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MONTI BOND

I Monti Bond, o anche definiti Nuovi Strumenti Finanziari, hanno l'obiettivo di rafforzare la stabilità

patrimoniale della banca Monte dei Paschi di Siena su richiesta dello stesso istituto di credito, mediante

un controvalore di 3.92 miliardi, di cui 2.00 miliardi di € imputabili al

sottoscrizione di tali titoli per

patrimonio di vigilanza e 1.92 miliardi di € a totali rimborso dei Tremonti Bond.

Ad oggi, i Monti Bond non sono ancora stati sottoscritti in quanto si rende necessaria la delibera

dall'assemblea ordinaria degli azionisti del Monte del Paschi di Siena e il parere positivo della Banca d'Italia

la quale, peraltro, deve pronunciarsi sull'adeguatezza patrimoniale (attuale e prospettica) del Monte dei

Paschi di Siena, in relazione a quanto disposto dal D.M. 21/2012.

LE AZIONI

L'azione è un titolo rappresentativo di una quota di proprietà di una società; il possesso di almeno un'azione

è condizione necessaria per poter essere soci di una società per azioni e/o di una società in accomandita per

azioni.

In particolare, le banche al pari di ogni altra società possono deliberare aumenti di capitale:

 a titolo gratuito: vi è lo storno di parte delle riserve al capitale il cui valore, pertanto, sarà aumentato

del valore stornato;

 a titolo oneroso: in tal caso, si ha l'emissione vera e propria di titoli azionari i quali saranno offerti

agli azionisti attraverso i diritti di opzione o qualora queste non siano esercitate, al mercato.

Nel momento in cui la banca delibera un aumento di capitale a titolo oneroso, la legge prevede la possibilità

per gli azionisti di acquistare un quantitativo di azioni percentualmente uguale a quello già posseduto; nel

caso in cui una parte di dette azioni restino inoptate, dovranno essere offerte a coloro i quali hanno esercitato

i diritti di opzione e qualora, neanche in questo secondo caso i titoli siano interamente collocati, dovranno

essere offerte al mercato. Qualora le azioni non siano sottoscritte neanche dal mercato, il segnale che deve

trarne la banca emittente è fortemente negativo: l'operazione che va ad essere finanziata con l'aumento di

capitale a titolo oneroso, non è giudicata remunerativa.

La principale caratteristica che incide sull'appetibilità delle azioni è il rischio di insolvenza della banca: più

una banca è considerata economicamente solida, più per essa sarà facile collocare i propri titoli sul mercato.

In particolare, le banche italiane sono da sempre considerate, per lo più per motivazioni storiche, dai piccoli

risparmiatori come aziende che difficilmente saranno lasciate fallire in quanto, direttamente o indirettamente,

le Autorità intervengono prima che l'intermediario dichiari bancarotta, con ripercussioni positive sulla

solvibilità della banca e sulle sue possibilità di poter collocare titoli sul mercato.

Differenti sono le motivazioni per le quali una banca delibera un aumento di capitale a titolo oneroso, ad

esempio:

 finanziamento di operazioni di espansione all'estero (acquisizione di banche e/o di sportelli);

 rafforzamento del patrimonio di vigilanza.

Inoltre, al pari delle obbligazioni, due sono le categorie di sottoscrittori di azioni bancarie:

 il pubblico;

 gli investitori istituzionali i quali sono rappresentati non solo dai Fondi Comuni di Investimento,

ma anche da fondazioni bancarie, banche d'affari e fondi pensione. In particolare, le banche d'affari e

i fondi pensione sottoscrivono aumenti di capitale a titolo oneroso, non solo per trarne margini di

profitto, ma anche per esercitare il diritto di nomina di una percentuale rilevante dei componenti del

Consiglio di Amministrazione della stessa società bancaria.

Gli azionisti, possono essere distinti in due categorie:

 questi, detengono le azioni in portafoglio per lunghi periodi di tempo in quanto sono

CASSETTISTI:

interessati a diritti di tipo amministrativo (es. diritto di voto) e/o all'entità dei dividendi futuri;

 al contrario, non sono interessati a diritti di tipo amministrativo e, pertanto,

SPECULATORI:

detengono le azioni in portafoglio per brevi periodi di tempo (solitamente qualche anno) in quanto

attendono il rialzo del loro prezzo, potendo così realizzare una plusvalenza o guadagno in

c/capitale (o capital gain).

Le principali tipologie di azioni in circolazione in Italia sono:

 : sono nominative, hanno tutte le stesso valore nominale e attribuiscono al

AZIONI ORDINARIE

loro possessore:

 diritti amministrativi: ossia, partecipazione alle assemblee, esercizio del diritto di voto e

controllo della gestione societaria:

 diritti patrimoniali: ossia diritto di attribuzione dei dividendi in sede di ripartizione degli utili

o di patrimonio in sede di liquidazione societaria;

 diritti misti, in riferimento a:

 diritto di opzione: ossia il diritto del socio di poter sottoscrivere azioni di nuova

emissione nel caso di aumento di capitale a titolo oneroso, con preferenza rispetto agli

altri soci e in misura corrispondente al capitale detenuto;

 diritto di recesso: ossia il diritto del socio di essere rimborsato del capitale detenuto,

qualora la società abbia deliberato: modifica dell'atto costitutivo, trasformazione della

forma e/o dell'oggetto sociale, trasferimento della sede societaria all'estero.

 AZIONI “PRIVILEGIATE” : conferiscono al loro possessore diritti prioritari in sede di ripartizione degli

utili e di rimborso del capitale. Il valore nominale complessivo di queste azioni, sommato a quello

delle azioni di risparmio, non deve essere superiore alla metà del capitale sociale.

Tali azioni sono caratterizzate da:

 un privilegio patrimoniale, ossia il diritto del socio ad una determinata quota di utile, definita

all'atto costitutivo e pagata prima che siano rimborsate le azioni ordinarie.

In talune ipotesi, inoltre, è previsto il cumulo dei dividendi: ossia l'azionista privilegiato può, entro un

determinato numero di esercizi, ottenere il rimborso degli utili non conseguiti negli esercizi precedenti;

 una limitazione dei diritti amministrativi, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di

voto. La riforma del diritto societario, ha in particolar modo, previsto la possibilità di creare

azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, al verificarsi di determinate situazioni e

subordinatamente al rispetto di determinate condizioni;

 AZIONI “DI RISPARMIO” : nascono ufficialmente con la l.216/1974 e sono attualmente disciplinate

– –

dagli artt. 145 146 147 TUF. Tali azioni, possono essere emesso solo al portatore e la loro

emissione è riservata alle sole società iscritte nei mercati regolamentati italiani e all'Unione Europea;

non attribuiscono al loro possessore il diritto di voto e di intervento nelle assemblea: al più, il

possessore di tali azioni, può partecipare alle assemblee attraverso un proprio rappresentante

nominato dall'assemblea speciale in cui tale categoria di azionisti si riunisce.

LA CARTOLARIZZAZIONE. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

La cartolarizzazione è una tecnica di finanziamento che consente lo smobilizzo dell'attivo a fronte

dell'emissione di titoli sul mercato. E' regolamentata dalla l.130/1999 e i soggetti autorizzati, sono gli

intermediari finanziari.

Due sono i vantaggi che le banche ottengono attraverso tale operazione:

 diversificazione delle fonti di raccolta: ossia le banche possono ampliare i propri canali di provvista;

 equilibrio della struttura finanziaria: in quanto, le banche possono rimodellare il proprio profilo di

rischio.

Tale operazione, si sostanza in tre fasi tra loro collegate:

 la banca (originator) deve scegliere, all'interno del proprio portafoglio immobilizzato, un

1°FASE:

insieme di asset patrimoniali (ossia un'insieme di attività) con caratteristiche comuni tra loro, con

particolare riferimento ai contratti di finanziamento stipulati dalla banca con la propria clientela. Tale

operazione, è considerata di fondamentale importanza per la buona riuscita della cartolarizzazione in

quanto influisce, direttamente e in un momento successivo, sulla scadenza e sul volume dei flussi

finanziari in entrata;

 è quella della cessione dei titoli ad un prezzo determinato ad una società veicolo, o SPV

2°FASE:

(acronimo di Special Purphose Vehicol): si tratta di una società il cui oggetto sociale deve essere,

per legge, unico ed esclusivo ed, inoltre, può trattarsi di una società già presente sul mercato o la cui

costituzione avviene appositamente per l'occasione.

Il prezzo dei crediti è determinato da un terzo detto arranger in relazione al valore nominale e al rischio di

insolvenza dei crediti ceduti;

 consiste nell'emissione dei titoli sul mercato, definiti Assed Backed Securities (o ABS), dei

3°FASE:

quali lo stesso SPV o un terzo soggetto ne cura il collocamento.

munerati ad un tasso di interesse correlato ai rendimenti provenienti dai crediti

In particolare, detti titoli sono re

ceduti i quali, al momento della loro cessione, divengono di proprietà dello SPV.

E' possibile afferma che l'intera operazione è organizzata dall'arranger, generalmente una banca d'affari, la

quale svolge, tra le altre attività, anche la c.d due diligence legale ossia, un'attività molto complessa

attraverso la quale esperti del settore verificano lo status giuridico dei crediti oggetto di cartolarizzazione,

con particolare riferimento alle garanzie prestate e a quei crediti che hanno generato procedure esecutive.

Tale procedura rappresenta la garanzia che i crediti oggetto di cessione presentino effettivamente le

caratteristiche dichiarate dalla banca.

Inoltre, ai fini del collocamento dei titoli derivanti dalla cartolarizzazione è di fondamentale importanza il

giudizio dell'agenzia di rating qualora i titoli siano collocati dallo SPV presso il pubblico. Nel corso del

2008 le agenzie di rating sono state oggetto di critiche da parte dell'opinione pubblica, per errori commessi

sulla valutazione di titoli giudicati più rischiosi rispetto al loro effettivo valore.

La cartolarizzazione è posta in essere dalle banche per due differenti motivazioni:

 –

raccolta di risorse finanziarie a medio lungo termine: la banca cartolarizza prestiti vivi cedendoli

allo SPV e incassando un prezzo maggiore rispetto al loro valore nominale;

 pulizia del bilancio: la banca può così eliminare dal bilancio poste attive ormai in sofferenza.

In entrambi i casi, l'intermediario creditizio potrà:

 TRASFORMARE IN VALORI MOBILIARI LE PROPRIE ATTIVITA';

 –

RACCOGLIERE RISORSE FINANZIARIE A MEDIO LUNGO TERM

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
39 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gigi906 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Mola Deborah.