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Confronto tra SICAV e FCI
NB. PRIMA DEL TUF LE SICAV POTEVANO ESSERE SOLO MONOCOMPARTO. POICHÉ SIPENSAVA CHE CIÒ ANDASSE CONTRO IL PRINCIPIO DI NON ATTRIBUIRE DIRITTIPATRIMONIALI DIVERSI.
Se io sono un investitore, devo scegliere se investire in una SICAV o in un FCI, in entrambi i casi avrò una gestione collettiva del risparmio.
Nel caso del fondo avrò una SGR, nel caso della SICAV avrò o la SICAV stessa o una SGR esterna.
Nel caso della SICAV si acquisisce un titolo di soci, nel caso del FCI non siamo soci e non si può influenzare minimamente la gestione del fondo. Se siamo piccoli investitori, la differenza non è molta. Se siamo grossi investitori, e si investe in una SICAV, comprando azioni nominative, si possono esprimere opinioni in assemblea dei soci, poiché c’è diritto di voto, influenzando la gestione.
Le sanzioni per insider trading ed aggiotaggio
L’insider trading e l’aggiotaggio da sempre,
data la dinamicità dei mercati finanziari rappresentano una grave minaccia alla regolarità delle transazioni e quindi alla fiducia che i risparmiatori ripongono nel mercato. L'insider trading consiste nella compravendita di strumenti finanziari (in particolare azioni) da parte di chi è nella condizione di insider, sia primario che secondario, cioè un soggetto (che può essere una persona che fa parte dell'organico della società oppure un elemento esterno) che ha possibilità di acquisire in anticipo rispetto agli altri investitori informazioni rilevanti riguardanti l'attività dell'emittente titoli e la sfrutta per trarne profitto. Mentre si ha aggiotaggio quando un soggetto cerca di trarre profitto divulgando informazioni false o esagerate oppure facendo operazioni simulate. Con manipolazione del mercato invece si fa riferimento a operazioni, ordini di compravendita o diffusione di informazioni, suscettibili di alterare il corretto funzionamento del mercato finanziario.fornire indicazioni false o comunque fuorvianti in relazione a strumenti finanziari quotati o per cui è stata richiesta l'ammissione alla quotazione; l'aggiotaggio si manifesta con i medesimi comportamenti illeciti della manipolazione, ma avendo ad oggetto titoli non quotati.
Con la legge n.157 del 91' individuava 5 tipi di condotte illecite ovvero: utilizzazione di informazioni riservate, divulgazione di informazioni riservate, utilizzazione di info riservate da parte di soggetti particolari, utilizzo ministeriale di informazioni riservate e utilizzo secondario di informazioni riservate.
L'abuso di informazioni con questa legge si traduceva in obbligo di astensione dalla divulgazione e dall'utilizzo delle stesse per chiunque ne fosse stato in possesso. Per quanto riguarda l'aggiotaggio veniva considerato un reato di mero pericolo, elemento da cui conseguiva una certa di difficoltà di accertamento del reato. Questa disciplina venne considerata
insufficiente per la repressione degli abusi di mercato sia per l'estensione dei soggetti destinatari della normativa sia per le modalità sanzionatorie. Infatti, la pena detentiva era modesta e per quella pecuniaria erano stati stabiliti limiti minimi (insider trading fino ad un anno con multa da 10 a 300 milioni di lire ed aggiotaggio fino a 6 mesi; con aggravanti se l'operatore avesse perseguito il fine di provocare un'alterazione del prezzo del valore mobiliare, se il fatto fosse stato commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri o se si fossero resi autori dei soggetti qualificati). Il TUF per quanto riguarda la definizione dei soggetti attivi ha mantenuto la distinzione fra insider primari e secondari, estendendo la categoria dei secondari. Ha svolto un'opera di semplificazione delle condotte illecite infatti individua solo 3 specie di reato: utilizzo di informazioni privilegiate, che è tipico degli insider primari e riguarda l'uso.distinguo tra sanzioni amministrative e sanzioni penali. Le sanzioni amministrative possono essere comminate dall'Autorità di vigilanza del mercato finanziario (Consob) e prevedono multe pecuniarie. Le sanzioni penali, invece, sono comminate dal sistema giudiziario e possono comportare pene detentive. Il reato di insider trading è punito con la reclusione da 6 mesi a 6 anni e con una multa da 50.000 a 5 milioni di euro. Nel caso di aggiotaggio, la pena prevista è la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 100.000 a 5 milioni di euro. È importante sottolineare che il reato di insider trading può essere commesso sia da persone fisiche che da persone giuridiche, mentre il reato di aggiotaggio può essere commesso solo da persone fisiche. Inoltre, il TUF prevede anche la possibilità di applicare sanzioni accessorie, come la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività finanziarie. Infine, è importante ricordare che il TUF prevede anche la possibilità di segnalare le violazioni di insider trading e aggiotaggio all'Autorità giudiziaria, che può avviare un procedimento penale nei confronti degli autori dei reati.inasprimento del regime sanzionatorio: per il primo è stato previsto un raddoppio della durata massima della reclusione e della pena pecuniaria (la pena è poi incrementata in caso di rilevante offensività del reato, qualità personali del soggetto colpevole e entità del profitto realizzato con il comportamento illecito) e per colmare una lacuna presente nella precedente legge ha previsto in ogni caso la confisca dei mezzi usati per compiere il reato e dei beni che ne costituiscono profitto; per i secondi ha elevato il massimo della pena a 5 anni. In caso di fatto commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri, soggetti qualificati autori del reato e condotta effettuata a mezzo stampa è previsto un raddoppio della pena. Questa legge tuttavia non ha raggiunto completamente gli effetti sperati; nel 2002 infatti è stato fatto un nuovo intervento con cui si è provveduto a rivedere le tipologie di illeciti, penali edAmministrativi riguardanti le società commerciali. Questa revisione ha seguito 3 direttrici: riduzione del numero delle fattispecie penalmente rilevanti, introduzione di previsioni in grado di colmare lacune di tutela e ricostruzione di ogni fattispecie secondo criteri espressi da principi costituzionali. In riferimento a quest'ultima specie per principi ci riferiamo a: il principio della maggiore determinatezza della previsione di ciascun illecito, il principio guida di diretta derivazione costituzionale dell'offensività.
Viene rivisto il reato di aggiotaggio, la nuova disciplina si caratterizza per un ulteriore semplificazione; sono accorpate le varie figure di aggiotaggio presenti nel nostro ordinamento. Viene eliminato il precedente riferimento alle notizie tendenziose ed esagerate, espressione considerata sovrabbondante rispetto al requisito della falsità e viene affidato al requisito dell'alterazione dei prezzi la funzione di selezionare le condotte punibili.
È stata poi eliminata la circostanza aggravante dell’impego dei mezzi di comunicazione di massa ma è sempre disposta la confisca del prodotto o dei profitti del reato, se la loro individuazione non risulta possibile la confisca dovrà avere per oggetto una somma di denaro o di beni di valore equivalente.
DIRETTIVA 2003/6/CEE SUL MARKET ABUSE
La Direttiva 2003/6/CE si pone come misura di attuazione del FSAP che ha tracciato le linee guida per la creazione di un mercato unico europeo degli strumenti finanziari; il Financial Service Action Plan (11/05/99) ha infatti come priorità: l’integrazione dei mercati finanziari all’ingrosso, l’apertura dei mercati e dei servizi finanziari al dettaglio e l’armonizzazione ed il rafforzamento delle regole di vigilanza in ambito comunitario.
Le finalità di questa direttiva sono quelle di:
- armonizzazione delle diverse normative nazionali relative agli abusi di mercato, intendendo con
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ciò Insider trading, manipolazione del mercato e aggiotaggio relativo a titoli non quotati mantenimento dell'integrità dei mercati finanziari e accrescimento della fiducia degli investitori nei mercati stessi; lotta al finanziamento delle attività illecite, in particolare terroristiche; perseguimento di una maggiore trasparenza nell'attività degli operatori dei mercati finanziari e di una maggiore cooperazione tra le Autorità di vigilanza dei vari Stati membri.
Questa direttiva poi dettando norme che sono volte ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari e accrescere la fiducia degli investitori nei mercati stessi, cerca anche di contrastare la lotta al finanziamento delle attività terroristiche e i grandi scandali finanziari che si erano verificati sulle principali piazze mondiali.
Con la direttiva 2003/6 è stato applicato per la prima volta il making law elaborato a livello comunitario.
nel febbraio 2001 nell'ambito del Rapporto Lamfalussy, con il duplice scopo di rendere più rapida ed agevole l'elaborazione, l'approvazione e l'applicazione di regole comuni in materia finanziaria e di realizzare un maggiore coinvolgimento dei diversi agenti interessati; ha introdotto nuove tecniche legislative basate su un approccio che è articolato su quattro livelli: 1. La Commissione, previa consultazione con il Consiglio e con il Parlamento europei, adotta proposte di Direttiva; a questo stadio basta raggiungere un consenso sui principi guida della regolamentazione. 2. La Commissione richiede la consulenza tecnica del CESR (commitee of european securities regulators), riguardo alla definizione della nuova regolamentazione, che a sua volta si consulta con i partecipanti al mercato; successivamente la Commissione sottopone la proposta all'ESC (european securities committee) ed infine essa adotta le nuove misure. Il parlamento europeo èTenuto costantemente informato durante questo processo e se non ritiene che le misure rispettino i termini concordati nella prima parte la commissione deve riformulare la proposta tenendone conto.
3. Il CESR è incaricato di seguire in dettaglio l'applicazione della nuova regolamentazione, curando che sia uniforme in tutti i Paesi membri.
4. La Commissione controlla che gli Stati membri si adeguino alla nuova regolamentazione comunitaria, attraverso il recepimento e l'applicazione della stessa.
Ci sono stati diversi provvedimenti di attuazione della direttiva in esame sul market abuse:
Direttiva 2003/124/CE del 22 dicembre 2003, riguardante le modalità di esecuzione per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato;
Direttiva 2003/125/CE (della stessa data) riguardante le modalità di esecuzione della corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento.
possono essere considerati come dichiarazioni ai sensi del presente regolamento. Inoltre, viene stabilito che le dichiarazioni devono essere redatte in modo chiaro, conciso e comprensibile per il pubblico, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile. Le informazioni devono essere organizzate in modo logico e strutturato, utilizzando titoli, paragrafi e elenchi puntati quando appropriato. Inoltre, è possibile utilizzare formattazioni come grassetto, corsivo e sottolineato per evidenziare determinate parole o concetti.