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DEBITO PUBBLICO
Sostenibilità fiscale: capacità dello Stato di onorare il debito.
Un sistema economico è in un certo senso senza limiti temporali e non c'è alcuna ragione per la quale lo
Stato deve rimborsare interamente il proprio debito.
DEBITO PRIVATO (di famiglie e imprese)
L'indebitamento è sostenibile se il debitore è ritenuto in grado di rimborsare il debito nel corso della sua
intera vita.
Sostenibilità del debito pubblico:
- Rapporto debito/PIL: dinamica nel tempo e livelli prudenziali;
- Condizioni di sostenibilità fiscale del debito nel tempo;
- Vincolo intertemporale di bilancio;
- Avanzo/Disavanzo primario
- Rischio insolvenza e instabilità finanziaria sui mercati internazionali.
Insostenibilità del debito pubblico: soluzioni
1. Monetizzazione del debito: Emissione di nuova moneta
2. Consolidamento del debito: Lo stato decide di non pagare gli interessi e di non rimborsare il debito
esistente
3. Manovre di aggiustamento: formazione di avanzi primari nel bilancio pubblico ( più entrate e meno uscite)
- Intervallo temporale di aggiustamento: breve o lungo periodo
- Effetti redistributivi tra i singoli agenti economici.
Partecipazioni delle banche in imprese non finanziarie.
• Le banche possono assumere partecipazioni nel comparto non finanziario nei limiti determinati
rispetto al:
-Patrimonio di vigilanza delle banche partecipate
- Capitale della società partecipata
• A tutela della separatezza tra banca e industria tali partecipazioni non devono superare il limite del
15% del capitale della società partecipata.
1. Banche ordinarie:
- Patrimonio di vigilanza < 1miliardo di euro
P a g i n a
19 | 2. Banche abilitate:
- Patrimonio di vigilanza > 1 miliardo di euro
- Rispetto del requisito di adeguatezza patrimoniale completo
3. Banche specializzate:
- Patrimonio di vigilanza > 1 miliardo di euro
- Raccolta prevalentemente a medio/lungo termine
- Rispetto requisito di adeguatezza patrimoniale complessiva.
Schema limiti di detenzione in imprese non finanziarie
Limiti di Limite complessivo Limite di separatezza
concentrazione
Banche ordinarie 3% Patrimonio di 15% Patrimonio di 15% del capitale del
vigilanza vigilanza partecipato
Banche abilitate 6% Patrimonio di 50% Patrimonio di 15% del capitale del
vigilanza vigilanza partecipato
Banche specializzate 15% Patrimonio di 60% Patrimonio di 15% del capitale del
vigilanza vigilanza partecipato
Nuova disciplina partecipazioni detenibili in Imprese non finanziarie.
Limite di concentrazione Limite complessivo
(Per singola partecipazione)
15% del patrimonio di 60% del patrimonio di
vigilanza della banca vigilanza della banca
partecipante partecipante
• I limiti di detenzione non fanno riferimento al capitale dell'impresa partecipata;
• Decade il principio di separatezza banca - industria.
Banche cooperative:
• Banche popolari
• Banche di credito cooperative
Le banche popolari hanno una forma giuridica di cooperativa per azioni a responsabilità limitata, un valore
nominale per azione 2€. La nomina degli amministratori e del collegio sindacale spetta all'assemblea soci.
≥
Partecipazione al capitale sociale fissato allo 0.50%, eccezione fatta per i fondi comuni, numero minimo di
soci fissato a 200 unità, clausola di gradimento in caso negativo riconoscimento dei diritti patrimoniali.
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20 |
Fusione e/o trasformazione in banche spa utili al 10% alla riserva ordinaria. La parte non assegnata ad altre
riserve e/o soci è destinata a beneficenza.
Banche di credito cooperativo:
Le banche di credito cooperativo hanno una forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata, adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle sue specifiche, la
nomina degli amministratori e del collegio sindacale spetta all'assemblea dei soci. Il valore nominale
dell'azione va da un minimo di €25 a un massimo di €500, il numero minimo di soci è di 200 unità, per
acquisire lo status di socio il soggetto interessato deve avere la residenza o la sede legale o operativa con
continuità nella zona di competenza territoriale della banca. Il cda delibera sulle domande di ammissione a
socio, la banca d'Italia può obbligare la banca a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto.
La quota massima di partecipazione del singolo socio è fissata a €50.000. Rispetto alla banca popolare, la
banca di credito cooperativo deve concedere almeno il 51% dei prestiti ai soci quindi vi deve essere:
• Operatività (erogazione di prestiti) prevalentemente a favore dei soci, salvo autorizzazione della
banca d'Italia ad operare in via prevalente anche a favore di non soci (per periodi determinati e per
ragioni di stabilità);
• Operatività con non soci: Che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza;
• Utili vengono destinati almeno per il 70% a riserve legali;
• Fusioni in banche di diversa natura - banche popolari o banche s.p.a.
• Una quota ai fondi mutualistici del movimento cooperativo;
• Una quota alla rivalutazione della azione;
• Finalità di beneficenza e assistenza;
• Distribuzione dividendi ai soci.
Trasparenza delle condizioni contrattuali (per la difesa del consumatore)
Il rapporto tra banca e cliente è ovviamente e da sempre sproporzionata a favore della banca, in quanto le
parti non hanno una chiara e medesima forza contrattuale. Infatti fino a 18 anni fa' la precedenza era data alla
solidità bancaria rispetto al cliente. Prima della normativa sulla trasparenza non vi era obbligo da parte della
banca di fornire copia del contratto al cliente. La norma sulla trasparenza è nata anche per ovviare a questo
deficit obbligando la banca a stipulare contratti a norma di legge, fornendo una copia al cliente che riportasse
le medesime condizioni contrattuali per garantire a quest'ultimo una salvaguardia.
La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari prevede:
• Elementi essenziali del rapporto
• Rispetto regole deontologiche legate alla buona fede e correttezza.
Destinatari della disciplina:
• Banche autorizzate in Italia (comprese le banche comunitarie operanti in Italia in regime di mutuo
riconoscimento);
• Intermediari finanziari;
• Altri soggetti individuati dal Ministero del Tesoro.
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Questa normativa prevede:
• Forme di pubblicità delle condizioni contrattuali praticate per le azioni e i servizi;
• Requisiti inerenti la forma, il contenuto minimo e l'integrazione automatica dei conti;
• Comunicazioni periodiche alla clientela;
• Decorrenza delle valute.
La pubblicità prevede:
- Tassi di interesse;
- Spese di comunicazione;
- Ogni altro costo per operazioni e servizi offerti;
- Interessi di mora;
- Le valute applicate per gli interessi;
- Metodologie di calcolo degli interessi;
- Non può essere fatto rinvio agli usi;
- Per le commissioni da applicare al collocamento di titoli pubblici il ministero del tesoro fissa le
commissioni minime da applicare alla clientela;
- Il CICR stabilisce modalità di pubblicità che possono differenziare i vari servizi ed operazioni bancarie.
I contratti bancari oggi:
- Devono essere redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti senza rinvio alcuno agli usi;
- In caso di inosservanza il contratto è nullo;
- Il contratto inoltre deve avere degli indicatori minimi:
• Tasso d'interesse;
• Oneri aggiuntivi;
• Eventuali maggiori oneri in caso di mora;
• Spese relative alle comunicazioni;
• Sono nulle le clausole che fanno rinvio agli usi in materia di determinazione delle condizioni nonché
le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati.
Se non vengono specificati i tassi e le condizioni nei contratti allora si applicano:
A) Tasso nominale minimo - operazioni attive - tasso nominale massimo per le operazioni dei bot emessi nei
12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
B) Gli altri prezzi e condizioni di già pubblicizzati per operazioni corrispondenti;
In mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Nei contratti bancari di durata è prevista la facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni. Tali modifiche sono comunicate nei modi e termini stabiliti dal C.I.C.R. In
assenza di queste comunicazioni le variazioni sono nulle.
Comunicazioni periodiche alla clientela:
A) Con cadenza annuale o alla scadenza per i rapporti non di durata;
B) Rapporti in C/C: l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o a scelta del cliente
semestrale, trimestrale ecc...
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Le Imprese:
Le imprese e un terzo del denaro che in esse confluisce sono frutto al 37.4% di prestiti e al 40.6% azioni e
altre partecipazioni e in fine al 21.8% debiti commerciali e altre passività. Il leverage o rapporto di
indebitamento di un azienda è pari al rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio
netto. Le imprese si dividono inoltre in:
- Microimprese: Ossia quelle con meno di 10 addetti e con un fatturato attivo inferiore a 2 milioni di euro;
- Piccola impresa: Ossia quelle con meno di 50 addetti e con un fatturato attivo inferiore a 10 milioni di euro;
- Media impresa: Ossia quelle con meno di 250 addetti e con un fatturato attivo inferiore a 50 milioni di euro.
Nei paesi anglosassoni per far affluire capitali alle imprese viene utilizzato molto il canale dei titoli
obbligazionari rispetto ai prestiti vuoi anche per il tipo di governance che vige viceversa nei paesi europei
l'affluire di capitale proviene maggiormente da prestiti più tosto che grazie al mercato mobiliare. Al
momento in Italia il nostro rapporto debito privato PIL si attesta all'80%.
Finanziamento e rapporti banca - impresa:
Innanzitutto non bisogna valutare il prestito come qualcosa di negativo, infatti il prestito può essere un
volano di sviluppo, il problema dei prestiti sta' sulla quantità di questi ultimi che se risultano essere troppi
possono generare problemi. Infatti è tipico dell'impresa manifestare un fabbisogno finanziario oltre a esservi
una variabilità nel tempo della quantità e della qualità del fabbisogno finanziario oltre a esservi natura e
caratteristiche temporali delle esigenze finanziarie della gestione aziendale e il fabbisogno finanziario
generato dall'investimento in capitale fisso e circolante. La banca deve comprendere i motivi di fondo (fattori
causativi) per cui si determinano i fabbisogni finanziari, inoltre il finanziamento dell'impresa è reso