoniali tra coniugi l’ordinamento
preferisce utilizzare il termine convenzione (=accordo non contrattuale)
e non quello di contratto; patto per indicare un accordo parziale o
accessorio rispetto ad un regolamento di interessi più ampio (es. Patto
leonino art 2265); assenso per indicare un incontro di volontà con
struttura negoziale non bilaterale (es. Il riconoscimento del figlio nato
fuori dal matrimonio: se il figlio ha compiuto 14 anni è necessario il
consenso di quest’ultimo ai fini del riconoscimento. Il riconoscimento è
un atto unilaterale la cui efficacia è subordinata alla volontà di un altro
soggetto). Bisogna inoltre distinguere il contratto come accordo sia dal
contratto inteso come documento (carta) sia dal rapporto contrattuale
che riguarda gli effetti prodotti dal contratto (l’accordo): es in caso di
risoluzione del contratto non si nega l’esistenza dell’accordo ma si
scioglie il rapporto che ne è derivato cioè si fanno cessare gli effetti del
contratto.
Centralità sistematica della disciplina legale del contratto.
Il contratto è un negozio giuridico. Il nostro codice civile non detta una
disciplina specifica per il negozio giuridico ma contiene numerose
norme sul contratto in generale (art. 1321 e ss.) che funge da termine di
riferimento per la disciplina dei negozi giuridici, salvo diversa norma
specifica. L’art. 1324 infatti prevede :” salvo diverse disposizioni di
legge, le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili per gli
atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”. Il contratto è
caratterizzato dalla autonomia contrattuale delle parti cioè libertà delle
parti nel regolare i diritti.
Il codice civile descrive l'autonomia contrattuale all'articolo 1322, il
quale opera su due livelli . Il primo comma di detto articolo stabilisce
che le parti possono determinare il contenuto del contratto (autonomia
contrattuale) cioè tutte quelle clausole volte a regolare il loro rapporto
mantenendosi sempre nei limiti imposti dalla legge, ad esempio
stabiliscono il prezzo della cosa venduta.
Il secondo livello dell'autonomia contrattuale riguarda il tipo
contrattuale cioè il modello di contratto avente determinate
caratteristiche e volto a realizzare una certa operazione economica. Il
titolo II Libro IV del codice civile contiene la generale disciplina dei
contratti cioè quelle norme applicabili a tutti i tipi di contratto, mentre il
Titolo III Libro IV è dedicato ai singoli contratti e disciplina un vasto
numero di tipi contrattuali come la vendita, la locazione, l’appalto ecc
(artt 1470 ss.); in questa sezione sono presenti norme che prevedono
uno specifico regime normativo di ogni modello contrattuale e che
vengono applicate in base alle particolari caratteristiche
dell’operazione economica che il singolo contratto vuole attuare.
Per quanto riguarda l’autonomia delle parti occorre precisare che
queste non devono necessariamente adottare uno dei modelli previsti
dal codice (cd contratti nominati
) ma possono anche concludere
contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare
(cd
contratti atipici o innominati)
, dando vita a schemi contrattuali non
previsti dalla legge ma che sono piú aderenti alle loro specifiche
esigenze e che possono avere ampia diffusione nella prassi senza
avere una specifica disciplina legale (definiti contratti socialmente tipici
). In qualche caso i contratti innominati sono divenuti oggetto di
un'apposita disciplina legale come il caso del franchising (l.129/2004). I
contratti atipici sono validi ed efficaci purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Le parti
quindi possono creare modelli di contratto nuovi, non previsti dal
legislatore, idonei a raggiungere lo scopo prefissato dalle parti. In
questi casi però risulta delicato stabilire quali regole applicare a queste
figure che vengono disciplinate utilizzando sia le norme della disciplina
del contratto in generale sia applicando estensivamente o
analogicamente la disciplina dettata per i singoli aspetti dei contratti
tipici.
Elementi essenziali del contratto.
Elementi essenziali del contratto sono indicati all'interno dell'articolo
1325 del c.c.:
Accordo delle parti
● Causa
● Oggetto
●
Forma (quando richiesta ad substantiam per la validità del
● contratto).
Tale articolo li definisce requisiti cioè i caratteri che che devono essere
presenti affinché la manifestazione di volontà delle parti si possa
qualificare come contratto.
Classificazione dei contratti.
Le più importanti classificazioni dei contratti sono:
innominati
1. Contratti tipici o nominati e contratti atipici o in base
alla previsione o meno di una specifica disciplina della figura
contrattuale.
2. Contratti bilaterali o plurilaterali. Un esempio di contratto
plurilaterale è il contratto costitutivo di una società, in questo
caso il vizio che colpisce la partecipazione di una delle parti non
coinvolge l'intero contratto (a differenza di quello che accade
invece nel contratto bilaterale), salvo che la partecipazione del
socio che risulta viziata non sia considerata essenziale per il
raggiungimento dello scopo sociale.
3. Contratti a prestazioni corrispettive (o sinallagmatici) e contratti
con obbligazioni a carico di una parte sola. I contratti
sinallagmatici sono contratti nei quali le prestazioni patrimoniali
sono legate da un nesso di reciprocità (o sinallagma) e perciò
tendono a realizzare uno scambio tra prestazioni. Proprio a causa
del nesso di reciprocità le prestazioni corrispettive sono
caratterizzate da una comune sorte, ad esempio se la
prestazione a carico di una parte e illecito o impossibile fin
dall'origine allora ne risulta invalidato l'intero contratto
(sinallagma genetico) oppure in caso di inadempimento
impossibilità sopravvenuta della prestazione di conseguenza la
controprestazione non è più dovuta ( sinallagma funzionale). I
contratti invece con obbligazione a carico di una parte sola non
ad esempio la fideiussione,il deposito gratuito o il comodato.
Sono definiti contratti bilaterali imperfetti i contratti con
obbligazioni a carico di una parte sola dai quali solo
eventualmente potrebbe scaturire anche una controprestazione,
ad esempio dal mandato gratuito (in base al quale solo il
mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante)
potrebbe derivare in capo a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare
le spese sostenute dal mandatario
titolo gratuito
4. Contratti a titolo oneroso e contratti a e contratti a
titolo gratuito. Esempio di contratto a titolo oneroso è
compravendita mentre di contratto a titolo gratuito la donazione.
5. Contratti di scambio e contratti associativi. Nei contratti di
scambio la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della
controparte mentre nei contratti associativi la prestazione di
ciascuna parte è diretta al conseguimento di uno scopo comune
6. Contratti commutativi e contratti aleatori. Sono commutativi i
contratti in cui i sacri
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