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I SOGGETTI DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Armatore ed impresa di Navigazione. L'armatore è colui che assume l'esercizio della nave (art.265) e la sua figura può o meno coincidere con la figura del proprietario; a mettere in evidenza ciò sarà la dichiarazione di armatore che deve essere fatta all'ufficio di iscrizione della nave; in caso di mancanza di quest'ultima, si presumera che i due soggetti coincidano.
Esercizio della nave si può intendere come quell'attività organizzata, inerente all'impiego della nave in base alla destinazione ad essi propria, rivolta al conseguimento di un risultato economico connesso al soddisfacimento di un bisogno proprio dell'esercente ed accompagnata dall'incidenza del rischio. Per risultato economico non si deve intendere il risultato di un'attività lucrativa, bensì in senso più lato, il soddisfacimento, in termini di utilità, di
Bisogni propri dell'agente. Il concetto di esercizio oltre a prescindere dalla proprietà, prescinde anche dall'armamento, cioè dalla fornitura di tutto quanto necessario alla navigazione. L'esercizio di una singola nave configura l'impresa di navigazione e l'armatore ne è il titolare. L'uso del termine impresa nel diritto della navigazione è diverso dal significato che assume in campo civilistico: l'impresa di navigazione è intesa come un'impresa commerciale che ha come fine la produzione di reddito.
Società di armamento. La società di armamento (assimilabile ad una Società in accomandita semplice) si fonda sul concetto di comproprietà (art.258): la nozione di tale concetto rientra in quello della contitolarietà dei diritti che ricorre quando uno stesso diritto appartiene nella sua interezza a due o più persone. La misura di tali diritti è rappresentata dalla quota.
che indica in quale misura ciascuno parteciperà alladivisione ed ai dividendi. La gestione della nave è delegata al socio gerente; il gerente ha la figura del mandatario conrappresentanza; i suoi atti si riflettono direttamente nella sfera dei proprietari. È ammessa la figuradel socio dissenziente.
Rispetto al diritto civile, la comproprietà navale si distingue per il fatto che mentre la comunione èfinalizzata al godimento del bene (condominio) in senso statico, nel diritto della navigazione lacomproprietà navale ha carattere dinamico.
Questa peculiarità del dinamismo ha indotto il legislatore a conferire all’istituto due caratteristiche:
- Accentuato potere della maggioranza che vincola i comproprietari attraverso regolarideliberazioni.
- Ridotto potere della minoranza per quanto concerne la facoltà del singolo di compiere attidispositivi nei confronti delle rispettive quote. (Attenzione, se la vendita di quote
determinaeffetti ad esempio sulla nazionalità). I diritti riconosciuti sono:
- Diritto di godere: non può essere esercitato in via frazionata poiché la gestione dellanave non può avvenire pro quota. Si pensi alla locazione che avviene su tutti e 24 icarati.
- Diritto di disporre: Non sussistono posizioni concordi in dottrina; una parte delladottrina pensa che l'alienazione delle quote debba avvenire solo con il consenso della maggioranza, similmente alla istituzione di ipoteca navale per la quale essa è necessaria. Naturalmente anche il singolo carato può costituire oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari.
Scioglimento della comunione. L'ipotesi dello scioglimento della comunione è del tutto marginale; esso è disciplinato dal 2° comma dell'art.260 che riconosce ai comproprietari dissenzienti di chiedere lo scioglimento dellacomunione a seguito di una deliberazione, con atto di straordinaria
amministrazione (come nel caso di troppo costosa riparazione della nave); tuttavia, agli altri soci è data la possibilità di acquistare le quote dai dissenzienti a giusto prezzo.
Responsabilità dell'armatore.
L'armatore è anche considerato il soggetto cui vengono imputati una serie di rapporti giuridici (armatore come imputazione di esercizio). Questi è responsabile dei fatti commessi dall'equipaggio, delle obbligazioni contratte con il proprietario, di tutti i soggetti che hanno un contratto di arruolamento e non, del medico di bordo; non sarà però responsabile dell'attività svolta da quest'ultimo. È inoltre responsabile anche di una serie di obbligazioni di carattere contrattuale per l'esercizio della nave che ha assunto il comandante.
L'art.275 prevede una limitazione della responsabilità ammettendo il diritto per l'armatore a limitare la propria responsabilità, il
proprio debito complessivo in relazione alle obbligazioni contratte e per i bisogni di un viaggio, nonché in relazione alle obbligazioni fatte da altri durante lo stesso viaggio. Questo istituto ha subito una notevole limitazione per quanto concerne il suo fondamento, precedentemente, infatti, si riteneva che il limite della responsabilità dell'armatore costituisse un ragionevole incentivo all'esercizio di un'attività imprenditoriale particolarmente rischiosa; oggi, invece, si tende a vedere il fondamento di questo istituto nell'esigenza di contenere i costi assicurativi; la responsabilità armatoriale è infatti contenuta entro i limiti più ristretti entro i quali la stessa può essere aperta: si parla infatti di responsabilità di rischio di impresa (rischio coperto da assicurazione). Soltanto l'armatore può limitare la sua responsabilità con una dichiarazione; la responsabilità puòessere compresa entro la somma limite di uno/due quinti del valore della nave; tale limitazione indica che l'armatore non è responsabile del valore dell'intera nave. Il beneficio della limitazione è condizionato al fatto che l'armatore sia meritevole, per cui viene esclusa per l'armatore la possibilità di invocare la limitazione in relazione ad obblighi derivanti dal dolo o colpa. All'armatore sono imputabili i comportamenti che a lui spettano, quindi cadono su questo soggetto obblighi di vigilanza sull'operato del comandante e sulle procedure applicate a bordo; la mancanza di vigilanza impedisce di invocare il beneficio della limitazione.
GLI AUSILIARI DELL'ARMATORE.
L'armatore si avvale della collaborazione di soggetti che, in modo diverso, operano per il raggiungimento della finalità alla quale intende l'esercizio della nave.
Comandante e Rappresentanza dell'armatore.
Il comandante è il capo dell'equipaggio,
viene scelto liberamente dall'armatore ed è legato a questa da un rapporto di lavoro subordinato. Le attribuzioni che qualificano, dal punto di vista tecnico - gestionale, la funzione di comando sono:- La direzione esclusiva della manovra e della navigazione.
- L'accertamento dell'idoneità della nave alla navigazione.
- La tenuta e la conservazione dei libri di bordo e dei documenti.
I compiti del raccomandatario vanno da quelli di natura più tecnica a quelli di natura commerciale. Il rapporto di raccomandazione può essere inquadrato in quattro tipi di contratto:
- Raccomandato con rappresentanza.
- Raccomandato senza rappresentanza.
- Istitutore.
- Contratto di agenzia.
Il contratto di mandato con rappresentanza è caratterizzato dal fatto che il raccomandatario deve avere una procura a svolgere determinate funzioni in quanto il soggetto si impegna in nome e per conto del rappresentato.
Il contratto di mandato senza rappresentanza si ha quando il raccomandatario assume l'obbligo di agire in nome proprio ma per conto del rappresentato.
Il contratto di agenzia si ha quando il raccomandatario si assume l'incarico di promuovere contratti in una determinata azione per conto dell'armatore.
Il vettore è il soggetto che si obbliga al trasferimento di persone o cose da un luogo ad un altro, è collegato quindi a qualsiasi
Attività di trasporto; in relazione al vettore abbiamo i contratti di trasporto. Il momento centrale per l'individuazione di questo soggetto è l'emissione della polizza di carico (documento rapporto merci).
Spedizioniere. Lo spedizioniere è l'ausiliario degli utenti dei servizi di trasporto, egli si assume l'obbligo di concludere in nome e per conto di un altro soggetto un contratto di spedizione (è un mandatario). Lo spedizioniere è un soggetto presente quando vi è un contratto di spedizione (contratto di mandato con rappresentanza), egli compie le spedizioni accessorie; per individuare un tale contratto vi deve essere la presenza della libertà per lo spedizioniere di decidere via e mezzo di trasporto salvo situazioni contrarie al mandato. Quindi il contratto di spedizione è un sottotipo del contratto di trasporto. Per questo tipo di contratto possiamo parlare di operatore di trasporto multimodale (mto) che è
o termine "spedizioniere" può riferirsi a diverse figure professionali. In senso tecnico, uno spedizioniere è un intermediario che si occupa di organizzare e gestire le spedizioni di merci da un luogo all'altro. Questo può includere la pianificazione del trasporto, la gestione dei documenti doganali e l'organizzazione delle consegne. Nella pratica, lo spedizioniere può essere una persona fisica o una società specializzata nel settore della logistica e dei trasporti. Il suo ruolo è quello di facilitare il trasferimento delle merci da un mittente a un destinatario, garantendo che il processo avvenga in modo efficiente e sicuro. Gli spedizionieri possono offrire una vasta gamma di servizi, tra cui il trasporto su strada, il trasporto marittimo, il trasporto aereo e il trasporto ferroviario. Possono anche occuparsi della gestione delle dogane, dell'assicurazione delle merci e della tracciabilità delle spedizioni. In conclusione, lo spedizioniere è una figura chiave nel settore della logistica e dei trasporti, che svolge un ruolo fondamentale nel garantire che le merci vengano consegnate in modo tempestivo e sicuro.