1
Il diritto del lavoro riguarda in senso ampio sia:
Il diritto privato: i diritti e gli obblighi delle parti, la possibilità
per soggetti privati di operare sul mercato del lavoro (incontro
tra la domanda e l’offerta del lavoro), i rapporti interni e l’azione
dei soggetti collettivi (il diritto sindacale è diritto privato, questo
elemento caratterizza il sistema repubblicano dal sistema fascista
dove i soggetti collettivi erano soggetti del diritto corporativo che è
stato spazzato via dagli Alleati: l’articolo 39 Cost. “l’organizzazione
sindacale è libera” è stata copiata da una delle prime ordinanze
degli Alleati)
Il diritto pubblico: il diritto del lavoro ha una grande importanza
economica ed esistenziale (articolo 1 Cost. “ La Repubblica è
fondata sul lavoro”) e di conseguenza lo Stato e le sue varie
articolazioni (Regioni e Province autonome) gestiscono profili
attinenti al mercato del lavoro in particolare i servizi per
l’impiego (in cui si iscrive chi ha intenzione di cercare un lavoro,
chi ha intenzione di essere aiutato nel cercare un lavoro), il
controllo dell’effettiva applicazione di un nocciolo duro di norme
in materia di diritto del lavoro (talmente importanti che la loro
disapplicazione comporta sanzioni amministrative e in alcuni casi
penali) e l’attività dei soggetti collettivi quando regolano i
rapporti di lavoro (concludono contratti collettivi) che regolano i
livelli retributivi (regolano quel profilo che consente al lavoratore di
tramutarsi in consumatore). C’è stato un periodo negli anni ’90
quando l’inflazione era a doppia cifra e quindi il governo intervenne
e pose un limite, adesso siamo in una fase opposta, nella quale
tendenzialmente i livelli produttivi sono molto bassi ed è
necessario sostenere molto il consumo.
Infine c’è la previdenza sociale: fa parte del diritto pubblico e
regola le assicurazioni sociali obbligatorie che vengono alimentate
da contributi pagati dai creditori e dai debitori di lavoro e coprono
alcuni dei rischi più importanti che il lavoratore può incontrare
nella sua vita (qualcosa che toglie la possibilità di lavorare o di
produrre reddito, disoccupazione, rischi legati all’età). Quando noi
quindi concludiamo un contratto di lavoro nascono degli obblighi
nei confronti di soggetti terzi (un rapporto ulteriore rispetto alle
due parti datore di lavoro e lavoratore), è un rapporto di diritto
pubblico contributivo (lo Stato può quindi prendere le misure
necessarie) che dà diritto a una prestazione (anche questa di
diritto pubblico). 2
Diritto del lavoro in diritto romano?
La schiavitù era una servitù personale. I primi contratti di lavoro si
crearono nei giudizi di buona fede: gli artigiani, uomini liberi che
svolgevano determinate attività manuali, si impegnavano non a vendere
una cosa ma a fare qualcosa, concludendo un contratto che all’interno
dei giudizi di buona fede venne chiamato locatio operis (il debitore era
l’artefice di un lavoro, oggetto del contratto era l’opus e quindi si ritenne
di distinguerlo dal contratto di compravendita anche se sostanzialmente
le norme sulla locatio operis create dalla giurisprudenza erano uguali a
quelle della compravendita). La locatio operarum consiste in uno
schiavo diventato libero, non un artigiano, locava alla controparte le
proprie prestazioni di lavoro (alcuni frammenti parlano di opere, non è
chiaro dai materiali disponibili se effettivamente il diritto romano
conoscesse veramente la locatio operarum o se questa non sia stata
una creazione della pandettistica e quindi risalente all’ 800). Questi tipi
di figure hanno tenuto così a lungo perché fino alla rivoluzione
industriale non esisteva la c.d. “crescita economica”, la società era
stagna con una preponderanza del settore agricolo e una stratificazione
sociale tale per cui chi era figlio di artigiano cresceva figlio di artigiano e
diventava artigiano, gli schivi erano la mano d’opera e quelle professioni
intellettuali rientravano in un mandato gratuito (le attività manuali
erano considerate indegne, queste persone vivevano di rendita, non
avevano bisogno di soldi e ricevevano un onorario). Non esiste un
elenco di opere liberali, c’è un passo di Ulpiano in cui egli elenca una
serie di attività in cui spicca lo iuris consultus, i magistrati, i medici (visti
come sacerdoti) …
Oggi queste attività vengono svolte attraverso un contratto di lavoro che
viene remunerato. Il servizio è un bene giuridico.
“I beni sono cose che possono formare oggetto di
cod. civile
81
0
diritto”
81 “Si considerano beni mobili le energie naturali che
cod. civile
hanno valore economico”
Oggetto del contratto di compravendita è un obbligo di dare. I rapporti
di lavoro hanno ad oggetto un obbligo di fare (ad esempio i contratti
d’opera, l’appalto). Il giurista non può staccare la prestazione dal
lavoratore perché altrimenti ridurrebbe il valore della persona per cui il
giurista deve creare una categoria apposita di contratti che ha ad
oggetto un fare che consiste in una prestazione di lavoro che
promana dalla personalità stessa del lavoratore.
“Quando una persona si obbliga a compiere verso
2222 cod. civile
un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente, si applicano le norme di questo capo,
salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”
il creditore fa affidamento non sulla persona ma
sull’organizzazione.
Il diritto del lavoro arriva fino al contratto di appalto (art. 1655)
poiché questo fa parte di diritto commerciale. Noi tratteremo del
contratto di appalto solo nella misura in cui è un falso contratto
d’appalto poiché in realtà chi lavora non ha un rapporto con
l’appaltatore ma un rapporto di lavoro con l’appaltante e quindi quello
che sembra un contratto di appalto si trasforma in tanti contratti di
lavoro che quindi ricadono nella disciplina del diritto del lavoro. Come
facciamo a definirlo? Se muore l’appaltatore cosa succede nel contratto
d’appalto? Il contratto continua perché non faccio conto sulle sue
caratteristiche personali delle persone. Al contrario, se un avvocato
assunto muore e lo studio è ereditato dal figlio il contratto non continua
perché il contratto si basava sulle caratteristiche peculiari dell’avvocato.
I contratti di scambio si dividono in due grandi categorie gemellari:
1. Di lavoro subordinato definiti all’articolo 2094
2. Di lavoro autonomo definito generalmente all’articolo 2222 che
copre tutti i contratti di scambio che non sono di lavoro
subordinato
Insieme formano il sistema dei contratti di lavoro. Ciascuna di queste
metà ha tantissimi sottotipi interni.
Uno dei presupposti del diritto del lavoro è che l’economia sia
organizzata come un’economia di mercato. In effetti i primi due
grandi autori che hanno parlato di contratti di lavoro erano un italiano
(??) (nel ) e uno tedesco (nel 1902). Sono due trattati in due volumi
dedicati al contratto di lavoro nel diritto positivo italiano e tedesco.
Hanno incluso nel “contratto di lavoro” tutti i tipi di contratti che si
basano su una prestazione personale del debitore, i due autori hanno
escluso questi tipi dalla tipologie preesistenti e quindi possiamo dire che
il diritto del lavoro crea, accanto al contratto di compravendita e quello
di locazione (contratto di durata, fondamentale nel periodo storico
precedente e che aveva ad oggetto anche energie), una nuova
famiglia del contratto del lavoro.
Elementi fondamentali del diritto del lavoro:
1) Persona: perché si è passati dalla schiavitù all’ economia di
mercato? l’espansione è sorella dell’innovazione economica
Guerre:
Smith: un lavoratore costa meno di uno schiavo perché
Adam
non si deve mantenere per sempre ma solo per alcune ore
Rivoluzione francese e la Dichiarazione dei diritti
Ideali:
dell’uomo e del cittadino “la sua persona non è una proprietà
alienabile”
2) Ricchezza redistribuita: un’economia di mercato ha bisogno
anche di consumatori, che si affermi un principio di uguaglianza
per cui i prodotti siano accessibili a tutti: più abbiamo ricchezza
redistribuita, più si acquista, più si cresce. Non abbiamo più una
distinzione tra lavoro intellettuale e materiale e abbiamo un
principio di uguaglianza che permette alla maggior parte delle
persone di vivere grazie al proprio contratto di lavoro.
3) Riconoscimento al creditore di lavoro di poteri che nessun altro
creditore ha nei confronti del debitore: il diritto del lavoro da una
parte legittima il capitalismo, riconoscendo nel lavoro
subordinato la possibilità per il creditore di organizzare la
prestazione lavorativa (che può arrivare fino al punto di
organizzare il dove si lavora, il come si lavora e il quando si lavora)
e dall’altra regola il capitalismo ossia lo controlla e disciplina il
comportamento del lavoratore (può irrogare delle sanzioni
disciplinari se il lavoratore non rispetta le previsioni del contratto).
Il diritto del lavoro ha cercato di canalare questa produzione capitalistica
in un binario che riducesse al minimo quella che gli economisti
chiamano un’esternalità negativa che è lo sfruttamento del
debitore. Il diritto del lavoro nasce fin dall’inizio con la funzione di
rifiutare il fatto che il contratto di lavoro sia dominato esclusivamente da
una logica costi-benefici, devono essere considerati i valori della
persona. Nella Costituzione come nel diritto del lavoro si cerca un
bilanciamento tra i due principi, quello della Repubblica basata sul
lavoro e i diritti fondamentali della persona. Questa consapevolezza
della necessità di bilanciamento non è sempre esistita ma si è affermata
negli ultimi venti anni quando si è realizzato che molti dei dettami della
Costituzione sono principi e non regole direttamente applicabili.
Nel diritto del lavoro la regola è che una disposizione non è erogabile
unilateralmente in peggio. Le norme legali non possono essere
derogate a un livello di tutela inferiore ed è una specificità del
diritto del lavoro rispetto al diritto privato. Ciò porta a rivedere tutta la
disciplina del contratto in generale: accanto al contenuto voluto dalle
parti è necessario prevedere tutte le conseguenze che ne derivano dalla
legge. Il codice civile è il primo che prevede una duplicazione del
concetto di contratto: non solo come accordo ma anche come
regolamento.
Inoltre, a causa dell’innovazione tecnologica nella quale opera il
diritto del lavoro, il contenuto del contratto deve avere un meccanismo
di adeguamento del contenuto che non può derivare da un meccanismo
lento come la legge. Lo strumento usato è quello del contratto
collettivo. Il CNEL ha gestito un archivio dei contratti
collettivi, almeno quelli conclusi a livello nazionale, in questo archivio
sono vigenti 780 contratti collettivi nazionali. È un contratto di diritto
privato ma quando ci sono le condizioni per cui le parti sono dovute ad
applicarlo, opera nello stesso modo con cui opera le norme di legge: ha
un’efficacia immediata, integra immediatamente il contratto
individuale e come le altre norme di legge in materia di lavoro
subordinato è inderogabile in pejus. C’è quindi un forte apparato di
costrittività normativa poiché ci sono molte fonti che prescrivono il
contenuto del contratto e anche la fonte più importante, la Costituzione,
contiene molte norme sul contratto di lavoro (è il contratto di diritto
privato a cui la Costituzione dedica più disposizioni) poiché il contratto
di lavoro tocca il valore della persona che è più importante di quei valori
impliciti nei contratti economici che trattano di cose. È un sistema di
costrittività anche nei confronti del lavoratore che matura diritti
soggettivi. Questi diritti sono solo relativamente disponibili: le
rinunce o le transazione aventi ad oggetto diritti soggettivi derivanti dal
legge o da contratto soggettivo sono invalide (art. 2113).
Suddivisioni dei contratti di lavoro: bipartizione. Non esiste una forma
ibrida tra il lavoro subordinato (2094) e il lavoro autonomo (2222),
o è uno o è l’altro. Una parte del lavoro autonomo confina con il
lavoro subordinato e prende il nome di lavoro parasubordinato ossia
tutti quei rapporti di lavoro autonomo che hanno tre caratteristiche
enunciate all’articolo 409 n.3 del codice di proc. Civile e sono:
continuità della prestazione lavorativa, il lavoro deve essere
coordinato e deve essere svolto in modo prevalentemente personale.
Il lavoro parasubordinato ha in comune due elementi con il contratto
subordinato:
1) Le controversie tra le parti si svolgono secondo il diritto del
lavoro
2) Possono esserci dei contratti collettivi con la stessa efficacia ma si
chiamano accordi collettivi (infatti l’articolo 2113 dice “anche
accordi collettivi” l’articolo 2113 si applica anche ai lavoratori
parasubordinati)
I contratti di lavoro autonomo sono quelli meno tutelati per quanto
riguarda la persona del lavoratore. Ci sono comunque delle singole
norme protettive ma non vale più il 2113, non vale più l’inderogabilità in
pejus, non vale più il contratto collettivo, ci sono altri strumenti
protettivi che non hanno però la stessa efficacia protettiva dal punto
di vista giuridico (esistono anche forme collettive come per esempio
forme di astensione che però non hanno la stessa potenza degli
scioperi).
C’è una regolamentazione pubblicistica del lavoro autonomo riguardo la
discrezione di determinati albi per garantire un’uguaglianza di
prestazione, per la tutela del consumo. Dal lavoro subordinato a quello
autonomo cambia anche il sistema contributivo che non è più foraggiato
da debitore e creditore ma è calcolato solo in base alla rendita annua
del lavoratore.
Il contratto di appalto non rientra nei contratti di lavoro. Nel
sistema tedesco invece, il termine Werkvertrag comprende sia i
contratti d’opera che di appalto. La differenza si spiega dal fatto che il
codice civile italiano è del 1942 quando la disciplina giuridica del lavoro
era già avanzata e sensibile. In Francia il contratto di lavoro è fuori dal
codice civile. La posizione del contratto di lavoro non ci dice nulla sulla
qualità della protezione del lavoratore infatti in Italia il diritto del lavoro
è obbligatorio all’università solo dal 1970. Tuttavia, le norme del nostro
codice civile sono fatte veramente bene infatti la grande distinzione è
ancora regolata dalle norme del codice civile e il 30% del contenzioso
sulla bipartizione si risolve con quelle.
Come facciamo a distinguerli tra di loro?
Prendiamo le due norme che definiscono i tipi? Sono entrambi dei
contratti onerosi, non si distinguono in base al corrispettivo. Il creditore
nel 2094 ha un potere unidirezionale di direzione per il quale può
indicare come svolgere l’attività lavorativa; al contrario, nel
lavoratore autonomo, si distribuisce il lavoro. E i parasubordinati?
Hanno tre caratteristiche, articolo 409 pro.civ.: carattere personale,
continuativo e coordinato.
Allora prendere le due norme di riferimento non è il metodo giusto. Nei
contratti la differenza è nella causa (ripassare contratti non sai nulla!).
“Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione
2224 cod.civ.
dell'opera secondo le condizioni stabilite [1622] dal contratto e a
regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine (1),
entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali
condizioni [1454]. Trascorso inutilmente il termine fissato, il
committente può recedere dal contratto [1373, 2227], salvo il
diritto al risarcimento dei danni”
Cosa lo differenzia dal lavoratore subordinato? Che le condizioni sono
stabilite nel contratto .
Il 409 proc. civ. parte già dalla presunzione del lavoratore autonomo e
quindi, quando parla di coordinamento intende quello previsto dal
contratto (se invece le condizioni non sono nel contratto ma vengono
attivato unidirezionalmente dal creditore allora siamo nel lavoro
subordinato).
C’è stata una battaglia in Cassazione su queste definizioni.
Si è proposta un’altra tesi per cui la differenza starebbe nel fatto che il
potere direttivo del lavoro subordinato è più incisivo e frequente di
quello del lavoratore autonomo (una differenza quantitativa). Se fosse
così però allora molti dei contratti oggi giorno sarebbero da classificare
come parasubordinati perché non c’è tanta differenza in termini
quantitativi. Questa partizione fu elaborata nel 1998 da alcuni giuristi
che sostennero la tripartizione: lavoro subordinato, lavoro autonomo e
tertium genus (con le parti di lavoro subordinato e lavoro autonomo
più piccole). Dal 1998 ad oggi questo contrasto tra le tesi ha sempre
diviso in quanto la Cassazione non si è mai pronunciata definitivamente.
Il legislatore ha fatto un’operazione, senza successo, nel 2004 (decreto
legislativo 274/2004): la codificazione del lavoro a progetto. Da co-
co-co (collaboratori coordinati e continuativi) a co-co-pro
(coordinazione continuità a progetto): in questo modo molto del lavoro
subordinato è stato fatto passare come lavoro autonomo. Questo perché
l’articolo 69.1 “se nel co
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