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L’ente che ha fruito di specifiche agevolazioni fiscali e/o ha goduto dell’“immagine” di ONLUS ha un obbligo di legge
(e morale) di indirizzare le eventuali risorse residue, al momento del suo scioglimento o della perdita della qualifica
di ONLUS, all’interno del medesimo comparto operativo (enti con finalità analoghe/altre ONLUS) o, comunque, al
perseguimento di obiettivi altrettanto nobili (per il concetto di “fine di pubblica utilità” - cfr. Atto di Indirizzo n. 4
. La devoluzione passa attraverso una verifica, operata da un apposito organo vigilante, prima di
Agenzia per le Onlus)
estinguersi o perdere la qualifica stessa.
A) Scioglimento ed estinzione di Onlus ed Enti
- Artt. 148, comma 8, lettera b) DPR 917/86 e 4, comma 7, lettera b) DPR 633/72 stabiliscono l’obbligo di
devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque qua causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini della pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- Art. 10, comma 1, lettera f) D.L.gs. 460/97 stabilisce l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
B) Perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento
- Circolare Min. 26 giugno 1998, n. 168, § 1.6:
“…si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente.
(…) Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella destinazione
degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della
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perdita della qualifica di ONLUS. Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONULS dovrà devolvere il patrimonio
ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di
controllo.”
Con una circolare successiva del 2007 num. 59 l’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito facendo riferimento:
4) Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione di patrimonio: scissione tra patrimonio preesistente e cumulato in
regime di qualifica di ONLUS.
“…nell’ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda sciogliersi, ma voglia continuare ad
operare come ente privo della medesima qualifica, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio,
secondo i criteri indicati all’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente
all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di ONLUS. Viene
fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS (…)”
“A tal fine l’ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio rivolta all’Agenzia per le
ONLUS (ora Ministero del Lavoro) ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, la
documentazione rappresentativa della situazione patrimoniale dell’ente alla data in cui l’ente ha acquisito la
qualifica di ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è
venuta meno.
Si ribadisce, pertanto, la necessità che l’ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto previsto al citato art. 20-bis che
dispone che le Onlus, a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti, devono rappresentare
adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione”.
Le agevolazioni fiscali per le Onlus
1) Imposte dirette: l’art. 12 del D.Lgs. 460/97 introduce l’art. 150 T.u.i.r.:
- Ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle
attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del
reddito imponibile.
2) Imposte indirette: l’art. 14 del D.Lgs. 460/97 introduce numerose integrazioni al D.P.R. 633/72:
- Si tratta fondamentalmente di particolari casistiche di esclusione od esenzione dal tributo ricavate attraverso
l’estensione alla Onlus di preesistenti norme agevolative.
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L’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Onlus
(procedura per tutte le Onlus tranne che per le Onlus di diritto per cui non serve)
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 460/97 è istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (ora tenuta
dall’Agenzia delle Entrate) l’Anagrafe unica delle Onlus.
La procedura di iscrizione è disciplinata dal D.M. 266/03, vi è la procedura di silenzio assenso per cui trascorsi
40 giorni l’ente si intendo iscritto se l’Agenzia delle Entrate non dice nulla.
L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle
direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale
dell’organizzazione.
L’iscrizione all’Anagrafe “ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo
stesso decreto”.
La cancellazione dall’Anagrafe Unica
La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione
- accerti - a seguito del controllo formale -la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del
D.Lgs. 460/97 provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato ovvero
acquisisca elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del
D.Lgs. 460/97, procede alla cancellazione dall'anagrafe previo parere dell'Agenzia per le Onlus (ora Ministero
del Lavoro) al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe.
La cancellazione può quindi avvenire o qualora l’agenzia delle entrate si accorga che qualcosa non va sia dal
punto di vista sostanziale che formale o nel caso in cui l’ente decide di cancellarsi.
Se l’ente viene cancellato in caso di mancanza anche di un solo requisito formale fin dall’origine, gli effetti
della cancellazione decorrono dal momento dell’iscrizione, in caso contrario le agevolazioni fiscali decadono
successivamente alla data in cui i requisiti sono venuti meno.
Dal giorno di avvenuta cancellazione dall’anagrafe la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali.
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Testimonianza – Francesca Pasi
Le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali
1 – Le organizzazioni di volontariato
Riferimenti normativi:
- Legge di riferimento del 11.08.1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”
- Decreto ministeriale 14 ebbraio 1992 “obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti che
prestano attività di volontariato”
- Decreto ministeriale 25 maggio 1995 “criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte
dalle organizzazioni di volontariato”
L’attività di volontariato:
L’organizzazione di volontariato nasce perché si voleva dare uno strumento operativo ai volontari.
L’attività di volontariato è “quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2)
Essa non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario: al volontario possono essere rimborsate
dall’organizzazione di appartenenza solamente le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
Pertanto, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte (art. 2, commi 2 e 3).
Le organizzazioni di volontariato: “Legge di riferimento n.266 del 1991 – Legge quadro sul volontariato”
La repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. (art. 1, comma 1)
La legge non individua però specifici settori, ma solo le finalità.
L’organizzazione di volontariato in via prevalente deve avere dei volontari, ma può avere anche dei lavoratori in
minima parte che non devono essere soci.
- I lavoratori un’organizzazione di volontariato può avvalersi di lavoratori subordinati e autonomi a
condizione che:
Siano strettamente necessari al funzionamento regolare dell’organizzazione
Servano per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta
Le prestazioni volontarie restino prevalenti e determinanti
- I volontari devono essere assicurati tramite copertura assicurativa privata contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, e
devono essere indicati nel registro dei volontari.
(Il citato decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato individua i meccanismi
assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e disciplina i relativi controlli)
La forma giuridica delle organizzazioni di volontariato:
Il legislatore non lo definisce, ma dice che le OdV possono assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei propri fini, purché compatibili con lo scopo solidaristico.
Di fatto tutte le OdV sono solitamente delle associazioni, con o senza personalità giuridica.
Le OdV devono essere formazioni sociali aventi natura privatistica.
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Vi sono dei dubbi sull’ammissibilità di OdV costituite nella forma di cooperativa, comitato,