STATO UNITARIO-ACCENTRATO, FEDERALE E
REGIONALE
MODELLI TEORICI
1. STATO UNITARIO-ACCENTRATO
2. STATO FEDERALE
3. STATO CONFEDERALE (stato transitorio che prelude alla formazione di una vera e propria
federazione)
4. STATO REGIONALE
Tale classificazione si basa fondamentalmente su due criteri:
A. MODALITÀ STORICHE che hanno determinato la rinascita dello Stato
• Trae le sue origini dalle MONARCHIE ASSOLUTE del XVI e XVIII secolo ed ha il suo apice
nell’esperienza francese. Tende ad unificare il frazionamento del potere che aveva
caratterizzato il periodo precedente.
• Nasce dalla VOLONTÀ DI PREESISTENTI ENTITÀ TITOLARI DI POTERI PUBBLICI,
come nel caso degli USA o della Germania dove nel 1946 vengono ricostruiti nuovi Londer
all’inizio indipendenti, ma poi uniti in uno Stato federale. Lo Stato federale può nascere
anche dalle ceneri di uno precedente o da uno Stato unitario (per esempio: Belgio).
• Si tratta di una VARIANTE DELLO STATO UNITARIO, caratterizzato dalla valorizzazione
del potere dell’autonomia locale (per esempio: Italia e Spagna).
B. ORGANIZZAZIONE DEI POTERI
• I tre poteri sono affidati esclusivamente ad organi appartenenti alla struttura centrale dello
Stato.
• Vi è una SUDDIVISIONE VERTICALE dei poteri che vede coinvolti organi federali ed organi
delle entità federate, fermo il principio che il diritto federale prevale su quello locale.
• Attenuazione dell’esclusiva attribuzione ai soli organi dell’apparato centrale dell’apparato
centrale dello Stato di tutti i poteri. Mentre il potere giurisdizionale rimane allo Stato, quello
legislativo ed esecutivo amministrativo è ripartito tra centro e periferia.
Fino al secondo dopoguerra il modello prevalente era lo STATO UNITARIO, accentrato e di matrice
francese. È con le costituzioni del secondo dopoguerra che il potere autonomistico riceve pieno
riconoscimento. Le ragioni di tale cambiamento sono legate allo SVILUPPO DELLA POLITICA
ECONOMICA DEGLI STATI CONTEMPORANEI, che sempre più richiede scelte ancorate al territorio. Oggi
l’uso di queste classificazioni risulta improprio.
HA ANCORA SENSO DISTINGUERE TRA STATO FEDERALE E STATO REGIONALE?
No, perché la loro distinzione tende ad attenuarsi sempre di più sotto diversi aspetti.
• Ora non sempre gli Stati federali vedono attribuite alla federazione
CRITERI DI RIPARTO competenze enumerate e alle entità federate competenze generali, al
DELLE COMPETENZE contrario di quanto avverrebbe nella ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni nello Stato regionale.
• Tale caratteristica si riscontra anche nello Stato regionale come il nostro,
COINVOLGIMENTO dove le Regioni possono avanzare proposte di legge di revisione
DELLE ENTITÀ FEDERATE costituzionale o chiedere referendum confermativo.
NEL PROCEDIMENTO DI
REVISIONE
COSTITUZIONALE
• Tale elemento ricorre anche nello Stato regionale come Italia e Spagna.
SISTEMA CHE RISOLVE I
CONFLITTI DI
ATTRIBUZIONE TRA
FEDERAZIONE ED ENTITÀ
FEDERATE
• Nella teoria la federazione raccoglie risorse fiscali per conto proprio e
ASSETTO DEL SISTEMA stessa cosa fanno le entità federate. In realtà vi sono sistemi di
FISCALE perequazione verticale (come negli USA in cui la Federazione attribuisce
risorse agli Stati più deboli) o orizzontale (come in Germania in cui i
Londer danno risorse a quelli più deboli.
L’AUTONOMIA REGIONALE NEL TEMPO
La nascita delle Regioni avviene con l’approvazione della Costituzione del 1948, ma tale idea risale già
all’epoca del Regno d’Italia del 1861. Nel 1861 Cavour e Minghetti formularono per primi proposte di
istituzione di Regioni come nuovi enti locali che avrebbero dovuto aggiungersi a Comuni e Province già
presenti. Tuttavia tale proposta viene accantonata a causa della difficoltà di ricondurre in un unico
ordinamento realtà sociali molto diverse tra loro. Inoltre, si temeva per l’unità del Paese che si era da poco
raggiunta. Si optò per una forma di STATO UNITARIO FORTEMENTE ACCENTRATO, REALIZZATO CON
LE LEGGI DI UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO DEL 1865.
LE REGIONI NELLA COSTITUZIONE DEL 1948
L’innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione è nella struttura dello Stato su basi di autonomia, si
voleva, infatti, valorizzare il principio di autonomia territoriale. I problemi sorsero quando vi fu da decidere
sull’attribuzione di autonomia normativa (e sua estensione) e finanziaria alle singole Regioni. L’esperienza
autonomista era già nata in alcuni Paesi come Sicilia, Sardegna e Valle D’Aosta e nel 1944/1945, con dei
decreti, si era previsto per queste delle forme speciali di decentramento. Da qui nacque la scelta
dell’Assemblea di adottare 2 modelli di regione:
• alle quali si aggiunsero Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto
quelle ad AUTONOMIA Adige
SPECIALE
• ART. 116 COST.
quelle ad AUTONOMIA
ORDINARIA
Tale istituzione delle Regioni non rispecchiava uno Stato federale in quanto l’autonomia eccede quella
meramente amministrativa, ma si ferma prima della soglia federale. A ciò si ricollegano due articoli della
Costituzione del 1948:
ART. 5 COST. Nel riaffermare il principio di unicità ed indivisibilità della Repubblica, riconosce anche
il principio autonomistico
ART. 114 Afferma che la Repubblica si riparte in Regioni, Comuni e Province, individuandoli
COST. come articolazioni necessarie della struttura sociale.
Vi sono delle differenze che distinguono i due tipi di Regioni in alcuni ambiti:
• Mentre gli STATUTI SPECIALI sono approvati con legge costituzionale perché
AUTONOMIA assegnano ad alcune Regioni poteri diversi e più ampi, quelli ORDINARI sono
STATUARIA deliberati dai singoli Consigli Regionali, approvati con legge della Repubblica e
incontrano limiti sia l’armonia con la Costituzione che le leggi ordinarie dello Stato.
Nelle REGIONI A STATUTO SPECIALE è contenuta la disciplina degli organi di
governo delle Regioni e delle funzioni che sono ad esse attribuite. Nelle RAGIONI
ORDINARIE la stessa materia è regolata dalla Costituzione che indica le materie di
competenza legislativa e amministrativa delle Regioni, individua l’ambito di
autonomia finanziaria e stabilisce quali sono gli organi regionali e le loro
competenze.
• Le materie di competenza delle REGIONI A STATUTO SPECIALI sono maggiori
AUTONOMIA che quelle attribuite alle REGIONI A STATUTO ORDINARIO, comprendendo anche
LEGISLATIVA materie importanti. Le REGIONI A STATUTO ORDINARIO possono, invece,
esercitare una competenza legislativa concorrente con lo stato e le REGIONI A
STATUTO SPECIALE hanno anche potere legislativo primario ed esclusivo in
alcune materie.
• La differenza è minima, in quanto hanno entrambe competenza amministrativa
AUTONOMIA indiretta + funzione amministrativa nelle materie di loro competenza legislativa.
AMMINISTRATIVA
• L’ART. 119 COST. prevede per le REGIONI A STAUTO ORDINARIO una piena
AUTONOMIA autonomia di spesa e una più limitata autonomia d’entrata, formata da tributi propri
FINANZIARIA + tributi erariali (ovvero determinati e riscossi dallo Stato) + contributi speciali dati a
determinati regioni per perseguire determinati scopi. Le REGIONI A STATUTO
SPECIALE hanno più finanziamenti.
• I controlli su poteri legislativi e amministrativi sono simili. Le leggi regionali sono
CONTROLLI sottoposte a controllo preventivo da parte del Governo.
GLI SVILUPPI SUCCESSIVI DEL REGIONALISMO
Immediatamente dopo l’istituzione della Costituzione, l’Assemblea approva 4 delle 5 REGIONI A STATUTO
SPECIALE, ma IL PARLAMENTO DIMOSTRA DI NON VOLERE DARE ATTUAZIONE IN TEMPI BREVI
ALL’ISTITUZIONE DELLE REGIONI. Infatti, le REGIONI A STATUTO SPECIALE, nei quali statuti erano
definite funzioni ampie loro attribuite, vennero ridimensionate dagli organi dello Stato. In altre, la mancata
riforma degli organi centrali dello Stato fu uno degli ostacoli maggiori per la completa attuazioni delle
Regioni. Fondamentalmente vi fu un ridimensionamento della portata innovati della Costituzione, statuto
speciale e statuto ordinario. Solo nel 1970 si decise di svolgere le elezioni per i Consigli regionali: abbiamo
una completa attuazione dell’ordinamento regionale. Tale mutamento è dovuto da fattori politici: l’attenuarsi
dello scontro tra i partiti presenti nel Parlamento permisero di riprendere l’attuazione della Costituzione.
Tutto ciò si traduce in due fatti importanti:
A. APPROVAZIONE DI TUTTI GLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
In ognuno di essi si prevede il ruolo centrale del Consiglio Regionale, la valorizzazione della
partecipazione dei singoli alle scelte politiche e amministrative della Regione.
B. TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Nelle materie di loro competenza e delega alle Regioni di ulteriori funzioni.
Tuttavia, tale imput positivo non è esente da contraddizioni gravi, che non offrono la possibilità alle Regioni
di decollare. Bisognerà attendere la seconda metà degli anni ’90 perché i limiti di questa situazione
emergano nella loro gravità e si approntino delle modifiche. Si pensa che la ragione della deludente
esperienza regionale sia da attribuirsi alle tendenze centraliste dello Stato, ma anche ai limiti stessi del
disegno costituzionale. Vi furono dei tentativi di risolvere tali difficoltà attraverso le LEGGI BASSANINI che
mirano ad un rafforzamento delle amministrazioni regionali e locali, attribuendo loro più poteri e funzioni.
Molto importante fu l’introduzione del principio di sussidiarietà per cui il Governo deve attribuire la
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative innanzitutto a Comuni, Province e comunità, fatte
salve le funzioni che richiedono un esercizio unitario.
Sempre nello stesso periodo venne istituita la CONFERENZA STATO-REGIONE per garantire un rapporto
tra Stato, Regioni e Province autonome.
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Il primo passo per la riforma del TITOLO V proviene dalla LEGGE COST. N° 1/1999, la quale mira a
valorizzare l’autonomia statuaria delle REGIONI A STATUTO ORDINARIO. L’autonomia statuaria di queste
regioni diviene legge regionale, caratterizzata da uno speciale metodo di approvazione: il testo deve essere
approvato a maggioranza assoluta del Consiglio regionale con 2 deliberazioni successive a distanza non <
2 mesi. Esso può essere sottoposto a referendum confermativo e può essere impugnato dal Governo
davanti alla Corte costituzionale. Inoltre, il contenuto dello statuto si amplia fino a comprendere la forma di
governo consentendo alle Regioni di scegliere l’assetto del governo regionale (tali scelte erano fatte
generalmente dalla Costituzione). Scompare il limite di osservanza delle leggi dello Stato e rimane solo
quello riferito all’armonia con la Costituzione. Viene estesa la potestà legislative regionale alla materia
elettorale, prima disciplinata da legge dello Stato. Tale ampliamento dell’autonomia delle REGIONI A
STATUTO ORDINARIO ha portato all’emanazione della LEGGE COST. 2/2001.
LEGGE COST. 2/2001
Essa ha la funzione di riequilibrare il rapporto tra REGIONI A STATUTO ORDINARIO e REGIONI A
STATUTO SPECIALE. Prevede che ogni REGIONE A STATUTO SPECIALE possa adottare una LEGGE
STATUARIA con contenuto analogo alla LEGGE 1/1999 secondo una procedura un po’ diversa: una sola
deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta; diversa disciplina del referendum
confermativo e previsione di limiti aggiuntivi (armonia con la Costituzione + potere dell’ordinamento
giuridico).
LEGGE COST. 3/2001
La riforma riguarda la totalità delle competenze regionali, da quella legislativa, ad amministrativa, a
finanziaria. Le innovazioni riguardano sia le REGIONI A STATUTO ORDINARIO che le REGIONI A
STATUTO SPECIALE che entità infraregionali. Le più importanti sono:
• NUOVO ART. 114 COST. secondo cui la Repubblica è costituita da Regioni, Comuni,
Province, Città metropolitane e dallo Stato.
Per la prima volta non vi è alcuna gerarchizzazione tra i diversi
livelli di governo.
Viene mantenuta la differenza tra REGIONI A STATUTO
ORDINARIO e REGIONI A STATUTO SPECIALE.
• Le Regioni hanno competenza generale. Sono invece di competenza
NUOVO ART. 117 COST. esclusiva dello Stato le materie enumerate all’ART. 117 COST: alcune
sono di competenza esclusiva dello Stato, altre di competenza
concorrente tra Stato e Regione.
• in tutte le materie non di competenza esclusiva dello Stato. Infatti
PIENA POTESTÀ vengono introdotti i PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, ADEGUATEZZA E
REGOLAMENTARE DIFFERENZIAZIONE che attribuiscono le funzioni amministrative ai
comuni in primis, salvo che per assicurare l’esercizio unitario di
determinate materie, queste siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato.
• come organo di consultazione tra Regioni ed enti locali.
ISTITUZIONE DEL
CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI
• Autonomia di entrata e di spesa degli enti.
NUOVO ART. 119
COST.SULL’AUTONOMIA
FINANZIARIA
• NOVITÀ PER IL
RICONOSCIMENTO ALLE
REGIONI DI UN POTERE
ESTERO
• e non più preventivo, così sia Governo che la Regione possono
IL CONTROLLO SULLE impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale.
LEGGI REGIONALI DIVENTA
SUCCESSIVO
LA “RIFORMA DELLA RIFORMA”: DALLA DEVOLUTION AD ALTRI PROGETTI DI
REVISIONE COSTITUZIONALE
A. DEVOLUTION
Era un progetto di revisione costituzionale respinto con il referendum del 2006. Tale legge
prevedeva l’enumerazione delle materie di competenza esclusiva delle Regioni. Reintroduceva il
limite del necessario rispetto dell’interesse nazionale, trasformava la seconda Camera in Senato
Federale della Repubblica e prevedeva delle modifiche della composizione della Corte
costituzionale.
B. LEGGE COST. RENZI-BOSCHI
È in via di discussione e riguarda due aspetti:
• riforma della nostra formula bicamerale
• modifica dei criteri di riparto della competenza tra Stato e Regioni.
STATUTI SPECIALI STATUTI ORDINARI
• Deliberati dai singoli Consigli
regionali
• Approvati con legge • Approvati con legge della
costituzionale
AUTONOMIA Repubblica
• È contenuta la disciplina degli
STATUARIA • La stessa materia è regolata dalla
organi di governo delle Regioni Costituzione che indica le materie di
e delle funzioni ad esse attribuite competenza legislativa e
amministrativa delle Regioni
• Materie di competenza > • Le Regioni possono esercitare una
AUTONOMIA • Le Regioni hanno potere competenza legislativa concorrente
LEGISLATIVA legislativo primario ed esclusivo con lo Stato
in alcune materie
AUTONOMIA Hanno entrambe autonomia amministrativa indiretta + funzione amministrativa
AMMINISTRATIVA nelle materie di loro competenza.
ART. 119 COST.
• Piena autonomia di spesa
AUTONOMIA • Una più limitata autonomia
• Hanno più finanziamenti
FINANZIARIA d’entrata
• Tributi propri + tributi erariali +
contributi speciali.
LE FONTI
GLI STATUTI
A. GLI STATUTI SPECIALI
1.
La marcata differenza tra gli statuti che si aveva in origine è venuta sempre più scemando verso
una progressiva omogeneizzazione. Le modifiche apportate dalla revisione del TITOLO V
riguardano:
a) IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE E REVISIONE
Tali modifiche provengono dalla LEGGE COST. 2/2001 con la quale viene modificato il
dettato di tutti i vecchi statuti speciali in vista di una loro omogeneizzazione. Tale intento
emerge dall’estensione alle REGIONI A STATUTO SPECIALE (ad esclusione della Valle
D’Aosta e del Trentino) di un modello di forma di governo analogo a quello previsto dalla
LEGGE COST. 1/1999 per le REGIONI A STATUTO ORDINARIO, basato su:
• elezione diretta del Presidente della Regione
• regola del “simul stabunt simul cadent”, per cui il lato di sfiducia espresso nei
confronti del presidente da parte del Consiglio regionale comporta lo scioglimento di
questo.
Vengono altresì previste uniformi modalità di revisione statuaria, che prevedono:
• potere di iniziativa ad opera dei Consigli regionali;
• necessario parere del Consiglio regionale per le proposte di revisione statuaria di
iniziativa governativa o parlamentare;
• ESCLUSIONE DEL REFERENDUM CONFERMATIVO dall’iter di approvazione
delle leggi di revisione statuaria. Tale modifica è così incisiva da fare discutere sulla
natura della fonte statuaria; declassano gli statuti da leggi costituzionali a sub-
costituzionali, da collocarsi tra quelle di rango costituzionale e primario.
A seconda che si continuino a ritenere le leggi di revisione degli statuti speciali leggi
costituzionali o fonti di livello super-primario, cambiano i limiti. Se vengono considerate
leggi costituzionali, esse incontrerebbero solo il limite dei principi supremi dell’ordinamento
costituzionale. Se si considerano come fonti di livello super-primario bisogna interrogarsi
sul rapporto tra gli originari statuti speciali/leggi costituzionali e le nuove leggi di revisione
costituzionale, in tal caso fonte ad essi gerarchicamente subordinate. Queste possono
prevalere nei confronti di disposizioni di rango costituzionale solo per ciò che attiene alle
modifiche necessarie all’adeguamento degli STATUTI SPECIALI alle nuove forme di
autonomia disposte dal riformato TITOLO V a favore delle REGIONI A STATUTO
ORDINARIO.
Le norme di attuazione degli STATUTI SPECIALI sono del tutto eccezionali come fonti: è
l’unico caso nel quale al Governo è attribuito direttamente un potere legislativo primario
(generalmente il Governo
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