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5.3. I REQUISITI E GLI OBBLIGHI
L’impresa sociale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
1) essere costituita con atto pubblico e nell’atto costitutivo deve essere esplicitato il carattere sociale dell’impresa
in conformità al D.L.vo 155/2006;
2) riportare nella denominazione l’uso della denominazione “impresa sociale” (salvo gli enti religiosi);
3) ottenere oltre il 70% dei ricavi complessivi dai settori di attività indicati dall’articolo 2 (con decreto del
ministro delle attività produttive e del ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definiti i criteri
quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa);
4) destinare utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria e quindi non distribuirli, neanche in
forma indiretta in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori (articolo 3) – si
considera distribuzione indiretta di utili:
a. la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che
operano nei medesimi o analoghi settori, ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20%;
b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli
previsti dai CCL per le medesime qualifiche;
c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari Autorizzati, superiori di 5 punti percentuali al tasso ufficiale di
riferimento;
5) non essere controllata né diretta da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche
(articolo 4);
6) non consentire che la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali sia riservata a soggetti
esterni all’organizzazione che esercita l’impresa sociale, oppure a imprese private con scopo di lucro o ancora
pubbliche amministrazioni (articolo 8); l’atto costitutivo deve inoltre prevedere specifici requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali;
7) avere una struttura democratica (principio della non discriminazione, articolo 9);
8) prevedere, con l’atto costitutivo, la nomina di uno o più sindaci quando si superino due dei seguenti limiti:
a. il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale è di 1.562.500,00 euro;
b. i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 3.125.000,00 euro;
c. i dipendenti occupati in media, durante l’esercizio, sono di 25 unità;
9) prevedere che il controllo contabile sia esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito
presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o dai sindaci iscritti all’albo dei revisori contabili (articolo 11) nel
caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi, due dei seguenti parametri:
a. totale dell’Attivo dello Stato Patrimoniale: 3.125.000,00 euro;
b. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000,00 euro;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità;
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10) tenere scritture contabili: libro giornale e libro degli inventari, in conformità alle disposizioni del Codice Civile
(articoli 2216 e 2217), nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che
rappresenti la Situazione Patrimoniale ed Economica dell’impresa (articolo 10);
11) redigere e depositare presso il registro delle imprese il secondo le linee guida che saranno
bilancio sociale,
adottate con Decreto del Ministero del Lavoro, sentita l’Agenzia per le ONLUS;
12) prevedere forme di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ovvero
prevedere un meccanismo (es. informazione, consultazione, partecipazione) mediante il quale i lavoratori e
destinatari delle attività possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito
dell’impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla
qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (articolo 12);
13) corrispondere ai lavoratori dell’impresa sociale un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dal CCNL applicabili (articolo 14).
5.4. I VANTAGGI
I principali vantaggi dell’impresa sociale, sono i seguenti:
1) limiti alla responsabilità patrimoniale, nel senso che delle obbligazioni assunte risponde soltanto
l’organizzazione con il suo patrimonio, ma se si verificano le condizioni qui di seguito riportate, delle
obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per
conto dell’impresa sociale (articolo 6):
a. il patrimonio non sia maggiore di 20.000,00 euro;
b. l’impresa sociale non sia iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese;
c. il patrimonio sia ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
2) possibilità di usufruire di prestazioni di volontariato, ammesse nei limiti del 50% dei lavoratori, a qualunque
titolo impiegati nell’impresa sociale (articolo 14).
5.5. LA CESSAZIONE DELL’IMPRESA SOCIALE
In caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo può essere devoluto, oltre ad altre imprese sociali, anche ad
ONLUS, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le norme statutarie (articolo 13).
In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta
amministrativa (articolo 15).
5.6. I CONTROLLI
L’articolo 16 del D.L.vo n. 155/2006 attribuisce al Ministero del Lavoro le funzioni ispettive, al fine di verificare il
rispetto delle nuove disposizioni da parte delle imprese sociali.
Ci troviamo dunque di fronte ad una “mappa della società” tripartita dove il Terzo Settore rappresenta la così detta
A questo punto è possibile utilizzare il seguente modello interpretativo che coniuga soggetti, azioni,
società civile.
solidarietà, organizzazione e imprenditorialità:
A) Azioni che per essere intraprese non hanno bisogno né di una struttura organizzativa né di una impostazione
imprenditoriale ma di una spinta solidale. Sono le azioni che i singoli cittadini possono svolgere, come
interesse e motivazione personale e rappresentano la dimensione dell’impegno sociale individuale, del
volontariato singolare occasionale e temporaneo.
B) Azioni che per essere intraprese hanno bisogno di un una spinta solidale inserita dentro una struttura
organizzativa ma non di una impostazione imprenditoriale. Si tratta delle azioni e degli interventi che svolgono
le realtà di volontariato, in qualunque forma associativa si presentino.
C) Azioni che per essere intraprese richiedono sia una spinta solidale, che una struttura organizzativa, che una
impostazione imprenditoriale. In questa categoria rientrano la realizzazione e la gestione di interventi e
servizi sociali e sanitari di Welfare. Gli attori sono rappresentati in maniera prevalente dalla cooperazione
sociale e dall’associazionismo La prima segue il seguente schema di priorità: organizzazione,
imprenditorialità, solidarietà; l’associazionismo invece segue lo schema: solidarietà, organizzazione,
imprenditorialità.
In questa visione il Terzo Settore si pone tutto nella proposizione di una sempre maggiore spinta culturale, politica e di
azioni concrete, verso la costruzione di una società più attenta alla solidarietà, all’inclusione, alla tolleranza, alla
promozione umana; e il volontariato non rappresenta più il sostegno al disimpegno pubblico rispetto allo Stato Sociale.
Tutto il Terzo Settore esprime solidarietà e “volontariato” è un modo di essere non sostitutivo ma integrativo, non un
pompiere sociale ma un valore aggiunto. E’ l’apporto dell’organizzazione e dell’imprenditorialità a dare garanzia di
professionalità, di continuità, di efficacia ed efficienza alla spinta di innovazione e di progresso tipica della dimensione
solidale.
Capitolo 6
LE O.N.L.U.S. (D.L.vo 4/12/1997 n. 460)
Il D.L.vo 4/12/1997 n. 460 è diviso in due parti: nella 1^ parte sono riportate alcune norme che riguardano gli Enti Non
Commerciali; nella 2^ parte sono contenute le norme che disciplinano la qualifica di O.N.L.U.S.
Che Cosa significa l’acronimo O.N.L.U.S. ? 8
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L’acronimo O.N.L.U.S. sta per Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Già l’acronimo esprime due concetti basilari riguardanti la qualifica di ONLUS: il 1° concetto (Organizzazione Non
Lucrativa) ci dice che la qualifica in questione è riconosciuta alle Organizzazioni che il 2°
non hanno fini di lucro;
concetto (di Utilità Sociale) significa che l’Organizzazione deve svolgere, come attività principale, un’attività che sia
cioè che si rivolga concretamente a persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.
di utilità sociale,
L’art. 10 del D.L.vo 460/1997 precisa infatti che per ottenere la qualifica di ONLUS, un’organizzazione deve svolgere,
una o più di una, delle undici attività sotto elencate:
come attività principale
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 1409/1963;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del Dlgs 22/1997;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a
università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 400/1988.
Per quanto riguarda le attività, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico,
viene espressamente previsto, dall’art. 10,
della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili,
che le finalità di solidarietà sociale si considerano esistenti quando l’attività non sia resa nei confronti dei soci,
associati o partecipanti, fondatori, componenti di organi amministrativi di controllo, coloro che operino per
l’organizzazione o ne facciano part