Contratti bancari
Introduzione ai contratti bancari
I contratti bancari fanno parte della più ampia categoria dei contratti finanziari, cioè di quelli che si caratterizzano per la funzione di trasferire moneta tra diversi agenti economici all’interno di un rapporto creditizio e di attuare una distribuzione del rischio tra i diversi operatori.
Tipologie di contratti bancari
In base alle modalità di stipula, i contratti bancari possono essere distinti in:
- Contratti bilaterali: discendono da un rapporto diretto tra le parti che ne convengono il contenuto, le caratteristiche e le condizioni in base alla proprie esigenze e alla relativa forza contrattuale. Si genererà pertanto un’elevata personalizzazione ed una limitata negoziabilità (possibilità di un soggetto di recedere dal contratto prima della scadenza facendosi sostituire o meno nella propria posizione da un altro soggetto).
- Contratti di mercato: risultano fortemente standardizzati nei contenuti, nelle scadenze, nel valore nominale e in generale in tutte le condizioni contrattuali. Per tale ragione sono contratti spesso incorporati in un valore mobiliare e quindi più agevolmente negoziabili.
Attività bancaria secondo il TUB
L’articolo 10 del TUB (Testo unico bancario) definisce l’attività bancaria come “attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito”, precisando che tale attività deve avere caratteristiche d’impresa. L’attività bancaria ha quindi l’esercizio congiunto di due diverse funzioni:
- La raccolta del risparmio (definita dal TUB come “acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma”) rappresenta lo strumento che consente alla banca di procurarsi i fondi liquidi.
- L’esercizio del credito o operazioni di impiego che consistono negli investimenti attuati dall’intermediario bancario con le risorse raccolte.
Per comprendere la gamma di attività e servizi esercitabili da un istituto bancario, occorre riferirsi all’elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento riportate nell’art. 1 del Testo unico Bancario. Tali funzioni, se considerate insieme, rappresentano il fulcro dell’attività bancaria, rappresentato dalle operazioni di intermediazione creditizia. Per tali operazioni è previsto il mutuo riconoscimento in tutto il territorio comunitario.
Le tre grandi aree di operatività delle banche
- Le operazioni di raccolta o operazioni passive (che sono operazioni di approvvigionamento di risorse finanziarie).
- Operazioni di impiego o operazioni attive (che sono operazioni di prestito e di investimento delle suddette risorse).
- Operazioni di servizio (che sono operazioni di trasferimento e gestione in senso più ampio delle risorse finanziarie per conto della clientela).
È opportuno ricordare che le banche, oltre ai servizi tipicamente bancari disciplinati dal TUB, possono svolgere una serie di attività aggiuntive riportate nel Testo unico della finanza (art. 1 del TUF):
- Negoziazione per conto proprio.
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- Collocamento, articolato in più tipologie:
- Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
- Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.
- Gestione di portafogli.
- Ricezione e trasmissione di ordini.
- Consulenza in materia di investimenti.
- Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Anche in relazione a tali attività è previsto il mutuo riconoscimento in tutto il territorio comunitario.
Una tassonomia dei contratti bancari
I contratti realizzati dalle banche possono essere aggregati in macrocategorie la cui composizione è variabile in relazione agli elementi caratterizzanti assunti come base del processo di classificazione.
Prima distinzione
- Operazioni al dettaglio: attuate dalla banca in contropartita con un numero estremamente ampio di operatori, normalmente per importi unitari contenuti.
- Operazioni all’ingrosso: riguardano le transazioni aventi solitamente importi unitari rimarchevoli, poste in essere con grandi clienti e con operatori professionali e istituzionali.
Seconda distinzione
- Raccolta diretta: rappresentata dalla quantità di risorse finanziarie che la banca raccoglie mediante l’emissione di proprie passività per le quali assume un obbligo di restituzione e pertanto viene registrata nello stato patrimoniale della banca stessa.
- Raccolta indiretta: vede la banca quale intermediario fra il cliente e un soggetto terzo (diverso dalla banca) emittente di passività che non rientrano pertanto nello stato patrimoniale della banca, ma ne trovano l’indicazione nella nota integrativa.
Ulteriori classificazioni delle operazioni di raccolta
- Natura e obiettivi:
- Depositi con funzione monetaria (depositi moneta), che mettono a disposizione del cliente una pluralità di strumenti di pagamento e consentono di accedere all’offerta di servizi bancari.
- Depositi tempo che accesi dal cliente con finalità di remunerazione delle sue disponibilità monetarie.
- Modalità di stipula:
- Contratti bilaterali, in cui la forza contrattuale della banca e del cliente condiziona i contenuti e le condizioni del contratto.
- Contratti di mercato, in cui la banca procede all’emissione di titoli rappresentativi di un deposito.
- Richiesta di rimborso:
- A vista, ossia richiesto dalla clientela in qualsiasi momento.
- A scadenza, è prevista una data di scadenza contrattuale alla quale avverrà rimborso.
- Scadenza:
- A breve, avente scadenza fino a 18 mesi.
- A medio/lungo termine, con scadenza da 18 mesi in avanti.
- Valuta di denominazione:
- Domestica/euro.
- Estera: la raccolta bancaria può essere anche denominata in valuta diversa dall’euro.
Per quanto riguarda le operazioni passive, si è soliti distinguere i depositi con funzione monetaria, che mettono a disposizione del cliente una pluralità di strumenti di pagamento, e i depositi tempo, accesi al cliente con finalità di remunerazione delle sue disponibilità monetarie. La raccolta a scadenza può essere distinta nella componente a breve, avente scadenza fino a 18 mesi, e in quella a medio/lungo termine con scadenza dai 18 mesi in avanti.
Ulteriori classificazioni delle operazioni di prestito
- Modalità di utilizzo (attinente alla certezza e al timing dell’esborso monetario della banca):
- Prestiti per cassa: i prestiti per cassa sono quelli in cui la banca, una volta completata l’istruttoria e deciso la concessione del fido, è soggetta ad un esborso monetario certo e spesso immediato (come per esempio la concessione di un mutuo o l’apertura di un credito in conto corrente).
- Prestiti per firma (o crediti non monetari) sono quelli in cui l’esborso monetario della banca non assume caratteri di certezza, ma unicamente di eventualità (come per esempio una garanzia prestata dalla banca a favore di un suo cliente che deve adempire a scadenza di un’obbligazione di pagamento).
- Presenza di garanzie:
- Prestiti bancari assistiti da una garanzia reale o personale che, in caso di insolvenza del finanziamento, viene utilizzata consentendo alla banca il rientro, totale o parziale, della sua esposizione.
- Prestiti bancari in bilancio a cui non è associato alcun tipo di garanzia specifica, né reale né personale, tranne la garanzia generica del patrimonio dell’affidato.
- Modalità di rimborso:
- Prestiti autoliquidabili o a rientro autonomo sono quelli che non vengono rimborsati direttamente dall’affidato, bensì da un altro soggetto (come nel caso di smobilizzo di crediti commerciali). È possibile distinguere due differenti livelli di autoliquidabilità:
- In senso stretto, qualora il soggetto designato al rimborso dovesse risultare insolvente la banca non può rivalersi sul finanziato (come nel caso dei conventional factoring e dello sconto pro soluto). Il finanziato ha la certezza che la banca non potrà chiedergli l’adempimento dell’obbligazione di rimborso.
- In senso lato, quando in caso di insolvenza del soggetto designato al rimborso del prestito, la banca ha la possibilità di rivalersi direttamente sul finanziato (come nel caso delle operazioni pro solvendo quali lo sconto e il factoring senza garanzia). Il finanziato può essere chiamato ad adempiere se l’operazione entra in fase di patologia (ossia se il soggetto che dovrebbe provvedere al rimborso si rivela insolvente).
- Prestiti a rimborso diretto sono quelli in cui il rimborso del prestito è operato personalmente dal finanziato.
- Prestiti autoliquidabili o a rientro autonomo sono quelli che non vengono rimborsati direttamente dall’affidato, bensì da un altro soggetto (come nel caso di smobilizzo di crediti commerciali). È possibile distinguere due differenti livelli di autoliquidabilità:
- Modalità di rientro:
- Finanziamenti scadenzati sono quelli in cui è previsto un piano di rientro con la precisa individuazione di uno o più scadenze alle quali deve essere rimborsato il capitale e/o gli interessi sul prestito (come per il mutuo). A loro volta possono essere suddivisi in base alla loro scadenza contrattuale:
- Prestiti a breve termine, aventi una scadenza fine 18 mesi e, convenzionalmente, vengono inseriti in questa categoria anche i prestiti a scadenza indeterminata.
- Prestiti a medio/lungo termine, sono i crediti con durata originaria superiore a 18 mesi.
- Finanziamenti validi fino a revoca (a scadenza indeterminata), in questi non è prevista alcuna data contrattuale di scadenza, fatta salva la possibilità per la banca o per il finanziato di uscire dal contratto mediante revoca, esercitabile previo preavviso alla controparte (ad esempio le aperture di credito in conto corrente).
- Finanziamenti scadenzati sono quelli in cui è previsto un piano di rientro con la precisa individuazione di uno o più scadenze alle quali deve essere rimborsato il capitale e/o gli interessi sul prestito (come per il mutuo). A loro volta possono essere suddivisi in base alla loro scadenza contrattuale:
- Valuta di denominazione:
- Domestica/euro.
- Estera, espressi in un’altra valuta.
Le operazioni attive e passive nel bilancio bancario
Le operazioni di raccolta, impiego e di servizio poste in essere dalla banca sono oggetto di iscrizione contabile negli schemi di bilancio dell’impresa bancaria. Analizziamo le voci all’interno dello Stato Patrimoniale (SP) e della Nota Integrativa (NI):
- Le voci debiti v/banche e debiti v/clienti rappresentano la raccolta diretta. Specifiche ulteriori su questa categoria di debiti si ritrovano nella parte B della nota integrativa.
- La voce titoli in circolazione comprende: la raccolta “cartolarizzata” (vale dire attuata mediante l’emissione di titoli), le obbligazioni bancarie, i certificati di deposito e gli altri titoli.
- Nella nota integrativa sono riportati:
- Per i debiti verso le banche, la distinzione fra debiti verso le banche centrali e verso le altre imprese bancarie e, per queste ultime, la composizione merceologica.
- Per i debiti verso la clientela, le tipologie di operazioni in essere.
- Per i titoli in circolazione, la distinzione tra titoli quotati e titoli non quotati, con evidenziazione distinta, in ciascuna categoria, dell’ammontare di titoli obbligazionari.
- Le operazioni di raccolta indiretta non vengono contabilizzate nel corpo principale dello stato patrimoniale, poiché esse non rappresentano risorse che generano flussi di liquidità idonei a finanziare l’attività di impiego della banca.
- Le voci crediti v/banche e crediti v/clienti rappresentano i crediti per cassa, specifiche ulteriori su questa categoria di crediti si ritrovano nella parte B o in alcuni casi specifici nella parte E della nota integrativa.
- I crediti di firma non compaiono nel corpo principale dello stato patrimoniale, ma in nota integrativa nella parte B alla sezione “altre informazioni”, nella voce “garanzie rilasciate e impegni”.
Analisi delle voci all’interno del Conto Economico (CE) della banca
Le banche corrispondono ai depositanti interessi passivi a fronte della raccolta effettuata, percepiscono interessi attivi sui crediti per cassa erogati e sono remunerate mediante un compenso costituito da commissioni per la prestazione di servizi e la concessione di crediti di firma. La differenza tra gli interessi attivi e quelli passivi determina la voce “margine di interesse” che segnala il risultato dell’attività di intermediazione più tipica e tradizionale.
In ogni caso i tassi di interesse sulle operazioni attive e su quelle passive, a parità di forma di mercato sul quale esse vengono posti in essere, sono fissati in relazione anche alla rischiosità che tali transazioni presentano per l’intermediario bancario. Inoltre, i tassi risulteranno inferiori per le operazioni poste in essere con soggetti che, ad attenta valutazione, risultano ampiamente solvibili, mentre sarà superiore la remunerazione richiesta in caso di controparti esposte ad una default probability più elevata. Per le operazioni di raccolta, invece, gli interessi passivi risulteranno mediamente più contenuti sui depositi di moneta rispetto ai depositi tempo, ai quali investitori accedono proprio al fine di ottenere una significativa remunerazione.
I ricavi derivanti dei servizi bancari offerti alla clientela sono indicati con la voce commissioni attive. Nel caso in cui la banca dovesse essere debitrice verso terzi lo si annoterà con la voce commissioni passive.
La nota integrativa
Le commissioni attive passive, assieme alle voci: dividendi e proventi simili, risultato netto dell’attività di negoziazione, risultato netto dell’attività di copertura, utili (perdite) della cessione o a questo di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza passività finanziarie, risultato netto delle attività e passività valutate al fair value, consentono di pervenire, per somma algebrica con il margine di interesse, al margine di intermediazione. In esso andranno confluire i risultati della gestione dei servizi, delle operazioni in titoli e strumenti derivati attuate dalla banca, nonché la remunerazione derivante dalla concessione di crediti di firma.
Le regole di trasparenza
Le norme sulla trasparenza si riferiscono ad un insieme di regole volte a porre il cliente in condizione di conoscere compiutamente i diritti e gli obblighi che derivano dalla stipula di contratti bancari e dal rapporto con l’intermediario, nell’ottica di attenuare l’asimmetria informativa tra le parti, nonché di agevolare la comparazione dei prodotti. La normativa di riferimento è costituita dal TUB, dalle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e dalle disposizioni emanate della Banca d’Italia e dalla Commissione Nazionale per le Società e la borsa (Consob).
La Banca d’Italia evidenzia che le norme sulla trasparenza, oltre a promuovere la tutela del cliente, c Le regole sulle trasparenze si ispirano i principi di:
- Semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela.
- Correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere.
- Comparabilità delle offerte.
La Banca d’Italia ha il potere di eseguire controlli e imporre sanzioni agli intermediari sottoposti alla sua vigilanza. In merito alla pubblicità e all’informativa precontrattuale è previsto che, con riferimento alle operazioni di raccolta, di impiego e ai principali servizi vengano forniti in dettaglio alla clientela informazioni sui tassi praticati, i prezzi, le spese e le altre condizioni economiche. Nella fase precontrattuale il cliente deve essere messo nella condizione di comprendere le caratteristiche della operazione alla quale è interessato che comunque gli viene proposta.
I documenti fondamentali che il cliente può richiedere sono:
- L’avviso contenente le principali norme di trasparenza.
- Il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca e sui tassi di interesse applicati, spese, oneri e altre condizioni contrattuali.
- La copia completa dello schema di contratto.
- Il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali.
I fogli informativi sono strutturati in specifiche sezioni:
- Informazioni sulla banca.
- Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione del servizio.
- Condizioni economiche dell’operazione del servizio.
- Clausole contrattuali che regolano l’operazione o il servizio.
La forma dei contratti relativi alle operazioni bancarie devono essere redatti per iscritto e un loro esemplare deve essere consegnato al cliente. Con riguardo al contenuto il contratto deve riportare il relativo tasso della transazione e ogni altro prezzo e condizione pratica ivi comprese le spese imputabili al cliente, quali quelle relative alle comunicazioni di modifica di condizioni. Le modifiche delle condizioni contrattuali devono essere espressamente comunicate ai clientela, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.
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