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NOTA INTEGRATIVA (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)
Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, l’articolo 2427, comma 1, del codice civile
richiede di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa:
“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
o conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (n.
1);
“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti
o rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra
voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio” (n. 2);
“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni
o materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al
loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli
esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio”
(numero 3 bis);
“l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
o stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (n. 8);
“l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non
o risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate”
(n. 9).
Nella rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali si fornisce evidenza
del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ma
ancora in uso. Si fornisce, inoltre, separata evidenza delle movimentazioni relative alle
immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta, con i relativi effetti sul
bilancio. Nel caso la società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo
dell’immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del
contributo e il contributo.
LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – OIC 24
Le immobilizzazioni immateriali sono risorse caratterizzate per l’assenza di tangibilità e la capacità
di generare benefici economici futuri, purchè ottenute dall’impresa in conseguenza di un
accadimento passato.
Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
Ø Oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo)
Ø Beni immateriali (diritto di brevetto industriale, licenze, marchi…)
Ø Avviamento
Ø Immobilizzazioni immateriali in corso
Ø Acconti
I benefici economici futuri derivanti da un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi
originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo
dell’attività immateriale da parte della società.
Come in tutti i prospetti riclassificati, anche nello Stato Patrimoniale previsto dall’art. 2424 C.C le
immobilizzazioni sono esposte nella sezione “attivo” al netto dei relativi fondi ammortamento.
La sottoclasse delle immobilizzazioni immateriali si articola come segue:
B.I. – Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
ONERI PLURIENNALI
Gli oneri pluriennali costituiscono una specifica categoria di valori, che si caratterizzano per
l’inseparabilità dal complesso aziendale e per la non autonoma alienabilità.
Sono costi che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai
beni immateriali e dall’avviamento.
Dove questi costi presentino un’utilità pluriennale, è possibile procedere alla capitalizzazione delle
spese sostenute e al loro ammortamento su base sistemica.
Essi derivano da investimenti specifici e misurabili e quindi riconducibili alle seguenti tipologie di
costi pluriennali:
- costi di impianto e ampliamento
- costi di sviluppo
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
Con questa voce, si fa riferimento ad alcuni oneri sostenuti dall’impresa in relazione a specifici
momenti della sua esistenza, quali la costituzione, o in occasione di processi di ristrutturazione e/o
ampliamento dimensionale.
Sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di
vita della società, quali la fase pre-operativa (costi di start-up) o quella di accrescimento della
capacità operativa.
Mentre i costi di impianto sono gli oneri sostenuti, anche nella fase pre-operativa, per la
costituzione della società (redazione dell’atto costitutivo, consulenze…), i costi di ampliamento
sono quelli sostenuti per le operazioni di tipo straordinario, quindi di natura non ricorrente, rivolte
ad un significativo ampliamento della società (aumenti di capitale sociale, modifiche statutarie,
trasformazioni, concentrazioni, scorpori…).
La rilevazione iniziale dei costi di impianto e di ampliamento nell’attivo dello stato patrimoniale è
consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il
beneficio (futura utilità)
I costi di sviluppo invece, spesso di ingente ammontare, comprendono le spese sostenute per
l’ottenimento di nuovi prodotti, processi produttivi, innovazioni tecnologiche ed industriali, ovvero
per il significativo miglioramento di quelli preesistenti.
La ricerca di base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire
nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società.
BENI IMMATERIALI
I beni immateriali sono fattori produttivi suscettibili di scambio, privi di materialità intesa in senso
stretto e che possono formare oggetto di rapporti giuridici.
Sono beni non monetari, individualmente identificabili e privi di consistenza fisica.
È individualmente identificabile quando:
a) È separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere
venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto;
b) Quando deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che
tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.
Ai fini dell’iscrizione nella categoria dei beni immateriali, tali risorse devono essere:
Controllabili in modo esclusivo dall’azienda per poterne trarre utilità e limitarne l’utilizzo
o da parte di terzi;
Individualmente identificabili, cioè dotati di una dimensione autonoma rispetto all’insieme
o degli altri valori dell’azienda;
Ottenuti a fronte di costi stimabili in modo attendibile;
o Autonomamente trasferibili.
o
Le principali tipologie di beni immateriali cui il legislatore fa esplicito riferimento sono:
• Diritti di brevetto industriale: conferiscono al titolare un monopolio temporaneo (10-20
anni) di sfruttamento di un’invenzione o un modello di utilità, nonché il diritto di vietare a
terzi di trarne utilità mediante l’uso, la produzione, l’importazione, la commercializzazione
o la vendita;
• Diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno: sono costituiti dai diritti d’autore, ovvero dal
diritto di godere, anche per un intervallo di tempo limitato, dei vantaggi economici associati
allo sfruttamento di un’opera intellettuale, nella generalità dei casi di carattere creativo;
• Concessioni: sono provvedimenti mediante i quali la Pubblica Amministrazione cede
temporaneamente ad altri soggetti taluni diritti o poteri su beni di proprietà dell’ente
concedente (es. diritto di sfruttamento del suolo demaniale);
• Licenze: autorizzano il licenziatario di attività regolamentare e si suddividono in:
Licenze amministrative: a fronte del pagamento di una somma una tantum,
o consentono ad un soggetto di svolgere un’attività altrimenti illecita
Licenze d’uso, mediante le quali il titolare di un bene immateriali trasferisce
o temporaneamente il diritto di sfruttamento di tale bene a fronte di una somma una
tantum e/o di un canone periodico;
• Marchi: sono qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, che
caratterizza l’azienda o un suo prodotto, sia fabbricato e/o commercializzato, sempreché
risulti idoneo a distinguerli rispetto ad altre aziende o prodotti altrui;
• Diritti simili: completano una vasta categoria di risorse immateriali acquisite a titolo
oneroso o ottenute internamente mediante studi ed attività di ricerca. Si distinguono dagli
“oneri pluriennali” in quanto presuppongono la titolarità di un diritto tutelato nei confronti
dei terzi (es. contratto di know-how o di franchising…).
I beni immateriali sono rilevati in bilancio quando:
Ø è soddisfatta la definizione di bene immateriale di cui al paragrafo 9;
Ø la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene
stesso e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici; e
Ø il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.
Per i beni immateriali il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Rientrano fra i costi
accessori: spese di registrazione, iva indetraibile, consulenze tecniche specifiche, ecc. Gli sconti
incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.
Nel caso in cui il bene immateriale sia generato internamente, il costo di produzione comprende
tutti i costi direttamente imputabili all’immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di
produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato; con gli stessi
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o presso
terzi, con le medesime modalità previste dall’OIC 16.
Possono essere capitalizzati solo i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione di nuovi beni
immater