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ATTIVO CORRENTE
Rimanenze (materie, prodotti finiti) PASSIVO CORRENTE
Crediti Commerciali (clienti, anticipi) Debiti commerciali
Disponibilità liquide Debiti tributari
Fondi a breve
Passivo finanziario a breve
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA
VENDITA PASSIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA
VENDITA
Si nota come lo schema del Codice Civile italiano sia molto più “rigido” poiché molto
più articolato e quindi in grado di facilitare la comparabilità spaziale.
Art. 2425 – Conto economico: gli elementi del Conto Economico
I componenti del Conto Economico sono i ricavi ed i costi dalla cui differenza
scaturisce il reddito di esercizio. Il singolo ricavo o il signolo costo come un
componente “elementare” del reddito di esercizio, nel senso che nessun elemento
preso nella sua individualità può assurgere a ritenersi una una variazione diretta del
patrimonio netto. E' solo dal sistema che scaturisce il reddito di esercizio e solo
quest'ultimo rappresenta la variazione del patrimonio netto.
Il Codice Civile non definisce il concetto di ricavo\costo, al pari dei principi contabili
dell'OIC. Al contrario lo IASB definisce il ricavo (costo) come incremento (decremento)
dei benefici economici sotto forma di afflusso (deflusso) o rivalutazione (svalutazione)
di attività o di decremento (incremento) di passività tale da comportare un incremento
del patrimonio netto.
→ concezione patrimonialista dell'impostazione dello IASB.
Vediamo ora la classificazione del conto economico:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
– Comprende tutti i ricavi dei processi produttivi appartenenti tanto alla
gestione caratteristica quanto alla eventuale gestione
extracaratteristica, ma anche le variazioni delle rimanenze magazzino
di prodotti finiti, prodotti e commesse in corso di lavorazione e le
capitalizzazioni (ossia gli incrementi di immobilizzazioni a seguito di processi produttivi
interni).
→ Nel valore della produzione confluiscono voci eterogenee (da ricavi e da
stime e congetture)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Comprende tutti i costi dei processi produttivi appartenenti tanto alla
–
gestione caratteristica
quanto alla eventuale gestione extracaratteristica.
La differenza A-B pertanto finisce per rappresentare un risultato operativo
– globale, che include dunque non solo la gestione caratteristica ma anche
l'eventuale gestione extracaratteristica.
→ I costi sono classificati per natura (materie, serivizi, ammortamenti,
ecc..) senza evidenziare quali tipologie di funzioni aziendali o quali processi
specifici questi fattori vanno ad alimentare.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
– Comprende tutti i costi dei processi produttivi appartenenti tanto alla
gestione caratteristica
→ La classe C include i componenti reddituali alla gestione dei finanziamenti
(interessi attivi su crediti e interessi passivi su debiti) e delle attività finanziarie
(dividendi, interessi su titoli posseduti, ecc..) che hanno comportato
una manifestazione numeraria oltre alle differenze (positive\negative) su cambi. Il
suo saldo può assumere segno positivo o negativo a seconda della prevalenza
dei ricavi sui costi.
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
– comprende componenti reddituali che non riflettono costi e ricavi derivanti
da operazioni con terzi ma dipendenti da rilevazioni di assestamento, quali
svalutazioni e rivalutazioni, ottenute applicando i criteri di valutazione delle
attività finanziarie.
→ le classi C e D comprendono nel loro complesso i riflessi reddituali della
gestione dei finanziamenti e delle attività finanziari possedute
dall'azienda.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
– include i componenti straordinari del reddito, mentre le precedenti classi nel
loro assieme descrivono la gestione ordinaria.
→ in questo modo separiamo i componenti reddituali che non avranno
probabilità di ripetersi (straordinari) per escluderli dalle stime future
riguardanti gli andamenti aziendali.
Sono straordinari gli eventi che congiuntamente:
siano determinati da circostanze causali o accidentali, estranee perciò
• alla volontà dell'azienda;
siano estranei all'attività ordinaria;
• siano infrequenti.
•
Critiche dell’OIC:
- Nel valore della produzione confluiscono voci eterogenee (da ricavi e da stime e
congetture)
- Non è prevista l’area accessoria (confusa dentro A e B)
- A e B non coincidono con il risultato operativo
In ogni caso l’OIC ritiene la struttura civilistica in grado di assolvere la sua funzione
informativa.
Iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli
sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita
dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Lo Stato Patrimoniale secondo lo IASB
➢
Circa lo statement of comprehensive income, lo IAS prevede solo un contenuto
minimo, integrabile con quanto gli amministratori ritengono necessario per
esporre in modo attendibile e comprensibile la dinamica reddituale
dell'azienda.
Il contenuto minimo è costituito dai:
ricavi di vendita
• costi finanziaria
• plusvalenze\minusvalenze derivanti da dismissioni di beni strumentali e
• di rami d'azienda
imposte
• utile\perdita di esercizio
•
Art 2427 –La nota integrativa
.
Funzione della nota integrativa: è un documento il cui compito è quello di
analizzare e chiarire le informazioni quantitative contenute nei prospetti di
stato patrimoniale e conto economico, rendendole intelligibili e chiare.
Funzioni (singoli punti del codice civile)
1.Spiegazione dei criteri di valutazione adottati
2.Dettagliare alcune voci o specificare l’inserimento di determinati elementi entro
certe voci
3.Dettagliare le variazioni quantitative di alcuni e le menti dello SP
4.Inserimento di dati aggiuntivi
5.Spiegare l’adozione di determinati comportamenti contabili
Integrazioni richieste dall’OIC
1. Inserire alcune informazioni contenute nella relazione sulla gestione (che è un
allegato)
– es.:fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio
2. Dettaglio degli importi più significativi di A5 e B14
3.Rendiconto finanziario(*)
Richiamo dello IAS24 per le operazioni con parti correlate
(*)
Il criterio finanziario è il criterio secondo il quale le diverse poste sono distinte in
funzione del tempo necessario a generare liquidità (per le attività) o ad assorbirla (per
la passività), criterio al quale l'OIC sembra concedere una certa preferenza.
La struttura dello Stato Patrimoniale descritta dal Cod. Civile non consente invece una
piena comprensione della situazione finanziaria aziendale, la quale però, grazie alle
informazioni suppletive, può essere comunque operata e favorisce decisamente la
preparazione del rendiconto finanziario.
L'OIC suggerisce di inserire infatti in Nota Integrativa informazioni che permettano di
effettuare una classificazione condotta secondo il criterio finanziario, quantomeno
evidenziando nella nota l'attivo corrente e il passivo corrente.
Art. 2428 –La relazione sulla gestione
L'art. 2428 Cod. Civile pone l'obbligo per gli amministratori di redigere la relazione
sulla gestione, da allegare al bilancio di esercizio.
Questo prospetto non rientra nella tradizione concezione contabile del bilancio ed in
quella formale descritta nell'alrt. 2423 (il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale,
dal Conto economico e dalla Nota integrativa), ma è inclusa a pieno titolo nella
concezione del bilancio come “pacchetto” informativo.
La relazione sulla gestione infatti assume un fondamentale ruolo informativo
nell'illustrare la gestione aziendale, collegando i risultati di bilancio alla più generale
strategia di azienda.
1) Entra nel merito dell’andamento della gestione dell’azienda e delle strategie
di sviluppo. Esprime un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione;
2) Descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta;
3) Esposizione degli indicatori di risultato finanziarie non finanziari pertinenti
all'attività specifica della società.
Informazioni circa l’attività di direzione e coordinamento
Art. 2423 –Il rendiconto finanziario
Il Codice Civile non obbliga gli amministratori alla redazione del rendiconto
finanziario; anzi, tale documento non è neppure esplicitamente menzionato
nelle norme civilistiche.
Vi è però chi ha interpretato la disposizione dell'art. 2423, nel senso di ritenere
il prospetto dei flussi finanziari un documento non espressamento richiamato
ma necessario per la comprensione della dinamica finanziaria della società.
La mancanza di questo prospetto nella Nota Integrativa, pur non essendo
ritenuta causa di violazione del principio della rappresentazione chiara,
veritiera e corretta in quanto la legge ancora non lo impone, è ritenuta dal
documento n.12 “scusabile” solo in aziende di ridotte dimensioni,
amministrativamente poco evolute.
Tra le molte possibilità di interpretazione, si hanno due significati di “risorsa
finanziaria”:
le disponibilità liquide
– il capitale circolante netto
–
→ Si generano così due principali tipologie di rendiconto finanziario, la cui
scelta deve essere fatta secondo il documento n.12 in funzione dell'attività
aziendale.
Entrambi i principi contabili (OIC n.12 e IAS 7) richiedono che il rendiconto
finanziario debba essere articolato in “tre zone” che permettano di evidenziare
flussi di cassa di specifiche aree gestionali.
1. In primo luogo deve apparire il flusso di cassa derivante dalla gestione
reddituale;
2. Un secondo flusso specifico promana dalle operazioni di investimento e
disinvestimento relative alle immobilizzazioni;
3. Il terzo flusso concerne i movimenti di denaro causati dalle operazioni di
finanziamento sia a titolo di mezzi propri che come prestiti ottenuti.
Art. 2435 –Il bilancio in forma abbreviata
L'art. 2435 bis Cod. Civile riguarda il bilancio in forma abbreviata, ossia un
bilancio di esercizio con minori informazioni contenute, utilizzabile da società
con soglie dimensionali inferiori a certi limiti per pubblicare i propri conti
annuali.
Questa facoltà si inserisce in pieno nella concezione del bilancio come
strumento di inf