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Economia aziendale 2

Capitolo 1: Il bilancio di esercizio come strumento di rappresentazione della dinamica aziendale

1. La funzione del bilancio di esercizio

Bilancio di esercizio = strumento di comunicazione tra un’azienda e soggetti interni ed esterni alla stessa, interessati a conoscerne le dinamiche economiche e finanziarie. Soggetti che devono prendere decisioni economiche all’interno o all’esterno dell’azienda = hanno necessità di avere informazioni sull’andamento dell’organizzazione, sui risultati che questa ha conseguito e sulle prospettive future.

Soggetto emittente = l’azienda medesima, che comunica se stessa. Soggetti destinatari della comunicazione = possono essere interni o esterni. Oggetto della comunicazione = la situazione patrimoniale e le dinamiche economiche e finanziarie che caratterizzano l’azienda.

Bilancio = comprende:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Rendiconto finanziario

2. Lo stato patrimoniale

Bilancio = rappresenta la struttura patrimoniale di un’azienda. Attività = impieghi di denaro o altre risorse finanziarie. Passività = debiti, fondi per rischi. Patrimonio netto = attività – passività. Valore astratto di pertinenza dei soci dell’azienda. Valore = strettamente dipendente dai criteri di valutazione usati nella stima dei valori dell’attivo e del passivo.

Risulta una grandezza di particolare interesse per:

  • I soci = esso rappresenta un valore di pertinenza dei soci, che deriva dai loro apporti, è aumentato degli utili realizzati nel tempo dall’azienda e non distribuiti, è diminuito dei rimborsi effettuati nei confronti dei soci e delle perdite subite.
  • Creditori sociali = esso risulta un valore di garanzia astratto per il soddisfacimento dei loro diritti.

3. Il conto economico

Rappresenta = ricavi, costi, reddito di esercizio (come differenza tra ricavi e costi). Ricavi e proventi = derivano dall’afflusso di risorse finanziarie. Costi e oneri = derivano dal deflusso di risorse finanziarie. Ricavi e costi di esercizio = iscritti nel Conto Economico in applicazione del principio di competenza economica.

Reddito = ricavi – costi di esercizio. Esprime un indicatore sulla capacità dell’azienda di durare nel tempo e di raggiungere posizioni di equilibrio economico. Rappresenta anche la variazione del patrimonio netto dovuta al compimento di operazioni di gestione.

Conoscenza del valore del reddito = fondamentale per diversi scopi:

  • Misurazione della performance aziendale
  • Misurazione dell’autofinanziamento (in senso proprio)
  • Base per la determinazione del reddito imponibile fiscale
  • Base per la determinazione dei dividendi distribuibili ai soci

1) Esprime in modo sintetico la differenza tra il valore degli output ceduti a terzi (ricavi) e il costo dei fattori produttivi utilizzati (costi) -> indicatore sintetico dell’efficienza, efficacia, economicità delle operazioni compiute durante l’esercizio.

2) Reddito positivo (utile), per la parte che non viene distribuita ai soci come dividendo, determina un incremento del patrimonio netto e un rafforzamento della dotazione patrimoniale dell’azienda.

3) Reddito di bilancio + variazioni in aumento (costi non deducibili + maggiori ricavi imponibili) – variazioni in diminuzione (maggiori costi deducibili + ricavi non imponibili) = reddito imponibile fiscale.

4) Reddito di bilancio = limite massimo delle risorse distribuibili ai soci tramite dividendi.

4. Il rendiconto finanziario

Documento che rappresenta le entrate, le uscite e, come differenza tra entrate e uscite, il flusso di cassa.

5. I destinatari del bilancio

Destinatari = possono essere distinti in:

  • Interni
  • Esterni (soggetti con i quali l’azienda intrattiene relazioni, di tipo competitivo, finanziario o sociale)

6. Bilancio interno e bilancio esterno

In base ai soggetti a cui il bilancio è destinato e alle modalità di trasmissione dello stesso = possiamo distinguere tra:

  • Bilancio interno
  • Bilancio esterno

1) È rivolto a soggetti interni all’azienda, non è soggetto a regolamentazione esterna, la forma di rappresentazione e i criteri di valutazione dipendono unicamente dalle specifiche richieste espresse dai destinatari interni, il controllo sull’attendibilità dei dati viene svolto da unità organizzative interne.

2) È rivolto a soggetti interni all’azienda, è generalmente soggetto a regolamentazione esterna, i tempi e le modalità di approvazione e pubblicazione del bilancio sono regolamentati per legge, deve essere depositato presso il registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio dove ha sede l'impresa.

7. I limiti informativi del bilancio

Limiti che normalmente vengono attribuiti al bilancio:

  • Non considera adeguatamente il rischio aziendale
  • È tendenzialmente orientato al passato
  • Non esprime il processo di creazione del valore
  • Non riflette appieno la dinamica delle risorse immateriali
  • Trascura le performance di natura quantitativa non monetaria e altri profili della gestione a carattere qualitativo

8. Riflessi giuridici del bilancio

8.3 La determinazione del reddito imponibile fiscale (cenni)

Calcolo delle imposte = si effettua su una base imponibile diversa dall’utile del bilancio redatto secondo le norme civilistiche, in quanto le regole fiscali sono diverse da quelle civilistiche. Utile di bilancio = deve essere rettificato per arrivare all’utile imponibile -> rettifiche = riprese fiscali.

Capitolo 2: I postulati del bilancio di esercizio

1. Il bilancio d’esercizio

Duplice carattere del bilancio =

  • Storico
  • Probabilistico

1) Il bilancio considera i fatti aziendali intervenuti nel passato.

2) Carattere insito nel processo di valutazione dei suoi elementi che tiene conto delle prospettive future dell’azienda intese come attitudine prospettica a raggiungere delle posizioni di equilibrio economicamente durevoli.

Bilancio = documento di passaggio tra due dinamiche = una reale ma passata, l’altra prospettica. Non ha per scopo la determinazione di un risultato esatto da cogliersi in senso statico e definitivo, quanto quello di porsi quale strumento per accertare le posizioni di equilibrio raggiunte durante un determinato esercizio per effetto della gestione.

Bilancio = strumento di conversione della dinamica in cifre e di riconversione di cifre in andamenti.

Bilanci redatti dalle aziende = possono essere classificati sulla base:

  • Del momento di vita dell’azienda
  • Dell’arco temporale a cui il bilancio fa riferimento
  • Dell’estensione della soggettività aziendale del quale evidenzia la situazione economica e finanziaria e patrimoniale

Bilancio di esercizio (o ordinario) = viene redatto dall’azienda in condizioni di funzionamento al termine di ogni periodo amministrativo per giungere alla misurazione del reddito prodotto e del capitale di funzionamento (insieme dei mezzi economici e delle utilità costituite in strumento operante), coordinato ai fini di un determinato processo produttivo e provenienti dall’investimento di tutti i mezzi finanziari disponibili, che di tale strumento rappresentano la misura monetaria.

Bilancio straordinario = risponde a esigenze particolari, legate a eventi eccezionali come la cessione del complesso produttivo o di un ramo di esso, o a seguito di situazioni patologiche, come la dichiarazione dello stato di fallimento.

Rispetto all’orizzonte temporale al quale il bilancio è orientato = è possibile distinguere:

  • Bilanci di previsione
  • Bilanci consuntivi

1) Bilancio redatto in precedenza rispetto al dispiegarsi dell’esercizio, proponendosi di prevederne (programmare) in un’ottica di guida e indirizzo, le future dinamiche.

2) Compilato a seguito dell’effettuazione delle operazioni aziendali -> la sua funzione è quella di controllo e verifica rispetto a quanto espresso nel precedente documento di programmazione.

Classificazione per unità economica a cui il bilancio si riferisce:

  • Bilanci dell’impresa
  • Bilanci consolidati

1) Riferiti alla singola impresa -> quindi a un’unica unità economica contraddistinta da un proprio soggetto economico.

2) Riguardano i gruppi -> il bilancio ha a oggetto un complesso di unità giuridiche che hanno in comune il medesimo soggetto economico.

Bilancio d’esercizio = modello di rappresentazione degli esiti economico-patrimoniali e finanziari della gestione -> con la sua lettura è possibile giungere alla misurazione della ricchezza prodotta e di conseguenza il reddito di periodo indicato nel bilancio rappresenta la base di riferimento per effettuare la sua distribuzione tra coloro che hanno partecipato all’impresa.

Senza il bilancio di esercizio (che sancisce la presenza di un risultato economico positivo) = qualsiasi prelievo rischierebbe di pregiudicare l’integrità del patrimonio aziendale.

Rischio = consisterebbe nell’eventualità di distribuire quote di capitale piuttosto che porzioni di utile (situazione che nel lungo periodo andrebbe a pregiudicare le condizioni di esistenza dell’azienda e le sue prospettive di durabilità economica).

Funzione di rendiconto = il bilancio ha lo scopo di portare a conoscenza dei proprietari l’esito dell’operato svolto dagli amministratori.

Funzione informativa interna = si pone al centro del sistema informativo aziendale esplicando l’importante ruolo di strumento per la commisurazione degli andamenti aziendali.

Funzione informativa esterna = discende dalla consapevolezza del ruolo che assumono le imprese nell’influenzare le condizioni di esistenza di intere società.

Bilancio = strumento rivolto a coloro i quali intendano ricevere notizie sullo stato della società. Bilancio = deve essere in grado di garantire:

  • L’attendibilità e affidabilità delle informazioni sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’impresa esplicitando le responsabilità di redazione e di verifica
  • Imparzialità e comparabilità dell’informazione, che non deve privilegiare né costituire danno per nessuna categoria di stakeholder
  • Trasparenza e continuità nei criteri di redazione seguiti
  • Unicità del bilancio di esercizio

Bilancio = dovrebbe essere unico, dovrebbe rispondere contestualmente a esigenze interne ed esterne. Viene concepito come un sistema di dati periodicamente elaborati, raccolti in un unico package informativo, volto nel suo complesso a illustrare lo svolgimento della vita aziendale.

2. Il quadro di riferimento per la redazione del bilancio di esercizio

Impianto normativo di riferimento = rappresentato dagli articoli del codice civile che regolano la redazione del bilancio che trovano collocazione nel Libro V -> norme = sono frutto dell’applicazione a livello nazionale della IV Direttiva CEE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 127/1991.

Recepimento = fu accolto con soddisfazione dagli operatori -> sanciva il primo passo verso un’armonizzazione in chiave europea della disciplina prevista per la redazione dei bilanci, e dal punto di vista funzionale consentiva di prevenire a una maggiore comparabilità tra i bilanci.

Ambito di applicazione delle norme del codice civile = si estende a tutte le società di capitali, mentre per le società di persone e per quelle individuali il richiamo riguarda solo l’art 2426 che regola i criteri di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale.

Decreto legislativo 139/2015 = con esso il legislatore interviene di nuovo nella disciplina del bilancio di esercizio, dando attuazione alla direttiva 2013/34/UE. Portata dell’intervento = impatta sugli schemi di bilancio e sul contenuto della Nota Integrativa, sui postulati di redazione, sui criteri di redazione e sui principi di valutazione di molte poste. Vengono anche modificati i criteri per la redazione del bilancio abbreviato e resa obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario.

Norme previste dal codice civile in merito alla redazione del bilancio = regolano:

  • Le funzioni del bilancio
  • I principi di redazione che devono essere utilizzati
  • La struttura dei prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico nonché l’individuazione delle gestioni di cui il rendiconto finanziario dovrà dar conto
  • Il contenuto della nota Integrativa e della redazione sulla gestione nonché i criteri di valutazione da seguire per l’inserzione delle poste

Norme di redazione = traggono la loro origine costitutiva nei:

  • Postulati di bilancio o clausole generali
  • Principi di redazione
  • Criteri di redazione

1) Ne sanciscono i canoni ispiratori, l’essenza a cui ricondurre l’informativa di bilancio.

2) Declinano in termini operativi i precedenti postulati.

3) Forniscono le regole specifiche per la formazione del bilancio.

OIC = Organismo Italiano di Contabilità = assorbe le funzioni poste in capo alla precedente Commissione per l’emanazione dei principi contabili del CNDC-CNR. OIC = ha assunto principalmente un compito di predisposizione di principi contabili -> attività che contempla l’emanazione dei principi contabili in una logica coordinata e complementare con gli altri standard setter internazionali.

Principi contabili = strumento con cui sollecitare l’adeguamento della normativa alle esigenze di rappresentazione delle imprese alla luce dei cambiamenti nazionali e internazionali.

OIC 11 = documento che individua il ruolo informativo del bilancio di esercizio all’evidenza di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell’impresa intesa come entità distinta da quella dei suoi azionisti e proprietari. Società quotate = si è consolidata la raccomandazione all’impiego dei principi contabili.

Recepimento ufficiale dei principi contabili dello IASB = è avvenuto con lo strumento dei regolamenti comunitari. Ambito di adozione dei principi contabili internazionali in Italia = riguarda:

  • Società quotate
  • Imprese di assicurazione
  • Società diverse da quelle precedentemente indicate ma incluse nel loro bilancio consolidato

Imprese che rispondono ai requisiti quantitativi per redigere il bilancio in forma abbreviata = non possono applicare i principi contabili internazionali.

Box 1 – Le funzioni del bilancio

Bilancio di esercizio = deve fornire una periodica e attendibile conoscenza, secondo principi contabili:

  • Del risultato economico conseguito nell’esercizio
  • Della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale in modo da esprimere la situazione patrimoniale dell’impresa nonché la sua situazione finanziaria

Fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio di esercizio possa assolvere la sua funzione di strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa in funzionamento in modo da renderlo intellegibile e corretto. Tali informazioni, da esporre nella Nota Integrativa, riguardano:

  • Informazioni per la comprensione dei dati di bilancio e per contribuire a valutare l’andamento dell’impresa
  • Informazioni di carattere finanziario e patrimoniale, in particolare = variazioni avvenute nell’esercizio nelle voci di patrimonio (capitale netto), variazioni nei componenti attivi e passivi del patrimonio aziendale avvenute nell’esercizio, esposte in modo da riassumere le fonti di finanziamento e i relativi impieghi (rendiconto finanziario)

3. Le clausole generali

Norma di riferimento per la redazione del bilancio di esercizio = art 2423 = stabilisce chi ha la responsabilità per la sua compilazione, la sua finalità e i documenti che lo costituiscono. Amministratori = devono redigere il bilancio, formato da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Dovere di redigere il bilancio (responsabilità per la sua redazione) = spetta agli amministratori e all’organo apicale dell’azienda. Bilancio di esercizio = costituito da 4 prospetti:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Rendiconto finanziario
  • Nota integrativa

1) Espone le consistenze economico-patrimoniali a disposizione dell’impresa a seguito dei cicli economici che non sono giunti a completamento al termine dell’esercizio e che potranno essere utilizzate in quello futuro. Evidenzia il capitale di funzionamento dell’azienda -> in tale grandezza trova rappresentazione il continuo fluire della vita aziendale.

2) Consente di apprezzare la ricchezza prodotta nell’esercizio trascorso, di giungere alla determinazione del risultato di periodo come contrapposizione dei ricavi e dei costi di competenza opportunatamente aggregati in classi.

3) Evidenzia l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide e l’andamento dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella di finanziamento.

4) Compito di corredare la valenza informativa dei due prospetti precedenti con una serie di informazioni atte a spiegare l’adozione di certi comportamenti contabili o di alcuni criteri di valutazione.

Bilancio = deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Postulati individuati dal codice civile:

  • Chiarezza
  • Rappresentazione veritiera e corretta

1) Intellegibilità, comprensibilità del bilancio. L’informazione trasferita deve risultare completa ed essere il risultato di un sistema unitario e organico di prospetti e documenti. OIC = il bilancio di esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l’intellegibilità della schematica simbologia contabile.

Identifica anche gli elementi che contribuiscono a innalzare il grado di comprensibilità del bilancio:

  • La distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio
  • La separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher UniversitarioAnonimo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Lazzini Simone.
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