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La Banca
La definizione di attività bancaria viene sancita dall'art. 10 del Tub e poggia sull'esercizio della raccolta del risparmio tra il pubblico e la concessione del credito. Il Tub, nel disciplinare la raccolta del risparmio, ha riprodotto le disposizioni dettate dal legislatore comunitario, identificandolo con l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. Con riferimento all'esercizio del credito, l'art. 1 del Tub elenca le attività ammesse al mutuo riconoscimento: operazioni di prestito, tra cui credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessione del credito nelle forme pro-soluto e pro-solvendo, crediti commerciali e il forfaiting. Sono tutte operazioni che realizzano un accrescimento patrimoniale temporaneo, nel quale il beneficiario è soggetto ad obbligo di restituzione. Oltre all'attività bancaria, le banche esercitano ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse.
ossia correlate all'operatività della banca, e attività strumentali, ossia strettamente funzionali alla principale.
La legge bancaria del '36 stabiliva che le aziende di credito non possono costituirsi se non hanno ottenuto autorizzazione della Banca d'Italia, che veniva concessa sulla base del principio delle esigenze economiche di mercato allo scopo di salvaguardare la stabilità del sistema bancario attraverso una ridotta competitività. Viene abolita con il recepimento della II Direttiva CEE, la quale stabilisce condizioni oggettive, e non discrezionali, per il rilascio automatico di autorizzazioni: capitale minimo, esperienza degli esponenti aziendali, onorabilità dei soci e presentazione di un programma di attività. Si deve solo tener conto della sana e prudente gestione della banca. L'art. 14 sancisce che la Banca d'Italia autorizza l'esercizio dell'attività bancaria qualora:
- Sia
adottata forma di Spa o di Scarl,
- La sede legale sia situata nel territorio italiano,
- Il capitale versato sia di ammontare non inferiore a 10 milioni per le Spa e 5 milioni per le Scarl,
- Sia presentato un programma concernente l'attività iniziale, insieme allo statuto e all'atto costitutivo,
- I titolari abbiano i requisiti di onorabilità,
- I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza,
- Non sussistano conflitti di interesse tra banca e soggetti del gruppo di appartenenza,
- Sia prevista adesione ad un sistema di garanzia dei depositi.
Al ricorrere dei presupposti l'autorizzazione viene rilasciata dalle BCE sulla base dell'istruttoria condotta dalla Banca d'Italia. Il legislatore ha disciplinato anche l'apertura di succursali di banche italiane, che hanno il diritto di stabilirne di nuove liberamente, comunitarie,
Che in base al principio del mutuo riconoscimento possono liberamente stabilire succursali sul territorio comunitario in seguito però a comunicazione, ed extracomunitarie nel territorio nazionale, che hanno invece obbligo di autorizzazione. Per quanto riguarda l'assetto proprietario, ossia l'ordinamento e la struttura, la prospettiva di un mercato unico pone in luce i vantaggi che derivano da una partecipazione di qualche rilievo da parte di imprese non finanziarie nelle banche. Nonostante ciò, le Autorità creditizie italiane hanno l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia dei due comparti per evitare da un lato crisi di liquidità, dovute a ingenti immobilizzi verso aziende in difficoltà, e dall'altro l'assunzione del controllo da parte di imprese industriali per piegarne la gestione ad una strategia di gruppo. Questi temi sono dibattuti nella Legge Antitrust che detta le regole sulla struttura degli assetti proprietari.
limitando l'acquisizione di partecipazioni di capitale delle banche non superiore al 15% dei diritti di voto complessivamente detenuti da società non finanziarie. Nel 2008 viene rivisitata rimuovendo il divieto per l'industria di acquisire partecipazioni rilevanti nelle banche. Il tutto necessario per assicurare una sana e prudente gestione della banca che non sia compromessa dalle competenze di coloro che contribuiscono alla gestione. Riguardo alle soglie, il Tub stabilisce che per l'acquisizione diretta o indiretta al capitale della banca di partecipazioni qualificate almeno per il 10% e per le variazioni della partecipazione che implicano il superamento delle soglie serve autorizzazione dalla Banca d'Italia.
LA VIGILANZA SULLE BANCHE
A partire dagli anni '30 l'attività di vigilanza si incentrava maggiormente sulla stabilità del sistema creditizio, ancorata all'esigenza di garantire un adeguato finanziamento dell'economia.
L'assoluta rilevanza dellastabilità ha contribuito al consolidamento di una vigilanza di tipo strutturale-autorizzativo, fondata su interventi che incidevano sulla struttura operativa del sistema. Questo tipo di vigilanza ha portato a una forte inibizione degli stimoli concorrenziali all'interno del sistema con riflessi negativi per l'intero settore.
Sul finire degli anni '70 vi è la necessità di adottare nuovi strumenti di vigilanza, a seguito di una graduale liberalizzazione del mercato di capitali e la diffusione di intermediari non bancari che accentuava il grado di concorrenza del mercato italiano. Il passaggio da una vigilanza di tipo strutturale ad una vigilanza di tipo prudenziale è avvenuto attraverso un processo di deregulation ossia tramite l'allentamento di vincoli autorizzativi, l'ampliamento dell'operatività delle banche e il minor utilizzo dei poteri discrezionali. Tra i controlli prudenziali troviamo
L'adeguatezza patrimoniale, ossia quanto è maggiore il capitale proprio delle banche tanto più è significativa la capacità della banca di assorbire perdite senza pregiudicare il rimborso dei depositi. I controlli prudenziali si basano sulla qualità e sulla concentrazione del credito erogato, sulla liquidità, sull'organizzazione e sul sistema di controlli interni. La crisi finanziaria del 2007 e del 2010 hanno fatto emergere l'importanza quali-quantitativa della variabile patrimoniale inducendo le Autorità ad una revisione della regolamentazione. Le nuove linee guida, chiamate Basilea 3, hanno l'obiettivo di rafforzare sotto l'aspetto patrimoniale le banche e di mitigare i rischi di natura sistemica. L'art. 5 del T.U. individua i principi cardine del nuovo modello di vigilanza:
- Sana e prudente gestione dei soggetti vigilati. Una gestione può considerarsi sana quando si ispira a criteri di piena
efficienza funzionale perseguendo il profitto in base a decisioni conformi a canoni generali di correttezza. La prudenza della gestione si identifica nella particolare avversione al rischio che deve essere condotta da chi impegna nell'attività di impresa non solo il capitale proprio ma anche quello dei risparmiatori.
- Stabilità complessiva. Sotto il profilo macroeconomico gli obiettivi di stabilità si riflettono nella prevenzione della manifestazione del rischio sistemico, mentre sotto il profilo microeconomico sono assicurati dalla presenza di condizioni di equilibrio patrimoniale.
- Efficienza e competitività del sistema finanziario. Si raggiunge con la combinazione ottimale di fattori produttivi e risorse creditizie.
- Osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Per trasparenza si intende la capacità dell'intermediario di comunicare con completezza, veridicità e tempestività i propri dati contabili.
extra-contabili. Al fine di perseguire queste finalità, possiamo classificare la vigilanza prudenziale in vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva.
1. VIGILANZA INFORMATIVA – ART. 51 TUB
Viene riconosciuto alla Banca d'Italia il potere di richiedere agli intermediari segnalazioni periodiche di vigilanza e la trasmissione dei bilanci. Si tratta di un controllo sul reperimento, elaborazione e produzione di informazioni di ambito tecnico-organizzativo e sull'andamento della gestione delle banche. Consente quindi alla Banca d'Italia di verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza e allo stesso tempo acquisire informazioni necessarie alla valutazione delle condizioni patrimoniali, economiche, finanziarie e organizzative. La vigilanza fa perno su:
- Segnalazioni periodiche, sono raccolte nella matrice dei conti, ossia uno strumento di raccolta di dati statistici e di vigilanza per quanto riguarda l'operatività degli intermediari bancari.
PUMA2 – Procedura Unificata della Matrice Aziendale, dal 1995 si compone di un solo schema informativo, ossia la matrice dei conti, di periodicità mensile per i dati patrimoniali, di periodicità trimestrale per quelli economici e di periodicità semestrale per quelli di bilancio. Contiene informazioni sulla valutazione dei rischi di credito, di liquidità e di mercato, sulla classificazione economica della clientela per un miglior apprezzamento dei mercati di sbocco e sul profilo reddituale relativo ai margini di contribuzione delle diverse aree della gestione.
• Bilancio delle banche. Con il D. Lgs. 87/92, recepito con la Dir. CEE 635/86 sui conti annuali e consolidati delle banche e di altre istituzioni finanziarie, si era definito l’ambito di applicazione della disciplina, i criteri generali di redazione del bilancio e i criteri di valutazione. La Banca d’Italia aveva competenza sulla definizione degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.
sul contenuto e sulle modalità di funzionamento dei conti, sul contenuto e sui criteri di redazione della nota integrativa, sul contenuto della relazione sulla gestione e sulle tecniche di consolidamento dei conti. In seguito ad una ricerca di armonizzazione minima a livello comunitario, viene emanato il D.Lgs. 38/2005 che recepisce la Direttiva comunitaria 65/2001. Questo decreto contiene i principi contabili internazionali IAS – International Accounting Standards, e quelli IFRS – International Financial Reporting Standards, realizzando così un coordinamento delle normative vigenti nei diversi Paesi comunitari. Le novità riguardano la rappresentazione e la valorizzazione delle poste in bilancio, ossia passando dal principio della prudenza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (costo ammortizzato) e per le attività finanziarie dal costo storico al fair value. Inoltre, i documenti obbligatori diventano sei: Stato patrimoniale, compostoDalle voci dell'attivo e del passivo, Conto economico, si evidenziano i risultati parziali della gestione. Il Prospetto della redditività complessiva illustra le componenti valutative che transitano nel