Lezione 14: Economia degli intermediari
Operazioni di leasing
L'oggetto delle operazioni di leasing riguarda il finanziamento da parte della società di leasing, che può essere una banca o un intermediario specializzato. L'operazione di leasing si sostanzia in un finanziamento legato all'acquisto di determinati beni, quali immobili o beni strumentali all'esercizio di una professione, ma potrei avere anche leasing su altri veicoli. La peculiarità del contratto è che l'acquisto avviene ad opera della società di leasing, che ne rimane proprietaria e sostanzialmente la concede in leasing a titolo di locazione. Quindi l'utilizzatore stipula un contratto di locazione, basato sulla possibilità di disporre del bene per un periodo predefinito a fronte del pagamento di canoni periodici.
Il canone, come le rate del mutuo, si compone di una quota capitale, che va ad abbattere il capitale relativo al valore del bene, e una quota che va a remunerare questo prestito, ossia una quota di interessi. Dunque il leasing è un'operazione trilaterale, per cui ho il fornitore del bene, la società di leasing e l'utilizzatore. Quest'ultimo fa la richiesta di leasing alla società, questa l'acquista dal fornitore e la concede in locazione all'utilizzatore finale.
Potrei avere delle situazioni nelle quali ho solo 2 soggetti, solo un fornitore e un utilizzatore, situazione che ricorre in casi più rari, ossia quando la società di leasing è di tipo captive, ossia costituita direttamente dal fornitore di un determinato bene, ma generalmente è un rapporto trilaterale. Qui ho diverse tipologie di leasing che potrei utilizzare: leasing finanziario e leasing operativo.
Tipologie di leasing
La distinzione fa riferimento alla presenza nel contratto del diritto di riscatto alla scadenza. Nel leasing finanziario è prevista la possibilità per l'utilizzatore del contratto di scegliere se riscattare il bene, mediante pagamento del prezzo di riscatto, o abbandonare il bene che rimane di proprietà della società di leasing. Nel caso del leasing operativo non c'è l'opzione di riscatto, quindi l'utilizzatore usufruisce del bene fino alla scadenza, dopodiché questo rientra nella disponibilità della società di leasing.
Dal punto di vista sostanziale, ossia relativamente al profilo dei rischi legati all'operazione di leasing, la possibilità di riscattare il bene concede ampi margini di flessibilità nella definizione delle condizioni contrattuali sia nella prospettiva dell'intermediario sia dell'utilizzatore. È uno strumento utilizzato per calibrare le partizioni in un'ottica di gestione dei rischi.
Oltre alla presenza dell'opzione di riscatto, i contratti di leasing prevedono per l'utilizzatore di un maxi canone iniziale. Dal punto di vista tecnico, il leasing viene rimborsato secondo uno schema di canoni, molto simili a quello dei mutui, per cui concedo leasing con scadenza 10 anni, pagamento di una serie di canoni periodici semestrali, 2 all'anno, in tutto 20 rate periodiche comprensive di quota capitale e di quote interessi.
In realtà, al lato della stipula del contratto, ossia in t con zero, io pago un maxi canone che può essere stipulato o come valore percentuale del valore finanziato oppure il maxi canone può essere definito non in termini di percentuale sul valore del bene ma in termini di numero di canoni (per cui se il canone ordinario viene 1000 $, potrei dire che il maxi canone ha un valore corrispondente a 5 canoni ordinari). Poi alla scadenza del contratto, oltre al pagamento dell'ultimo canone, pago eventualmente il prezzo di riscatto, quindi ciò che residua da ammortizzare dopo il pagamento dei canoni.
Per cui se il bene che la società di leasing mi ha concesso vale 100.000 $, le quote capitale incorporate nei canoni periodici non vanno a coprire l'intero valore di 100.000, ma il valore residuo sarà quello che pagherò a scadenza per l'esercizio del diritto di riscatto, ossia il valore di riscatto, nel caso solo di leasing finanziario.
Leasing vs Mutuo
Qui c'è già un'importante differenziazione tra leasing e mutuo. Dal punto di vista economico entrambe provvedono a soddisfare esigenze di finanziamento legato a capitale fisso, solo che nel contratto di mutuo è l'impresa che acquista il bene con il finanziamento ottenuto dal mutuo. Ciò implica che vado a pagare solo le rate previste nel piano di ammortamento, e quindi non ho un valore di riscatto, perché sono io l'utilizzatore che attraverso il mutuo divengo proprietario del bene che acquisto grazie al finanziamento, e non ho questo maxi canone iniziale.
La strutturazione dell'operazione è più rigida rispetto a quella di leasing, per cui le uniche cose che vado a variare saranno la durata contrattuale oppure la periodicità delle rate, oppure il tasso di interesse con la banca. Per il leasing invece oltre a negoziare i parametri che vanno a determinare il piano di ammortamento, ci sono maggiori margini di flessibilità perché posso andare a negoziare il valore di riscatto e il maxi canone iniziale e ciò concede maggiore flessibilità all'utilizzatore, perché gli consente di meglio calibrare l'onere che sostiene in sede di pagamento dei canoni periodici. Inoltre consente alla banca di modulare le previsioni contrattuali a seconda del rischio percepito.
Tanto più è elevato il valore del maxi canone iniziale, tanto maggiore è la quota del valore finanziato che l'utilizzatore va a pagare all'inizio, quindi diminuisce il rischio in capo alla società che mi concede in leasing. Quindi in sede di valutazione del merito di credito questo è un elemento che posso variare, per cui l'impresa può richiedere un maxi canone iniziale superiore perché percepisce un rischio elevato. Quindi la banca a fronte di un contenimento del rischio potrebbe chiedere un aumento dell'anticipo a fronte di quell'operazione.
È chiaro che la possibilità di chiedere un anticipo congruo dipende dalla forza contrattuale delle parti e dai livelli di concorrenza esistenti sul mercato, ossia dal punto di vista del mercato opero sul mercato e ho concorrenti, che potrebbero chiedere un maxi canone inferiore che potrebbe determinare la perdita del cliente. Però teoricamente il maxi canone mi consente di variare le condizioni contrattuali a fronte di un contenimento del rischio. E questo vale anche per il valore di riscatto finale, infatti tanto maggiore è il valore di riscatto finale, ossia tanto più il rientro sul capitale finanziato lo vado a spostare in avanti, tanto maggiore è il rischio al quale l'impresa di leasing si espone.
Mentre tanto più vado a recuperare il valore del capitale finanziato attraverso i canoni periodici, diminuendo il valore di riscatto, tanto minore sarà il rischio al quale l'impresa si espone. I riscatti finali vanno da una base del 1-2 % al massimo di 30%. Il valore del maxi canone tendenzialmente bene fissato o in un numero di canoni ordinari (5-6), o se lo definisco in valori percentuali del valore finanziato, in genere si va da 5 a 15% del valore iniziale.
Valutazione del merito di credito nel leasing
Ci sono implicazioni rilevanti relativamente alla valutazione del merito del credito nel leasing: non solo merito di credito dell'impresa utilizzatrice ma rischiosità dell'operazione nel suo complesso. Il merito di credito non dipende solo dalle caratteristiche dell'impresa utilizzatrice, ma anche dalla tipologia di bene di cui si finanzia tramite l'operazione di leasing e che rappresenta la garanzia della società di leasing e quindi diviene determinante la sua considerazione per la valutazione del merito di credito.
Nella misura in cui i beni sono fungibili, quindi facilmente portabili sul mercato, è chiaro che diviene essenziale per la determinazione del rischio e del merito di credito. La fungibilità del bene è importante nella definizione del merito di credito, perché minore è questa, ossia la possibilità di dismetterla sul mercato, maggiore è il rischio per la società di leasing, così come è importante la stabilità del valore del bene concesso in leasing. Se invece alla luce del mercato i prezzi sono in continua oscillazione, la società potrebbe chiedere garanzie ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal solo bene, come ad esempio la fideiussione, ossia garanzie personali da parte degli amministratori dell'impresa, oppure garanzie prestate da terzi, come la banca. Questo è tipico delle società di leasing rientranti in un gruppo bancario.
Dal punto di vista delle società di leasing, fare parte di un gruppo bancario potrebbe implicare vantaggi per l'intermediario che fa leasing, perché tendenzialmente la clientela che si rivolge all'intermediario che fa leasing sarà già cliente della banca di riferimento, ossia la maggior parte della clientela sarà già tale della banca di riferimento, e ciò si traduce in una già effettuata valutazione del merito di credito da parte della banca, alla quale posso chiedere informazioni per la valutazione del merito di credito che devo fare per il leasing. Sovente inoltre la banca che ha già finanziato il cliente è disposta a concedere garanzia personale (fideiussione) verso l'intermediario del gruppo che concede leasing, per cui far parte del gruppo bancario, dal punto di vista delle attese di adempimento comporta vantaggi rilevanti per l'intermediario specializzato, rispetto all'intermediario indipendente.
Lease-back
In riferimento al bene c'è un altro problema e qui si fa riferimento a una tipologia particolare di leasing, che va sotto il nome di lease-back, ossia qui non ho un terzo soggetto-fornitore, ma qui semplicemente ho un rapporto bilaterale tra l'intermediario di leasing e l'utilizzatore: l'utilizzatore, proprietario del bene, stavolta cede il bene alla società di leasing e poi attraverso un contratto di leasing se lo fa dare dall'intermediario stesso. Per cui di fatto il bene è nella disposizione dell'utilizzatore sia prima che dopo la stipula del contratto, solo che cambia il titolo giuridico: prima ero proprietario, dopo la proprietà è passata alla società e mantengo il diritto di utilizzo.
Dal punto di vista della gestione dei rischi, ciò potrebbe comportare rischi particolari in capo all'intermediario che fa leasing. Quali potrebbero essere le logiche economiche di questa operazione? 1) Logica fisiologica e 2) logica patologica relativamente alle motivazioni che muovono l'utilizzatore.
La prima è legata alla necessità di fare liquidità nella prospettiva di finanziare un investimento, per cui se devo finanziare un investimento posso pensare di farlo eliminando un cespite che ho in patrimonio. È chiaro che a fronte di questa cessione ottengo liquidità immediata, seguita dal pagamento di canoni periodici, che sono un'uscita di cassa, ma comunque un onere che viene ripartito nell'intera durata dell'operazione e comunque ho un'entrata di cassa pari all'intero valore del bene finanziato. Dopodiché dal punto di vista della prospettiva dell'intermediario si tratta di valutare quali sono le opportunità in termini di ritorno economico dell'investimento che va così a finanziare, e se questi rendimenti sono almeno superiori agli oneri che l'impresa utilizzatrice sostiene sul contratto di leasing, quindi razionalmente a fronte di un rendimento atteso superiore all'onere connesso al contratto di leasing, il rischio per l'intermediario diviene gestibile.
Ma vi potrebbe essere una motivazione più patologica, ossia fare liquidità non per finanziare un investimento profittevole, ma fare liquidità per esempio chiudere altri debiti. In questo caso per l'intermediario che fa leasing si pongono dei problemi rilevanti perché nella misura in cui io impresa vado a fare un debito per chiudere un altro debito, sono nei cavoli, dunque si pone il problema di valutare quali sono i motivi che spingono l'impresa a stipulare un contratto di questo tipo (da cui dopo dipenderebbe la decisione di concederlo) e infatti le società di leasing hanno degli strumenti per valutare la finalità di quell'operazione, ossia hanno accesso alla centrale dei rischi, alimentata dalle informazioni che le banche inviano alla Banca d’Italia relativamente ai rischi assunti verso i clienti.
Ma l'accesso a queste informazioni evidentemente non è limitato alle sole banche, ma è un accesso aperto ad intermediari creditizi non bancari, come imprese che fanno leasing. Queste, osservando l'esposizione complessiva di un cliente verso il sistema bancario, possono capire quali sono le condizioni di indebitamento di quel soggetto.
Leasing e beni immobili
C'è poi un aspetto ulteriore, relativamente alle problematiche del leasing, legato alla diffusione di queste tipologie contrattuali: il leasing negli ultimi anni si è diffuso fra beni immobili a uso residenziale o produttivo, e qui c'è una motivazione rilevante che fa riferimento alla distinzione del contratto di mutuo. In questo generalmente l'importo finanziato non corrisponde all'intero valore dell'immobile, ma tipicamente le banche applicano uno scarto di garanzia, per cui se l'immobile finanziato vale 100.000 le banche possono applicare uno scarto intorno al 20-30 %, per cui il valore finanziato dovrebbe essere il 70-80% in un'ottica di una prudente gestione del rischio.
Nel caso del leasing ciò che la società di leasing va a finanziare è l'intero valore del bene, perché siccome che è la società ad acquisire il bene, essa ne paga l'intero valore, e quindi non può concedermelo per un valore che preveda uno scarto di garanzia, per cui uno degli elementi che preferiscono il leasing al mutuo è che non ci sono scarti applicati sul valore del bene finanziato. Poi ci sono anche vantaggi di carattere fiscale, che fanno riferimento alla possibilità di dedurre i canoni che vado a pagare dalle imposte: nel mutuo essenzialmente il costo lo recupero attraverso le quote di ammortamento perché sono proprietario, nel caso del leasing essenzialmente io non sono proprietario del bene e quindi non vado a spesare nelle quote di ammortamento a bilancio, vado quindi a recuperare il costo del bene deducendo dalle imposte i canoni che vado a pagare.
Da questo punto di vista la normativa fiscale nei leasing immobiliari consentiva di portare a deduzione i canoni di leasing a condizione che la durata contrattuale del leasing fosse almeno di 5 anni (quindi legge abbastanza permissiva), ossia se acquistavo tramite leasing un bene immobile con durata contrattuale 30 anni, io in realtà con canoni periodici spalmati in 30 anni, io in realtà potevo in 5 anni recuperare il costo del bene attraverso la deduzione dei canoni. Nel caso del mutuo la deduzione dipende dalle aliquote di ammortamento fiscalmente ammesse, quindi se questa è prevista nell'ordine del 3 %, qual è il periodo di recupero fiscale? 100/3=33,3 anni per recuperare il costo, quindi il leasing consentiva un vantaggio enorme dal punto di vista fiscale perché consentiva di recuperare già in 5 anni.
Dopodiché la normativa sul leasing è venuta sempre più stringente, passando da 5 anni a 2/3 del periodo di ammortamento fiscalmente previsto al fine di poter dedurre i canoni delle imposte, quindi la legge è divenuta più stringente, quindi se un bene immobile risulta fiscalmente ammortizzabile fiscalmente in 33 anni, la durata del contratto di leasing dovrà essere almeno 22, per cui i cordoni sono stati stretti dal punto di vista del leasing immobiliare; questo presenta ancora alcuni vantaggi fiscali rispetto a quello di mutuo anche se minori rispetto al passato.
Non sempre il recupero del costo di un contratto di leasing avviene con la deduzione dei canoni, ma può essere che avvenga attraverso quote di ammortamento come nel caso del mutuo, il che potrebbe sembrare un paradosso perché l'impresa non è proprietaria del bene, per cui da un punto di vista logico dovrebbe essere l'intermediario che va a spesare le quote di ammortamento sul costo del finanziamento.
In realtà i principi contabili internazionali, facendo pregio sul concetto di sostanza più che di forma, considerano l'utilizzatore equivalentemente ad un proprietario, per cui le imprese che adottano questi principi contabili internazionali devono iscrivere questo bene nel bilancio come se fosse di loro proprietà, quindi vanno a spesare il costo del bene in conto economico attraverso le quote di ammortamento, e quindi il recupero del bene non avviene con la deducibilità dei canoni, ma attraverso le quote di ammortamento in conto economico. Ma per le imprese minori che non adottano questi principi internazionali vale la regola generale della deducibilità, sempre che rispetti il vincolo in termini di durata contrattuale.
Contratto di factoring
L'operazione di factoring si sostanzia nel finanziamento non di capitale fisso, ma nel coprire esigenze di capitale circolante, ossia prevede anticipo da società di factoring.
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