Bilancio di esercizio e principi contabili
Bilancio come sintesi contabile e bilancio come "pacchetto" informativo
Il bilancio di esercizio costituisce un modello, una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari, verificatisi nell'esercizio trascorso, pur includendo valori determinati sulla base di prospettive future. Sono due i possibili significati del bilancio:
- Tradizionale: bilancio di derivazione contabile quale sintesi periodica del sistema di contabilità generale;
- Più evoluta: raccoglie non soltanto la sintesi del sistema contabile, ma anche informazioni non contabili utili per la valutazione degli andamenti aziendali, ottenuti con logiche di calcolo diverse e certe volte alternative, riguardanti un numero ancora più ampio di aspetti, di profili conoscitivi della gestione aziendale, al fine di favorire un apprezzamento più completo e più esteso della gestione stessa da parte del lettore.
Nel senso più tradizionale il bilancio è strettamente legato alla contabilità (uso prevalente di valori di riferimento monetari) e questo legame comporta una serie di vantaggi e limiti che si possono sintetizzare in due punti:
- Vantaggio: facilità di interpretazione dell'evoluzione aziendale e di elevarne sintesi e risultanze;
- Svantaggio: molti aspetti della gestione aziendale non sono esprimibili in termini monetari, se non con rilevanti incertezze.
Le funzioni del bilancio
Sono tre le funzioni principali del bilancio di esercizio:
- Funzione universale: Strumento per determinare il reddito, ovvero, solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo i proprietari possono prelevare una quota di utili quale remunerazione della disponibilità di capitali precedentemente fornita. Infatti senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo di capitali operato dai proprietari potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali, ledendo quindi il principio di integrità del capitale.
- Rendiconto dell’attività degli amministratori (fondamentale nei casi in cui gli amministratori non coincidono con la proprietà). Il bilancio diviene lo strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda di valutare l'operato degli amministratori, cioè di coloro che concretamente dirigono l'azienda impegnandosi con l'attività quotidiana di governo. Con il bilancio possiamo dire che gli amministratori “rendono conto” del loro operato ai proprietari. → funzione rivolta a soggetti interni.
- Strumento di controllo a consuntivo e preventivo della gestione aziendale (utilizzato dai decisori). Dall'interpretazione di bilancio infatti emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica in grado di illuminare le scelte future. Quindi non più soltanto soggetti interni (proprietari o decisori interni come gli amministratori) ma anche soggetti esterni aventi un interesse verso le sorti dell'azienda (in quanto dal comportamento di quest'ultima dipende o meno il soddisfacimento dei personali interessi). → funzione rivolta a soggetti esterni (Stakeholder).
Questi stakeholder necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'azienda di garantire o meno il soddisfacimento dei propri interessi e quale migliore strumento informativo di sintesi potrebbe servire se non il bilancio di esercizio?
Necessità di integrare le informazioni tradizionali del bilancio
Funzione informativa → accentuata dalla quotazione in borsa. Stakeholder:
- Azionisti: salvaguardia netto e flussi dividendi.
- Dipendenti: salvaguardia posto di lavoro.
- Clienti/fornitori: capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni.
- Banche: capacità dell’azienda di far fronte alle proprie obbligazioni.
- Stato: entrate tributarie e tessuto sociale.
A tutela del lettore "esterno" l’informazione contenuta nel bilancio deve essere:
- Chiara
- Comprensibile
- Comparabile
Facciamo riferimento alle esigenze di chiarezza come comprensibilità delle informazioni contenute, di rispetto di principi che ne disciplinano la redazione, di controllo dell'attendibilità dei dati rappresentati. Il bilancio di esercizio deve risultare un supporto informativo affidabile, garantito nella sua correttezza e imparzialità di vedute, di facile comprensione anche per coloro che non dispongono di approfondite conoscenze pregresse sulla gestione aziendale. In aggiunta gli utenti esterni non sono solo interessati a conoscere le risultanze e le prospettive della gestione di un'azienda ma anche a compararle con quelle di altre aziende verso le quali potrebbero rivolgere la loro attenzione. Pertanto l'informazione contenuta nel bilancio di esercizio non deve soltanto essere chiara e comprensibile in sé ma deve anche essere comparabile con quella di altre aziende e dei relativi bilanci.
Nel momento in cui il bilancio diviene pubblico per soddisfare le esigenze degli stakeholder iniziano a nascere nuovi problemi. Se tutti possono accedere agli stessi dati, questi ultimi possono essere utilizzati anche dai concorrenti che potranno trarre importanti informazioni da impiegare contro l'azienda. La produzione di informazioni accessibili a tutti presenta per l'azienda oltre a costi legati al loro ottenimento. Soprattutto costi competitivi: divulgazioni di informazioni riservate vanno infatti ad avvantaggiare la concorrenza. La strategia di una redazione “doppia” del bilancio, uno interno ed uno esterno destinato ad informare i soggetti esterni, il quale se pur creato sulla linea del primo, veniva opportunamente modificato nella forma e nella sostanza per impedire ai lettori la disponibilità di un uguale contenuto conoscitivo. → Contrasto tra esigenze di "riservatezza" aziendale ed esigenze di informativa completa per gli stakeholder: sistemi di controllo e regolamentazione.
Per far fronte a queste problematiche siamo giunti ad un graduale sviluppo di una regolamentazione obbligatoria, la quale, tra le varie cose, impone la redazione di un unico bilancio in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti sia interni sia esterni. Gli obblighi normativi costringono anche le aziende con prospettive reddituali inferiori alla media a divulgare informazioni, in modo da garantire una maggiore efficienza allocativa per l'intero mercato dei capitali. Un ampliamento degli obblighi informativi riduce i margini per abusare di informazioni riservate che alcuni soggetti operanti entro l'azienda o a stretto contatto con essa potrebbero esercitare in chiave opportunistica (insider trading).
Le norme del codice civile
La base normativa è costituita dagli articoli del Codice Civile che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali. Le attuali norme civilistiche rappresentano l'applicazione nel nostro Paese della IV direttiva CEE, avvenuta con il D.Lgs 27 aprile 1991, n.127, coronando dopo molti sforzi un serio impegno comunitario verso l'armonizzazione a livello europeo delle norme di redazione dei bilanci. Le norme del Codice civile sono stare ritenute applicabili alle società di capitali, mentre per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all'art. 2426 cod. civ. che tratta dei criteri di valutazione delle poste di SP. Per le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari sono previste specifiche discipline.
I principi contabili professionali
Senza dubbio nel nostro Paese hanno conquistato un rilievo molto importante i principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR), che entro la cornice dettata dalle norme civilistiche, forniscono regole di dettaglio o di integrazione per argomenti non trattati dal Codice Civile. Tali principi sono stati poi rivisitati negli ultimi due anni dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); esso è l'ente che succede alla Commissione per la statuizione dei principi contabili del CDNC-CNR per la formazione di regole contabili professionali nel nostro Paese, con lo scopo:
- Di integrare e interpretare tecnicamente le disposizioni del Legislatore italiano;
- Di facilitare l'adozione in Italia delle regole contabili internazionali.
Per quanto riguarda le società non quotate, allo stato attuale non vi sono obblighi di seguire i principi contabili dell'OIC, sebbene la loro applicazione sia ovviamente consigliata dagli operatori professionali, a tutto vantaggio della qualità dei bilanci stessi. Per le società quotate, invece, un'esplicita raccomandazione all'adozione dei principi contabili del CNDC-CNR (ora OIC) era stata fatta da tempo da parte della Commissione Nazionale per le società e la Borsa (ora Consob), per garantire maggiore qualità e verificabilità ai bilanci aziendali. Tale raccomandazione ha poi perso valore a seguito dell'adozione nelle società quotate dei principi contabili internazionali.
I principi contabili internazionali
La Consob riteneva anche i principi internazionali dello IASB quali punti di riferimento per la redazione dei bilanci, da impiegare in chiave suppletiva ai principi contabili professionali quando questi ultimi fossero incompleti. I principi contabili dello IASB oltre ad aver già ispirato sensibilmente gli stessi principi del CNDC-CNR, sono stati elevati da parte delle Unione Europea, con il regolamento UE del 2002, al rango di regole contabili obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate nei mercati finanziari dei Paesi appartenenti alla Ue, da applicare a partire dal gennaio 2005. Si percepisce nettamente una forte volontà del legislatore di estendere per quanto possibile l'adozione dei principi contabili internazionali.
Nel frattempo si deve comunque rilevare che lo IASB sta continuando a modificare alcuni principi esistenti e ad approvarne di nuovi. Tali nuovi o modificati principi impongono la valutazione tecnico-politica della Commissione Europea per essere adottati e costringono le società ad una continua e dispendiosa attività di adeguamento delle proprie politiche contabili. Per le società quotate inoltre sussistono ulteriori obblighi formativi stabiliti dalla Legge “Draghi” (febbraio 1998) e dal conseguente Regolamento degli Emittenti emanato dalla Consob ad attuazione di molte disposizioni nella “Draghi”.
Il quadro normativo vede attualmente, come si sarà capito certamente, una netta separazione tra le società quotate, il cui bilancio è sottoposto a controlli più stringenti ed a norme più articolate, sempre più comuni a livello internazionale, di pari passo con il processo di globalizzazione che ha contraddistinto i mercati finanziari, e le società non quotate soggette a più blanda disciplina normativa per le quali il bilancio di esercizio assume una minore importanza in chiave di supporto informativo per l'esterno.
Codice Civile del 1942
- Il bilancio deve evidenziare “con chiarezza e precisione gli utili conseguiti e le perdite sofferte”
- Contenuto orientativo (elenco di voci) del solo stato patrimoniale.
- Introduce alcuni criteri di valutazione per immobilizzazioni, partecipazioni, crediti, ecc.
- Prevede l’obbligo di predisposizione di una relazione degli amministratori senza specificarne i contenuti.
Codice Civile del 1942 integrato con L.216/74
- Viene disciplinato il contenuto della relazione degli amministratori.
- Viene sommariamente previsto un conto economico a costi ricavi e rimanenze a contenuto libero.
Codice civile integrato con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n° 127
- Ha dato attuazione alle Direttive CEE n°78/660 e n°83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato.
- L'obiettivo delle Direttive è stato quello di: rendere il bilancio chiaro, veritiero e corretto.
- Armonizzare le prassi dei vari Paesi in materia di informativa di bilancio esprimendo in modo più organico e puntuale, le norme di redazione del bilancio.
Codice civile integrato con il decreto legislativo 6/2003
- Integrato i principi di redazione inserendo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
- Ritoccato gli schemi: esclusione interferenze fiscali.
Il bilancio d'esercizio deve assolvere contemporaneamente a due finalità:
- Una finalità conoscitiva interna all'impresa Interesse pubblico da tutelare.
- Una finalità informativa verso l'esterno.
La normativa civile dispone:
- L’obbligo di depositare i bilanci delle società di capitali presso le camere di commercio.
- I principi generali a cui deve informarsi il bilancio e i criteri per la sua redazione.
- I criteri di valutazione delle poste del bilancio.
- La struttura e il contenuto dei conti di sintesi e dei documenti informativi che compongono e accompagnano il bilancio.
- L’obbligo alla revisione del bilancio per le imprese con titoli quotati in borsa da parte di soggetti esterni abilitati.
Il ruolo dei principi contabili nazionali
La normativa civile è affiancata e completata, per tutti gli aspetti tecnici che il codice civile non riesce a definire, dai Principi contabili, che costituiscono un insieme di regole che hanno origine nell'iniziativa privata. Per principi contabili si intende generalmente quelli che erano stati emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, ora rivisti e completati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Obbligatorietà di applicazione:
- Aziende non quotate: non obbligate, ma l’applicazione dei principi contabili dà garanzia di qualità ai bilanci.
- Aziende quotate: la Consob ha più volte indicato, quale punto di riferimento per gli amministratori nella redazione del bilancio e per i revisori nella certificazione del bilancio, i principi contabili nazionali e, per quanto non disposto dai primi, quelli internazionali, dei quali si potrà tenere conto nei limiti in cui risultino compatibili con le norme vigenti.
Per principi contabili internazionali si intendono quelli dell’International Accounting Standards Board (IASB) che prendono il nome di:
- IAS (International Accounting Standard), con riferimento a quei documenti ancora in vigore, emanati in precedenza dallo International Accounting Standard Committee (IASC), che ora vengono aggiornati dallo IASB;
- IFRS (International Financial Reporting Standard) con riferimento ai nuovi documenti direttamente emanati dallo IASB e ai documenti che sono frutto di una rielaborazione sostanziale di “vecchi” IAS compiuta dallo IASB.
Gli IAS/IFRS assumono rilevanza anche nel nostro Paese per due distinti motivi:
- Costituiscono un punto di riferimento imprescindibile nel processo di sviluppo e di aggiornamento della prassi contabile, come emerge anche dall’esplicito impegno dell’OIC di curare l’armonizzazione dei principi contabili nazionali con quelli internazionali.
- Per alcuni tipi di imprese hanno di fatto completamente “soppiantato” la normativa civile e i principi contabili nazionali.
Il quadro normativo del bilancio di esercizio vive in questi anni un periodo di intensi cambiamenti, tra loro strettamente interdipendenti: regole europee, principi contabili professionali nazionali e internazionali, norme fiscali, disposizioni civilistiche, cercano di adattarsi reciprocamente per tutelare l'interesse comune della capacità informativa del bilancio, sia pur con molti sforzi. Gli obiettivi di fondo sono chiari:
- Standardizzazione internazionale delle regole sempre più spinta;
- Marcata separazione normativa tra società quotate e non quotate;
- Permanenza del potenziale “inquinamento fiscale”.
Coordinare le norme di vario livello per consentire il raggiungimento simultaneo di tali obiettivi, è l'impegno che attende oggi gli operatori della professione contabile.
I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile (artt. 2423-2423 bis)
Postulati del bilancio di esercizio = principi generali che ne disciplinano la redazione. Indicano le linee guida alle quali devono ispirarsi gli amministratori nel processo di assegnazione del risultato dell’esercizio.
Art. 2423 comma 1 – composizione del bilancio. Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa che sono tre documenti indissolubili.
Stato patrimoniale: attività, passività e patrimonio netto. Conto economico: ricavi, costi e risultato economico. Nota integrativa: funzione informatrice sulle componenti dello SP e del CE.
Art 2423 comma 2 - Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta. Principi fondamentali, o clausole generali del bilancio: il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Chiarezza = comprensibilità del bilancio per un utente esterno, non fermandosi al formale adempimento delle singole norme. Veridicità = coerenza nella formulazione delle stime e delle congetture utilizzate per la formazione del bilancio. Correttezza = utilizzo di criteri tecnicamente corretti nella determinazione dei valori.
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