L'attività bancaria
Con la legge Amato-Carli del 1990 si introduce la privatizzazione del sistema bancario italiano, introducendo le banche a raggiungere obiettivi di redditività, di efficienza e di capacità a stare sul mkt. Il Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che “la raccolta di risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Essa ha carattere di impresa” (art.10).
Caratteristiche dell'attività bancaria
L’attività bancaria si caratterizza per la contemporanea presenza di operazioni:
- Di raccolta del risparmio fra il pubblico
- Di concessione di credito
Le banche possono occuparsi anche di servizi di investimento (gestione di portafogli, di negoziazione di strumenti finanziari, curare la sottoscrizione ed il collocamento di strumenti finanziari sul mercato primario), offrire strumenti di pagamento, fornire alla propria clientela una serie di servizi di incasso e pagamento.
Riserve di legge
Rimangono salve alcune riserve di legge; ciò esistono attività, quali ad esempio la gestione collettiva del risparmio e l’attività assicurativa che non possono essere direttamente esercitate da una banca poiché riservate per legge ad altri soggetti: alle Società di gestione del risparmio (SGR) per la gestione collettiva del risparmio, e alle imprese di assicurazione per l’attività assicurativa.
Funzioni della banca
Monetaria e creditizia ed opera in competizione con gli istituti di pagamento, con le società finanziarie o con i fondi di investimento.
Funzione di investimento: le banche offrono le proprie passività (investimenti per i risparmiatori) come i depositi vincolati, certificati di deposito, PCT, obbligazioni e azioni. Tuttavia può svolgere questa funzione tramite servizi di consulenza e sulla gestione dei patrimoni finanziari. Su questo fronte compete con imprese non finanziarie: con lo stato, con i fondi di investimento, con le SIM e le SGR.
Funzioni di servizio: di vario genere come la custodia e l’amministrazione dei titoli, la locazione di cassette di sicurezza, l’erogazione di informazioni societarie e sui mkt esteri, la vendita di biglietti di concerti ecc.
Attività ammesse al mutuo riconoscimento
Ci sono poi 15 attività ammesse al mutuo riconoscimento negli Stati della comunità europea, attività che le banche italiane possono andare a realizzare liberamente nei paesi dell’UE.
La costituzione di una banca
L’Art. 14 stabilisce i requisiti minimi per accedere all’attività bancaria in Italia (creati in armonia con le regole europee). L’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria viene data da BCE e Banca d’Italia, in seguito la banca verrà iscritta in un albo ad hoc.
Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l’attività bancaria:
- L’esercizio dell’attività bancaria deve avvenire in forma di società per azioni (spa) o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (scarl)
- Una sede legale ed una sede amministrativa della banca devono essere situate sul territorio italiano
- Un capitale minimo versato corrispondente ai limiti fissati da Banca d’Italia
- Un programma di attività insieme allo statuto e all’atto costitutivo
- Specifici requisiti di onorabilità, competenza e correttezza in capo agli azionisti che possiedono partecipazioni qualificate*
Questi requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sono in capo a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
L’insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami* che ostacolino l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
*Partecipazione qualificata: soci che hanno il controllo della banca (almeno il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto) o soci che possono esercitare sulla stessa un’influenza notevole (la quale può derivare dalla stipula di patti parasociali interni alla società)
*Stretto legame: quando un soggetto partecipa al capitale della banca per il 20% o più del capitale sociale della banca stessa.
Capitale minimo
- Almeno 10 mln per la banca SPA o la banca popolare o le banche di garanzia collettiva (cioè le banche che si specializzano nella concessione di garanzie a favore dei propri associati)
- Almeno 5 mln per la banca di credito cooperativo
I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell’attività.
Programma di attività
Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene informazioni inerenti le linee di sviluppo dell’operatività e indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.
In particolare, descrive:
- Le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell’iniziativa -“mission e obiettivi aziendali”-
- Il livello di rischio tollerato -“tolleranza al rischio” o “appetito per il rischio”-
- Le caratteristiche dell’operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) -“attività”-
- L’area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese “mercato di riferimento e posizionamento”
- I canali di distribuzione utilizzati -“rete”-
Inoltre la Banca d’Italia vuole informazioni di tipo contabile sui futuri 3 esercizi dell’attività, previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale. Ad esempio è importante presentare dei bilanci previsionali tenendo conto dell’evoluzione creditizia, della struttura dei costi e dei ricavi, dei costi di distribuzione, degli investimenti programmati il tutto con riferimento alla redazione del conto economico e dello stato patrimoniale.
Vuole inoltre avere informazioni sulla sostenibilità patrimoniale della banca, il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.)
Se viene tutto verificato ed accettato dalle autorità di vigilanza, allora viene concessa l’autorizzazione (in 180 giorni). Se invece viene negata vuol dire che è stato ritenuto che, con i requisiti mostrati, la costituenda banca non è in grado di operare in condizioni di sana e prudente gestione. Che vuol dire? Sana quando è condotta in condizioni di economicità ma anche libera da influenze che possono minarne l’autonomia. Prudente quando l’assunzione di rischi è adeguata alle dotazioni patrimoniali, tecniche e organizzative della banca stessa, e non quando non si assume rischi, che è contraddittorio da dire per una banca.
Autorizzazione all’assunzione di partecipazioni
L’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) autorizza l’acquisizione di partecipazioni in banche già esistenti, quindi nessuno può acquisire partecipazione di controllo o qualificata (10% del capitale) se non previa autorizzazione della Banca d'Italia. L’assunzione di questa partecipazione non deve andare ad inficiare la sana e prudente gestione della banca. È prevista autorizzazione anche se una società finanziaria detiene partecipazioni in banca con soglie maggiori del 10%.
Classificazione a livello giuridico-istituzionale
- Shareholders oriented: Il primo modello di banche sono le Shareholders oriented, orientate agli azionisti, vere e proprie imprese. Queste banche, costituite in forma di SPA, sono conosciute come banche commerciali, cioè ragionano con una logica di forte orientamento al profitto.
- Stakeholders oriented: Poi abbiamo le banche Stakeholders oriented, orientante ai soci, clienti, alla mutualità nei confronti del territorio e Non-profit. Sono esempi: le banche popolari e le banche di credito cooperativo, entrambe costituite nella forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata. Questo secondo tipo di banche ha un maggior orientamento agli stakeholders e ai loro soci e del territorio su cui operano. Queste categorie sono state salvate dal legislatore del 93 e convivono con le SPA, molte altre banche invece sono sparite (modelli creati nel 36).
La banca popolare
Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro. L’attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
Sono necessari minimo 200 soci per la costituzione. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente l’1% del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione. Il divieto previsto non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
Le banche popolari devono destinare almeno il 10% degli utili netti annuali a riserva legale. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
La riforma della disciplina delle banche popolari nel D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con legge 24.03.2015 n° 33
Storicamente molte banche popolari sono diventate dimensionalmente importanti per effetto di fenomeni di aggregazione, quindi sono sorti problemi di governance. Inoltre sono diventate banche che avrebbero dovuto ragionare come delle popolari pure, ma dimensionalmente e operativamente operarono come delle banche commerciali e quindi in funzione di questa osservazione il legislatore ha annunciato nel 2015 che tutte le banche popolari che abbiano raggiunto un totale di attivo > 8 miliardi di euro devono trasformarsi in SPA entro 12 mesi a meno che non optino per una riduzione dell’attivo (downsizing) per non doversi snaturare oppure entrino in una situazione di liquidazione.
La banca di credito cooperativo
Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».
Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a 500. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale sia superiore a 100.000 euro.
Operatività delle banche di credito cooperativo
- Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
- Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Le banche di credito cooperativo devono destinare:
- Almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
- Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
La quota restante che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Questo tipo di banche sono molto fragili, infatti la maggior parte delle banche sanzionate da Banca d’Italia sono le BCC che hanno problemi di governance, di competenze nei controlli dei rischi e nei controlli interni e hanno una forte commistione con il territorio; quindi sono le banche più deboli. Per questo motivo c'è stato un tentativo di riforma delle BCC con una norma: nessuna BCC potrà essere costituita e autorizzata se, contemporaneamente ai requisiti che ha, non siglerà anche un contratto di Coesione con un gruppo bancario a capo del quale c'è una capogruppo costituita in forma di SPA. La capogruppo deve avere un capitale sociale pari ad almeno 1 mld.
Il rapporto tra BCC e SPA: di partecipazione al capitale azionario della stessa, diventandone soci. Inoltre le BCC si identificano nel gruppo in quanto di fatto sfruttano tutte le sue capacità operative ed amministrative. Sottoscrivendo il Contratto di Coesione sono anche sottoposte a poteri di intervento da parte della capogruppo sugli amministratori delle BCC coese. La capogruppo ha pieni poteri sulla loro amministrazione. Questo ultimo provvedimento non c'era nel testo originale della riforma, era solo previsto che la capogruppo potesse intervenire sugli amministratori solo in casi eccezionali.
Way out: significa che una BCC può anche decidere di recedere dal contratto di coesione, ma se lo fa o entra a far parte di un altro gruppo con cui sigla un contratto di coesione oppure deve procedere alla trasformazione in SPA e per farlo deve avere un valore del PN almeno pari a 200 milioni di euro. Una volta trasformata deve riconoscere il 20% del suo patrimonio allo stato.
I diversi modelli di intermediazione bancaria
In base al target di riferimento si hanno:
- Le banche “retail” (o anche banche commerciali) che, attraverso una rete distributiva diretta e capillare, offrono prodotti standardizzati e a basso valore aggiunto, ad una clientela rappresentata da famiglie e piccole-medie imprese
- Le private banks si rivolgono prevalentemente a clienti privati dotati di ingenti disponibilità finanziarie da investire offrendo loro un servizio personalizzato e sofisticato. Ne fanno parte la raccolta gestita e la raccolta amministrata. La raccolta gestita è costituita da quei patrimoni che vengono gestiti su base individuale da intermediari finanziari sotto forma di gestioni patrimoniali. È costituita da masse di somme raccolte dagli intermediari che vengono allocate in strumenti finanziari per conto dei clienti. La raccolta amministrata invece individua tutte quelle somme che l’intermediario raccoglie e che vengono investite in determinati strumenti finanziari indicati dall’investitore e di cui l’intermediario si fa carico solo per l’amministrazione degli stessi (non c’è nessuna consulenza né attività gestionale e di allocazione). Un altro servizio è il Family Office che è la parte più sofisticata del private banking e può essere un intermediario ma anche una società di cui fanno parte professionisti e consulenti specializzati a fornire servizi di private banking a favore di o una sola famiglia di grandi imprenditori oppure di più famiglie di imprenditori che si uniscono e creano strutture dedicate a servire i loro fabbisogni (solitamente più famiglie si uniscono perché i costi di un family office sono elevati e in questo modo si distribuiscono fra i vari partecipanti).
All’interno del private bank possono essere gestiti clienti passive -clienti che delegano al private banker la gestione del loro patrimonio identificando le linee guida di gestione, la propensione al rischio e al rendimento- o active -coinvolti nel processo di allocazione del proprio patrimonio, intervengono sull’attività gestionale anche perché spesso hanno le competenze per poter intervenire nel processo-.
Old money e new money: old money è rappresentato da quei soggetti con dotazioni finanziarie mobiliari molto elevate, ereditate. Le new money è rappresentata da tutti quegli investitori che sono imprenditori di nuova generazione oppure professionisti che per la prima volta si creano così tanta ricchezza che quindi va gestita.
- Le investment banks (o corporate & investment banks) offrono ad una clientela solitamente rappresentata da grandi imprese (ma anche da enti pubblici) servizi altamente specializzati nel campo dell’intermediazione mobiliare e della finanza straordinaria di impresa. La banca di investimento si occupa di originare, sottoscrivere, collocare strumenti finanziari che verranno collocati nei mercati primari. Quindi l’investment bank opera nel comparto mobiliare offrendo servizi che vanno dal collocamento alla strutturazione di strumenti finanziari di vario genere per conto dell’emittente. L’investment banking è un intermediario che opera a stretto contatto con i mercati primari ma è anche un operatore molto attivo nei mercati secondari perché offre attività di pura mediazione, acquista o vende titoli cercando controparti per conto di committenti sul mercato, oppure fa attività di dealer o market maker. Quindi coopera con i mercati finanziari favorendo lo sviluppo dei mercati secondari.
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