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Capitolo 1: Che cosa significa "non profit"

Il termine "non profit" deriva dall'americano "not for profit" e può essere tradotto come "senza scopo di lucro". Negli USA rappresenta una precisa categoria giuridica, ossia la "tax exempt organization", mentre in Italia il termine indica un insieme di realtà che operano al di fuori della logica di profitto, nel perseguimento di uno scopo di natura nettamente solidaristica.

Con il termine "Terzo Settore" invece si vogliono definire tutte quelle entità che svolgono attività e servizi di pubblico interesse, con motivazioni di solidarietà, senza trarne utili personali o collettivi, diretti o indiretti. Soprattutto nel corso dell’ultimo decennio, il significato si è allargato a macchia d’olio: il Terzo Settore, o Terzo Sistema (nell'accezione preferita nell'ambito dell'Unione Europea) si configura oggi, soprattutto, come un sistema di relazioni e risorse, tanto sociali quanto professionali, tanto materiali quanto immateriali, improntate alla promozione di una "cultura della cittadinanza". Cultura solidale e partecipativa, orientata al benessere umano e alla qualità della vita.

Sul piano operativo, molte delle organizzazioni che lo rappresentano sono impegnate nella fornitura di beni e servizi e svolgono, pertanto, attività di natura economica; questo ampio segmento prende il nome di imprese sociali e si differenziano dalle imprese classiche per l'assenza di scopi di lucro. D’altro canto, il loro carattere privato non permette di omologarle al settore pubblico. Proprio per questo l’espressione "Terzo Settore" evoca, in modo evidente, il riferimento ad una posizione terziaria e residuale rispetto a due altre dimensioni, lo Stato ed il Mercato.

Il prof. Zamagni ha introdotto un ulteriore termine: "economia civile" sottolineando una specificità, che la rende alternativa, e non residuale, in relazione all’economia pubblica ed a quella privata. Nello specifico, il criterio fondante e regolativo dell’economia pubblica coincide con l’imposizione di un principio di autorità (è lo Stato ad imporre le regole), mentre nel vasto ambito dell’economia privata domina l’idea dello scambio contrattuale, misurato nella sfera del profitto. Alla base del funzionamento dell’economia civile si pone, invece, il principio di reciprocità, che, pure equivalendo anch’esso ad uno scambio, ha per oggetto un capitale di natura prevalentemente sociale, relazionale e culturale. L’economia civile, o meglio l’"economia della società civile" dunque, non è riconducibile alle leggi dell’economia di mercato, né imponibile attraverso le regole dello Stato.

Gli organismi del Terzo Settore, pur se differenti per natura giuridica, assumono a livello fiscale, così come previsto dalla Commissione Zamagni nel 1995, la definizione di "O.N.L.U.S.", ovvero Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Il Decreto Legislativo 460/97 sulle ONLUS, in vigore dal 1° gennaio 1998, prevede importanti agevolazioni di natura fiscale per le realtà del Terzo Settore ma anche una definizione (requisiti) abbastanza stretta per potervi accedere.

"Senza scopo di lucro" significa che il lucro non è lo scopo principale ma il "lucro" è necessario ed auspicabile per una buona gestione degli Enti non profit. In un campo più propriamente civilistico, i soggetti giuridici a carattere collettivo, aventi finalità etico-sociali, sono caratterizzati dalla sussistenza di tre elementi:

  • Quello personale dato dalla collettività dei componenti;
  • Quello teleologico dato dagli scopi dell’Ente;
  • Quello patrimoniale dato dal fondo di dotazione creato.

Capitolo 2: La mission, la vision, la politica aziendale

  • La mission è il motivo per cui una organizzazione (azienda), un processo, una azione esiste, è agita, viene prodotta. Per l’Organizzazione è la ragione d’essere: ciò che essa sceglie di fare per rendersi visibile all’esterno e per soddisfare i bisogni (le richieste) dei suoi utenti (clienti).
  • La vision consiste in orizzonti sfidanti che una Organizzazione si propone esplicitamente di raggiungere. Deriva dalla cultura e dai valori e traduce in scelte spendibili la Mission. È esplicitata dal Top Management, così come la missione, per sviluppare coesione tra tutti i membri dell’Organizzazione.
  • La politica aziendale tratta degli obiettivi e degli indirizzi generali di una Organizzazione espressi in modo formale dalla Direzione. Deriva ed è definita:
    • Dalla ragione d’essere dell’azienda (mission);
    • Dalle sfide di lungo termine dell’azienda (vision);
    • Dagli obiettivi scelti per il medio periodo (obiettivi che debbono essere specifici, misurabili, accettabili, orientati ai risultati temporizzati);
    • Dalle strategie operative.

Capitolo 3: Le leggi di settore

Il codice civile non offre grandi spunti di riflessione sugli Enti non Profit:

  • Legge quadro sul volontariato, 266/1991;
  • Decreto legislativo 460/1997 sul riordino della disciplina degli enti non commerciali e la costituzione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, principalmente tese a prevedere agevolazioni fiscali per tali realtà associative.

Il punto di partenza, quindi, è che si possono definire "senza scopo di lucro" tutti gli enti collettivi "non societari" che perseguono finalità extraeconomiche con esplicito divieto di distribuzione d’utili fra gli associati. Solo in conseguenza della recente riforma fiscale degli enti non commerciali, operata con il Dlgs 460/1997, è stato richiesto il recepimento, nello statuto delle associazioni, di determinate clausole che evidenziano l’interesse del legislatore a rendere effettivo il rapporto associativo. L’inserimento delle clausole previste dal legislatore consente infatti l’adozione di un trattamento fiscale agevolato.

Le principali tipologie di organizzazioni del Terzo Settore sono:

  1. Le associazioni non riconosciute, le associazioni riconosciute
  2. Le organizzazioni di volontariato
  3. Le associazioni di promozione sociale
  4. Le cooperative sociali
  5. Le organizzazioni non governative
  6. Le fondazioni, gli enti ausiliari
  7. Gli enti ecclesiastici

Capitolo 4: Definizioni dei soggetti giuridici che compongono il no profit

4.1. Secondo il codice civile

Secondo il Codice Civile sono disciplinati i seguenti soggetti giuridici:

4.1.1. Associazioni non riconosciute (artt. 36-38 del Cc)

Non sono dotate di personalità giuridica; rispondono coloro i quali agiscono in nome e per conto dell’associazione, indipendentemente dalla carica ricoperta; si costituiscono per semplice volontà dei soci, ma, ai fini fiscali, lo statuto ha valore solo se redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata.

4.1.2. Associazioni riconosciute (artt. 14-24 del Cc)

Sono dotate di personalità giuridica (il riconoscimento si ottiene mediante decreto dell’Autorità governativa competente o del Presidente della Giunta Regionale); rispondono solo con il patrimonio sociale; si costituiscono mediante atto pubblico.

I vantaggi del riconoscimento sono i seguenti:

  • Autonomia patrimoniale perfetta;
  • Responsabilità limitata degli Amministratori;
  • Capacità giuridica e volontà propria.

Gli oneri del riconoscimento sono i seguenti:

  • Obbligo di costituzione per atto pubblico;
  • "Consistenza" del patrimonio dell’Associazione;
  • Obbligatorietà di comunicazione delle modifiche di statuto;
  • Vigilanza dell’Organo che ha effettuato il riconoscimento.

4.1.2.1. Il fondo comune delle associazioni

I contributi degli associati concorrono a formare il fondo comune dell’associazione. Oltre ai contributi degli associati e ai beni con questi acquistati, anche tutti gli altri beni comunque pervenuti all’ente. Il fondo comune viene considerato come patrimonio autonomo spettante all’associazione in proprietà collettiva. L’autonomia del fondo comune si manifesta, soprattutto nel divieto per i creditori personali degli associati di vantare pretese su di esso; sul fondo comune, infatti, possono soddisfare le proprie ragioni esclusivamente i creditori dell’associazione. Gli associati stessi, non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la loro quota in caso di recesso finché l’associazione è in vita. I beni e i contributi degli associati, infatti, non appena entrano a far parte del fondo comune, cessano di essere nella disponibilità dei singoli associati per assolvere la funzione, il fine ultimo, lo scopo dell’ente.

4.1.2.2. Gli organi associativi

L’organizzazione interna dell’associazione s’articola, normalmente, in una pluralità di organi i quali:

  • Assemblea (organo deliberante) formata dall’intera collettività degli associati che delibera per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto.
  • Consiglio direttivo, organo esecutivo e rappresentativo dell’ente, in quanto è proprio in virtù dell’operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari ed è proprio attraverso gli amministratori – persone fisiche – che l’associazione agisce e stabilisce rapporti coi terzi. Costoro sono responsabili delle operazioni che compiono e delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione.
  • Da ultimi, non obbligatori, s’affiancano all’organo deliberativo e a quello esecutivo gli organi di controllo solitamente definiti come "revisori e/o "collegio dei conti" dei probiviri".

4.1.2.3. I soci delle associazioni

Le norme che regolano il rapporto associativo sono le seguenti:

  • La qualità di associato è intrasmissibile;
  • Le quote sociali non sono rimborsabili;
  • Lo statuto deve prevedere il diritto di recesso;
  • È nulla la clausola statutaria che preveda il non recesso;
  • Il voto è "per testa";
  • È vietata la disuguaglianza fra soci dell’associazione come per esempio: attribuzione di voto plurimo a determinate categorie;

Si distinguono quattro categorie di soci delle associazioni:

  • Fondatori: costituiscono l’associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
  • Ordinari: richiedono l’iscrizione all’associazione versando la relativa quota;
  • Sostenitori: si impegnano a sostenere finanziariamente le attività del sodalizio;
  • Onorari: per le loro specifiche qualità personali sono riconosciuti tali dagli organi del sodalizio.

4.1.3. I comitati (artt. 39-42 del Cc)

  • Nascono per reperire fondi per lo svolgimento di singole manifestazioni;
  • Possono chiedere o meno il riconoscimento;
  • In caso di mancanza di personalità giuridica, delle obbligazioni assunte rispondono tutti i componenti.

4.1.4. Le fondazioni (artt. 14-35 del Cc)

Caratteristica fondamentale delle Fondazioni è rappresentata dal vincolo che i fondatori affidano a un patrimonio per lo svolgimento di determinate iniziative altruistiche precostituite. La differenza solitamente evidenziata fra fondazioni e associazioni è data dal fatto che la legge conferisce personalità giuridica, nel caso delle associazioni, a un complesso di persone e, nel caso delle fondazioni, a un complesso di beni destinati a uno scopo. Una seconda fondamentale differenza è data dalle modalità di raggiungimento degli scopi sociali: le parti del contratto di associazione partecipano alla realizzazione degli obiettivi sociali mentre l’esecuzione dell’atto di fondazione, invece, è di norma affidato a persone diverse dai fondatori, ovvero agli amministratori della fondazione.

4.1.4.1. Le fondazioni di partecipazione

Una particolare forma di fondazione è la fondazione di partecipazione che assomma in sé le caratteristiche vere e proprie della fondazione ordinaria e quelle dell’associazione. La caratteristica principale e qualificante della fondazione di partecipazione è la presenza, a fianco della struttura essenziale (patrimonio, fondatore, consiglio di amministrazione) prevista dal Cc, di soggetti (sostenitori, partecipanti o simili) spesso riuniti in una vera e propria assemblea, i quali condividendo gli scopi originari dell’ente, partecipano alla loro realizzazione mediante l’apporto di operatività e di capitali. Le fondazioni di partecipazione, pur essendo una figura atipica, possono acquisire la qualifica di ONLUS se vengono recepite le clausole statutarie richieste per il predetto riconoscimento. Al riguardo va tenuto conto che per acquisire e mantenere la qualifica di ONLUS, bisognerà verificare che la presenza tra i soci fondatori o sostenitori della fondazione di enti pubblici e di società commerciali, non sia prevalente e comunque tale da esercitare un’influenza dominante nelle decisioni dell’organizzazione.

4.2. Le associazioni di volontariato

La legge quadro 11/08/1991 n. 266 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la figura delle organizzazioni di volontariato, caratterizzate dalla finalità solidaristica e dalla prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti. Gli enti che intendono qualificarsi organizzazioni di volontariato devono necessariamente rispettare i vincoli formali e sostanziali imposti dalla citata legge 266/1991 e dalle relative leggi regionali di attuazione.

Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 266/1991 definisce "l’attività di volontariato" come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il seguente comma 2 specifica che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. È, inoltre, incompatibile con la qualità di volontario qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di appartenenza.

In base al comma 2 dell’articolo 3 della legge 266/1991 le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Le organizzazioni non possono infatti costituirsi come società di persone ovvero di capitali, le quali hanno come finalità essenziale del contratto di società, "l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Questa finalità è chiaramente incompatibile con quella delle organizzazioni di volontariato. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge 266/1991 stabilisce, poi, che lo statuto o gli accordi degli aderenti debbano espressamente contenere specifiche clausole. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge 266/1991 stabilisce che le organizzazioni di volontariato, nei limiti necessari per il loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività, possano anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Al fine di tutelare i volontari, il legislatore ha previsto, inoltre, l’obbligo di assicurare gli aderenti all’organizzazione che prestano la loro attività a fini solidaristici, contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi. Uno degli elementi essenziali tipicizzanti la legge quadro sul volontariato è costituito dalla previsione dei registri generali delle organizzazioni di volontariato, la cui istituzione e tenuta sono demandate alle regioni e alle province autonome. Per poter ottenere l’iscrizione nei citati registri – che è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni (non ultima, quella di assumere la qualifica di ONLUS) – le associazioni devono possedere i requisiti statutari sopra indicati e devono allegare alla domanda copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

Si ricorda, infine, che gli enti pubblici territoriali hanno il compito di determinare i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. È loro demandato, inoltre, il compito di effettuare la revisione periodica e procedere all’eventuale cancellazione dell’organizzazione dal registro con provvedimento motivato contro la quale è ammesso ricorso al TAR.

Il comma 1 dell’articolo 7 della legge quadro prevede espressamente la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nell’apposito registro. L’organizzazione, inoltre, deve dimostrare attitudine e capacità operativa con riferimento all’attività che forma oggetto della convenzione. Riassumendo, si elencano gli elementi caratterizzanti l’organizzazione di volontariato:

  • Scopi solidaristici e, quindi, in linea generale, attività rivolta a favore di persone terze;
  • Assenza dello scopo di lucro anche indiretto, inteso in senso soggettivo, potendo l’organizzazione realizzare avanzi di gestione che, tuttavia, devono essere impiegati nell’attività dell’anno sociale successivo;
  • Prestazioni volontarie dei propri aderenti (persone fisiche): non possono, quindi, essere qualificate organizzazioni di volontariato gli organismi di secondo livello i cui
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher teto84 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia e gestione delle Organizzazioni Non Profit e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ceccarelli Marco.
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