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ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

La tipologia più semplice è la negoziazione per conto di terzi che si identifica nella figura del

broker, è la più semplice perché il broker agisce come tramite tra il cliente e il mercato ricevendo

la proposta e inserendola nel mercato. Un ordine può essere processato per tutto il tempo della

seduta borsistica fino a chiudere con le relative controparti, una volta completo conferisce al

cliente l’eseguito con il relativo prezzo. In questa attività il broker non si assume il rischio

dell’eseguito e percepisce la commissione una volta che la proposta d’ordine viene eseguita.

Quando siamo in presenza di broker non è detto che ci sia garanzia di liquidità per il cliente che in

caso voglia vendere. Ed il broker percepisce una fee solo una volta seguito l’ordine. Ma la consob

stabilisce i massimi delle commissioni, a maggior ragione maggiori sono i quantitativi mantengono

spesso il mercato e quanto più un soggetto da una quantità elevata allora tanto più è logico che

queste commissioni siano minori. In questo servizio per il broker è indifferente se il mercato sale o

scende ma ne viene danneggiato da un mercato piatto, oppure con un mercato molto al ribasso.

E’ necessario essere veramente informati sull’andamento dei titoli e sapere quanti volumi sono

stati mossi su un determinato titolo per poter valutare bene un possibile investimento.

Titolo del credito valtellinese che ha perso il 75% del proprio valore mentre oggi il comunicato del

sole 24 ore ha acquistato il 36% sull’ultimo valore di venerdì che era sotto 1 €. Ed ha guadagnato

poichè la consob ha vietato la vendita allo scoperto per evitare speculazioni al ribasso.Quindi

l’interpretazione è ben diversa GESTIONE DI PORTAFOGLI

Servizi per incentivare a portare gli investitori al mercato. Il servizio è delicatissimo per il cliente

soprattuto nella fase interpretativa ovvero che la valutazione può essere fuorviante. Con questo

servizio l’intermediario propone al cliente di affidargli una parte del patrimonio per investirlo in

borsa. Di fatto si determina una perfetta sostituzione tra intermediario e investitore, ovvero un

rapporto bilaterale sancito da un contratto personale e personalizzabile, che conferisce il mandato

a gestire il patrimonio affidatogli. In cui questa figura dell’intermediario ha tutti i requisiti per

soddisfare l’investitore e ottimizzare le aspettative del nostro investitore. Il singolo investitore nel

momento in cui si affida deve sapere che comunque il patrimonio dato in gestione rimane sempre

di proprietà del cliente, e si apre un conto gestione in cui tutti gli ordini figurano a nome del

cliente, diversi dai fondi dell’intermediario. Non è sempre così ovvero che se il patrimonio del

cliente non è separato nel caso di messa in liquidazione dell’intermediario si verifica la confusione

di patrimonio e il cliente viene trattato come creditore chirografario. Ciò è successo in passato e la

non individuazione del prorprio conto non da possibilità al cliente di reclamare il proprio

patrimonio. Il fatto che il gestore si proponga per gestire i patrimoni dei clienti non conferisce

libertà al gestore di fare ciò che vuole sul patrimonio ma la competenza deve avvenire a favore del

cliente e delle sue aspettative: tutti gli obbiettivi del cliente sono individuati sulla base della

personalizzazione. Vincolo posto dal legislatore: in ogni singolo contratto si deve individuare un

benchmark indicatore di paragone oggettivo che serve per la valutazione della performance del

gestore. Questo ha caratteristiche che non si può modificare, è di mercato per cui il cliente

facilmente lo individua e facilita il confronto.

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Il servizio si caratterizza nel compito di agevolare il collegamento tra investirorie e soggetto

autorizzato alla negoziazione o al collocamento. Questo servizio è importante per un intermediario

di medie piccole dimensioni che ha poca convenienza a strutturarsi com istanze operative di

brokeraggio o dealering, le quali prevedono forti investimenti che si giustificano solo se c’è un

volume rilevante di ordini. In altri termini l’intermediario funge da canale di trasmissione tra cliente

e operatore che eseguirà l’ordine, con questo servizio l’intermediario si propone come bretella di

raccolto tra i clienti che voglio partecipare alla negoziazione e l’altro soggetto. Il servizio prevede

una commissione che comunque viene fatta pagare se e solo se la proposta dell’ordine viene

eseguita ma è comunque prassi che il costo del servizio viene inglobato nella commissione di

esecuzione ma di fatto quest’utlima in termini di contabilizzazione quella fee viene divisa sui due

intermediari una parte percepita dal broker e una parte all’intermediario che ha trasmesso l’ordine.

Un servizio di questo genere può servire anche ad un intermediario molto più grande che può

servire per il cliente che vuole negoziare su di un mercato in cui l’intermediario non è presente.

Esempio: intermediario di grandi dimensioni nel mercato europeo con un cliente che vuole

negoziare sulla borsa di Hong Kong, allora l’intermedisrio può concludere l’accordo

trasmettendolo all’intermediario presente su quella borsa.

Esempio: gruppo intermediari diffuso nel mondo in cui se il cliente italiano vuole operare sul

mercato americano ma non può agire il brench italiano ma deve agire la gemella americana.

Il servizio permette una elasticità operativa a favore del cliente.

SERVIZI D’INVESTIMENTO

Nell’elenco è la voce con vita più travagliata. Questo servizio è finalizzato all’analisi delle esigenze

finanziarie del cliente,alla raccolta e all’elaborazione delle informazioni utili per le scelte di

investimento, alla proposta di solizioni personalizzate. Il legislatore prevede che i soggetti diano

evidenza se i prodotti offerti sono indipendenti o meno dallo stesso intermediario in modo da dare

evidenza di eventuali conflitti di interesse in virtù della trasparenza dell’intermediario.

L’ORDIMAMENTO ARMONIZZATO EUROPEO: MIFID 1 e MIFID2

i fondamenti della MiFid si basano su alcune principali direttive con l’obbiettivo di armonizzare la

regolamentazione.

Delle 42 direttive oltre a MiFid ve ne sono altre 4 importanti come :

a)direttiva market abuse: quando il comportamento sfavorevole attraverso cui un individuo falsa il

meccanismo di formazione dei prezzi, in termine di insider trading o diffusione di informazioni non

vere

b)direttiva prospetti: a fronte di un offerta di un servizio di investimento viene dato uno standard

informativo adeguato ed equivalente per tutti i paesi dell’Ue

c) direttiva trasparency: rafforza la trasparenza degli operatori

d)direttiva OPA: istituisce le linee direttrici minime per lo svolgimento di OPA.

Queste direttive mirano a aumentare la trasparenza degli intermediari e quindi anche a tutelare gli

investitori.

Tra le 42 direttive la più importante è la MIFID che entra in vigore il 1 novembre 2007,sostituisce e

abroga la service directive ISD su cui si è costituito il mercato mobiliare europeo, che era una

direttiva molto debole ed era applicata in modo non uniforme. Alcuni stati che avevano adottato la

ISD in modo blando erano avvantaggiati rispetto agli altri.

La MIFID è stata istituita per superare l’armonizzaziome minima e introduce un’armonizzazione

forte e uniforme per tutti i paesi europei fornendo un quadro regolamentare più dettagliato e

riducendo notevolemente i margini di discrezionalità del legislatore nazionale.

La MiFid contiene regole dettagliate e uniformi per i mercati e gli operatori, forme omogenee di

tutela per gli investitori, rimozione degli arbitraggi regolamentari, creazione di un vero mercato

integrato che favorisca l’inserimento di nuovi operatori istituzionali, stimolando la concorrenza,

accelerano l’innovazione e i processi di consolidamento.

L’obbietto della MiFid è:

è rafforzare la protezione degli investitori e uniformare le regole di condotta nei rapporti tra

• intermediari e clientela

Migliorare l’integrità, l’efficenza e la trasparenza dei mercati attraverso una normativa tagliata

• che regola l’esecuzione degli scambi nei mercati stessi.

Introdurre un livello un livello minimo uniforme di sistemi di governance e di controllo per gli

• intermediari

Stimolare la concorrenza.

STRUTTURA : la direttiva vera e propria è quella che definisce le linee guida, a secondo livello

sono previste le norme di dettaglio. Il terzo livello prevede la collaborazione delle autorità nazionali

nella fase di attuazione della disciplina e l’emanazione di linee guida ad opera del CESR. Il quarto

livello è inerente alle autorità di controllo e all’implementszione delle norme di dettaglio.

Novità normative: gli interventi normativi della MiFid di sono concentrati in tre macro-gruppi:

- deregolamentazione dei mercati: emergenza di altri mercati diversi da quelli regolamentati,

quindi è stata eliminata la concentrazione degli scambi, con la possibilità per le banche di

eseguire in conto proprio anche gli ordini su titoli azionari.

- Regole di comportamento verso la clientela; MiFid introduce il principio di best execution

per tutte le tipologie di strumenti per cui l’intermediario deve garantire al cliente il

raggiungimento del miglior risultato possibile sia ex ante sia ex post l’operazione.

L’intermediario deve garantire questo principio inteso in termini di prezzo, costi e velocità di

esecuzione scegliendo tra le possibili esecuzioni quella migliore. E deve essere in grado di

dimostrare al cliente di avere ex post ottenuto per lui il miglior risultato possibile con la sua

strategia di esecuzione.

Requisiti organizzativi degli intermediari: la direttiva ha l’obbiettivo di definire i requisiti

• operativi e organizzativi coerenti con l’evoluzione dei mercati e dei servizi prestati. Si fonda su

un approccio basato su chiari principi in grado di individuare egli standard minimi e condivisi al

fine di lasciare autonomia dell’intermediario su come contestualizzare le norme nei processi.

Nasce la definizione di servizio di investimento con la MiFid che definirà anche il comportamento

dell’intermediario in caso di servizio di consulenza o meno.

Trading Venues

mercato regolamentato

Il era quello in cui tradizionalmente avvenivano gli scambi e colui che

gestiva il mercato regolamentato poteva fare solo quello.

mercati multilaterali di negoziazione

I ovvero gli MTF è stata data la possibilità a banche e sim

la possibilità

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
22 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martyrossy di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia del mercato mobiliare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Dell'acqua Massimiliano.