Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
MONTI BOND
I Monti Bond, o anche definiti Nuovi Strumenti Finanziari, hanno l'obiettivo di rafforzare la stabilità
patrimoniale della banca Monte dei Paschi di Siena su richiesta dello stesso istituto di credito, mediante
un controvalore di 3.92 miliardi, di cui 2.00 miliardi di € imputabili al
sottoscrizione di tali titoli per
patrimonio di vigilanza e 1.92 miliardi di € a totali rimborso dei Tremonti Bond.
Ad oggi, i Monti Bond non sono ancora stati sottoscritti in quanto si rende necessaria la delibera
dall'assemblea ordinaria degli azionisti del Monte del Paschi di Siena e il parere positivo della Banca d'Italia
la quale, peraltro, deve pronunciarsi sull'adeguatezza patrimoniale (attuale e prospettica) del Monte dei
Paschi di Siena, in relazione a quanto disposto dal D.M. 21/2012.
LE AZIONI
L'azione è un titolo rappresentativo di una quota di proprietà di una società; il possesso di almeno un'azione
è condizione necessaria per poter essere soci di una società per azioni e/o di una società in accomandita per
azioni.
In particolare, le banche al pari di ogni altra società possono deliberare aumenti di capitale:
a titolo gratuito: vi è lo storno di parte delle riserve al capitale il cui valore, pertanto, sarà aumentato
del valore stornato;
a titolo oneroso: in tal caso, si ha l'emissione vera e propria di titoli azionari i quali saranno offerti
agli azionisti attraverso i diritti di opzione o qualora queste non siano esercitate, al mercato.
Nel momento in cui la banca delibera un aumento di capitale a titolo oneroso, la legge prevede la possibilità
per gli azionisti di acquistare un quantitativo di azioni percentualmente uguale a quello già posseduto; nel
caso in cui una parte di dette azioni restino inoptate, dovranno essere offerte a coloro i quali hanno esercitato
i diritti di opzione e qualora, neanche in questo secondo caso i titoli siano interamente collocati, dovranno
essere offerte al mercato. Qualora le azioni non siano sottoscritte neanche dal mercato, il segnale che deve
trarne la banca emittente è fortemente negativo: l'operazione che va ad essere finanziata con l'aumento di
capitale a titolo oneroso, non è giudicata remunerativa.
La principale caratteristica che incide sull'appetibilità delle azioni è il rischio di insolvenza della banca: più
una banca è considerata economicamente solida, più per essa sarà facile collocare i propri titoli sul mercato.
In particolare, le banche italiane sono da sempre considerate, per lo più per motivazioni storiche, dai piccoli
risparmiatori come aziende che difficilmente saranno lasciate fallire in quanto, direttamente o indirettamente,
le Autorità intervengono prima che l'intermediario dichiari bancarotta, con ripercussioni positive sulla
solvibilità della banca e sulle sue possibilità di poter collocare titoli sul mercato.
Differenti sono le motivazioni per le quali una banca delibera un aumento di capitale a titolo oneroso, ad
esempio:
finanziamento di operazioni di espansione all'estero (acquisizione di banche e/o di sportelli);
rafforzamento del patrimonio di vigilanza.
Inoltre, al pari delle obbligazioni, due sono le categorie di sottoscrittori di azioni bancarie:
il pubblico;
gli investitori istituzionali i quali sono rappresentati non solo dai Fondi Comuni di Investimento,
ma anche da fondazioni bancarie, banche d'affari e fondi pensione. In particolare, le banche d'affari e
i fondi pensione sottoscrivono aumenti di capitale a titolo oneroso, non solo per trarne margini di
profitto, ma anche per esercitare il diritto di nomina di una percentuale rilevante dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della stessa società bancaria.
Gli azionisti, possono essere distinti in due categorie:
questi, detengono le azioni in portafoglio per lunghi periodi di tempo in quanto sono
CASSETTISTI:
interessati a diritti di tipo amministrativo (es. diritto di voto) e/o all'entità dei dividendi futuri;
al contrario, non sono interessati a diritti di tipo amministrativo e, pertanto,
SPECULATORI:
detengono le azioni in portafoglio per brevi periodi di tempo (solitamente qualche anno) in quanto
attendono il rialzo del loro prezzo, potendo così realizzare una plusvalenza o guadagno in
c/capitale (o capital gain).
Le principali tipologie di azioni in circolazione in Italia sono:
: sono nominative, hanno tutte le stesso valore nominale e attribuiscono al
AZIONI ORDINARIE
loro possessore:
diritti amministrativi: ossia, partecipazione alle assemblee, esercizio del diritto di voto e
controllo della gestione societaria:
diritti patrimoniali: ossia diritto di attribuzione dei dividendi in sede di ripartizione degli utili
o di patrimonio in sede di liquidazione societaria;
diritti misti, in riferimento a:
diritto di opzione: ossia il diritto del socio di poter sottoscrivere azioni di nuova
emissione nel caso di aumento di capitale a titolo oneroso, con preferenza rispetto agli
altri soci e in misura corrispondente al capitale detenuto;
diritto di recesso: ossia il diritto del socio di essere rimborsato del capitale detenuto,
qualora la società abbia deliberato: modifica dell'atto costitutivo, trasformazione della
forma e/o dell'oggetto sociale, trasferimento della sede societaria all'estero.
AZIONI “PRIVILEGIATE” : conferiscono al loro possessore diritti prioritari in sede di ripartizione degli
utili e di rimborso del capitale. Il valore nominale complessivo di queste azioni, sommato a quello
delle azioni di risparmio, non deve essere superiore alla metà del capitale sociale.
Tali azioni sono caratterizzate da:
un privilegio patrimoniale, ossia il diritto del socio ad una determinata quota di utile, definita
all'atto costitutivo e pagata prima che siano rimborsate le azioni ordinarie.
In talune ipotesi, inoltre, è previsto il cumulo dei dividendi: ossia l'azionista privilegiato può, entro un
determinato numero di esercizi, ottenere il rimborso degli utili non conseguiti negli esercizi precedenti;
una limitazione dei diritti amministrativi, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di
voto. La riforma del diritto societario, ha in particolar modo, previsto la possibilità di creare
azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, al verificarsi di determinate situazioni e
subordinatamente al rispetto di determinate condizioni;
AZIONI “DI RISPARMIO” : nascono ufficialmente con la l.216/1974 e sono attualmente disciplinate
– –
dagli artt. 145 146 147 TUF. Tali azioni, possono essere emesso solo al portatore e la loro
emissione è riservata alle sole società iscritte nei mercati regolamentati italiani e all'Unione Europea;
non attribuiscono al loro possessore il diritto di voto e di intervento nelle assemblea: al più, il
possessore di tali azioni, può partecipare alle assemblee attraverso un proprio rappresentante
nominato dall'assemblea speciale in cui tale categoria di azionisti si riunisce.
LA CARTOLARIZZAZIONE. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
La cartolarizzazione è una tecnica di finanziamento che consente lo smobilizzo dell'attivo a fronte
dell'emissione di titoli sul mercato. E' regolamentata dalla l.130/1999 e i soggetti autorizzati, sono gli
intermediari finanziari.
Due sono i vantaggi che le banche ottengono attraverso tale operazione:
diversificazione delle fonti di raccolta: ossia le banche possono ampliare i propri canali di provvista;
equilibrio della struttura finanziaria: in quanto, le banche possono rimodellare il proprio profilo di
rischio.
Tale operazione, si sostanza in tre fasi tra loro collegate:
la banca (originator) deve scegliere, all'interno del proprio portafoglio immobilizzato, un
1°FASE:
insieme di asset patrimoniali (ossia un'insieme di attività) con caratteristiche comuni tra loro, con
particolare riferimento ai contratti di finanziamento stipulati dalla banca con la propria clientela. Tale
operazione, è considerata di fondamentale importanza per la buona riuscita della cartolarizzazione in
quanto influisce, direttamente e in un momento successivo, sulla scadenza e sul volume dei flussi
finanziari in entrata;
è quella della cessione dei titoli ad un prezzo determinato ad una società veicolo, o SPV
2°FASE:
(acronimo di Special Purphose Vehicol): si tratta di una società il cui oggetto sociale deve essere,
per legge, unico ed esclusivo ed, inoltre, può trattarsi di una società già presente sul mercato o la cui
costituzione avviene appositamente per l'occasione.
Il prezzo dei crediti è determinato da un terzo detto arranger in relazione al valore nominale e al rischio di
insolvenza dei crediti ceduti;
consiste nell'emissione dei titoli sul mercato, definiti Assed Backed Securities (o ABS), dei
3°FASE:
quali lo stesso SPV o un terzo soggetto ne cura il collocamento.
munerati ad un tasso di interesse correlato ai rendimenti provenienti dai crediti
In particolare, detti titoli sono re
ceduti i quali, al momento della loro cessione, divengono di proprietà dello SPV.
E' possibile afferma che l'intera operazione è organizzata dall'arranger, generalmente una banca d'affari, la
quale svolge, tra le altre attività, anche la c.d due diligence legale ossia, un'attività molto complessa
attraverso la quale esperti del settore verificano lo status giuridico dei crediti oggetto di cartolarizzazione,
con particolare riferimento alle garanzie prestate e a quei crediti che hanno generato procedure esecutive.
Tale procedura rappresenta la garanzia che i crediti oggetto di cessione presentino effettivamente le
caratteristiche dichiarate dalla banca.
Inoltre, ai fini del collocamento dei titoli derivanti dalla cartolarizzazione è di fondamentale importanza il
giudizio dell'agenzia di rating qualora i titoli siano collocati dallo SPV presso il pubblico. Nel corso del
2008 le agenzie di rating sono state oggetto di critiche da parte dell'opinione pubblica, per errori commessi
sulla valutazione di titoli giudicati più rischiosi rispetto al loro effettivo valore.
La cartolarizzazione è posta in essere dalle banche per due differenti motivazioni:
–
raccolta di risorse finanziarie a medio lungo termine: la banca cartolarizza prestiti vivi cedendoli
allo SPV e incassando un prezzo maggiore rispetto al loro valore nominale;
pulizia del bilancio: la banca può così eliminare dal bilancio poste attive ormai in sofferenza.
In entrambi i casi, l'intermediario creditizio potrà:
TRASFORMARE IN VALORI MOBILIARI LE PROPRIE ATTIVITA';
–