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IL1 Premessa generale
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo, che si applica alle attività commerciali che comportano la produzione e la distribuzione di beni e la prestazione di servizi. Le disposizioni riguardanti l'istituzione del sistema comune di IVA dell'Unione europea (UE) sono codificate dalla direttiva IVA.
Il sistema comune dell'IVA si applica ai beni e ai servizi acquistati e venduti ai fini del consumo nell'UE. La riscossione dell'imposta avviene in forma frazionata attraverso un sistema di pagamenti parziali in base al quale i soggetti imponibili (le imprese identificate ai fini dell'IVA) possono detrarre dal proprio conto IVA l'importo dell'imposta da essi pagata ad altri soggetti imponibili sugli acquisti necessari alle loro attività commerciali nella fase precedente. Questo meccanismo permette di garantire la neutralità dell'imposta, indipendentemente dal
Il numero delle operazioni effettuate. L'IVA, in definitiva, è a carico del consumatore finale sotto forma di percentuale applicata al prezzo finale del bene o servizio.
Caratteristiche di imposta indiretta sui consumi sono:
- Plurifase con effetti non cumulativi: ad ogni passaggio l'imposta colpisce solo il valore aggiunto.
- Neutrale: l'ammontare finale dell'Iva rimane invariato indipendentemente dal numero di transazioni.
- Trasparente: è sempre possibile individuare la base imponibile.
- Con applicazione frazionata: l'onere fiscale viene ripartito nelle varie fasi, permettendo allo Stato di reperire le entrate nelle fasi intermedie l'immissione al consumo.
L'IVA si fonda sul pagamento per masse di atti economici, di modo che il contribuente deve tener conto di tutti gli acquisti e forniture realizzati, senza dover seguire la singola transazione per verificare il suo debito con l'Erario.
(Stato);sulla detrazione dell'imposta pagata mediante la quale l'operatore economico recupera il tributoGeneralità e caratteri dell'imposta sul valore aggiunto
L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla fase della produzione fino a quella del consumo del bene o del servizio stesso.
Per effetto di un sistema di detrazione e rivalsa il tributo grava sul consumatore finale del bene o servizio.
L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.
Nell'imposta sul valore aggiunto si distinguono:
- Il contribuente di fatto, che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico.
- Il contribuente di diritto, il soggetto passivo.
- Disciplina normativa dell'imposta sul valore aggiunto
- il DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- il DL. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 che regola i rapporti intracomunitari.
loro natura o per espressa previsione di legge mancano di uno dei requisiti sopra descritti e che in ragione di ciò non danno luogo ad adempimenti IVA.
Le seconde, al contrario, presentano tutti e tre i richiesti elementi, per cui sono soggette agli obblighi propri della normativa (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc.), ma possono a loro volta essere suddivise in sottocategorie a seconda che prevedano o meno l'applicazione di un'aliquota IVA.
Abbiamo così:
- imponibili - operazioni che comportano l'applicazione di un'aliquota IVA e danno diritto a detrazione dell'IVA assolta a monte;
- esenti - operazioni elencate in modo tassativo nell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, che non sono assoggettate ad imposta, ma che, in linea di principio, non consentono la detrazione;
- non imponibili - operazioni che non comportano l'assoggettamento ad imposta, ma che consentono la detrazione dell'IVA.
4 Il presupposto oggettivo
4.1. Cessione di beni
presupposto oggettivo
Affinché un'operazione integri il dell'IVA deve essere inquadrata tra le cessioni di beni o tra le prestazioni di servizio.
Si considera cessione ogni atto a titolo oneroso che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o il trasferimento di un altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere.
Le cessioni di beni per essere imponibili ai fini IVA devono essere onerose, ossia comportare il pagamento di un corrispettivo ovvero devono avere come controprestazione la cessione di un altro bene o un obbligo di fare, non fare o permettere.
Non si applica l'Iva: alle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro (esempio i contributi), la cessione gratuita di campioni di modico valore appositamente contrassegnati, la cessione di valori bollati, postali e marche assicurativi e similari, cessione di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi, altro.
4.2. Prestazione di servizi
L'articolo
Il 3 del D.P.R. 633/1972 individua l'altro presupposto oggettivo dell'imposta: le prestazioni di servizi, stabilendo che costituiscono "prestazioni di servizi quelle rese verso corrispettivo e dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere qualunque ne sia la fonte".
I caratteri di tali operazioni sono pertanto:
- onerosità: in quanto vengono effettuate verso un corrispettivo.
- contratti tipici: contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito.
- prestazioni generiche: colloca tra le prestazioni di servizi tutto ciò che dipende da un obbligo generico.
Il legislatore elenca poi alcune operazioni assimilate alle prestazioni di servizi che, in senso tecnico non sarebbero tali in quanto mancanti di taluni requisiti.
Esse sono:
- locazione, affitto, noleggio e simili (compreso leasing);
diritti d'autore, invenzioni e marchi;
prestiti di denaro e titoli non rappresentativi di merci;
somministrazioni di alimenti e bevande;
cessioni di contratti;
assegnazione ai soci relative a prestazioni di servizi;
mandato senza rappresentanza (intermediazione di servizi);
prestazioni gratuite delle imprese;
Per quanto concerne il mandato, occorre preventivamente distinguerlo in due tipologie:
mandato con rappresentanza:
il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e il terzo fatturerà la prestazione direttamente al mandante, il quale riceverà separatamente la fattura per la provvigione da parte del mandatario;
mandato senza rappresentanza:
il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante, il terzo fatturerà al mandatario il quale rivenderà il servizio al mandante.
Il presupposto soggettivo soggettività passiva La d'imposta è stata distinta
In relazione all'esercizio di imprese, arti e professioni, come previsto ai fini delle imposte dirette. Tale soggettività è attribuita sulla base di specifici requisiti formali e sostanziali. Volendo schematizzare, deve considerarsi esercizio di impresa, l'esercizio per professione abituale, ancorché non elusiva delle attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Di converso, non sono imponibili per difetto del presupposto soggettivo, le cessioni o prestazioni di servizi in genere:
- Effettuate da persona fisica, al di fuori dell'esercizio professionale di attività commerciale o agricola;
- Effettuate, senza che costituiscono esercizio di attività commerciale o agricola, da ente pubblico o privato, diverso dalle