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La nascita del nuovo sistema di giustizia amministrativa
La reintroduzione – con la riforma del 1889 – di un apposito Giudice nell'ambito dello stesso apparato amministrativo in una posizione di tendenziale indipendenza da esso, era – nel modello in esame – la conseguenza della particolare forma di tutela predisposta: non già tutela di posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti nell'ambito di rapporti tra privati e, quindi, non già tutela diretta ed immediata, ma tutela volta alla verifica del rispetto dei criteri normativamente imposti all'azione amministrativa per il raggiungimento dell'interesse pubblico e, quindi, tutela riflessa e mediata per il privato. Da ciò derivarono, inoltre, alcuni tratti tendenzialmente comuni nell'impianto dualistico: infatti, la giurisdizione amministrativa era di norma fondata su una struttura centralizzata avente carattere obiettivo, impugnatorio e prevalentemente.
cassatorio.In effetti, la creazione della IV sezione del Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale costituì il punto diarrivo di un processo culturale e politico assai più ampio, diretto non solo a realizzare la giustizianell'amministrazione, ma anche e soprattutto a creare le condizioni per un assoggettamento effettivo dellaP.A. al principio di legalità, creando così i presupposti per un maggior avvicinamento tra cittadino edamministrazione.
I MUTAMENTI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA CONSEGUENTIALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA DEL 1948: LA“COSTITUZIONALIZZAZIONE” DELLA L. AB. CONT. AMM.
Con la Carta Costituzionale muta profondamente il nostro sistema di giustizia amministrativa, non solo sottoil profilo del doppio grado di giudizio, ma soprattutto sotto il profilo della tutela "generale" riconosciuta agliinteressi legittimi che vengono concepiti da un autorevole filone dottrinale (sulla base
Di un'attenta disamina critica delle norme costituzionali) come vere e proprie situazioni soggettive sostanziali. Inoltre, la fisionomia del nostro sistema di contenzioso amministrativo subisce un profondo cambiamento anche per effetto della disposizione costituzionale di cui all'art. 113, comma 3, che prevede la possibilità per il Giudice ordinario di annullare, nell'ambito delle proprie competenze, gli atti amministrativi. Con la Costituzione repubblicana si realizza anche quell'opera di modulazione e di adeguamento tra le istituzioni e le istanze sociali con una profonda incidenza su di essa delle notevoli modifiche prodottesi nel contesto socio-economico. Il quadro di riferimento, quindi, è del tutto cambiato con l'avvento della Costituzione repubblicana che, nel riconoscere la sovranità popolare, le formazioni sociali e le libertà della persona all'interno di queste, configura il principio di autonomia di cui all'art. 5 Cost.
Come principio fondamentale delle comunità sociali (che acquisiscono rilievo istituzionale) ed in definitiva dello stesso aspetto organizzativo di un'amministrazione divenuta policentrica. E in tale ambito effettivamente l'art. 3 Cost. acquista piena valenza al punto da esprimere una concreta condizione di "pari dignità" del cittadino rispetto alla pubblica amministrazione. Palese è, pertanto, l'abbandono di formule ispirate a criteri gerarchici (o comunque non "paritari"), a tutto vantaggio di un'amministrazione di tipo consensuale.
In particolare, l'art. 24 nel riconoscere la possibilità di agire in giudizio per la tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi pone un precetto fondamentale che ovviamente travalica i limiti della stessa giustizia amministrativa. È evidente, quindi, lo stretto collegamento con l'art. 113 Cost., nel senso che l'art. 24 Cost. viene in tale contesto ad avere la funzione
di estendere a tutte le controversie, quella libertà di azione che l'art. 113 cit. regola specificamente in relazione ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Dal combinato disposto di cui agli artt. 24 e 113 Cost. si evince che la previsione a livello costituzionale della tutela della nuova figura dell'interesse legittimo accanto alla tutela della tradizionale categoria del diritto soggettivo, attribuisce ulteriore significato alla portata delle disposizioni normative succitate.
IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO: L'ART. 2 L. AB. CONT. AMM. ED I VARI CRITERI DI RIPARTO
Uno dei primi criteri di riparto tra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa è quello, oggi ovviamente superato, che si fonda sulla distinzione tra attività economica privata ed attività pubblica dell'amministrazione: al Giudice ordinario, in tale prospettazione teorica, competono tutte le controversie relative alla sola
attività di gestione dell'amministrazione, in quanto limita la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo solo in presenza di una situazione giuridica soggettiva o di interessi legittimi. Questa prospettazione teorica è infondata, come si evince dalla lettera dell'art. 2 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo. Invece, la teoria della causa petendi individua il criterio discrezionale in base alla situazione giuridica soggettiva di cui si chiede la tutela, indipendentemente dal tipo di provvedimento richiesto. Secondo la teoria della prospettazione, invece, si potrebbe radicare la giurisdizione del Giudice amministrativo o del Giudice ordinario sulla base di una elaborata costruzione di norme di diritto sostanziale, da cui ne scaturisca una questione attinente a diritti soggettivi o interessi legittimi. Tale teoria si presenta particolarmente limitativa rispetto alla tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione, in quanto richiede una costruzione normativa complessa per poter accedere alla giurisdizione amministrativa o ordinaria.pubblicaamministrazione: infatti, forte è l'insoddisfazione derivante dal ritenere la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario nelle sole ipotesi in cui l'amministrazione avesse operato al di fuori dell'ambito dell'esercizio dei poteri che normativamente le sono riconosciuti e, quindi, solo nel caso di comportamento della P.A. concretantesi in un'attività di fatto. Ed è questa la ragione per cui negli ultimi decenni di questo secolo la preziosa elaborazione giurisdizionale ha enucleato la distinzione tra l'ipotesi di c.d. carenza di potere in astratto e quella di carenza di potere in concreto attingendo a piene mani dai concetti di carenza e di scorretto esercizio del potere. Pertanto, nella ipotesi di carenza di potere, e cioè nell'ipotesi di esercizio da parte della pubblica amministrazione di un potere che non ha: lo schema di tutela applicabile, pertanto, non può che essere quello del Giudice ordinario. Se, invece,L'amministrazione esercita male un potere che comunque le è stato normativamente attribuito. In tale ipotesi lo schema di tutela non può che essere quello del Giudice amministrativo.
13. Le forme di giurisdizione amministrativa:
a) I Tribunali amministrativi regionali (TAR)
Con la l. 1034/1971 sono stati istituiti i TAR, come organi locali di giustizia amministrativa a base regionale. Essi sono, come dice l'art. 125 Cost., uno per ogni Regione, con sede nel capoluogo regionale. Ad essi si affiancano delle sezioni staccate, stabilite nelle regioni con maggiore carico e con sede diversa dal Capoluogo. Tale impianto è stato confermato dal recente c.p.a.. I TAR hanno tre diverse specie di giurisdizione: a) una giurisdizione generale di legittimità (art.7, c.4 c.p.a.); b) una giurisdizione di merito per materie tassativamente determinate (artt. 7,c.6, e 134 c.p.a.); c) una giurisdizione esclusiva, anche essa per materie tassativamente determinate (art.7, c.5 e 132 c.p.a.).
Ai TAR, inoltre, è stata ribadita dagli artt. 126 ss.C.p.a. la competenza a conoscere dei ricorsi in materia elettorale.
La giurisdizione di legittimità ha carattere generale e conferisce al giudice il potere di verificare se l'atto amministrativo sia lesivo di interessi legittimi per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere (l. n.241/1990, artt. 3 e 21 octies). La l. n. 205/2000 ha introdotto alcune importanti novità, modificando l'impianto originario della giurisdizione di legittimità delineato dalla l. n. 1034/1971 (art. 2, 3 e 4), ampliando notevolmente i poteri del giudice con riferimento sia alla disponibilità dei mezzi di prova (l. n.1034/1971, art. 21) che alla capacità decisionale. In merito a quest'ultimo profilo, il giudice, oltre al potere di annullamento dell'atto lesivo di interessi legittimi, ha il potere di valutazione sulla risarcibilità del danno provocato dall'atto illegittimo.
della pubblica amministrazione e può, inoltre, condannare l'amministrazione a un obbligo di reintegrazione in forma specifica. Nuovi e rilevanti poteri sono stati conferiti anche dall'art. 34 del codice del processo che prevede il potere del giudice di condannare l'amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. La giurisdizione di merito, invece, permette al giudice amministrativo (TAR) di effettuare una valutazione sull'opportunità o la convenienza dell'atto amministrativo in relazione all'interesse pubblico che deve essere perseguito, attribuendogli ampi poteri di cognizione, di istruzione e di decisione, fino all'eventuale annullamento, riforma o sostituzione dell'atto. Tale forma di giurisdizione ha, però, carattere eccezionale, in quanto può essere esercitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge (art. 134 c.p.a.), edaggiuntivo inquanto si aggiunge alla giurisdizione di legittimità: tradizionalmente ricondotta alle controversie aventi adoggetto l’attuazione, da parte dell’amministrazione, delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato,può essere esercitata anche con riferimento agli atti e alle operazioni in ambito elettorale, alle sanzionipecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione amministrativa, comprese quelle delle AutoritàAmministrative Indipendenti e ad altre ipotesi di modesta applicazione pratica.
La giurisdizione esclusiva, introdotta nel 1923, consente al giudice amministrativo di conoscere dellecontroversie, in determinate materie espressamente indicate dalla legge, in cui siano coinvolte posizionigiuridiche aventi la connotazione sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi. Le ipotesi che ricadononell’ambito della giurisdizione esclusiva sono espressamente indicate dall’art. 133 del codice del processoamministrativo.
Come si è detto poco sopra, la Corte costituzionale ha ridimensionato e circoscritto il potere del legislatore di individuare le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, ribadendone il carattere eccezionale.