Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Domande varie Diritto Amministrativo Pag. 1 Domande varie Diritto Amministrativo Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande varie Diritto Amministrativo Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande varie Diritto Amministrativo Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

GLI ACCORDI: Accordi tra P.A e privato

Ancora a metà del 900, il provvedimento amministrativo costituiva il baricentro dell'Attività Amministrativa. I rapporti di pubblico impiego nascevano da atti autoritativi unilaterali senza l'adesione del privato nelle scelte dell'Amministrazione. Negli ultimi tempi il modello classico dello Stato autoritativo-unilaterale ha cominciato a declinare lentamente e si è aperta la porta ad un modello consensuale-contrattuale della potestà amministrativa. In tale evoluzione un ruolo centrale è ricoperto dagli accordi integrativi e sostitutivi del procedimento e dagli accordi di programma. Questi costituiscono un fondamentale strumento dell'agire consensuale della P.A. (Art.11 L.241/1990). Si tratta di strumenti che favoriscono la partecipazione dei privati al procedimento e in generale all'azione amministrativa. L'art.11, appunto, disciplina due diversi tipi di accordo tra Amministrazione e privato.privato: l'accordo integrativo e procedimentale e quello sostitutivo del provvedimento. I primi intervengono tra PA e privati mentre i secondi si stipulano tra soggetti pubblici. Lo scopo è però comune: favorire il consenso intorno all'azione amministrativa e garantire la massima efficienza e la minima conflittualità possibile (impugnazione, ostacoli alla celerità ed efficacia dell'agire amministrativo). Negli accordi integrativi le parti determinano il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Invece negli accordi sostitutivi le parti sostituiscono interamente il provvedimento finale, pur sottoponendo l'accordo a tutti i controlli e tutte le condizioni legali di efficacia del provvedimento amministrativo sostituito. La legge prevede che la forma degli accordi debba essere scritta a pena di nullità, salvo che la legge disponga diversamente. Devono contenere la motivazione. A questi accordi si applicano i principi del Codice.

Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Inoltre, per gli accordi sostitutivi sono previsti gli stessi controlli a cui erano soggetti questi ultimi. La P.A. può recedere unilateralmente dagli accordi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatto salvo l'obbligo di un indennizzo per eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Le eventuali controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di tali accordi riguardano la giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art.133 c.p.a. Si discute sulla natura privatistica o pubblicistica degli accordi amministrativi. Secondo alcuni questi accordi sono di natura privatistica per il termine "Accordo" usato che è elemento costitutivo del contratto e per l'applicazione dei principi in materia di obbligazioni e contratti. Chi sostiene la tesi pubblicistica, invece, afferma che la legge istitutiva doveva chiamarlo contratto se intendeva dare ad essi una

La natura privatistica di questi accordi è confermata dal fatto che hanno applicazione solo i principi e non tutte le norme del c.c. La natura pubblicistica di questi accordi è confermata dal fatto che in caso di conflitti tra PA e privati il giudice di competenza è il G.A.

ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Gli accordi amministrativi possono essere stipulati anche tra pubbliche amministrazioni (art. 15 L. 241/90) per la collaborazione di attività di interesse comune al fine del perseguimento nel migliore modo possibile dell'interesse pubblico. Si tratta di una specifica formula di coordinamento tra pubbliche amministrazioni destinata a semplificare attività amministrative complesse e a unificare le singole prerogative pubbliche nella comune destinazione pubblicistica. Tali tipi di accordi vengono sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica pena la nullità degli stessi. Una ulteriore disciplina in merito agli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni è presente nell'art. 34 TUEL.

rubricata Accordi di programma. Questi hanno da un lato un contenuto fortemente discrezionale e godono di una disciplina molto dettagliata; dall'altro devono necessariamente utilizzare l'istituto della Conferenza dei servizi, che si traduce in una fase obbligatoria perché costituisce un vero e proprio strumento di accordo tra le varie amministrazioni pubbliche e in ottemperanza del principio di trasparenza. Un esempio si trova nell'art. 34 TUEL, cioè accordi che possono nascere tra Regioni, Province e Comuni al fine di un'attività di interesse comune (Esempio costruzione di uno stadio). Si applicano ad essi, come previsto per gli accordi tra pubbliche amministrazioni e privati, i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili ma hanno poi il fine di predeterminare i tempi entro cui vanno esercitate, di quantificare i rispettivi impegni finanziari e di stabilire le conseguenze degli eventuali

L'autotutela amministrativa si può definire come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese (capacità della P.A. di "farsi giustizia da sé").

In questi casi la pubblica amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi a sua disposizione tutelando autonomamente la propria sfera di azione. Il suo fondamento si rinviene nella potestà generale che l'ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza.

Possiamo distinguere due tipologie di autotutela. La prima prende il nome di autotutela decisoria da intendere come il potere attribuito alla P.A. di riesaminare o revisionare i propri atti precedentemente posti in essere dalla P.A. senza l'intervento del giudice con il fine di confermarli, modificarli e annullarli.

L'autotutela decisoria si differenzia dall'autotutela esecutiva che esprime il potere di eseguire unilateralmente e coattivamente provvedimenti che impongono obblighi a carico dei destinatari. Secondo un'autorevole dottrina, la P.A. nel regime di autotutela decisoria emana dei provvedimenti di secondo grado che possono consistere in un: potere di riesame (sotto il profilo della legittimità) e potere di revisione (sull'efficacia del provvedimento). I provvedimenti si definiscono di secondo grado perché la P.A. rivede provvedimenti già adottati. La revoca e l'annullamento d'ufficio sono, secondo l'orientamento prevalente, espressione della c.d. autotutela decisoria. La revoca rientra all'interno del potere di revisione. L'articolo di riferimento è il 21quinques l.241/90, secondo cui il provv. Amm. ad efficacia durevole si può revocare da parte dell'organo emanante o da altro organo previsto nel caso di.

Sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto, o a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. L'annullamento di ufficio costituisce espressione del potere di riesame. Il provv. Amm. illegittimo (l. n. 15/05) si può annullare d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole ma comunque non oltre 18 mesi dal momento di adozione del provv. di autorizzazione o concessione e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati o dall'organo che lo ha emanato o da altro organo previsto dalla legge. La previsione del termine di 18 mesi perché la P.A. possa annullare il provv. precedentemente adottato è stato introdotto dalla recente riforma Madia (l. n. 124/2015).

DIFFERENZE TRA ANNULLAMENTO D'UFFICIO E REVOCAL

L'annullamento d'ufficio è previsto dall'art. 21 nonies l.241/90

per i vizi di legittimità (violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza relativa). Il termine per annullare l'atto è di 18 mesi, introdotto dalla riforma Madia. Fino a quando non si annulla il provvedimento, esso produce effetti. Una volta annullato il provvedimento gli effetti retroagiscono extunc cioè dall'inizio. La revoca, invece, non si basa su vizi già presenti a monte ma su situazioni che si sono create a seguito del provvedimento; ad esempio una nuova valutazione degli interessi o comunque una situazione fattuale che prima non esisteva. Quindi la revoca non si basa su vizi di legittimità ma sull'efficacia, sull'opportunità o sulla convenienza di mantenere un provvedimento. Dal momento della revoca ex nunc gli effetti sono nulli e secondo sempre l'art. 21 quinques i soggetti coinvolti vanno indennizzati e non risarciti.

Differenza tra revoca e annullamento di ufficio: La dottrina pubblicistica ha proposto diversi

criteri:

  1. Criterio soggettivo: questa tendenza afferma che si ha revoca quando l'atto viene esaminato dalla stessa autorità che lo ha emanato, annullamento quando all'eliminazione provvede una autorità superiore. Non si tiene conto del motivo per cui avviene l'eliminazione (legittimità o inopportunità).

  2. Criterio oggettivo: secondo questo orientamento, l'annullamento consiste nell'eliminazione di un atto inficiato da un vizio di legittimità, mentre la revoca consiste nella eliminazione dell'atto per motivi di merito indipendentemente dall'identità dell'autorità che procede al ritiro. Si può affermare che mentre l'annullamento presuppone l'esercizio di un controllo ciò non avviene nel caso della revoca. Allora il criterio distintivo tra i due istituti è che: annullamento è ogni forma di eliminazione di provvedimenti ex tunc da parte di qualsiasi organo.

questa eliminazione provenga, in vista della loro invalidità; revoca e, invece, il mezzo di reazione da usarsi nel caso di attuale inopportunità della situazione giuridica sorta dal provvedimento rispetto all'interesse pubblico, a seguito di un mutamento della situazione di fatto.

3) Criterio misto: secondo questo criterio annullamento è il ritiro di un atto inficiato da vizio di legittimità da parte di un'autorità diversa; il ritiro invece ad opera della stessa autorità emanante, sia per motivi di legittimità che di merito, si qualifica sempre come revoca.

4) Criterio effettuale: secondo questo criterio la revoca comporterebbe il venir meno ex tunc degli atti amministrativi ad efficacia prolungata, l'annullamento agirebbe sia sugli atti ad efficacia istantanea che su quelli ad efficacia prolungata e sempre con efficacia ex tunc indipendentemente dai motivi.

DIA E SCIA L'art 19 L.n. 241/1990 è stato soggetto nel tempo di

diversi interventi di riforma. LaRiforma Madia-Legge n.12

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emils88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Tanda Paolo.