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METODO INTEGRALE: RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO
Eliminazione della partecipazione
Art. 33, c1 D.Lgs 127/91 dati contabili alla data del primo consolidamento
Art. 33, c2 D.Lgs 127/91 trattamento della differenza.
Bisognerà fare un confronto tra costo di acquisto e patrimonio netto della partecipata, ma solo alla data di acquisizione del controllo
Costo = PN partecipata non c’è differenza (nella realtà non capita mai)
Costo > PN partecipata differenza positiva:
o Attribuzione alle attività ed alle passività
o Differenza da consolidamento (avviamento)
o Riduzione riserva consolidamento
Costo < PN partecipata differenza negativa
o Attribuzione alle attività ed alle passività
o Riserva da consolidamento
o Fondo rischi da consolidamento
DIFFERENZA POSITIVA
1^ ipotesi immobile maggior valore dell’immobile: ci sono delle attività che valgono di più
2^ ipotesi spero di avere un beneficio futuro (avviamento) oppure perché l’azienda ha un personale che possiede competenze che
io non ho. L’avviamento è il maggior costo che ho per far fronte ad un beneficio futuro (è diverso dal consolidamento ed è un rischio).
3^ ipotesi riduzione della riserva maggior costo derivante da un investimento sbagliato (non capita mai)
ATTRIBUZIONE ALLE ATTIVITA’ ED ALLE PASSIVITA’: uguale e contrario a quello di prima
RISERVA DA CONSOLIDAMENTO: ho fatto un buon investimento
FONDO RISCHI DA CONSOLIDAMENTO: rischio che per i prossimi anni subirò delle perdite (es. compro un bar che va male con la
speranza di riavviarlo ho messo in conto perdite future).
HP A differenza tra costo partecipazione e PN della partecipata imputabile a elementi patrimoniali (vedi slide)
HP B differenza tra costo e PN della partecipata NON imputabile a elementi patrimoniali
HP C differenza tra costo partecipazione e PN della partecipata imputabile in parte a elementi patrimoniali.
(vedi slide)
Partecipazione non totalitaria: interessi di minoranza
Art. 32,c3 D.Lgs 127/91
Il trattamento della differenza tra costo e %PN partecipata è il medesimo visto per la partecipazione totalitaria, tuttavia occorre
individuare:
Il PN di pertinenza dei terzi
Il risultato di pertinenza dei terzi.
Esempio:
CONSOLIDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO
Dal momento in cui ho acquisito il controllo posso consolidare il conto economico.
Il consolidamento è integrale e, quindi, va fatto riga per riga. Se il controllo è al 100% si sommano i dati e basta; se invece il controllo
non è totalitario si sommano tutti i ricavi e costi dell’uno e dell’altro, ma arrivati al risultato d’esercizio lo si deve ripartire in base alla
partecipazione se ho l’80%, il 20% è risultato d’esercizio di terzi, che va a sommarsi al capitale e riserve di terzi in stato patrimoniale
(nel patrimonio netto) che si è rilevato al momento dell’acquisto.
Al gruppo spetta tutto l’utile di A (120) e il 75% dell’utile di B (45), mentre ai terzi spetterà il 25% dell’utile di B (15).
Se tra A e B avvengono degli
scambi, alcuni costi e alcuni
ricavi vengono cancellati perché
costituiscono operazioni
interne al gruppo, ma non è
questo il caso.
Regola generale
Il consolidamento avviene alla data di acquisizione del controllo
Situazione contabile riferita alla data di acquisizione determinazione del PN alla data di acquisizione del controllo da
confrontare con il costo della partecipazione.
Il conto economico (ricavi e costi) sono consolidati dalla data di acquisizione del controllo.
LA DATA Più FACILE è IL 31/12 perché C’è DA GUARDARE SOLO LO STATO PATRIMONIALE; LE DATE Più COMPLICATE SONO QUELLE IN
CORSO D’ANNO PERCHE’ DEVO SPEZZARE IL CONTO ECONOMICO
CASO A ACQUISTO IN DATA
1/1
Quale patrimonio netto mi
serve per fare il confronto con il
costo e per capire se c’è una
differenza positiva o negativa? Il
150 di costo lo devo confrontare
con il PN esistente all’1/1.
Da quando unisco il conto
economico? Dall’1/1
CASO B ACQUISTO IN DATA 1/04 Ho bisogno di determinare il PN
dall’1/1 all’1/4; il conto
economico lo consolido
aìdall’1/4 in poi (rappresenta
un flusso di costi e di ricavi).
Ho bisogno di costruirmi
extracontabilmente un
bilancio per i primi 3 mesi,
costruendomi quel 105 di PN
che non leggo da nessuna
parte. Costruisco il PN dei primi
3 mesi dal quale salta fuori un
utile di 5.
A fine anno toglierò al conto economico i ricavi e i costi dei primi tre mesi per poter ricavare i dati che servono per il consolidamento
dall’1/4 al 3/12.
CASO C ACQUISTO IN DATA 1/11 Succede la stessa cosa del caso
B spacco la gestione della
controllata nel prima e nel
doto la data di acquisto. Ciò
che è successo prima serve
per determinare il PN per il
confronto con la
partecipazione. Per il conto
economico si consolidano solo
novembre e dicembre perché i
mesi dopo l’acquisto sono solo
due.
Molte operazioni tra società si vanno a chiudere attorno ad una data in cui le informazioni ci sono da, per poter usare i dati del bilancio
che già c’erano, il che è molto più comodo rispetto alla ricostruzione delle informazioni stesse.
Art. 33.1 D.Lgs 127/91
Eliminazione crediti/debiti e costi/ricavi
Nel bilancio devono rimanere solo le operazioni nei confronti dell’esterno e devono essere eliminate quelle che avvengono all’interno
del gruppo.
Eliminazione rapporti intersocietari
Pertanto tutto ciò che viene fatto tra le società del gruppo non è rilevante ai fini del bilancio consolidato. Situazione analoga agli scambi
tra “filiali” della stessa società non rilevano ai fini del bilancio d’esercizio eliminazione dei rapporti intersocietari.
Eliminazione dei crediti/debiti infragruppo Alla fine dell’anno ci sono dei
crediti/debiti nei confronti l’uno
dell’altra.
Il credito può essere nato come credito
diretto o derivato da una
compravendita LO DEVO
ELIMINARE! Perché quel rapporto è
interno al gruppo.
Eliminazione dei costi/ricavi infragruppo Nel conto economico consolidato le
vendite e gli acquisti infragruppo
non devono comparire.
ESEMPIO
Si vanno a cercare le operazioni avvenute all’interno del gruppo con l’obiettivo di eliminarle: A e B fanno parte dello stesso
gruppo. A compra merci da terzi
per 80 e le rivende a B sempre
per 80.
Per far si che questa transa-
zione venga rilevata in contabi-
lità, bisogna che ci sia il fatto
amministrativo, ovvero:
La società ha rapporti con
soggetti terzi
Deve esserci almeno un
aspetto finanziario
Dato che A e B formano un
unico soggetto economico e
non c'é nessun soggetto terzo
coinvolto, Loghi non va rilevata
a bilancio consolidato, perché vi si rilevano solo le operazioni tra gruppo e soggetti terzi e non quelle infragruppo
NO RICAVO DI A
NO ACQUISTO DI B
In presenza di correzioni per operazioni infragruppo si effettuano prima tali correzioni e poi si rettificano le operazioni viste prima
(divisione e destinazione dei risultati tra gruppo e terzi).
ELIMINAZIONE DEGLI UTILI INTERNI
Eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra imprese del gruppo relative a valori compresi nel patrimonio,
diversi da lavori in corso su ordinazione
La non eliminazione è consentita solo per operazioni concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione
comporta costi sproporzionati quando A vende a B e l’operazione avviene a condizioni di mercato (la vendita all’interno
del gruppo avviene allo stesso prezzo a cui lo venderebbe ad un soggetto esterno al gruppo).
Se il gruppo non dovesse fare la rettifica dovrebbe aggiungere l’informazione in nota integrativa.
Le operazioni infragruppo che generano utili interni sono:
Vendite infragruppo a prezzi superiori al costo per beni non venduti a terzi
Trasferimenti di immobilizzazioni
Dividendi.
Vendita infragruppo a prezzi superiori al costo per i beni non rivenduti a terzi
1. A vende a B ad un prezzo pari al costo d’acquisto, merci totalmente rivendute da B non c’è utile interno
2. Vendita di beni ad un prezzo pari al costo totalmente presenti nel magazzino di B non c’è utile interno. A differenza della
prima è che quello che ho comprato è rimasto nel magazzino di B.
3. Vendita di beni ad un prezzo superiore al costo d’acquisto, interamente rivenduto da B non c’è rettifica
4. Vendita di beni ad un prezzo superiore al costo d’acquisto, totalmente o parzialmente nel magazzino di B rettifica di utile
interno.
VENDITA DI MERCI AD UN PREZZO PARI AL COSTO, INTERAMENTE RIVENDUTE A TERZI
vedi appunti quaderno
VENDITA DI MERCI AD UN PREZZO PARI AL COSTO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE NEL MAGAZZINO DI B
Le merci che B ha comprato sono ancora nel
magazzino perché non sono ancora state vendute. A
ha comprato e venduto a 500 quello che cambiano
sono SP e CE di B perché in questo caso le merci
comprate non sono state rivendute allora si
procederà alla rettifica delle rimanenza di magazzino
(costi non di competenza di quest’anno perché non
ancora vendute).
VENDITA DI MERCI AD UN PREZZO SUPERIORE AL COSTO, INTERAMENTE RIVENDUTE A TERZI DA B
A ha rivenduto a B applicando n margine utile interno
di 200: interno perché lo ha prodotto vendendo ad una
sua controllata. L’impresa B compra da A a 700 e le ha
rivendute a 700. Anche nel caso in cui c’è un utile
interno ma l’operazione si è realizzata all’esterno l’unica
operazione da fare è l’eliminazione della vendita
infragruppo.
VENDITE DI MERCI AD UN PREZZO SUPERIORE AL COSTO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE NEL MAGAZZINO DI B
A vende merci a B con un utile, ma le stesse merci
rimangono nel magazzino di B.
Il problema che nasce è sempre lo stesso: costi e ricavi
infragruppo vanno eliminati. Successivamente c’è un
altro problema che nasce (vedi quaderno)
Le rimanenze devono essere iscritte al minore tra
costo e valore presumibile di realizzo. L’impresa B ha
comprato a 700, ma nel gruppo devono essere iscritte
a 500 perché il gruppo ha comprato a 500. I 200 di
troppo rappresentano l’utile interno. Prima non si
pres