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ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI
La tipologia più semplice è la negoziazione per conto di terzi che si identifica nella figura del
broker, è la più semplice perché il broker agisce come tramite tra il cliente e il mercato ricevendo
la proposta e inserendola nel mercato. Un ordine può essere processato per tutto il tempo della
seduta borsistica fino a chiudere con le relative controparti, una volta completo conferisce al
cliente l’eseguito con il relativo prezzo. In questa attività il broker non si assume il rischio
dell’eseguito e percepisce la commissione una volta che la proposta d’ordine viene eseguita.
Quando siamo in presenza di broker non è detto che ci sia garanzia di liquidità per il cliente che in
caso voglia vendere. Ed il broker percepisce una fee solo una volta seguito l’ordine. Ma la consob
stabilisce i massimi delle commissioni, a maggior ragione maggiori sono i quantitativi mantengono
spesso il mercato e quanto più un soggetto da una quantità elevata allora tanto più è logico che
queste commissioni siano minori. In questo servizio per il broker è indifferente se il mercato sale o
scende ma ne viene danneggiato da un mercato piatto, oppure con un mercato molto al ribasso.
E’ necessario essere veramente informati sull’andamento dei titoli e sapere quanti volumi sono
stati mossi su un determinato titolo per poter valutare bene un possibile investimento.
Titolo del credito valtellinese che ha perso il 75% del proprio valore mentre oggi il comunicato del
sole 24 ore ha acquistato il 36% sull’ultimo valore di venerdì che era sotto 1 €. Ed ha guadagnato
poichè la consob ha vietato la vendita allo scoperto per evitare speculazioni al ribasso.Quindi
l’interpretazione è ben diversa GESTIONE DI PORTAFOGLI
Servizi per incentivare a portare gli investitori al mercato. Il servizio è delicatissimo per il cliente
soprattuto nella fase interpretativa ovvero che la valutazione può essere fuorviante. Con questo
servizio l’intermediario propone al cliente di affidargli una parte del patrimonio per investirlo in
borsa. Di fatto si determina una perfetta sostituzione tra intermediario e investitore, ovvero un
rapporto bilaterale sancito da un contratto personale e personalizzabile, che conferisce il mandato
a gestire il patrimonio affidatogli. In cui questa figura dell’intermediario ha tutti i requisiti per
soddisfare l’investitore e ottimizzare le aspettative del nostro investitore. Il singolo investitore nel
momento in cui si affida deve sapere che comunque il patrimonio dato in gestione rimane sempre
di proprietà del cliente, e si apre un conto gestione in cui tutti gli ordini figurano a nome del
cliente, diversi dai fondi dell’intermediario. Non è sempre così ovvero che se il patrimonio del
cliente non è separato nel caso di messa in liquidazione dell’intermediario si verifica la confusione
di patrimonio e il cliente viene trattato come creditore chirografario. Ciò è successo in passato e la
non individuazione del prorprio conto non da possibilità al cliente di reclamare il proprio
patrimonio. Il fatto che il gestore si proponga per gestire i patrimoni dei clienti non conferisce
libertà al gestore di fare ciò che vuole sul patrimonio ma la competenza deve avvenire a favore del
cliente e delle sue aspettative: tutti gli obbiettivi del cliente sono individuati sulla base della
personalizzazione. Vincolo posto dal legislatore: in ogni singolo contratto si deve individuare un
benchmark indicatore di paragone oggettivo che serve per la valutazione della performance del
gestore. Questo ha caratteristiche che non si può modificare, è di mercato per cui il cliente
facilmente lo individua e facilita il confronto.
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Il servizio si caratterizza nel compito di agevolare il collegamento tra investirorie e soggetto
autorizzato alla negoziazione o al collocamento. Questo servizio è importante per un intermediario
di medie piccole dimensioni che ha poca convenienza a strutturarsi com istanze operative di
brokeraggio o dealering, le quali prevedono forti investimenti che si giustificano solo se c’è un
volume rilevante di ordini. In altri termini l’intermediario funge da canale di trasmissione tra cliente
e operatore che eseguirà l’ordine, con questo servizio l’intermediario si propone come bretella di
raccolto tra i clienti che voglio partecipare alla negoziazione e l’altro soggetto. Il servizio prevede
una commissione che comunque viene fatta pagare se e solo se la proposta dell’ordine viene
eseguita ma è comunque prassi che il costo del servizio viene inglobato nella commissione di
esecuzione ma di fatto quest’utlima in termini di contabilizzazione quella fee viene divisa sui due
intermediari una parte percepita dal broker e una parte all’intermediario che ha trasmesso l’ordine.
Un servizio di questo genere può servire anche ad un intermediario molto più grande che può
servire per il cliente che vuole negoziare su di un mercato in cui l’intermediario non è presente.
Esempio: intermediario di grandi dimensioni nel mercato europeo con un cliente che vuole
negoziare sulla borsa di Hong Kong, allora l’intermedisrio può concludere l’accordo
trasmettendolo all’intermediario presente su quella borsa.
Esempio: gruppo intermediari diffuso nel mondo in cui se il cliente italiano vuole operare sul
mercato americano ma non può agire il brench italiano ma deve agire la gemella americana.
Il servizio permette una elasticità operativa a favore del cliente.
SERVIZI D’INVESTIMENTO
Nell’elenco è la voce con vita più travagliata. Questo servizio è finalizzato all’analisi delle esigenze
finanziarie del cliente,alla raccolta e all’elaborazione delle informazioni utili per le scelte di
investimento, alla proposta di solizioni personalizzate. Il legislatore prevede che i soggetti diano
evidenza se i prodotti offerti sono indipendenti o meno dallo stesso intermediario in modo da dare
evidenza di eventuali conflitti di interesse in virtù della trasparenza dell’intermediario.
L’ORDIMAMENTO ARMONIZZATO EUROPEO: MIFID 1 e MIFID2
i fondamenti della MiFid si basano su alcune principali direttive con l’obbiettivo di armonizzare la
regolamentazione.
Delle 42 direttive oltre a MiFid ve ne sono altre 4 importanti come :
a)direttiva market abuse: quando il comportamento sfavorevole attraverso cui un individuo falsa il
meccanismo di formazione dei prezzi, in termine di insider trading o diffusione di informazioni non
vere
b)direttiva prospetti: a fronte di un offerta di un servizio di investimento viene dato uno standard
informativo adeguato ed equivalente per tutti i paesi dell’Ue
c) direttiva trasparency: rafforza la trasparenza degli operatori
d)direttiva OPA: istituisce le linee direttrici minime per lo svolgimento di OPA.
Queste direttive mirano a aumentare la trasparenza degli intermediari e quindi anche a tutelare gli
investitori.
Tra le 42 direttive la più importante è la MIFID che entra in vigore il 1 novembre 2007,sostituisce e
abroga la service directive ISD su cui si è costituito il mercato mobiliare europeo, che era una
direttiva molto debole ed era applicata in modo non uniforme. Alcuni stati che avevano adottato la
ISD in modo blando erano avvantaggiati rispetto agli altri.
La MIFID è stata istituita per superare l’armonizzaziome minima e introduce un’armonizzazione
forte e uniforme per tutti i paesi europei fornendo un quadro regolamentare più dettagliato e
riducendo notevolemente i margini di discrezionalità del legislatore nazionale.
La MiFid contiene regole dettagliate e uniformi per i mercati e gli operatori, forme omogenee di
tutela per gli investitori, rimozione degli arbitraggi regolamentari, creazione di un vero mercato
integrato che favorisca l’inserimento di nuovi operatori istituzionali, stimolando la concorrenza,
accelerano l’innovazione e i processi di consolidamento.
L’obbietto della MiFid è:
è rafforzare la protezione degli investitori e uniformare le regole di condotta nei rapporti tra
• intermediari e clientela
Migliorare l’integrità, l’efficenza e la trasparenza dei mercati attraverso una normativa tagliata
• che regola l’esecuzione degli scambi nei mercati stessi.
Introdurre un livello un livello minimo uniforme di sistemi di governance e di controllo per gli
• intermediari
Stimolare la concorrenza.
•
STRUTTURA : la direttiva vera e propria è quella che definisce le linee guida, a secondo livello
sono previste le norme di dettaglio. Il terzo livello prevede la collaborazione delle autorità nazionali
nella fase di attuazione della disciplina e l’emanazione di linee guida ad opera del CESR. Il quarto
livello è inerente alle autorità di controllo e all’implementszione delle norme di dettaglio.
Novità normative: gli interventi normativi della MiFid di sono concentrati in tre macro-gruppi:
- deregolamentazione dei mercati: emergenza di altri mercati diversi da quelli regolamentati,
quindi è stata eliminata la concentrazione degli scambi, con la possibilità per le banche di
eseguire in conto proprio anche gli ordini su titoli azionari.
- Regole di comportamento verso la clientela; MiFid introduce il principio di best execution
per tutte le tipologie di strumenti per cui l’intermediario deve garantire al cliente il
raggiungimento del miglior risultato possibile sia ex ante sia ex post l’operazione.
L’intermediario deve garantire questo principio inteso in termini di prezzo, costi e velocità di
esecuzione scegliendo tra le possibili esecuzioni quella migliore. E deve essere in grado di
dimostrare al cliente di avere ex post ottenuto per lui il miglior risultato possibile con la sua
strategia di esecuzione.
Requisiti organizzativi degli intermediari: la direttiva ha l’obbiettivo di definire i requisiti
• operativi e organizzativi coerenti con l’evoluzione dei mercati e dei servizi prestati. Si fonda su
un approccio basato su chiari principi in grado di individuare egli standard minimi e condivisi al
fine di lasciare autonomia dell’intermediario su come contestualizzare le norme nei processi.
Nasce la definizione di servizio di investimento con la MiFid che definirà anche il comportamento
dell’intermediario in caso di servizio di consulenza o meno.
Trading Venues
mercato regolamentato
Il era quello in cui tradizionalmente avvenivano gli scambi e colui che
gestiva il mercato regolamentato poteva fare solo quello.
mercati multilaterali di negoziazione
I ovvero gli MTF è stata data la possibilità a banche e sim
la possibilità