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Il problema in generale
Problemi del consenso negoziale. Incapacità di agire e vizi della volontà.
Il contratto rappresenta l'espressione della volontà delle parti. Se la volontà viene espressa da un soggetto incapace di agire o il processo decisionale è inficiato da un perturbamento, l'atto è considerato invalido, nello specifico è annullabile. Il soggetto il cui consenso è viziato può impugnare l'atto e chiederne l'annullamento al giudice. In particolare i vizi della volontà possono essere:
volontà sono (1427)Errore● Dolo● Violenza.● Volontà e dichiarazione. La teoria dell'affidamento. In qualsiasi negozio la volontà deve essere esteriorizzata, dichiarata affinché possa assumere rilievo sociale e giuridico. Può accadere che la dichiarazione del soggetto diverga dall'intimo volere e questo porta alla nullità del negozio (es dono invece di do). La dichiarazione può anche essere intenzionalmente diversa dalla volontà del soggetto: è il caso della riserva mentale, dichiarazioni a scopodidattico o rappresentativo, simulazione. L'ordinamento giuridico vuole anche tutelare chi ha fatto affidamento su quella dichiarazione per regolare il proprio comportamento. Vengono escluse:
- Teoria della volontà. Essa dando esclusivo rilievo alla volontà rende invalido qualsiasi atto in cui questa risulti viziata.
- Teoria della dichiarazione. Questa protegge il terzo quindi in base ad essa la dichiarazione è sufficiente a creare un negozio.
- Criterio della responsabilità (o autoresponsabilità) prevede che il
dichiarante è obbligato se la divergenza tra la reale volontà e quella dichiarata è intenzionale o dovuta a causa lui imputabile. L'ordinamento per cercare un punto di equilibrio tra tutela del dichiarante e tutela del destinatario della dichiarazione utilizza la teoria dell'affidamento: se la dichiarazione diverge dall'interno volere o la volontà non si è formata correttamente, viene protetto l'affidamento del terzo che ha regolato la propria condotta in base alla dichiarazione.
dell'affidamento vale per: Negozi patrimoniali inter vivos a titolo oneroso● Negozi di diritto personale e familiare● Negozi patrimoniali a titolo gratuito: per questo tipo di negozi si prende in considerazione l'effettivo volere del dichiarante.
ERRORE Errore ostativo e errore vizio. L'errore consiste in una falsa conoscenza della realtà, ad esso è equiparata l'ignoranza. Nel codice del 1865 vigeva la distinzione tra errore-vizio (errore che incide sul processo di formazione della volontà) ostativo
correttamente.in maniera non corretta. L'errore-vizio della volontà si ha quando la parte ha valutato erroneamente le circostanze e i presupposti del negozio, quindi la volontà espressa dal dichiarante risulta viziata dall'errore in cui è caduto il dichiarante. Secondo la dottrina e la giurisprudenza risalenti al periodo del codice del 1865 l'errore ostativo comportava la nullità del contratto (in quando l'errore "osta" la formazione del contratto) mentre l'errore-vizio portava all'annullabilità dellostesso. Nel codice vigente invece entrambi i vizi comportano l'annullabilità del contratto (1433).
Condizioni di rilevanza dell'errore.
Il legislatore vuole tutelare sia la parte che è caduta nell'errore che ha inficiato la dichiarazione, sia l'altro contraente che ha fatto affidamento sulla dichiarazione dell'altra parte. Secondo l'art 1428 il contratto viziato da errore è annullabile solo se l'errore risulta:
Essenziale (cioè l'errore deve essere oggettivamente rilevante ai fini del contratto)
Riconoscibile dall'altro contraente (il legislatore va a tutelare la parte caduta in errore solo se ciò non contrasti con la necessità di proteggere la buona fede e l'affidamento della controparte). Questo vale anche per gli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale recettizi; non si applica al testamento né al matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta se la controparte si offre di eseguire il contratto in maniera conforme a quanto l'errante.credeva (sbagliando) di aver pattuito. Essenzialità dell'errore.
Riguardo il requisito dell'essenzialità dell'errore: un contratto non può essere impugnato solo perché una parte è caduta in errore, ma solo se l'errore risulta essere obiettivamente rilevante rispetto all'assetto di interessi realizzato dal contratto.
L'errore essenziale non è necessario che sia anche determinante (cioè l'influenza che l'errore ha avuto sulla decisione di concludere il contratto.
L'art. 1429
elenca i casi in cui l'errore è essenziale: solo in alcuni di questi è richiesto un accertamento sul ruolo determinante dell'errore, mentre in altri la presenza dell'errore è di per sé rilevante ai fini dell'annullamento del contratto. L'errore è essenziale quando cade: 1. Sulla natura del negozio (1421 n 1) (error in negotio): credo di dare una cosa in locazione mentre il contratto è di vendita. 2. Sulla identità della controparte (1421 n 2) (error in persona): credo di stipulare un contratto con Pietro mentre in realtà sto contrattando con Marco. 3. Sulla qualità essenziale della cosa (1421 n 3) (error in substantia): credo di acquistare un orologio originale mentre in realtà è una copia. 4. Sulla quantità essenziale della cosa (1421 n 4) (error in quantitate): credo di acquistare 10 pezzi di merce mentre in realtà ne ricevo solo 5. 5. Sulla causa del contratto (1421 n 5) (error in causa): credo di stipulare un contratto di compravendita mentre in realtà si tratta di una donazione. In questi casi, l'errore è considerato essenziale e può portare all'annullamento del contratto.