Economia del mercatomobiliare
Mercato degli strumenti finanziari
Non è possibile definire autonomamente questo mercato in quanto finalizzato all’operatività e all’efficienza di altri mercati di produzione e di consumo. Quindi è il risultato dell’integrazione di altri mercati di vario tipo consentita dal processo valutativo delle informazioni disponibili. Il mercato delle informazioni è formato da mercati indipendenti in cui le informazioni arrivano adesso con un processo valutativo non prevedibile a priori.
Le informazioni hanno un costo che può essere:
- Costo di acquisizione delle informazioni (produzione o accesso diretto privilegiato alle info)
- Costo di interpretazione delle informazioni
- Costo di verifica della valutazione dell’informazione (rilevanti o non rilevanti)
Il mercato degli strumenti finanziari è risultato di integrazione tra mercato dei capitali e mercato delle informazioni, in cui le informazioni prodotte da un processo valutativo dell’operatività nei mercati esogeni inducono il trading sul mercato dei capitali che avviene con l’ingresso di nuove informazioni sul mercato. Non è possibile però controllare il mercato delle informazioni poiché generato da mercati indipendenti al mercato dei capitali e non è quindi possibile prevedere informazioni a priori. Il trading è quindi il risultato di un processo dinamico valutativo di informazioni pervenute o generate direttamente dal mercato dei capitali endogene ma comunque indipendenti da esso.
Visto che sussiste un processo valutativo delle informazioni insisto nel meccanismo di trading, questo può essere considerato una variabile fondamentale per valutare l’efficienza e l’equilibrio del mercato. Il processo di trading però non ha tempistiche che si possono prevedere quindi si creano inevitabili segmentazioni tra le diverse classi di operatori e investitori che tendono a massimizzare la propria funzione di utilità nel mercato. Le categorie di operatori sono:
- Operatori perfettamente informati
- Operatori informati professionalmente
- Operatori con informazioni derivate
- Operatori inesperti non informati
Ogni operatore ha un grado di avversione al rischio che è inversamente proporzionale al livello di interconnessione tra mercato dei capitali e quello delle informazioni. Il mercato è efficiente in varie forme; efficienza debole:
- I prezzi incorporano tutte le informazioni contenute nei prezzi passati
- Efficienza semi forte: i prezzi inglobano informazioni passate e presenti disponibili
- Efficienza forte: i prezzi riflettono tutte le informazioni
Interpretare le diverse forme di efficienza del mercato attraverso meccanismi di trasmissione operanti tra mercato dei capitali e quello delle informazioni, verifica che deve essere condotta da processo dinamico di integrazione continua di informazioni un punto di vista temporale sia come nel mercato dei capitali, come velocità di integrazione di una determinata informazione nel mercato dei capitali. Posto che il prezzo della negoziazione di una attività finanziaria è il risultato del processo di valutazione delle informazioni sul mercato dei capitali dal quale dipendono il grado di efficienza e di equilibrio del mercato stesso ne consegue che l’efficienza informativa è misurabile anche come velocità di aggiustamento dei prezzi da uno stato di equilibrio all’altro quando la nuova informazione è inclusa nel prezzo.
Requisiti oggettivi dei mercati
- Flusso continuo di informazioni inglobate nei prezzi
- Informazioni standardizzate
- Continuità e densità degli scambi
- Oggettività nella determinazione dei prezzi
- Tipicità dei contratti
- Trasferibilità delle attività finanziarie
- Condizioni di fiscalità
- Fungibilità degli strumenti
La regolamentazione nasce proprio per tutelare gli equilibri dei mercati e a garanzia della trasparenza per gli investitori, ovvero per far in modo che sia sempre verificata la relazione di mercato. La tecnologia gioca un ruolo importante nell’efficienza di mercato infatti questa agisce sulla variabile temporale ottimizzando la percezione e la valutazione di alcune informazioni oltre che agire come input informativo e innovativo esterno, ovvero comprendere nel minor tempo possibile il maggior numero delle informazioni.
Regolamentazione
Il processo di regolamentazione include due sistemi:
- Sistema di vigilanza e controllo: identifica una serie di vincoli attraverso i quali il processo di regolamentazione agisce direttamente sui singoli operatori a tutela dell’efficienza e dell’equilibrio del mercato finanziario, creando una barriera all’entrata al mercato.
- Sistema delle informazioni dovute: identifica uno schema minimale di informazioni che devono essere comunque trasmesse al mercato dei capitali, garantendo al mercato un flusso informativo.
In ogni caso il processo di regolamentazione prevede sia una normativa esogena sia autodisciplina e riguarda sia la fase ex-ante sia la fase ex-post. La regolamentazione esistente riguardante la fase di negoziazione di attività finanziarie richiede:
- Requisiti minimali necessari per l’ammissione alla quotazione
- Informazioni minimali da fornire al mercato
- Regole per le operazioni straordinarie
La regolamentazione per la tutela degli investitori e la salvaguardia degli emittenti crea un trade off tra vincoli imposti dalla regolamentazione agli emittenti e tutela degli investitori.
Le autorità di controllo
Le autorità di controllo sul mercato mobiliare e creditizio sono:
- Ministero del Tesoro
- Banca d’Italia
- Consob
Ministero del tesoro
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) Assicura la stabilità e l’integrità del sistema finanziario e disciplina il controllo dell’integrità dei singoli partecipanti al mercato. Per quanto riguarda le competenze inerenti al mercato mobiliare esso si deve occupare di:
- Determinare i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali
- Determinare i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
- Emanare provvedimenti inerenti in materia di gestione delle crisi
- Regolamentare in materia di vigilanza sui mercati regolamentati
- Individuare nuovi servizi di investimento e nuovi strumenti finanziari
Banca d'Italia
Organo volto a salvaguardare la stabilità e l’equilibrio complessivo dei mercati attraverso il controllo dei flussi finanziari, e curare l’integrità degli intermediari intesa come tutela degli investitori mediante controlli diretti a tutte le categorie di operatori. Le competenze riguardanti il mercato mobiliare sono quelle di:
- Contenere il rischio, stabilità patrimoniale e sana, prudente gestione degli intermediari
- Autorizzare le banche all’esercizio dei servizi d’investimento
- Autorizzare il servizio di gestione collettiva e vigilanza sulle SGR
- Autorizzare l’offerta dei fondi comuni, criteri di redazione e ne approva il regolamento
- Erogare sanzioni nei confronti dei soggetti sottoposti a vigilanza nei limiti delle rispettive competenze
Consob
È la commissione nazionale per le società e la borsa istituita con la legge 7 n 216 del 74’ al fine di: “riattivare il flusso degli investimenti nei settori produttivi, di assicurare un’adeguata informazione del mercato e di esercitare un’efficace vigilanza sulle società quotate, di garantire il miglior funzionamento della struttura organizzativa delle società nell’intento di tutelare il pubblico dei risparmiatori e di uniformare la legislazione italiana in tema di controlli sulle società e sulle attività della borsa a quelli dei paesi economicamente più avanzati”.
È un ente dotato di personalità giuridica e di diritto pubblico dotato di piena autonomia. La commissione è composta da un presidente e due membri scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza di indiscussa moralità e indipendenza nominati con decreto dal presidente della repubblica, durano in carica 7 anni e non possono essere confermati. Le delibere sono adottate collegialmente. I compiti di controllo affidati alla consob riguardano la tutela della trasparenza e della correttezza di ogni evento che si verifica nel mercato degli strumenti finanziari. Vi sono 2 principali indirizzi di azione:
- Codifica di regole e procedure di trasparenza operativa e informativa, e spetta alla consob una volta sentita banca d’italia il compito di:
- Autorizzare e vigilare gli intermediari finanziari allo svolgimento dei servizi di investimento
- Disciplinare le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio italiano i servizi
- Autorizzare lo svolgimento in Italia dei servizi di investimento da parte di imprese extracomunitarie
- Controllo del processo informativo tra emittenti offrenti prodotti finanziari e investitori:
- Supervisione completa sul mercato degli strumenti
- Configurazione di un sistema di informazioni dovute
- Regolamentazione di eventi di natura straordinaria: offerte pubbliche, insider trading
La consob deve svolgere i controlli sulla funzionalità del mercato i cui principali ambiti riguardano:
- Il controllo sulla trasparenza dei mercati
- La vigilanza sul regolare svolgimento delle contrattazioni
- L’individuazione e l’autorizzazione dei mercati regolamentati
- Il monitoraggio delle società di gestione dei mercati
- La stipulazione di accordi con corrispondenti autorità estere per il riconoscimento dei rispettivi mercati
Controlli sull'informativa minimale
- Controlli su società e enti aventi titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, che prevedono controlli sui bilanci consolidati redatti e pubblicati secondo determinate modalità richiedendo agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società che essi controllano la comunicazione di notizie e documenti fissandone la modalità. I controlli prevedono anche l’assunzione di notizie e chiarimenti agli amministratori, revisori e direttori al fine di accertare l’esattezza e la completezza dei dati comunicati e pubblicati. Oltre che prevedere la ricezione di comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ovvero quelle superiori al 2% o al massimo al 10% nel caso in cui una società quotata partecipi ad una non quotata.
- Controlli su amministratori, sindaci e dirigenti di società ed enti con titoli quotati in borsa richiedendo la comunicazione delle partecipazioni detenute nella società da essa controllate.
- Controlli su società partecipanti e partecipate in via maggioritaria da società quotata richiedendo l’indicazione nominativa dei soci nel caso in cui una società partecipi direttamente o indirettamente in una società quotata, ricevendo comunicazioni delle variazioni della parte di coloro che partecipano in una società quotata in misura superiore al 2%
- Controlli di tipo informativo indiretto sulle società di revisione, le società di revisione devono essere iscritte in un albo tenuto dalla consob ed essere in possesso di requisiti che ne assicurano l’indipendenza e l’idoneità tecnica. La consob può chiedere la comunicazione anche periodicam di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti e può eseguire ispezioni presso di esse. In caso di gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione la consob applica sanzioni alle società di revisione.
- Controlli sui soggetti e sulle attività d’intermediazione in strumenti finanziari determinando regole di comportamento che gli intermediari devono tenere nello svolgimento delle attività da loro autorizzate e nei rapporti con gli investitori.
Gli organismi di controllo che si sono scontrati sono consob e banca d’italia ed è successo poiché hanno funzioni molto affini di vigilanza. Mentre la consob ha funzione di controllo della trasparenza informativa, ovvero di informazioni rilevanti che possono modificare i prezzi di mercato vengano presentate sul mercato e quando si parla di offerte presentate ai mercati la consob ha altresì il compito di indurre gli amministratori delle società illustrino tutte le informazioni rilevanti in modo da mettere il possibile investitore di fronte ai possibili rischi dell’operazione. Ovvero volta alla tutela dell’investitore in modo che abbia a disposizione tutte le informazioni per poter formulare un giudizio sulle proprie operazioni.
Un aspetto problematico è nato dal fatto che il controllo sulla rischiosità delle banche spetta comunque alla banca d’Italia. Quindi anche se dal TUF sappiamo che i due organi devono collaborare tra di loro, chiaramente si è verificato un black out che ha provocato una perdita per molti risparmiatori. La banca d’Italia è venuta meno al suo compito di controllo di stabilità e vigilanza e la sua risposta è stata nel fatto che quei titoli erano stati affidati al mercato, per contro la consob assoggettata dal fatto che la banca d’Italia vigila la consob non ha controllato le caratteristiche di quei titoli emessi da banche.
Consob e Banca d’Italia controllano verticalmente anche le società di revisione, le quali affiancano ogni società che intendono quotarsi e che sono quotate nel mercato.
Società di revisione
Le società di revisione hanno il compito di controllare le scritture contabili e i bilanci delle società richiedenti, sono quindi società operative della consob e nel caso in cui le società richiedenti sono banche la società di revisione è una società operativa della banca d’Italia. La regolamentazione prevede che ogni società venga controllata negli atti da una società di revisione e i requisiti per poter essere quotata contano proprio il fatto di avere bilanci di esercizio controllati da una società di revisione.
Le società di revisione sono pagate dalle stesse società richiedenti la revisione, quindi nasce un rischio di collusione molto alto. Inoltre la conclusione di contratti avviene su offerta e sanciti con contratti triennali, il problema è quindi capire fino a che punto la società di consulenza è indipendente nel giudizio? Al momento non ci sono azioni che mirano a riorganizzare il ruolo di queste società ovvero che siano svincolate del tutto dalle società che controllano. Quindi il limite è evidente.
Ciò che gode di indipendenza è invece la società che gestisce il mercato ovvero la gestione dei mercati che nel nostro mercato si chiama Borsa Italiana, che ha il compito operativo di far funzionare il mercato dei capitali e all’efficace organizzazione e corretto funzionamento delle negoziazioni.
Il funzionamento di questi mercati ha incrementato l’efficienza informativa delle negoziazioni, infatti il mercato telematico ha permesso di avere in tempo reale la conoscenza di maggiori informazioni. La tecnologia però ha portato una rivoluzione nella gestione degli errori con una contestuale riduzione di costi.
Coordinamento tra i diversi organi
È possibile distinguere in coordinamento verticale di carattere tecnico derivante dalla necessità di perfetta integrazione dei controlli riferiti ai diversi livelli di mercato, oppure un coordinamento orizzontale derivante dell’esigenza di armonizzazione dei diversi provvedimenti emanati dalle diverse autorità, che molto spesso causano commistione tra i sistemi ovvero provvedimenti che fanno riferimento sia al sistema dei controlli sia a quello delle informazioni minimali come:
- Determinazione di requisiti e modalità di pubblicazione del prospetto informativo
- Modalità di registrazione delle operazioni compiute su strumenti finanziari
- Atti di cooperazione con le autorità degli Stati della comunità europea e degli Stati extracomunitari in materia di autorizzazione
Analisi dei servizi di investimento
Gli intermediari di servizi sono tali per cui agiscono nel proporre e facilitare operazioni tra soggetti in surplus e in deficit. Gli intermediari che possono svolgere questa operazione sono le banche e le imprese di investimento che nel nostro mercato queste ultime si chiamano società di intermediazione mobiliare (SIM). In un tentativo del legislatore di essere razionale queste imprese di investimento vengono autorizzate esattamente con le stesse procedure che le banche devono seguire le banche per essere autorizzate, questo perché le SIM svolgono la stessa attività che può essere svolta anche dalle banche.
La funzione di intermediazione e il ruolo dell’intermediario consentono di modulare l’integrazione informativa del trading tra le varie categorie di operatori nonché di tradurre tale interpretazione direttamente nel processo di negoziazione favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Gli intermediari offrono servizi di assistenza al funzionamento dei mercati; il loro intervento riguarda tre ambiti operativi:
- Emissione degli strumenti finanziari e collocamento (a e b), riguardano le operazioni di mercato primario
- Negoziazione (c e d), correlato con l’emissione e il fatto che vi sia modo di poter rivendere ciò che ho in portafoglio
- Investimento (e f g) le cui linee portanti sono la riserva dell’attività a particolari imprese, l’imposizione di regole di stabilità, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti, una vigilanza ispettiva e regolamentare sui soggetti autorizzati.
I servizi di investimento tali per cui serve l’autorizzazione art 1 comma 5 del TUF sono:
- Negoziazione in proprio conto
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Appunti Economia del mercato mobiliare
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