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Bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio è uno strumento di conversione della dinamica aziendale in cifre (Giannessi): rappresenta gli effetti patrimoniali ed economico-finanziari delle operazioni aziendali. Rappresenta la consistenza del patrimonio, il reddito conseguito, le entrate e le uscite e altre informazioni gestionali. È uno strumento di comunicazione (interno ed esterno) e di controllo della gestione.

Tipologie di bilancio

Bilancio pubblico → ha come principi di redazione IAS/IFRS codice civile DLg 139/2005, ha discrezionalità limitata e ha come finalità quella di evidenziare la consistenza del patrimonio e il risultato del Conto Economico.

Bilancio fiscale → si rifà al Testo Unico Imposte sui Redditi, ha discrezionalità limitata e come finalità ha quella di determinare il reddito imponibile.

Bilancio gestionale (interno) → si rifà ai Principi della Ragioneria, ha discrezionalità elevata, cerca l’andamento della gestione.

Bilancio civilistico

Bilancio civilistico, a norma dell’art. 2423 c.c (vale sia per SPA che per SRL), comprende tre documenti:

  • Stato Patrimoniale: attività, passività e patrimonio netto, quest’ultimo è la differenza tra attività e passività ed è un valore astratto di pertinenza dei soci e dei creditori sociali dell’azienda. Il suo valore dipende molto dai criteri di valutazione usati. Il patrimonio netto è un indicatore per la valutazione della dotazione di un’azienda, ma non esprime il corrispettivo che i soci potrebbero ottenere dalla cessione (valore che invece è influenzato dalle forze contrattuali e da altre circostanze). Il bilancio d’esercizio non esprime il valore di avviamento autogenerato (questo dipende solo dalle prospettive future dell’azienda). La stima del valore di avviamento è quindi dipendente da stime e congetture, incompatibili con il bilancio di funzionamento. Esistono però altre tipologie di bilanci che permettono un processo valutativo completamente differente.
  • Articolazione in macro-classi, classi, voci;
  • Criterio destinazione economica per attività;
  • “Gli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”;
  • Criterio natura economica per passività;
  • Fondi di rettifica a diretta deduzione delle attività a cui si riferiscono;
  • Confronto tra i dati di due esercizi successivi;
  • Indicazioni sul grado di liquidabilità e esigibilità di alcune poste attive e passive.
  • Conto Economico: ricavi, costi e reddito → ricavi e costi d’esercizio sono iscritti in applicazione del principio della competenza economica, ciò significa che si prescinde dal momento in cui si verificano gli incassi e i pagamenti, mentre l’aspetto rilevante per il loro riconoscimento è costituito dallo svolgimento delle operazioni che determinano l’insorgenza degli stessi. È il documento di bilancio che, contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza del periodo amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del periodo considerato misurando, in questo modo, l’incremento o il decremento che il capitale netto aziendale ha subito per effetto della gestione.
  • Il CE può essere riclassificato in base alle aree di gestione considerate: caratteristica, extra-caratteristica, finanziaria, straordinaria, imposte sui redditi.
  • È un conto economico della produzione ottenuta.
  • La differenza A – B configura un risultato operativo globale (gestione caratteristica e extracaratteristica).
  • La classe A include valori con manifestazione finanziaria (ricavi di vendita), variazioni di rimanenze nonché capitalizzazioni.
  • La classe B presenta i costi per natura.
  • Voci residuali A5 e B14 senza ulteriori indicazioni nel codice.
  • Non viene evidenziata un’area straordinaria.

Reddito = RT - CT ed esprime un fondamentale indicatore della capacità dell’azienda di durare nel tempo e di raggiungere posizioni di equilibrio economico. Il reddito rappresenta anche la variazione del patrimonio netto dovuta al compimento di operazioni di gestione: pertanto aumenta per effetto di utili e diminuisce in conseguenza di redditi negativi, ovvero perdite. La conoscenza del reddito è fondamentale per:

  • Misurazione della performance aziendale
  • Misurazione dell’autofinanziamento (in senso proprio)
  • Base per la determinazione del reddito imponibile fiscale, quest’ultimo è il valore base per la determinazione delle imposte sui redditi che un’azienda dovrà corrispondere annualmente.
  • Reddito di bilancio + variazioni in aumento (costi non deducibili + maggiori ricavi imponibili) – variazioni in diminuzione (maggiori costi deducibili + ricavi non imponibili) = reddito imponibile fiscale.
  • Base per la determinazione dei dividendi distribuiti ai soci.
  • Rendiconto finanziario → fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. I benefici informativi del rendiconto finanziario sono molteplici. Il rendiconto permette, tra l’altro, di valutare: le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura; la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.
  • Le disponibilità liquide comprendono depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori di cassa (anche in valuta estera). Le macroclassi di variazioni finanziarie sono: legate alla gestione aziendale, legate ai movimenti nelle attività, passività e pn.

Nota integrativa fornisce info e note esplicative relative alle voci di bilancio. Informazioni richieste dall’art. 2427: criteri di valutazione (punto 1), informazioni sullo stato patrimoniale (punti da 2 a 9), informazioni sul conto economico (punti da 10 a 14) e altre informazioni (da 15 a 22).

Bilancio in forma abbreviata

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis) Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Cosa prevede:

  • SP abbreviato con le sole voci contrassegnate da lettere e numeri romani
  • Raggruppamento voci CE (ad es. B9 c, d, e)
  • Esonero redazione rendiconto finanziario
  • Esonero dal fornire informazioni su alcuni punti dell’art. 2427 sulla nota integrativa;
  • No relazione sulla gestione, se fornite info sui punti 3 e 4 dell’art. 2427 sulla nota integrativa.

Destinatari del bilancio

In relazione ai soggetti a cui il bilancio si rivolge si può distinguere tra: bilancio interno (gestionale) diretto ad amministratori, soci di maggioranza e manager, non soggetto a regolamentazione esterna, modellato esclusivamente rispetto destinatari che lo richiedono, senza un controllo esterno e dalle tempistiche indeterminate. Bilancio esterno civilistico, diretto a banche, clienti, fornitori e concorrenti e fiscale che invece serve al fisco. È soggetto a regolamentazione esterna e a regole di disciplina ben precise. I tempi e le modalità di approvazione e pubblicazione sono regolamentati per legge.

Limiti informativi del bilancio

Limiti informativi del bilancio → è orientato al passato, non esprime il processo di creazione del valore, non riflette la dinamica delle risorse immateriali e trascura le performance di natura qualitativa e non monetaria. Non considera adeguatamente il rischio aziendale, anche se in minima parte ne riflette il fenomeno tramite i fondi rischi, gli accantonamenti, le riserve, la descrizione degli avvenimenti temuti in nota integrativa. Inoltre esiste l’annual report che si occupa di aggiornare il bilancio, accompagnandolo con varie informazioni utili sui rapporti con gli stakeholder.

Riflessi giuridici

Riflessi giuridici → il bilancio è uno strumento di determinazione della performance aziendale e i valori patrimoniali e reddituali che rappresenta producono delle conseguenze, regolate dal legislatore:

  1. La distribuzione dei dividendi: le società commerciali aventi scopo di lucro vengono costituite con lo scopo di conseguire l’oggetto sociale indicato nello Statuto attraverso l’ottenimento di risultati economici positivi. Il dividendo dev’essere deliberato dall’assemblea dei soci che deve valutare attentamente la situazione aziendale prima di deciderne la distribuzione. In presenza di una società valori le decisioni vengono vagliate anche dal mercato e da analisti indipendenti. Il codice civile pone dei limiti alla distribuzione legati ai principi di prudenza, allo scopo di evitare di depauperare la società della liquidità quando gli utili conseguiti non sono ancora stati conseguiti finanziariamente.
  2. La tutela dei creditori → la società di capitali gode del beneficio della responsabilità limitata al patrimonio netto aziendale e pertanto garantisce i creditori sociali con il proprio bilancio. Nel caso le perdite superino 1/3 del capitale sociale la società non sarebbe più in grado di operare. Nel caso limite in cui l’azienda non fosse più in condizione di rispettare i pagamenti, si parla di difficoltà nel mantenere la continuità aziendale, going concern che potrebbe essere l’anticamera del default. Quest’ultimo è un proto-postulato che pone l’azienda in un’ottica di continuazione e lungimiranza economica: i beni strumentali, una volta inseriti nel sistema aziendale, non sono valutabili con i beni e i prezzi del mercato; e se viene meno la continuità aziendale si fa riferimento ai principi di liquidazione. L’azienda potrebbe trovarsi con un deficit patrimoniale causato dal fatto che alcuni beni, contabilizzati con valore di funzionamento positivo fino a quel momento, dovranno essere svalutati con la conseguente rilevazione di perdite straordinarie, in questo caso la legge consente l’utilizzo di norme specifiche, alternative al fallimento. Rispettando la par condicio creditorum tra gli stessi.
  3. Determinazione del reddito imponibile fiscale → le imposte colpiscono i redditi della società dichiarati in base ai bilanci presentati al registro delle imprese e liquidate nelle dichiarazioni dei redditi annuali compilate secondo le regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi: IRES al 24% e IRAP 3,9% ma dipendente dalla Regione e che penalizza le aziende indebitate. Il calcolo delle imposte si effettua sulla base imponibile diversa dall’utile di bilancio redatto secondo le norme civilistiche. L’utile di bilancio deve essere rettificato per arrivare all’utile imponibile.

I postulati del bilancio d’esercizio

Postulati del bilancio d’esercizio. Il bilancio rappresenta una “determinata posizione dinamica della vita dell’azienda” (Giannessi). Questa concezione conduce al riconoscimento di un duplice carattere di bilancio: uno storico ed uno probabilistico. Il primo considera i fatti aziendali avvenuti in passato mentre il secondo è insito nel processo di valutazione. I bilanci redatti dalle aziende possono essere classificati sulla base:

  1. Del momento di vita aziendale → bilancio ordinario o d’esercizio, redatto in condizioni di funzionamento al termine di ogni periodo amministrativo, e bilancio straordinario che non ha ad oggetto la commisurazione diretta del risultato economico ma risponde ad esigenze particolari legate ad eventi eccezionali come la cessione del complesso produttivo o di un ramo di esso.
  2. Dell’arco temporale a cui il bilancio fa riferimento → bilancio di previsione oppure bilancio consultivo che viene compilato al seguito di operazioni aziendali per verificare rispetto a quanto scritto nei documenti di programmazione.
  3. Dell’estensione della soggettività aziendale del quale evidenzia la situazione economica finanziaria e patrimoniale → bilancio dell’impresa, riferito alla singola impresa, o bilancio consolidato che riguarda invece i gruppi.

Funzioni del bilancio

  1. Funzione di rendiconto: porta a conoscenza dei proprietari l’esito dell’operato svolto dagli amministratori, assumendo così valenza privata.
  2. Funzione informativa interna che aiuta la commisurazione degli andamenti aziendali, considerando più fattori rispetto alle sole metriche monetarie.
  3. Funzione informativa esterna, deriva dalla consapevolezza di quanto le imprese possano influenzare la società a cui sono legate attraverso mille collegamenti. Il bilancio diventa quindi strumento rivolto a chi voglia avere notizie sullo stato aziendale. Per permettere le finalità di interesse pubblico le aziende devono avere un bilancio che garantisca:
    • Attendibilità e affidabilità delle info
    • L’imparzialità e la comparabilità delle informazioni
    • La trasparenza e la continuità nei criteri di redazione
    • L’unicità del bilancio d’esercizio → esisteva una scuola di pensiero che spingeva per un duplice bilancio, interno ed esterno, finendo così per avere un documento dettagliato e altamente denso di info ed un altro abbellito e standard per dare meno informazioni possibili all’esterno. In realtà il bilancio dovrebbe essere in grado di soddisfare entrambe le richieste, contestualmente.

Impianto normativo di riferimento

L’impianto normativo di riferimento è rappresentato dagli articoli del codice civile che regolano la redazione del bilancio che trovano collocazione nel Libro V. L’ambito di applicazione delle norme si estende a tutte le società di capitali mentre per le società di persone e per quelle individuali il richiamo riguarda solo l’art 2426 che regola i criteri di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale. Il legislatore ha inoltre una normativa ad hoc per alcuni specifici settori. Le banche, le imprese assicurative e gli intermediari finanziari conformano i propri bilanci a quanto previsto dai DD.LLgs nn. 87\ 1992 e 73\ 1997. Con il D.Lgs del 18 agosto 2015 il Legislatore interviene nuovamente nella disciplina del bilancio di esercizio dando attuazione alla direttiva 2013\34\EU. Dal 2011 l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha assunto principalmente il compito di emanazione dei principi contabili in una logica complementare agli standard setter internazionali. Il documento OIC 11 definisce il ruolo e la funzione dei principi contabili.

Esiste uno specifico rango delle norme che regolano la redazione del bilancio:

  • ART 2423 redazione di bilancio o clausola generale
  • 2423 bis principi di redazione → rimanda al principio della prevalenza della sostanza sulla forma
  • 2423 ter struttura SP e CE
  • ART 2424- 2424 bis- 2425- 2425 bis- 2425 ter → schemi di bilancio
  • ART 2426 criteri di valutazione
  • ART 2427 contenuto nota integrativa
  • ART 2428 relazione sulla gestione
  • ART 2435 bis bilancio in forma abbreviata

Postulati di bilancio o clausole generali

Postulati di bilancio o clausole generali → discendono dallo scopo del bilancio, concentrandosi sui canoni ispiratori.

  • Comma 1: Ai sensi del D.Lg. n. 139/2015 è costituito da quattro prospetti: SP, CE, rendiconto finanziario e nota integrativa, quest’ultima ha invece il compito di corredare la valenza informativa dei due prospetti precedenti.
  • Comma 2: Si basa sul principio della “true and fair view” che dichiara che il bilancio deve essere redatto con chiarezza, comprensibile al destinatario (schemi), divieto di compensazione partite e esposizione in nota integrativa di aggiunte, suddivisioni e modifiche, e rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico, riducendo l’asimmetria informativa tra interno ed esterno.
  • Comma 3,4: devono essere interpretati contestualmente, trattandosi di informazioni supplementari e di deroghe in casi eccezionali. Gli effetti della clausola generale sono: info supplementari e deroga in casi eccezionali.

Principi di redazione

Principi di redazione → declinano in termini operativi i precedenti postulati, sono regole di ampio respiro.

  1. La valutazione deve essere fatta secondo prudenza (logica asimmetrica nel trattamento delle componenti positive e negative di reddito come si richiede al comma 2 art 2423bis) stabilendo che mentre le perdite temute devono procedere alla loro immediata imputazione nel CE mentre gli utili sperati sono presi in considerazione solo quando effettivamente realizzati. E nella prospettiva della continuazione dell’attività. Si riferisce alla azienda nella fase di funzionamento e quindi in ottica di lungimiranza economica → protopostulato: una sorta di presupposto all’impiego di tutti gli altri principi che sancisce l’attitudine a perdurare nel tempo. Infatti l’azienda, essendo la manifestazione di un fenomeno, ha bisogno del tempo per esprimere le proprie possibilità e i propri limiti. I principi contabili internazionali sintetizzano questo concetto con il going concern. In più bisogna tener conto della prevalenza della sostanza sulla forma (OIC 11): la sostanza rappresenta l’essenza economica dell’evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. In numerose situazioni vi è concordanza tra l’aspetto sostanziale e l’aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica. Ad esempio:
    • Le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie possono rendere opportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell’operazione;
    • Le norme civilistiche impongono la rilevazione dell’operazione in base agli aspetti formali ma non impediscono che la sostanza economica dell’operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente. Si veda l’esempio della vendita con retrolocazione (Sale and lease back).
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pisa.economia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Greco Giulio.
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