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QUELLA NORMATIVA, ESERCITATA ATTRAVERSO
L’APPROVAZIONE DELLE LEGGI E REGOLAMENTI
La disciplina del procedimento legislativo contenuta nei nuovi Statuti presenta delle novità che
riguardano il riconoscimento della partecipazione di organi o soggetti esterni per valorizzare il
principio di partecipazione e sussidiarietà.
A. Alcuni nuovi Statuti hanno ampliato i soggetti titolari dell’iniziativa legislativa. Oltre a quelli già
individuati nei vecchi Statuti (Giunta, singoli consiglieri ed enti locali) sono aggiunti il Consiglio
delle autonomie locali e organi rappresentativi delle categorie produttive. Tale novità avrà però
poca incidenza.
B. La fase dell’approvazione è disciplinata dai nuovi Statuti con disposizioni che ricordano l’ART.
72 COST.
Il PROCEDIMENTO NORMALE attraverso le Commissioni consiliari in sede referente è
solo abbozzato, mentre è rinviata al regolamento interno del Consiglio la disciplina nel
dettaglio. La procedura normale è IMPOSTA per la revisione statuaria, leggi rinforzate,
approvazione dei bilanci, ratifica delle intese con altri regioni o degli accordi o intese.
All’interno del procedimento normale una variante è costituita dai PROCEDIMENTI
ABBREVIATI, in caso di urgenza, che si caratterizzano per un accorciamento dei tempi a
disposizione della Commissione.
Il PROCEDIMENTI IN SEDE REDIGENTE è disciplinato da quasi tutti gli statuti. Esso
consiste in un esame della proposta di legge da parte dell’Assemblea e successivo
deferimento alla Commissione competente che deve redigere i singoli art.. In seguito i
singoli articoli verranno votati dall’Assemblea. Tutti gli Statuti prevedono che in ogni
momento la Giunta o una frazione di Consiglieri o di componenti della Commissione,
possa determinare il ritorno alla procedura normale.
PROCEDURA IN COMMISSIONE DELIBERANTE (O LGS)
Il procedimento in sede legislativa si svolge all'interno della commissione competente,
escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria
deliberazione. Per le sue caratteristiche, la sede legislativa rappresenta una via molto
discutibile, e sarebbe da evitare, sia per una questione di democraticità (vengono attribuiti
a una frazione dell'assemblea i poteri del plenum), sia per una questione di qualità della
normazione, poiché non tutti gli interessi potrebbero esservi rappresentati, con il rischio,
dunque, di una decisione confliggente con l'interesse generale. Si tratta di una via ormai
molto raramente utilizzata, perché le opposizioni impediscono regolarmente di ricorrervi.
• PROMULGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
L’ART. 121 COMMA 4 COST. ATTRIBUISCE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IL
POTERE DI PROMULGAZIONE DELLE LEGGI APPROVATE DAL CONSIGLIO. I nuovi Statuti si
limitano a prevedere un termine per la promulgazione. Nessuno dei nuovi Statuti riconosce al
Presidente poteri di veto sospensivo. La fase della PUBBLICAZIONE è disciplinata da tutti i nuovi
Statuti. Quanto all’ENTRATA IN VIGORE, alcuni Statuti prevedono meccanismi di comunicazione
legislativa con lo scopo di favorire la conoscenza dei cittadini.
• NUOVE FUNZIONI DEL CONSIGLIO
L’ART. 121 COMMA 2 COST., oltre alla potestà legislativa, attribuisce ai Consigli altre funzioni
specificate dalla Costituzione: funzioni di indirizzo e di controllo. Prima della LEGGE COST. 1/1999 le
funzioni erano anche di amministrazione attiva. Con le nuove disposizioni il quadro si è modificato. Le
sue funzioni riguardano ambiti specificati in apposite leggi regionali, in cui la competenza del
Consiglio ha solo funzioni di recezione delle informazioni o meramente ratificatorie di proposte della
Giunta, senza una reale capacità di incidenza sui contenuti degli atti.
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Nei nuovi Statuti possono essere individuate due nozioni di “partecipazione”:
• Riconoscimento di una generale partecipazione all’attività istituzionale della
ESTENSIVA Regione e ascolto della società.
• Più puntuale compartecipazione ai processi decisionali pubblici.
RESTRITTIV
A PETIZIONE
1.
È l’istituto meno significativo, con poca utilità. Nell’ART. 50 COST. si dice che OGNI CITTADINO PUÒ
RIVOLGERSI ALLE CAMERE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O ESPORRE COMUNI
NECESSITÀ. La petizione non consiste in un esercizio diretto della sovranità, ma ha FUNZIONE DI
STIMOLO per le assemblee elettive. Ogni deliberazione spetta all’organo destinatario della petizione.
Alcuni istituti distinguono dalle petizioni:
• Riconosciute dallo Statuto Emiliano e Piemontese agli enti locali e provinciali.
INTERROGAZIONI
• Petizioni con contenuto più specifico. Consistono nella richiesta, da parte degli
ISTANZE enti locali, di provvedimenti o presentazioni di esigenze di interesse generale.
• VOTI
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
2.
Gli Statuti del 1971 puntavano molto sull’utilizzo di questo strumento, rivelatosi poi deludente tanto che in
materie regionali questo non è più utilizzato. Alcuni Statuti contengono alcune materie nelle quali l’iniziativa
popolare non può essere esercitata. Essa ha solo una FUNZIONE DI STIMOLO e non di vincolo per il
Consiglio regionale. Le limitazioni riguardano compiti di iniziativa riservata alla Giunta.
IL REFERENDUM NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
3.
Diversamente da quanto avvenuto a livello statale dove si è assistito ad una proliferazione dello strumento
referendario, a livello regionale il ricorso a tale strumento è stato salutario. I motivi riguardano le limitate
tipologie di referendum, la disciplina discutibile sull’ammissibilità della richiesta di referendum e lo scarso
rilievo delle materie di competenza regionale. La LEGGE COST. 1/1999 aveva proposto di allargare le
tipologie referendarie; la Corte costituzionale ha consentito. Nonostante ciò, nemmeno i nuovi Statuti
hanno dimostrato un atteggiamento di favore verso i referendum. TUTTI HANNO RIPROPOSTO IL
REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO, MA SOLO LA CAMPANIA E IL LAZIO INTRODUCONO
QUELLO PROPOSITIVO.
• REFERENDUM ABROGATIVO
L’ART. 123 COST. prevede che lo Statuto disciplini i referendum SU LEGGI E ATTI
AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI. Il referendum abrogativo è disciplinato da leggi regionali e
regolamenti. L’iniziativa è riconosciuta da una frazione del corpo elettorale regionale o degli enti
locali. Sono esclusi dal referendum abrogativo:
le disposizioni dello Statuto
leggi tributarie e di bilancio
leggi di esecuzione di norma comunitarie, accordi internazionali e interregionali
regolamento interno del Consiglio regionale
leggi elettorali.
Gli organi che giudicano sull’ammissibilità e legittimità della richiesta referendaria sono quelli di
garanzia statuaria grazie alla loro imparzialità/terzietà. La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE È
RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.
• REFERENDUM CONSULTIVO
Esso non è riconosciuto dalla Costituzione. Si tratta di uno strumento di raccordo tra il popolo e le
istituzioni rappresentative, tanto che rivolge sempre verso l’intero corpo elettorale che deve
esprimersi su un quesito predeterminato. Per questo, i referendum popolari (nazionali o regionali),
anche quando consultivi, sono tipizzati e devono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
Il referendum consultivo è caratterizzato da CHIAREZZA ED OMOGENEITÀ DEL QUESITO. Sono
ESCLUSI DAL REFERENDUM CONSULTIVO le disposizioni che riguardano l’ordine costituzionale e
politico dello Stato (in tal caso si avrebbe la violazione dell’ART. 138 COST. perché la revisione
costituzionale è solo del Parlamento). Tale referendum può interessare temi sull’iniziativa politica e
amministrativa della Regione o proposte di particolare interesse per la popolazione. Tra i limiti, lo
Statuto Emiliano vieta la sottoposizione a referendum consultivo di oggetti già sottoposti a
referendum abrogativo.
• REFERENDUM PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI O MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI
O DENOMINAZIONI COMUNALI
L’ART. 133 COMMA 2 COST. prevede la consultazione popolare a livello regionale per la costituzione
di nuovi comuni o la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni. Tale consultazione deve
avvenire attraverso referendum. Il concetto di “popolazioni interessate” ha dato luoghi a diversi
problemi, risolti solo con l’intervento della Corte costituzionale che ha affermato:
spetta alla legge regionale attivare l’ART. 133 COST. individuando le popolazioni interessate
alla variazione territoriale.
È sempre obbligatoria la consultazione delle popolazioni residenti nei territori destinati a
passare da un Comune ad un altro preesistente o di nuova istituzione.
Il legislatore è obbligato a tenere conto della volontà espressa nel referendum dalle
popolazioni.
Anche le popolazioni della restante parte del Comune possono essere interessate alla
variazione, così che il legislatore regionale non può escludere altre popolazioni.
• REFERENDUM NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLO STATUTO ORDINARIO
• REFERENDUM NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
La LEGGE COST. 2/2001 domanda la disciplina dei referendum abrogativo, consultivo e propositivo
alle “leggi statuarie”. La disciplina dei referendum abrogativi e consultivi ricalca quella prevista dalle
REGIONI A STATUTO ORDINARIO.
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
L’ART. 118 COST. DOPO LA LEGGE COST. 3/2001
Nel modello originario della Costituzione, l’amministrazione era indiretta. La Regione esercitava le funzioni
legislative attraverso la delega di funzioni o avvalimento degli uffici degli enti locali. Con la riforma del
TITOLO V la situazione cambia: vengono previsti NUOVI CRITERI di attribuzione delle funzioni
amministrative tra i diversi livelli di governo che si rifanno ai PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, ADEGUTEZZA
E DIFFERENZIAZIONE. Tale diversa impostazione era stata anticipata dalla LEGGE 59/1997 che aveva
ribaltato la distribuzione delle competenze amministrative. La novità principale introdotta dalla LEGGE
COST. 3/2001 riguarda l’ART. 118 COST.: il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ come criterio di allocazione
delle funzioni amministrative. Si tratta di un criterio sostanziale e flessibile, ossia riguarda soprattutto le
finalità da perseguire. Tale principio è rivolto al legislatore che deve indicare una preferenza per il
conferimento delle funzioni amministrative al livello più basso (al Comune). Tale preferenza &eg