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Elaborato Diritto Privato "contratto autonomo di garanzia e fideiussione" Mercatorum Pag. 1
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CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E FIDEIUSSIONE

Il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità o efficacia del rapporto di base, e senza poter sollevare eccezione.

Rimane possibile al garante la sola exceptio doli, e cioè l'eccezione che il creditore abbia agito con dolo al fine di ridurre il garante alla conclusione del negozio, e poi ne abbia chiesto l'adempimento.

Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione è l'assoluta mancanza - nel primo - della caratteristica dell'accessorietà rispetto al rapporto principale; questo a differenza della fideiussione, nella quale è invece inellutabilmente accessorio rispetto.

all'obbligazione principale, ed inscindibilmente legato. Pertanto, mentre il fideiussore è debitore negli stessi termini in cui lo è il debitore principale - obbligandosi per l'effetto direttamente ad adempiere - il garante si obbliga a tenere invece indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione essa avvenga. Altra caratteristica che connota il contratto autonomo di garanzia differenziandolo dalla fattispecie della fideiussione è la non coincidenza tra la prestazione relativa al rapporto obbligatorio e l'obbligazione assunta col contratto di fideiussione. È per tale ragione che può parlarsi, a buon diritto, di disomogeneità delle prestazioni, cosa che non ha luogo nell'alveo della fideiussione, in cui la prestazione relativa al rapporto obbligatorio principale coincide inderogabilmente con l'obbligazione assunta col contratto di fideiussione. Un'altra importanteLa differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia sta nella funzione che, nel primo caso è satisfattoria, nel secondo caso è indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo di rischio di inadempimento da parte del debitore principale. Esistono dei casi in cui le due fattispecie giuridiche menzionate appaiono in tutto e per tutto analoghe. In questi casi, per verificare di essere in presenza di fideiussione piuttosto che di un contratto autonomo di garanzia, occorre esaminare se nel contratto di fideiussione è presente una clausola di pagamento che nella prassi si definisce "a prima richiesta e senza eccezioni". Questa clausola prevede il pagamento a prima richiesta senza la contestuale possibilità da parte del garante di opporre eccezioni e qualifica il conseguente rapporto giuridico quale contratto autonomo di garanzia, piuttosto che fideiussione - come stabilito dalla Cassazione, Sezioni Unite, sent n.

3947/2010. Se non diversamente stabilito, al contratto autonomo di garanzia, non si applicherà neppure quanto disposto dall'art. 1957 c.c. che si fonda appunto sull'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria riguardante l'onere del creditore di far valere (entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale) le sue ragioni nei confronti del debitore principale.

La sentenza presa in esame in questo elaborato è la sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Prima, emessa l'8 Gennaio 2021.

In questa sentenza viene preso in esame il ricorso presentato da D. srl e D.G., D.G. e D.R.- parte attrice in opposizione - contro B.C.C. di A.L.R. e del C - parte convenuta opposta - e contro C.F. spa - parte interveniente -.

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Publisher
A.A. 2021-2022
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher monica1515 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universitas Mercatorum di Roma o del prof Occorsio Vittorio.