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Diritto della navigazione

Introduzione

Il diritto della navigazione è quella parte dell’ordinamento giuridico che si riferisce alla navigazione per mare, alle acque interne ed all’aria. Per navigazione s’intende il trasporto commerciale cioè il trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro ed il trasporto tecnico cioè movimento per acqua e per aria di un mezzo adibito a svolgere determinate attività (ad es. la pesca).

  • Caratteri:
    • Specialità: (attenzione, le norme non sono eccezionali); disciplina che regola una materia non trattata in maniera adeguata dalla normativa comune.
    • Autonomia: Possiede un proprio codice ed una propria struttura di fonti; inoltre le norme del diritto comune sono subordinate a quelle della navigazione.
    • Unitarietà: Esiste una fusione di elementi privatistici (come la tutela delle situazioni contrattuali) e pubblicistici (come la tutela della sicurezza della nave).

Fonti

Art.1 del codice della Navigazione: indica quali sono le fonti di tale diritto e quale la loro gerarchia:

  • Leggi (speciali).
  • Regolamenti: Espressione del potere normativo che la legge dà alla pubblica amministrazione, infatti ampi poteri regolamentari sono attribuiti alla capitaneria di porto; i regolamenti si pongono tra loro in posizione gerarchica a seconda dell’autorità che li emana.
  • Norme corporative.
  • Usi: l’uso ha efficacia soltanto nelle materie che non sono regolate in modo espresso da leggi o regolamenti (uso praeter legem), nelle materie regolate da questi, l’uso ha efficacia solo se è richiamato (uso secundum legem). Se l’uso è richiamato dalla legge prevale sul regolamento; se è richiamato dal regolamento allora prevale solo sulle norme regolamentari subordinate.

Analogia: quando mancano delle disposizioni espresse bisogna far ricorso all’analogia; l’analogia legis è un procedimento che permette di regolare un caso, non espressamente disciplinato, ricorrendo alla norma che regola casi simili.

Le norme che regolano la navigazione marittima ed aerea possono dividersi in tre gruppi:

  • Norme che regolano entrambe le navigazioni.
  • Norme che regolano la navigazione marittima.
  • Norme che regolano la navigazione aerea.

In caso di lacune nelle ultime due normative si può ricorrere all’analogia (ad es. in campo marittimo non vi sono norme che disciplinano il motore, ma ve ne sono in campo aereo, in questo caso può essere applicata l’analogia). Quando non si può far ricorso all’analogia, subentra il diritto civile.

Altre fonti

Di origine internazionale: Il principale compito delle convenzioni è quello di rendere sempre più omogeneo il diritto della navigazione non solo all’interno di uno Stato, ma anche tra tutti gli Stati, in modo da ridurre elementi di estraneità ed i conflitti di legge. Queste convenzioni vengono rese vigenti in Italia mediante il cosiddetto ordine di esecuzione seguito dalla ratifica o dall’adesione; la normativa contenuta nelle convenzioni assume, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, la forza formale della legge. Importanti convenzioni sono state quelle di Montreal (Novembre 2003); le regole di Amburgo; Le Convenzioni di Londra sul soccorso in mare (1998), quest’ultima ha sostituito quella del 1910 ed ha derogato numerose norme inserite nel codice della navigazione, in particolare ha eliminato la differenza tra assistenza (che avviene in collaborazione con il soggetto passivo e salvataggio (dove non c’è collaborazione) ed ha introdotto la Responsabilità per inquinamento (che prevede il compenso di soccorso per evitare i danni da inquinamento).

La nave

È uno dei beni principali presi a riferimento dal diritto della navigazione. La definizione di nave è data all’art.136 del cod. nav. La caratteristica di questo bene mobile registrato è che è destinato al trasporto per acque marittime o interne. È proprio la destinazione del trasporto che caratterizza questo mezzo. Il trasporto è stato inteso non in senso tecnico – giuridico, ma in senso lato, “come ogni movimento per acqua di un mezzo galleggiante adibito a svolgere, con le persone o con le cose destinate, una qualsiasi attività”.

Il trasporto va inteso in senso ampio come bene dotato di auto – propulsione (infatti, il galleggiante, mezzo differente dalla nave, è un mezzo di trasporto in senso stretto proprio perché non dotato di auto – propulsione e destinato solo al trasporto). La nave, infatti, per essere tale, deve allora avere un mezzo di propulsione, che può essere o il motore o le vele (navigazione da diporto); la nave non è un mezzo destinato solo al mero trasporto di persone, ma è utilizzata in operazioni di rimorchio, nelle ricerche scientifiche…

La differenza tra navi e galleggianti sta nel fatto che questi sono adibiti a servizi accessori alla navigazione (draghe…); tuttavia, la distinzione si attenua notevolmente se si considera l’applicazione delle norme che non pone in essere alcuna distinzione se non in relazione a quei galleggianti fissi, e quindi ancorati al fondo marino, che vengono considerati come elementi di diritto civile e non di diritto della navigazione (idem per le piattaforme petrolifere quando scavano).

Le navi si distinguono in:

  • Rimorchiatori: usate per la trazione di un’altra nave, svolta o nei porti o in alto mare, con regole e regimi di responsabilità diverse. Nel rimorchio di altura la nave trainata viene consegnata al rimorchiatore che ne è responsabile per la custodia; lo stesso avviene nel rimorchio di soccorso (art.106), il rimorchiatore in questo caso ha diritto ad una indennità di soccorso (non prevista in altri casi) tramite la stipula di un contratto di tipo LOF delle associazioni di categoria.
  • Navi mercantili e militari: Le prime sono di proprietà pubblica o privata e sono destinate a fini prettamente commerciali. Le seconde sono adibite alla difesa delle coste dello stato e non sono soggette al codice della navigazione ma al codice militare. Sono beni indisponibili di proprietà dello Stato e del codice della navigazione si applicano le sole norme relative al pilotaggio nei porti dove questo è previsto.
  • Pilotaggio: consiste nell’accompagnamento della nave in ingresso in un porto tramite apposite imbarcazioni. Il pilotaggio è sia disciplinato come servizio pubblico che come contratto di pilotaggio. L’unico problema di tale materia riguarda le manovre che il pilota della pilotina effettua a bordo della nave; in questi casi, egli è considerato membro dell’equipaggio della nave stessa e quindi sotto la responsabilità dell’armatore.
  • Nave traghetto: sono navi con struttura particolare in quanto la poppa consente l’entrata di altri mezzi di trasporto. Vi è allora sovrapposizione di due mezzi di trasporto che al loro interno contengono merci. Attraverso il traghetto si effettua un trasporto multimodale con sovrapposizione di responsabilità tra vettore del traghetto e vettore del mezzo gommato. Anche le autovetture sono oggetto di trasporto su traghetto; è demandata al proprietario del mezzo gommato la possibilità di effettuare una dichiarazione di maggior valore del mezzo caricato sul traghetto. Il nuovo codice della navigazione fissa una limitazione di responsabilità per i vettori marittimi ed aerei affermando che per ogni unità di carico il vettore è responsabile per 200.000 lire. L’unità di carico può essere considerata o per peso o per lunghezza anche se spesso i vettori marini considerano come unità di carico il singolo bene trasportato. Il codice della navigazione però, all’art.423 dà la possibilità al caricatore di effettuare la dichiarazione di maggior valore attraverso la quale il vettore marittimo diventa responsabile per il valore dichiarato sempre che questo non sia stato redatto in malafede; tale principio per i camion è stato ridotto al metro lineare.
  • Overcraft: sono mezzi dotati di cuscini d’aria che “volano” sull’acqua. Si è a lungo discusso se questi mezzi fossero o meno suscettibili di applicazione del codice della navigazione e si è deciso che non sono da considerare mezzi di trasporto.

Regime amministrativo della nave

Le navi si distinguono in navi maggiori (o alturiere) e navi minori (o costiere – navi da cabotaggio). Le navi maggiori sono quelle destinate alla navigazione in alto mare; quelle minori sono quelle costiere. Le navi maggiori sono iscritte in registri denominati matricole (con relativi atti di nazionalità); le minori in registri dalla struttura più semplice (con licenza). Questi documenti possono essere sostituiti da altri documenti in via provvisoria; i documenti abilitano alla navigazione e fungono da testimonianza di tutta la vita della nave (ad esempio, la compravendita oltre ad essere trascritta nelle matricole viene annotata sull’atto di nazionalità perché durante la navigazione ne possa essere presa visione; in caso di divergenza tra le scritture nelle matricole e sull’atto, prevalgono le trascrizioni fatte nelle matricole).

La funzione della trascrizione nei registri è prettamente pubblicistica, per essa valgono le stesse norme relative alla trascrizione nel diritto civile, ma qui la ricerca non è fatta su base personale (Tizio, Caio che hanno iscritto il tale bene mobile…), ma su base reale (Nome della nave maggiore o numero della nave minore). Le navi, se già iscritte in registri stranieri, non possono essere iscritti nelle matricole o registri nazionali. Le navi, anche se in costruzione possono essere oggetto di ipoteca (ipoteca anticipata), che può riguardare sia i singoli beni della costruzione, sia il complesso.

Nei registri di classificazione, invece, le navi vengono classificate in base alla destinazione ed alla stazza. Gli elementi, infatti, di individuazione di una nave sono la stazza, il luogo ove ha sede l’ufficio d’iscrizione ed il nome se si tratta di una nave maggiore; il numero se si tratta di una nave minore.

  • Stazza: è la capacità interna della nave e si misura in tonnellate di stazza; la stazza può essere lorda se ci riferiamo all’intera capacità della nave, netta se alla lorda sottraiamo i volumi degli spazi non utilizzati per il trasporto.
  • Dislocamento: Il peso della nave dovrà essere uguale al volume della parte immersa moltiplicato per la densità dell’acqua di mare.
  • Portata: peso totale che la nave può portare con il massimo della sua immersione normale.
  • Nazionalità: Collegamento del bene con l’ordinamento giudiziario di un determinato Stato (Art.5) Una nave ha ad esempio nazionalità italiana se per 12 carati è di proprietà di cittadini italiani; abbiamo due casi particolari:
    • Bareboating in: una nave straniera ha l’abilitazione ad inalberare la bandiera italiana. Scarso sviluppo nella pratica.
    • Bareboating out: una nave italiana viene concessa in locazione a stranieri.

Allo scopo di stimolare i propri armatori ad abbandonare le bandiere di comodo, alcuni Stati tra cui l’Italia, hanno istituito un secondo registro di immatricolazione, detto registro internazionale; l’iscrizione in esso consente facilitazioni soprattutto nella disciplina dell’arruolamento di marittimi stranieri. (art.30).

Secondo l’art.5 gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave in territorio straniero sono regolati dalle norme dello Stato cui la nave appartiene (nazionalità). Quando una nave perde la nazionalità (art.156) si parla di dismissione della bandiera. L’istituto della dismissione di bandiera opera nei seguenti casi:

  • Trasferimento dell’iscrizione della nave in un registro straniero non comunitario, anche in seguito ad alienazione;
  • Trasferimento dell’iscrizione della nave in un registro straniero comunitario, anche in seguito ad alienazione.
  • Aggiudicazione della nave ad uno straniero non comunitario in seguito a provvedimento della pubblica autorità italiana o straniera.
  • Acquisto della nave da parte di uno straniero non comunitario a causa di successione ovvero perdita da parte del proprietario della cittadinanza italiana o di altro Stato comunitario.
  • Eccedenza di carati in proprietà di stranieri non comunitari.

Se la nave perde i requisiti di nazionalità viene cancellata dai registri; lo stesso avviene se la nave è perita e quindi non più in condizioni di navigare.

Documenti di bordo

La nave deve essere munita di una serie di documenti di bordo:

  • Le carte di bordo: l’atto di nazionalità ed il ruolo dell’equipaggio per le navi maggiori; la licenza per le navi minori ed i galleggianti.
  • I libri di bordo: giornale nautico, giornale di macchina…

Questi ultimi secondo l’art.178 hanno efficacia probatoria e la valenza di atto pubblico con il limite della querela di falso; se però le annotazioni riguardano fatti relativi alla navigazione essi avranno valore di scrittura privata e sono quindi opponibili (devono quindi essere redatte regolarmente); se terzi se ne vogliono avvantaggiare non sarà sufficiente la regolarità delle registrazioni ma bisognerà entrare nel merito del contenuto della registrazione.

Art.156: Il vecchio articolo parlava di vendita agli stranieri; il nuovo invece parla di vendita in generale e questo poiché viene meno il concetto di nazionalità della nave, inoltre, il nuovo articolo non prevede l’autorizzazione del ministro della marina mercantile e ciò per evitare la fuga della navi sotto la bandiera di comodo in maniera tale da garantire i diritti dei creditori.

Navigazioni speciali

Navigazione da diporto

La nuova legge sul diporto (07/07/2003) definisce veicoli destinati alla navigazione da diporto (navigazione per fini ricreativi senza scopo di lucro):

  • Le navi superiori ai 25m.
  • I natanti non superiori ai 7.5m con motore; ai 10m se a vela.
  • Le imbarcazioni superiori ai 7.5m con motore, ai 10m se a vela.

Questi veicoli possono navigare sia sulle acque marittime che su quelle interne. La nuova legge altresì sgancia la navigazione da diporto dalla navigazione marittima e facilita con tutta una serie di norme la compravendita dei mezzi da diporto se conformi alle normative CEE. Alle imbarcazioni da diporto non si applicano gli articoli da 274 a 277 del codice della navigazione riguardanti la responsabilità dell’armatore e la relativa limitazione, mentre ai natanti da diporto non si applicano gli art. da 232 a 375 del codice, cioè l’intera disciplina contenuta nel libro II del codice, relativa alla proprietà e all’armamento della nave. Pertanto la responsabilità verso terzi per la circolazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto è regolata dall’art.2054 del codice civile.

Per quanto riguarda i natanti bisogna dire che questi sono esenti dall’obbligo di iscrizione nei registri nonché dalla licenza che abilita alla navigazione, inoltre non sono previsti documenti di bordo ed a questi non si applicano le norme relative all’armatore ed alla responsabilità dell’armatore; si applicano invece, le norme della responsabilità extra-contrattuale. Inoltre, natanti ed imbarcazioni possono essere utilizzati mediante contratti di noleggio e locazione. Le imbarcazioni sono iscritte in appositi registri e si prescinde dai requisiti di nazionalità; come le navi, esse devono essere munite di apposita licenza nella quale viene indicato il numero minimo dei componenti dell’equipaggio ed il numero massimo di persone trasferibili. Le navi sono iscritte in appositi registri ed hanno nazionalità nel momento in cui queste vengono vendute a stranieri (vi deve infatti essere il nulla osta dell’ufficio di iscrizione, il quale dovrà valutare che non ci siano diritti dei creditori e che l’acquirente estero sia munito di autorizzazione all’acquisto).

Pesca ed impresa di pesca

Può considerarsi pesca quell’attività volta alla cattura di esemplari sia in acque interne che in acque esterne, non può essere considerata pesca l’acqua - coltura che rientra nell’agricoltura. La pesca è regolata da piani di pesca redatti ogni tre anni e volti alla tutela della vita marina. Possiamo parlare di impresa di pesca solo se vi è la presenza di un pescatore professionista regolarmente iscritto nei registri dei pescatori marittimi, così come dovrà essere iscritta nei registri delle imprese di pesca anche l’impresa stessa. Vi sono alcune dottrine che non considerano essere impresa di pesca quelle imprese gestite da una famiglia (conduzione familiare); per altre dottrine invece, essendo l’impresa di pesca un’impresa di diritto speciale anche quella a condizione familiare è da considerarsi impresa. L’unico punto sul quale ancora si discute è quello relativo alla possibilità di considerare l’impresa di pesca un’impresa essendo impresa di carattere civilistico un’attività volta a produrre beni e/o servizi.

Proprietà della nave

Proprietà della nave

Nave ed aeromobile sono cose in senso sostanziale, in quanto parti separate dalla materia; sono altresì cose in senso formale o beni, in quanto entità prese in considerazione dall’ordinamento giuridico, relativamente alle quali viene attribuito a un soggetto un diritto od altra situazione soggettiva. Come tali, nave ed aeromobile possono essere oggetto di proprietà e di ogni altro diritto in conformità con l’art.810 c.c. Nave ed aeromobile rientrano inoltre nella categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri (con funzione pubblicistica).

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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Verde Anna.
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